Un Hub per condividere i macchinari e un mix di incentivi per aiutare le start-up e PMI innovative

Il fallimento del mercato nel supportare società innovative neo costituite o di piccola dimensione è conclamato. Della questione si sono occupati i ragazzi del Laboratorio Next Generation EU del Corso di Laurea Magistrale in Gestione D’Azienda della facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Piacenza, che hanno elaborato alcune proposte per aiutare le start-up e incentivare investimenti in venture capital

Pubblicato il 28 Mag 2021

start-up

Il fallimento del mercato nel supportare società innovative neo costituite o di piccola dimensione è conclamato. Da anni il Legislatore (si ricorda come punto di partenza lo Start-up Act del 2012) interviene per aiutare l’ecosistema con il duplice scopo di tutelare e promuovere la conoscenza per il progresso. Della questione si sono occupati i ragazzi del Laboratorio Next Generation EU, un’iniziativa promossa dal professor Francesco Timpano nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Gestione D’Azienda della facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Piacenza. L’obiettivo del laboratorio, di cui abbiamo già pubblicato altre due proposte in ambito ricerca e sviluppo e manutenzione predittiva, è valutare le policy esistenti e proporre modifiche o l’introduzione di nuovi strumenti.

La domanda al centro del lavoro del gruppo che si è focalizzato sull’imprenditorialità è come si possa favorire la nascita di nuove imprese, focalizzando l’attenzione soprattutto sulle fonti di finanziamento e il fabbisogno di capitale.

L’idea alla base del lavoro è che attraverso alcuni strumenti fiscali – prevalentemente di detrazione per persone fisiche e deduzione per persone giuridiche sulle somme investite – e di altra natura si può incentivare l’investimento in capitale di rischio, mentre al contempo stimolando la condivisione di macchinari tra le start-up si ridurrebbero i fabbisogni di capitali nella fase early-stage.

Un Hub per la condivisione dei macchinari

Il progetto nasce per dare la possibilità alle start-up innovative, che si trovano in difficoltà nel reperimento di finanziamenti, di accedere a macchinari innovativi, talvolta molto costosi, in un’ottica di share economy.

Una volta valutata la fattibilità delle collaborazioni, lo Stato interverrà con il finanziamento, anche al 100% del costo del macchinario.

Gli Hub potranno essere distinti in base al settore di specializzazione, per esempio in Emilia-Romagna sulla base delle aree definite nella Smart Specialization Strategy; poi si potrà vedere quali e quante start-up rientrano nell’area di competenza regionale e cercare di dimensionare l’Hub in funzione del numero di start-up presenti.

Lo Stato-finanziatore, una volta acquistato il macchinario, lo affiderà a una società di gestione mediante la stipula di un contratto di licenza, che lo metterà a disposizione delle start-up all’interno degli Hub. Per accedere ai macchinari le start-up dovranno pagare una fee di utilizzo ed essere iscritte alla piattaforma.

In questo modo lo Stato non entrerà nel capitale della società in modo diretto, riducendo notevolmente il rischio dell’investimento. I macchinari, lungo tutta la loro vita utile, potranno infatti essere utilizzati da più start-up, indipendentemente dal successo o fallimento di alcune di esse.

Decadenza ed effettività dei requisiti per essere considerate innovative

I benefici di detrazione (persone fisiche) e deduzione (persone giuridiche) sull’investimento in capitale sociale, così come ulteriori vantaggi, sono conferiti a start-up e PMI innovative una volta iscritte in una sezione speciale del Registro delle Imprese e una volta che vengono rispettati vari requisiti.

La fruizione del regime agevolativo previsto è interamente subordinata alla sussistenza e al mantenimento di tali requisiti “costitutivi” (descritti dal DL 179/2012) e potrebbero decadere per varie ragioni, tra cui il venir meno di uno dei requisiti cumulativi (spese R&S, personale qualificato o brevetto/software), l’omesso deposito dell’autocertificazione annuale, per le start-up dopo i 5 anni di costituzione.

Inoltre, la decadenza si verifica se all’interno dell’holding period di 3 anni avviene una cessione anche parziale delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, distribuzione di riserve e recesso o esclusione degli investitori “agevolati”.

La decadenza comporta la necessità di un totale rimborso dell’agevolazione ottenuta, e alla luce della poca certezza e dell’alto rischio insito al carattere di innovatività (società “ad alto valore tecnologico”) ciò potrebbe scoraggiare gli investitori ad effettuare collocamenti in queste realtà imprenditoriali.

Il Legislatore potrebbe dunque intervenire garantendo una maggior certezza del diritto per il soggetto che conferisce capitali. A tutela dell’investitore si potrebbe poi aumentare l’attività di controllo a monte sull’efficacia dei requisiti affidandola a un soggetto terzo indipendente (ad esempio un notaio) e introdurre una disposizione che preveda solo un rimborso parziale, e non totale, del beneficio fiscale ottenuto nel caso in cui si verifichino fattispecie di decadenza.

Investimenti ulteriori (cd. follow on)

Il DM del 7 maggio 2019 emanato dal ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il ministro dello sviluppo economico disciplina i casi in cui determinati investimenti nel capitale di start-up o PMI innovative non siano agevolabili. Nello specifico ammette sempre gli investimenti eseguiti al momento della costituzione della società, ma esclude dal godimento dell’agevolazione i soggetti che possedevano già partecipazioni nella start-up o PMI oggetto di investimento ulteriore (cd. follow on) a meno che non ricorrano le tre condizioni indicate nel Regolamento UE n. 651/2014.

Tali condizioni cumulative sono:

  1. importo totale del finanziamento non superiore a 15 milioni di euro
  2. che la possibilità fosse prevista dal piano aziendale
  3. il soddisfacimento delle condizioni della definizione di PMI in caso di collegamento con altra impresa non finanziatrice.

Questo aspetto è migliorativo rispetto a ciò che era previsto nel 2016 (soglia massima agevolabile del 30% per ogni start-up), ma continua a creare incertezza e dubbi interpretativi.

Per eliminare questa incertezza e non dar adito ad ambiguità si propone un intervento del Legislatore che, con norma interna, non vincoli la possibilità di investimenti ulteriori al rispetto dei parametri indicati nel Regolamento UE. In questo modo si renderebbero sempre agevolabili gli investimenti di capitale di rischio.

OICR e fondi che investono in start-up

Gli investimenti verso start-up o PMI innovative possono essere mediati, indiretti, per il tramite di soggetti qualificati che provvedono a raccogliere somme di denaro e ad investirle nella società target.

Una distinzione, dovuta ad una diversa autonomia e quindi commistione tra socio/società, può esser fatta tra gli OICR, gli Organismi di investimento collettivo del risparmio, per i quali l’agevolazione rileva per intero, e “società che investono prevalentemente”, per le quali l’agevolazione rileva in misura proporzionale agli investimenti effettuati.

Nei primi soggetti, per beneficiare dell’agevolazione, occorre detenere almeno il 70% del valore totale delle attività, nei secondi il 70% delle immobilizzazioni finanziarie. Tale differenza è motivata dai differenti modelli di governance.

Per gli OICR in particolare nel calcolo del 70% si considerano anche i depositi bancari, che in realtà sono un impiego momentaneo di liquidità e non un vero investimento. Per questo nel calcolo del totale attività si potrebbe eliminare tale voce.

Allo stesso modo, seguendo una proposta pervenuta da AIFI (Proposta di Legge C. 1239 Mor e altri 11/11/2020), si propone una riduzione dal 70 al 51% del requisito del valore totale delle attività per usufruire dell’incentivo al fine di non escludere a priori determinati investimenti, permettendo agli organismi di non snaturarsi mantenendo una maggior diversificazione del portafoglio.

Piani Individuali di Risparmio (PIR)

Osservando la normativa vigente e i meccanismi di funzionamento concernenti i PIR, possiamo notare come questi siano un ottimo strumento per incentivare l’investimento nel capitale di rischio. Tuttavia misure eccessivamente rigide, per quanto riguarda le quote minime di investimento in fondi per Venture Capital, potrebbero scoraggiare i piccoli risparmiatori, con conseguente riduzione dei livelli di investimento.

Gli investimenti in Venture Capital possono avere un rischio elevato, ma se i fondi sono gestiti professionalmente il rischio è controllato e quindi si possono garantire elevati rendimenti. Anziché pensare esclusivamente a forme di tutela di tipo finanziario, si potrebbe pensare a forme di tutela di tipo regolamentare, che porterebbero a un maggior controllo del rischio.

Il primo ruolo dello Stato potrebbe quindi essere quello di garantire questa professionalità, piuttosto che immaginare una mera garanzia finanziaria che, in caso di performance negative degli asset, farebbe ricadere tali risultati negativi sulla finanza pubblica.

Accanto a questo, lo Stato dovrebbe co-investire con i soggetti che analizzano il rischio e valutano la fattibilità della partecipazione all’investimento, fornendo un supporto amplificante all’effetto leva.

In un’ottica di lungo periodo, l’incentivazione e la partecipazione a questi investimenti attiverebbero crescita e occupazione, che a loro volta si tradurranno in benessere per la collettività. In questo modo, parte della ricchezza generata nel presente potrà essere utilizzata per produrre ricchezza futura.

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Andrea De Donato
Andrea De Donato

Laureato in Economia Aziendale presso Università Cattolica, attualmente Magistrale in Gestione d’Azienda - General Management - presso l’Università Cattolica del sacro cuore. Spiccato interesse per le materie economiche. Appassionato di motori e fitness.

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