Nel decreto Semplificazioni una misura che abbatte la burocrazia per l’avvio di progetti di innovazione

Nel prossimo decreto Semplificazioni un articolo che permetterà alle imprese di avviare “iniziative attinenti all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione” senza seguire gli ordinari regimi amministrativi. 

Pubblicato il 02 Lug 2020

decreto semplificazioni

Il decreto Semplificazioni, che il Governo si prepara ad annunciare, dovrebbe contenere un articolo che permetterà alle imprese di avviare “iniziative attinenti all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione” senza seguire gli ordinari regimi amministrativi. Si tratterebbe quindi di una vera e propria deroga alla burocrazia ordinaria, sostituita da una comunicazione unica al Dipartimento per la trasformazione digitale, che dovrà approvarla entro 30 giorni dal ricevimento. Questa approvazione sostituirebbe così “ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali”.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa prevede l’articolo dal titolo “Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione”, contenuto nell’ultima bozza (da noi visionata) del decreto Semplificazioni in fase di approvazione.

La norma del decreto Semplificazioni

La ratio di questa procedura “sblocca burocrazia” è indicata nella relazione illustrativa dell’articolo: la misura “mira a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie emergenti, che sono spesso ostacolate da regimi amministrativi particolarmente gravosi da un punti di vista burocratico”. Una situazione che determina “il ritardo o l’assenza delle condizioni per lo sviluppo, la diffusione e l’impiego delle tecnologie emergenti”, oltre alla “sperimentazione di idee e iniziative volte al miglioramento della competitività, dell’efficienza e dell’efficacia di servizi a cui cittadini e imprese potrebbero avere accesso in diversi settori economici”.

L’obiettivo della norma del decreto Semplificazioni è quindi chiaro: “introdurre una disciplina amministrativa semplificata peer le attività di sperimentazione poste in essere dalle imprese nell’ambito dei processi di innovazione tecnologica, informatizzazione, digitalizzazione”.

Le imprese a cui fa riferimento la norma sono quelle “operanti nei settori dell’economia circolare, dell’intelligenza artificiale, della blockchain, del cloud computing, delle comunicazioni elettroniche, dell’internet of things, delle smart city e delle altre tecnologie abilitanti”. Restano escluse però le sperimentazioni in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e altri servizi finanziari, oltre a quelle in materia di pubblica sicurezza.

Le iniziative attinenti all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione (che, si sottolinea nel testo, non devono essere “espressamente vietate dalla legge”) possono quindi essere presentate sotto forma di progetto al Dipartimento per la trasformazione digitale “in alternativa agli ordinari regimi amministrativi”.

In particolare, nella domanda andranno indicati alcuni dati:

  • il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione
  • caratteristiche, profili di innovazione, durata e finalità del progetto e delle sperimentazione
  • risultati e benefici attesi
  • modalità con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti
  • eventuali rischi connessi all’iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione

Come si è detto, il Dipartimento avrà 30 giorni di tempo per esaminare la domanda (non servirà la Segnalazione certificata di inizio attività e non vale la norma del “silenzio assenso”). L’ufficio preposto potrà chiedere “chiarimenti o integrazioni” alla domanda (in questo caso il computo dei 30 giorni si interrompe, per ripartire dalla presentazione degli elementi richiesti che, se non arrivano, comportano il rigetto della domanda).

Quali progetti potranno essere approvati dal Dipartimento secondo la norma del decreto Semplificazioni? Il testo indica quelli “che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell’ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo”. Una volta approvato il progetto, il Dipartimento per la trasformazione digitale dovrà fissarne la durata (non prorogabile), le modalità di svolgimento e le prescrizioni “ritenute necessarie per mitigare i rischi” connessi. La risposta del Dipartimento infatti, sia in caso di accoglimento che di rigetto, dovrà essere motivata.

L’approvazione sostituirebbe ad ogni effetto, come si è detto, “tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali”. Qualora per l’attività servissero autorizzazioni di amministrazioni non statali, la procedura indicata è quella della convocazione della Conferenza di servizi.

Una volta avviata la sperimentazione, essa sarà soggetta alla vigilanza del Dipartimento, che “verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l’avanzamento dell’iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell’ambiente e della vita”. Se l’impresa violasse le prescrizioni, riceverebbe una diffida per adeguarsi ad esse entro un periodo di almeno 15 giorni.

Quando la sperimentazione si conclude, l’impresa dovrà trasmettere al Dipartimento una relazione contenente i risultati e i benefici economici e sociali conseguiti. Sulla base di questa relazione il Dipartimento valuterà la riuscita del progetto, esprimendo un parere al Presidente del Consiglio o ad un Ministro da questi delegato per modificare eventualmente le leggi o i regolamenti relativi all’iniziativa svolta dall’impresa.

La misura quindi non permette solo di avviare progetti senza lungaggini burocratiche, ma anche di migliorare le norme che ne regolano il funzionamento sfruttando l’esperienza diretta delle iniziative concrete messe in pratica dalle aziende. Si fissa infatti un termine di 90 giorni entro il quale il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato “promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l’esercizio dell’attività oggetto di sperimentazione”.

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Francesco Bruno

Giornalista professionista, laureato in Lettere all'Università Cattolica di Milano, dove ha completato gli studi con un master in giornalismo. Appassionato di sport e tecnologia, compie i primi passi presso AdnKronos e Mediaset. Oggi collabora con Dazn e Innovation Post.

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