Magazzini automatici autoportanti, è possibile portare in iperammortamento anche i costi delle scaffalature finora escluse

L’Agenzia delle Entrate conferma: chi ha fruito in passato dell’iperammortamento per la sola componente impiantistica dei magazzini automatici autoportanti, escludendo dai costi, come allora richiedevano le varie circolari, la parte delle scaffalature, può ora recuperare anche quella parte di costo in iperammortamento

Pubblicato il 11 Ott 2019

magazzini

Nella nuova Risposta n. 408 a un interpello sui magazzini autoportanti, l’Agenzia delle Entrate ha dato un’importante conferma: chi ha fruito in passato dell’iperammortamento per la sola componente impiantistica di magazzini autoportanti, escludendo dai costi, come allora richiedevano le varie circolari, la parte delle scaffalature, può ora recuperare anche quella parte di costo in iperammortamento.

Per capire bene cause ed effetti di questa risposta occorre fare un passo indietro. Ricostruiamo quindi rapidamente le tappe della vicenda: i magazzini automatici sono presenti sin dalla legge di bilancio per il 2017 nell’elenco dei beni incentivati con l’iperammortamento.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 62/E del 9 agosto 2018 sosteneva però che, nel caso dei magazzini automatici autoportanti, fosse necessario calcolare come valore dell’investimento iperammortizzabile la sola parte relativa all’impiantistica automatizzata, escludendo dal computo le scaffalature in quanto parte portante dell’edificio. Una cosa non di poco conto, considerato l’impatto che queste strutture meccaniche hanno sul costo dell’investimento.

Il decreto semplificazioni (poi diventato legge n. 12 dell’11 febbraio 2019) ha invece stabilito che “ai soli fini dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato”.

E’ stato quindi definitivamente chiarito che è possibile portare completamente in iperammortamento tutti i magazzini automatici autoportanti.

Ma che cosa fare con chi, nel rispetto della risoluzione n. 62/E del 9 agosto 2018, aveva portato nel frattempo in iperammortamento la sola parte impiantistica?

La risposta n. 408 al quesito spiega che la norma inserita nel decreto semplificazioni ha valore di interpretazione autentica: in pratica il Legislatore ha chiarito che cosa intendesse sin dal principio con quella norma. Trattandosi di interpretazione autentica, la disposizione ha efficacia retroattiva. E così anche chi aveva portato in iperammortamento la sola componente impiantistica potrà ora recuperare la restante parte.

Un ultimo aspetto toccato nella Risposta n. 408 riguarda la durata dell’ammortamento. L’Agenzia delle Entrate sostiene che la parte di investimento riferibile alle scaffalature debba seguire lo schema di ammortamento previsto per le strutture portanti degli immobili: un periodo quindi più lungo rispetto a quello previsto per la parte impiantistica. Occorrerà quindi, secondo la risoluzione, ancora una volta scorporare le due “anime” dell’investimento ai fini del calcolo delle quote di ammortamento.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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