Dall’iperammortamento al credito d’imposta: quali sono i beni incentivati (aggiornato)

Pubblicato il 01 Dic 2022

Dall'iperammortamento al credito d'imposta: quali sono i beni incentivati (aggiornato)

– Articolo aggiornato a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2022 –

– Articolo aggiornato a dicembre 2020 a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2021

– Articolo aggiornato a dicembre 2019 a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2020 –

– Articolo aggiornato a dicembre 2018 a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2019

– Articolo aggiornato a luglio 2018 a seguito del Decreto Dignità (87/2018) –

– Articolo aggiornato con le modifiche intervenute nel corso dell’iter parlamentare e a seguito dell’approvazione della legge di conversione del decreto per il Mezzogiorno (Legge 18/2017) e del Decreto Legge per il Mezzoggiorno di giugno 2017 –

– Articolo aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 – 

Che cos’è l’iperammortamento

L‘iperammortamento è un incentivo fiscale per favorire l’acquisto di beni strumentali connessi (macchinari, impianti ecc.) che possono aiutare le imprese manifatturiere a mettere in pratica il paradigma dell’Industria 4.0.

L’incentivo è stato introdotto con il piano Industria 4.0 nella legge di bilancio per l’anno 2017 ed è poi stato modificato nelle successive leggi di bilancio fino alla sua trasformazione nei nuovi crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 4.0.

In questo articolo troverete una sintesi schematica di tutti gli incentivi, compresa la lista dei beni prevista nell’Allegato A e nell’Allegato B che ancora oggi sono il riferimento per sapere quali beni strumentali possono godere dell’incentivo.

L’articolo si sviluppa partendo dai nuovissimi incentivi previsti sia per il biennio 2023-2025 sia 2021-2022, poi presenta quelli previsti nel 2020 e poi, a ritroso, il “vecchio” iperammortamento 2017-2019.

I crediti d’imposta 2023-2025 (proroga Transizione 4.0)

Nella legge di bilancio 2022 viene disposto il rinnovo degli incentivi previsti dal piano Transizione 4.0 per il periodo 2023 – 2025, sia per l’acquisto di beni strumentali 4.0 sia per le attività di ricerca e sviluppo (queste ultime fino al 2031), innovazione e design.

Il rinnovo è a carico delle finanze dello Stato e per questo le aliquote sono state fortemente ridotte.

Per quanto riguarda il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali c’è il rinnovo della misura per ulteriori tre anni, fino a tutto il dicembre 2025, con consegna allungata fino al giugno 2026, secondo questo schema:

  • 20% per investimenti fino a 2,5 milioni
  • 10% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
  • 5% per investimenti da 10 a 20 milioni

Décalage anche per i beni immateriali previsti dall’allegato B. Qui ricordiamo che per il 2021 e il 2022 l’aliquota è fissata al 20%. La legge di bilancio 2022 prevede una proroga ancora al 20% per il 2023 e poi al 15% per il 2024 e al 10% per il 2025.

Nessuna proroga invece per i beni non 4.0 (ex superammortamento) che sono incentivati solo fino al 31 dicembre 2022.

Il Governo è al lavoro comunque per aumentare, almeno per il 2023, queste aliquote riportandole al livello del 2022 sfruttando una parte delle risorse del PNRR non ancora utilizzate.

I crediti d’imposta 2021-2022 (nuovo Transizione 4.0)

Le novità del nuovo piano Transizione 4.0 2021-2022 (il testo completo lo trovate qui):

  • È valido per investimenti effettuati (quindi beni consegnati e collaudati) dal 16 novembre 2020 fino  a tutto il 2022, con una coda delle consegne di sei mesi fino al 30/06/2023 in caso di ordini confermati entro fine 2022. È allo studio una norma per prevedere una proroga delle consegne al 31/12/2023.
  • Ex superammortamento (beni strumentali semplici). L’aliquota è del 10% per il 2021 e del 6% per il 2022, con il massimale di 2 milioni di euro. Inoltre, per il solo 2021, il credito d’imposta è elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.
  • Software. Viene introdotta per la prima volta un’agevolazione anche per i beni immateriali “normali” (non 4.0) con un’aliquota al 10% e un massimale di 1 milione. Anche in questo caso l’aliquota al 10% vale solo da novembre 2020 a dicembre 2021, per poi scendere al 6%.
  • Ex iperammortamento (beni strumentali 4.0 compresi nell’allegato A). Per il primo scaglione, il cui limite resta a 2,5 milioni, l’aliquota, per il primo anno, è del 50%. L’aliquota del secondo scaglione, tra 2,5 e 10 milioni, è del 30%. Infine si introduce un terzo scaglione per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni con un’aliquota al 10%. Dal secondo anno l’aliquota torna al 40% per il primo scaglione, al 20% per il secondo scaglione, mentre resta al 10% per il terzo.
  • Software 4.0 (quelli compresi nell’allegato B). Il credito per i beni immateriali 4.0 previsti nell’Allegato B è pari al 20% con un massimale a 1 milione di euro. Questa nuova aliquota durerà per tutto il biennio di proroga del piano (senza quindi il décalage visto per gli altri crediti d’imposta). L’aliquota per il 2022 è stata poi aumentata al 50% (si veda il prossimo paragrafo)
  • La durata prevista per la fruizione del beneficio (compensazione) per tutti i tipi di credito d’imposta visti finora è di 3 anni (nel 2020 erano 5 anni per i beni materiali e 3 per i beni immateriali). Inoltre, per le aziende con fatturato inferiore a 5 milioni di euro e per il solo 2021, il credito d’imposta per i beni strumentali semplici (sia materiali che immateriali non 4.0) si riduce ulteriormente a un anno. Per tutti la fruizione potrà avvenire già dall’anno in cui si effettua l’investimento o, nel caso dei beni 4.0, dell’avvenuta interconnessione.
  • Se il bene viene rivenduto o destinato a struttura produttiva all’estero si perde il beneficio e occorre restituire quello già fruito.
  • Per i beni materiali e immateriali 4.0 nel nuovo piano Transizione 4.0 resta l’obbligo della perizia asseverata o dell’attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione per i beni il cui costo di acquisizione supera i 300.000 euro. Per gli investimenti di importo inferiore basterà, come oggi, una dichiarazione del legale rappresentante.

La nuova super aliquota 2022 per i software 4.0

Il Decreto aiuti (Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50) è intervenuto sull’aliquota in vigore nel 2022 per i beni immateriali 4.0, che ra precedentemente stata fissata al 20%, alzandola al 50%: un aumento di due volte e mezzo che porta questo incentivo a superare l’aliquota prevista per i beni materiali, attualmente fissata al 40%.

La disposizione si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Di fatto quindi si tratta di un intervento retroattivo che consentirà anche a chi ha acquistato software 4.0 nei primi mesi dell’anno di godere di questa super-aliquota.

I crediti d’imposta 2020 (Transizione 4.0)

Dal 1 gennaio 2020 super e iperammortamento cedono il posto a un nuovo sistema di incentivi basati sul credito d’imposta secondo quanto previsto nei commi dal 184 al 197 della legge di bilancio.

  • Per i beni strumentali “semplici”, al posto del superammortamento arriva un credito d’imposta al 6% (per investimenti fino a 2 milioni di euro).
  • Per i beni 4.0 – che sono gli stessi ai quali si applicava l’iperammortamento, cioè quelli presenti nell’Allegato A che trovate in questo articolo – l’iperammortamento cede il passo a un credito d’imposta al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per quelli di ammontare compreso tra 2,5 e 10 milioni.
  • Gli investimenti in beni immateriali previsti dall’Allegato B (vedi l’elenco completo più avanti in questo articolo) sono invece agevolati, entro un tetto di 700 mila euro, con un tax credit del 15%.

Le novità del nuovo sistema in sintesi

Il credito d’imposta si recupera in cinque anni “a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni”. Per i software il credito d’imposta va utilizzato in tre quote annuali.

Per gli investimenti da 300.000 euro in su è obbligatoria la perizia (non più giurata) o l’attestazione di conformità da parte di un perito, un ingegnere o una società accreditata.

L’incentivo sui beni immateriali può essere fruito indipendentemente da quello sui beni immateriali. In pratica non è più necessario operare anche almeno un acquisto di un bene tra quelli compresi nell’allegato A.

Il nuovo incentivo vale per l’acquisto di beni strumentali effettuato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni ordinati entro il 31/12/2019 e per i quali sia stato versato l’acconto del 20% varrà ancora per tutto il 2020 la vecchia disciplina dell’iperammortamento.

Restano valide le attuali restrizioni in caso di vendita del cespite o di sua destinazione a struttura produttiva situata all’estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento: in tal caso il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato.

Per fruire degli incentivi è necessario fare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che servirà al Governo per valutare l’andamento della fruizione degli incentivi.

Nelle fatture di acquisto deve essere fatto espresso riferimento alla legge di bilancio 2020: 188 per l’ex superammortamento, 189 per l’ex iperammortamento beni materiali e 190 per l’incentivo sui software.

I beni materiali dell’Allegato A

L’elenco è diviso in due parti. L’Allegato A, dedicato ai beni materiali, e l’allegato B dedicato ai software.

L’Allegato A è suddiviso in tre grandi aree:

  1. beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
  2. sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
  3. dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

Vediamole in dettaglio (in blu le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Barrate o in rosso le modifiche della legge 18/2017 di conversione del Decreto per il Mezzogiorno, in verde scuro le aggiunte in legge di bilancio 2018).

1) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti

In questa macro-categoria sono comprese:

  • macchine utensili per asportazione
  • macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici
  •  macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime
  • macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali
  • macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura
  • macchine per il confezionamento e l’imballaggio
  • macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)
  • robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot
  • macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti e/o la funzionalizzazione delle superfici
  • macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale
  • macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)
  • magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Per distinguere le macchine aventi diritto all’iperammortamento da quelle che invece hanno diritto solo al superammortamento vengono poste alcune condizioni, alcune tassative, altre “opzionali”. Si legge infatti nell’allegato che tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
  • interfaccia tra uomo e macchina (HMI, ndr) semplici e intuitive
  • rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle “assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici”:

  • sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
  • monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti

  • filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Questi ultimi due punti sono stati modificati come vedete in rosso dalla legge di conversione del decreto per il Mezzogiorno.

2) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità

Fanno parte di questa categoria le seguenti merceologie:

  • sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica
  • altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto e/o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica
  • sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove/collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (es. caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale
  • dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive
  • sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification)
  • sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud
  • strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi
  • componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni
  • filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività’ di macchine e impianti.

3) Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

Fanno parte di questa categoria le seguenti merceologie:

  • banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità)
  • sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore
  • dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality
  • interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Beni immateriali (software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0

Sono state accolte le istanze che chiedevano di includere anche il software tra i beni agevolati. Ci sono due “ma” che vi avevamo anticipato: il primo è che i software devono essere “connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0”; il secondo è che per i beni immateriali il beneficio non sarà quello dell’iperammortamento al 250%, ma “solo” del superammortamento (al 140%).

La previsione è in ogni caso positiva, considerato che un ammodernamento in chiave industria 4.0 è composto quasi sempre sia da una componente hardware che da una software, finora esclusa da qualsiasi incentivazione.

Con la legge di bilancio 2019 viene esplicitamente previsto che l’agevolazione del 140% sui software valga anche per i beni che non sono acquisiti come immobilizzazioni immateriali, ma fruiti tramite servizi in cloud. In questo caso oggetto della maggiorazione sarà il canone annuale del servizio.

Ecco la lista dei Software incentivabili presente nell’Allegato B.

  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing)
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing)
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem)
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.
  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intrafabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)

Il “vecchio” iperammortamento

La lista dettagliata dei beni che possono accedere all’iperammortamento al 250% e, dal 1 gennaio 2020, ai nuovi crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, comprende 47 merceologie dei “beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0” tra cui non compaiono solo le “macchine” (esclusive destinatarie del vecchio superammortamento), ma anche sistemi di automazione e software nella misura in cui siano collegati ad altri beni materiali incentivati. In pratica chi acquista un bene strumentale e del software ad esso pertinente potrà fruire di un’agevolazione anche per quest’ultimo. Per i software e i beni immateriali l’agevolazione sarà al 140%.

Una nota importante è che per accedere ai benefici dell’iperammortamento (o del superammortamento per i software) occorre una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’azienda o, nel caso in cui il valore del bene superi i 500 mila euro, una perizia tecnica giurata (dal 2020 perizia semplice sopra i 300 mila euro) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B e che sia interconnesso ai sistemi di gestione della produzione.

Il periodo di validità

Gli acquisti, secondo la previsione originaria, dovevano essere perfezionati entro il 31/12/2017, mentre la consegna poteva avvenire fino al 30/09/2018 (per effetto della mini-proroga approvata ad agosto 2017) a condizione che l’ordine fosse comunque stato accettato entro il 31/12/2017 e che, alla stessa data, risultasse versato un acconto pari ad almeno il 20% del bene.

La Legge di Bilancio 2018 e poi la Legge di Bilancio 2019 hanno esteso i termini per avvalersi dell’iperammortamento.

La proroga per il 2018 prevede che gli incentivi infatti si applichino anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. La proroga vale anche per i beni immateriali.

La proroga per il 2019 si applica agli ordini effettuati dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Le consegne sono possibili fino a tutto il dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Le aliquote per il 2019

La legge di bilancio 2019 ha anche modificato le aliquote dell’incentivo, introducendo un sistema a scaglioni con tetto a 20 milioni secondo questo schema

  • per investimenti da 0 a 2,5 milioni: 270%
  • per investimenti da 2,5 a 10 milioni: 200%
  • per investimenti da 10 a 20 milioni: 150%

Non sono invece state toccate né le categorie merceologiche né l’aliquota dell’incentivo per i beni immateriali dell’allegato B, che è sempre pari al 140%.

Incentivi automatici

L’incentivo dell’iper ammortamento è automatico. Sarà però indispensabile preparare un’autocertificazione o, nel caso l’investimento superi i 500 mila euro, una perizia (i dettagli qui) o un’attestato di conformità  che attesti la rispondenza del bene alle indicazioni degli allegati A e B e l’interconnessione dello stesso ai sistemi aziendali. Per una definizione di interconnessione si legga qui.

Per i beni acquistati dopo il 12 luglio 2018 e ceduti a titolo oneroso prima del termine del periodo di ammortamento occorrerà restituire il beneficio. Stesso dicasi in caso di delocalizzazione. Il beneficio non va restituito nel caso la cessione del bene sia fatta al fine di sostituirlo con altro di pari o maggiore valore.

Il piano nazionale Industria 4.0 è contenuto all’interno della Legge di Bilancio. Il testo integrale ufficiale della Legge approvata definitivamente dal Senato il 7 dicembre è disponibile qui in formato PDF. Una guida ad articoli e commi rilevanti per industria 4.0 la trovate qui.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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