Efficienza energetica, aggiornata la legge: ecco tutte le novità per imprese e consumatori

Con il decreto legislativo del 14 luglio il Governo italiano ha aggiornato le norme per l’efficienza energetica, aggiornandole alla direttiva UE più recente. L’obiettivo è raggiungere entro il 2030 ambiziosi traguardi di risparmio energetico. Molte le novità: dagli obblighi di diagnosi energetica per le grandi imprese (con l’introduzione di nuove sanzioni) al “Programma Nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica”, fino alle maggiori tutele per i condomini nei confronti dei fornitori di energia.

Pubblicato il 15 Lug 2020

efficienza energetica

Con il decreto legislativo del 14 luglio il Governo italiano ha aggiornato le norme per l’efficienza energetica, aggiornandole alla direttiva UE più recente, la 2018/2002.

L’obiettivo è quello di promuovere e migliorare l’efficienza energetica per raggiungere entro il 2030 ambiziosi traguardi di risparmio energetico, un’indicazione messa al primo posto dalla normativa comunitaria.

Sono diverse le novità per le imprese e per i consumatori: dagli obblighi di diagnosi energetica per le grandi imprese (con l’introduzione di nuove sanzioni) all’introduzione del “Programma Nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica”, fino alle maggiori tutele per i condomini nei confronti dei fornitori di energia.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa prevede il decreto legislativo del 14 luglio sull’efficienza energetica.

Gli obiettivi di efficienza energetica per il 2030

Si conferma innanzitutto la volontà di ridurre entro il 2020 (calcolando a partire dal 2010) di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio i consumi di energia primaria (pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale). Si aggiunge però il vincolo del contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030, che viene notificato alla Commissione Europea attraverso il PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima), che ha l’obiettivo di “realizzare una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione”.

A livello di pianificazione, nella cabina di regia che coordina gli interventi per l’efficienza energetica entrano, affiancando il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell’Ambiente, quello dei Trasporti e quello dell’Economia.

Viene prevista la creazione di un portale informatico presso il Ministero dello Sviluppo Economico per gestire le propose di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili, che ogni anno le Pubbliche Amministrazioni predispongono sulla base di diagnosi energetiche. A questo obbligo annuale si aggiunge ora la possibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente di predisporre (attraverso bandi pubblici) programmi per finanziare interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA (in particolare quelli ospedalieri, scolastici, universitari, sportivi e l’edilizia residenziale pubblica).

Il “Regime obbligatorio di efficienza energetica” diventa “Obiettivo obbligatorio di efficienza energetica”. Infatti, come si è detto, si adegua al 2030 l’obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale. Per raggiungerlo, le opportune misure di promozione dell’efficienza energetica e il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare tra l’1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 saranno contenuti in una relazione del Ministero dello Sviluppo Economico allegata al PNIEC. Ogni modifica di questa relazione va comunicata alla Commissione Europea e trasmessa al Parlamento. Le misure della relazione possono essere integrate, modificate o soppresse “al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l’obiettivo in modo efficiente”.

Ridurre i costi per i Certificati Bianchi

Vengono ancorati alle previsioni del PNIEC gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per i certificati bianchi (titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica). I decreti che fissano periodicamente questi obiettivi potranno prevedere “modalità alternative o aggiuntive” per il raggiungimento dei risultati e la “variazione dell’ambito dei progetti presentati, incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure di semplificazione dell’accesso agli incentivi e delle procedure di valutazione”.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dovrà trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico “una stima dell’impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale” per poter così promuovere e adottare misure per ridurre lo stesso impatto.

Diagnosi energetica: nuovi obblighi e nuove sanzioni per le imprese

Il decreto legislativo interviene anche sulla diagnosi energetica che le grandi imprese (intese come le “attività con più di 250 occupati e con fatturato annuo sopra i 50 milioni di euro o con totale di bilancio annuo sopra i 43 milioni di euro”) devono eseguire nei siti produttivi ogni 4 anni tramite società di servizi energetici o esperti in gestione dell’energia (escluse quelle che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, se includono una diagnosi energetica).

Le imprese a forte consumo di energia (che ricadono nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017) dovranno (anche se non grandi) dare attuazione ad almeno uno (non tutti) degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi, oppure adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 nei 4 anni che intercorrono tra le diagnosi. Se ciò non viene fatto, la sanzione va da 1.000 a 10.000 euro.

Oltre a dover pagare le sanzioni (da 4.000 a 40.000 euro), le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano le diagnosi energetiche vengono diffidate dal Ministero dello Sviluppo Economico ad effettuare comunque la diagnosi entro 90 giorni. Se questo non avviene, vi sarà un’ulteriore sanzione da 1.500 euro a 15.000.

Dall’obbligo di diagnosi energetica vengono escluse le grandi imprese che hanno consumi energetici complessivi annui sotto i 50 tep. Un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico stabilirà quale documentazione trasmettere per dimostrare questo requisito.

Nuovi incentivi per l’efficientamento energetico nelle PMI

Vengono poi rifinanziati e rimodulati gli incentivi con cui fino al 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico cofinanzia i programmi delle Regioni per la realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 nelle PMI. Si stabilisce infatti che, entro il 31 dicembre 2021 e poi ogni due anni fino al 2030, il Ministero emani bandi pubblici per finanziare l’implementazione di sistemi di gestione energetica conformi alla norma ISO 50001. Si stanziano per questo intervento 15 milioni all’anno fino al 2030.

Ma non solo: l’Enea dovrà elaborare entro il 31 gennaio di ogni anno (fino al 2030) un “programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle PMI per l’esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse”.

Il Programma Nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica

Il decreto legislativo introduce poi il “Programma Nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica”, finanziato con 3 milioni di euro all’anno. Si stabilisce che entro il 31 gennaio 2021 (e poi ogni 3 anni) Enea, di concerto con il GSE, predisponga un programma per “promuovere e facilitare l’uso efficiente dell’energia” e, dopo una consultazione pubblica, lo sottoponga all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il programma, da concludere entro il 2030, deve includere azioni per:

  • sensibilizzare e incoraggiare le imprese nello svolgere diagnosi energetiche e utilizzare strumenti incentivanti per installare tecnologie efficienti
  • stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della PA
  • educare gli studenti delle scuole ad un uso consapevole dell’energia
  • sensibilizzare le famiglie rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e all’uso consapevole dell’energia
  • prevedere attività di formazione rivolte agli amministratori di condominio
  • favorire la partecipazione delle banche al finanziamento di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica
  • sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull’uso efficiente dell’energia anche con la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di accesso
  • promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell’ambito dei servizi energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all’energia
  • promuovere soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e di arredo degli interni idonei a contenere i consumi energetici
  • predisporre una guida facile, aggiornata annualmente, che contenga le indicazioni, le best practice, la normativa di riferimento ecc. sui meccanismi incentivanti l’efficienza energetica

Inoltre si stabilisce che alcune di queste attività potranno essere affidate da Enea a uno o più soggetti del settore della comunicazione e dell’informazione.

Le novità per la fornitura di energia

In ambito di fornitura energetica, si prevede che i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati a partire dal 25 ottobre 2020 siano leggibili da remoto. Si prevede inoltre che tutti questi dispositivi abbiano un sistema di lettura da remoto entro il 2027.

Per tutelare il consumatore si prevede che l’Arera assicuri che la società di vendita dell’energia al dettaglio “non ostacoli i consumatori nel passaggio a un altro fornitore”.

Si precisa poi che nei condomini in cui vi sono contatori le informazioni sulla fatturazione e sul consumo siano “affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore”: con l’eccezione di quest’ultimo sistema, si può decidere di usare un sistema di autolettura periodica da parte dell’utente, che comunica i dati dei propri consumi. Se la comunicazione dell’autolettura non arriva, si fa riferimento al consumo stimato.

Si sancisce infine il principio della “ragionevolezza” dei costi di contabilizzazione, ripartizione e calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini. Questo parametro deve essere basato su un’analisi di mercato che condurrà l’Enea in collaborazione con il CTI.

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Francesco Bruno

Giornalista professionista, laureato in Lettere all'Università Cattolica di Milano, dove ha completato gli studi con un master in giornalismo. Appassionato di sport e tecnologia, compie i primi passi presso AdnKronos e Mediaset. Oggi collabora con Dazn e Innovation Post.

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