Cyber security, la ‘fregatura’ degli incentivi

La legge di stabilità agevola gli investimenti in software per la cyber security solo se sono accessori di un altro investimento in beni materiali. Un po’ poco, forse, per un argomento che, anche se non sappiamo quando, riguarderà sicuramente da vicino tutte le imprese.

Pubblicato il 16 Dic 2016

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Una delle nove tecnologie abilitanti elencate nel Piano Nazionale Industria 4.0 presentato dal Governo lo scorso 21 settembre è la Cyber Security, unanimemente riconosciuta come il nuovo male del millennio. Ne parliamo quotidianamente su questo sito, riportando come le diverse minacce, ransomware in testa, stanno letteralmente funestando la vita delle aziende in un contesto in cui si chiede loro di aprirsi il più possibile alla digitalizzazione.

Le tecnologie abilitanti nel Piano Nazionale Industria 4.0

E il Governo è stato di parola: la cyber security è in effetti presente tra le tecnologie che danno diritto alle agevolazioni sugli ammortamenti previste dalla legge di stabilità. Già, ma dove e come? Il riferimento lo troviamo nel famoso Allegato B, contenente l’elenco dei beni immateriali agevolati con la maggiorazione dell’ammortamento al 140% (potete verificarlo alle pagg. 307-308 del testo in pdf). Il penultimo punto dell’elenco recita infatti:

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).

Fin qui le buone notizie. Ma quella che pare una buona intenzione si scontra contro lo scoglio del testo legislativo. Perché? Lo leggiamo nel comma 10 dell’articolo 1 della legge di stabilità:

L’incentivo insomma scatta solo se si è fatto anche un investimento in un bene materiale (“i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9”).

Beh, direte voi, niente di male. Un investimento serio in cyber security prevede anche una parte hardware: dei gateway intelligenti, dei firewall, dei sistemi per la scansione della rete. Certo, è proprio così. Peccato che non basta investire in beni materiali qualsiasi, ma solo in quelli contenuti previsti nell’Allegato A (lo trovate alle pagg. 304-306 del testo in pdf), dove di hardware tipo firewall, server, infrastrutture per la security non c’è traccia.

Ma allora è una presa in giro, una fregatura? A voi il giudizio. Quello che va compreso è che gli investimenti in software per la cyber security sono agevolati solo nella misura in cui siano accessori di un altro investimento in beni materiali (una macchina, per esempio). Questo è quello che prevede la legge. Un po’ poco, forse, per un argomento che, anche se non sappiamo quando, abbiamo la certezza che riguarderà da vicino tutte le imprese.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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