Decreto Semplificazioni in Gazzetta Ufficiale con la modifica alla Nuova Sabatini

Nel Decreto Semplificazioni, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la norma che innalza da 100.000 a 200.000 euro il limite per ricevere l’agevolazione prevista dalla Nuova Sabatini in un’unica soluzione.

Pubblicato il 17 Lug 2020

nuova_sabatini


Dopo lunga gestazione approda in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto Semplificazioni (Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76).

Nel Titolo IV del decreto, dedicato a “Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy”, il Capo I contiene le “semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici”. E qui, all’articolo 39, arriva l’attesa misura che modifica la cosiddetta Nuova Sabatini.

La norma offre un incentivo alle PMI che acquistano, anche in leasing, macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Il contributo offerto alle imprese è pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”) ed è erogato in 5 anni.

Lo scorso anno il decreto Crescita aveva previsto, per le domande di agevolazione per finanziamenti deliberati di importo non superiore a 100 mila euro, che il contributo fosse erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione.

Il decreto semplificazioni interviene proprio su questo punto disponendo che “in caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in un’unica soluzione”, raddoppiando quindi l’importo previsto dalla recente modifica.

Il testo della norma

Art. 39. – Semplificazioni della misura Nuova Sabatini

1. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un’unica soluzione”, sono sostituite dalle seguenti: “In caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in un’unica soluzione.”.

2. All’articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: “I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un’unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l’intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo.”

Valuta la qualità di questo articolo

Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

email Seguimi su

Articoli correlati

Articolo 1 di 5