Cos’è la perizia asseverata, le differenze con perizia semplice e perizia giurata e quali sono gli utilizzi

Quali sono le differenze tra la perizia semplice, asseverata o giurata? E qual è il suo valore legale? Come può essere contestata una perizia giurata? Lo spiega Marco Belardi, ingegnere esperto di Industria 4.0 nonché consulente del Ministero dello Sviluppo Economico

Aggiornato il 21 Lug 2023

Cos'è la perizia asseverata, le differenze con perizia semplice e perizia giurata e quali sono gli utilizzi

La perizia richiesta dalle procedure previste da diverse disposizioni del nostro ordinamento può essere semplice, asseverata o giurata. Nel caso degli incentivi del piano Transizione 4.0, per esempio, fino al 2019 era richiesto che fosse giurata, nel 2020 semplice, mentre dal 2021 deve essere asseverata. Qual è la differenza tra i diversi tipi di perizia?

Negli ultimi anni si è sviluppata una certa confusione terminologica, ma anche sostanziale, fra perizia asseverata e perizia giurata.

Ciò in quanto il Legislatore ordinario, in svariati decreti legislativi, ha utilizzato alternativamente tali locuzioni senza chiarire se tra queste vi sia o meno una corrispondenza concettuale.

Non di rado, purtroppo, egli, evidentemente poco attento al principio di economicità del linguaggio giuridico, utilizza vocaboli differenti per riferirsi ad uno stesso Istituto.

La conseguenza è che, pur interpretando tale diversità terminologica come uno differenziamento tra istituti giuridici alternativi, risulta difficile determinare in cosa effettivamente consistano le perizie nelle diverse forme, in quanto il legislatore non fornisce né una definizione né indici interpretativi adeguati.

In realtà, le differenze sussistono e sono sostanziali.

Vediamole una ad una.

Che cos’è una perizia semplice

La perizia semplice consiste in una relazione redatta e firmata dal tecnico (ingegnere, geometra, agronomo, ecc.), il quale, a seguito della raccolta delle informazioni e dell’elaborazione dei dati risponde al quesito richiesto. Non appone alcuna asseverazione circa il contenuto e non è responsabile della veridicità delle informazioni raccolte o fornite dal soggetto committente.

Che cos’è una perizia asseverata

Il tecnico non si limita a redigere la perizia, ma ne assevera circa la veridicità dei contenuti e la correttezza /professionalità dimostrata nell’adempiere al compito. Se ne assume quindi tutte le responsabilità, confermandone la certezza dei contenuti sotto la propria personale responsabilità  e attestandone, con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità.  Egli risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti.

Che cos’è una perizia giurata

La perizia giurata è il parere più forte dal punto di visto legale, ma anche la più pericolosa per il tecnico, in quanto, in caso di falsa attestazione giurata si configura il reato previsto all‘art. 483 del codice penale.

Quindi, oltre a redigere la relazione, il perito, assevererà circa la veridicità dei contenuti e firmerà il documento di fronte ad un pubblico ufficiale (cancelliere o notaio). Di solito, per un appuntamento con il cancelliere è necessario aspettare. Nei casi urgenti è consigliabile rivolgersi ad un notaio per il giuramento. Ovviamente questa modalità comporta l’onere della parcella del notaio.

La perizia deve essere giurata personalmente dal professionista che l’ha effettuata. Il perito si dovrà recare in Tribunale (non necessariamente quello del Comune di residenza del Perito o del Committente – è possibile giurare presso qualsiasi Cancelleria), o presso il Notaio, con un valido documento di identità e con la perizia da giurare.

Oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, viene redatta in calce una formula di giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità“, reso dal Perito medesimo dinnanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 5 del R.D. n° 1366/22, o dinanzi ad un notaio, ai sensi dell‘art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37.

Il valore della perizia

In pratica quindi la perizia è semplice se non è né asseverata (cioè non riporta la precisazione che essa è redatta sotto la propria personale responsabilità) né giurata (non riporta allegato il verbale del giuramento di aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità).

È assodato, invece, che la nozione di perizia asseverata non coincide con quella di perizia giurata (perizia asseverata con giuramento).

Tale asserzione trova anche conferma nella sentenza del T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, del 28 aprile 2008, n° 450.

In tale sentenza, infatti, il T.A.R. abruzzese ha ritenuto che la nozione di perizia asseverata non coincide con quella di perizia giurata, evidenziando che il professionista abilitato che deve rendere una perizia asseverata “sotto la propria responsabilità” fa ritenere sufficienti le dichiarazioni di cui il tecnico si assume le responsabilità, a prescindere dalle formalità del giuramento che viene effettuato davanti al Cancelliere del Tribunale.

La perizia giurata può essere contestata solo con querela di falso e la produzione di una nuova asseverazione correttiva.

Ogni altro documento prodotto per smentire l’operato del perito è, pertanto, irrilevante. A stabilirlo la sentenza n. 155/25/2011 della Ctr Sicilia.

Articolo originariamente pubblicato il 14 Apr 2021

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Marco Belardi
Marco Belardi

Consulente Direzione Politiche Industriali presso il Ministero dello Sviluppo Economico - marco.belardi.ext@mise.gov.it

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