L'iter parlamentare

Transizione 5.0, ecco la lista degli emendamenti presentati in Commissione

L’elenco degli emendamenti presentati in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati alla normativa che introduce il nuovo Piano Transizione 5.0 riflettono una varietà di interessi e priorità: dalla definizione dei beneficiari e delle condizioni all’allargamento degli ambiti di applicazione fino alla semplificazione delle procedure e all’adattamento alle esigenze di specifici settori o contesti geografici.

Pubblicato il 26 Mar 2024

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Sono quasi 150 gli emendamenti presentati in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati riguardanti il Piano Transizione 5.0, contenuto nell’articolo 38 del decreto legge 19 del 2 marzo 2024. Le proposte di modifica puntano a introdurre modifiche alla norma su diversi aspetti della normativa, dai soggetti beneficiari alle procedure per fruire dell’incentivo.

AGGIORNAMENTO – A questo link trovate il testo degli emendamenti approvati

Transizione 5.0, ecco gli emendamenti approvati in Commissione al Bilancio: arriva l’obbligo di versare l’acconto entro 30 giorni e un limite alla spesa per il fotovoltaico

L’iter parlamentare

Riassumiamo, per chi non fosse pratico delle procedure legislative, come funziona l’iter parlamentare.

La normativa del Piano Transizione 5.0 è contenuta all’interno di un Decreto legge, che è un atto avente forza di legge emanato dal Governo. Questo decreto deve essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento. Il decreto legge 19 del 2 marzo 2024 ha iniziato il suo percorso alla Camera dei Deputati e passerà successivamente al Senato.

Quando un decreto approda a una delle due camere, il primo vaglio della norma viene effettuato dalle Commissioni. In questo caso l’attività in sede referente è a carico della quinta Commissione Bilancio.

I membri della Commissione esaminano il testo e propongono delle correzioni. Anche il Governo può proporre degli emendamenti. Sulle proposte presentate e dichiarate ammissibili (cioè che non violino le regole in termini di coperture o pertinenza dei contenuti), la Commissione vota. In questo caso già 25 emendamenti presentati in Commissione sono stati dichiarati inammissibili.

Le modifiche approvate vengono proposte all’Aula in seduta plenaria. Generalmente, le proposte approvate in Commissione ricevono anche l’OK dalla Camera. Talvolta tuttavia questo non accade. Inoltre i deputati possono introdurre ulteriori modifiche nel passaggio in Aula. Si arriva così al voto in assemblea. Il testo modificato passa quindi all’altra camera (in questo caso il Senato), dove segue lo stesso iter. Se il Senato non apporta ulteriori modifiche, il testo è approvato e diventa legge. In caso di ulteriori modifiche, invece, il nuovo testo deve tornare alla prima Camera finché entrambe le Camere approvano lo stesso testo.

Gli emendamenti in Commissione

Fatta questa premessa procedurale, spieghiamo che cosa accade in pratica. In Commissione vengono presentate centinaia, a volte migliaia di emendamenti da parte dei vari membri espressione dei deversi partiti politici.

Su ciascun emendamento viene espresso un parere da parte del Governo. Naturalmente, gli emendamenti proposti da membri della maggioranza che hanno ricevuto il parere favorevole del Governo hanno maggiori probabilità di passare.

Come accennavamo, anche il Governo propone spesso degli emendamenti. Questo avviene in genere nella fase finale, quando cioè si sono esaminati gli emendamenti dei membri. Talvolta il Governo propone un “maxi emendamento” (in commissione o talvolta anche in Aula plenaria), facendo proprie le modifiche più importanti e proponendone di proprie.

Gli emendamenti che potete leggere sotto sono quelli proposti dai membri della Commissione. Molti saranno considerati inammissibili; altri saranno invece ammissibili, ma bocciati. Alcuni invece potrebbero essere approvati. Più probabilmente, sarà il Governo a presentare uno o più emendamenti in Commissione, raccogliendo gli spunti più interessanti offerti dagli emendamenti dei membri della Commissione.

Questo per sottolineare come la lettura di questi emendamenti serva in realtà a farsi un’idea sui punti più critici del piano a giudizio delle diverse formazioni politiche. Non vanno tuttavia considerate delle modifiche che saranno effettivamente apportate.

I temi su cui vertono gli emendamenti

Gli emendamenti presentati all’articolo 38 del DL 19 del 2 marzo 2024 in Commissione Bilancio alla Camera vertono su diversi aspetti del piano.

In estrema sintesi, leggerete

  • Proposte che mirano a modificare il novero di imprese che possono beneficiare delle misure previste, includendo le piccole e medie imprese secondo definizioni europee.
  • Emendamenti mirati ad estendere i benefici anche ai liberi professionisti e a specificare o ampliare le tempistiche di applicazione delle misure.
  • Modifiche che riguardano l’aumento delle percentuali di credito d’imposta, l’aggiustamento delle soglie di investimento minimo e massimo e l’introduzione di dettagli specifici sugli investimenti qualificati.
  • Emendamenti che mirano a chiarire o espandere l’ambito di applicazione delle misure, includendo specifici settori tecnologici o tipologie di investimento.
  • Proposte per modificare le procedure di accesso ai benefici e i requisiti specifici, come le certificazioni necessarie o le condizioni di ammissibilità.
  • Emendamenti che trattano la possibilità di cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni e la possibilità di cedere il credito a istituti di credito o altri intermediari finanziari.
  • Proposte che mirano a fornire sostegno specifico a settori come l’agricoltura o ad aree geografiche particolari, inclusa la possibilità di priorità di accesso alla rete di distribuzione elettrica per certi progetti.
  • Emendamenti che includono modifiche agli aspetti fiscali e previdenziali legati all’applicazione delle misure di sostegno previste dall’articolo.
  • Proposte per semplificare l’accesso alle agevolazioni, inclusa la creazione di piattaforme o procedure semplificate per le PMI.

L’elenco degli emendamenti

Al comma 1, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: , come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003.
*38.1. Centemero, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
*38.2. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, dopo le parole: reddito dell’impresa aggiungere le seguenti: , nonché ai liberi professionisti iscritti ad ordini e collegi e di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4,.
38.3. Tenerini, D’Attis, Cannizzaro.

Al comma 2, sostituire le parole: 2024 e 2025 con le seguenti: 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente:

a) al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026;

b) al comma 21, sostituire le parole: al 2030 con le seguenti: al 2031.
38.4. Ubaldo Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione aggiungere le seguenti: qualificata.

Conseguentemente:

al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a un investimento qualificato in formazione dedicata alla forza lavoro addetta alle attività di cui al comma 2 e all’assunzione a tempo indeterminato di forza lavoro addetta ai settori interessati all’uso delle nuove tecnologie adottate, in misura del 15 per cento per le imprese sopra i 50 dipendenti e del 10 per cento, e comunque non inferiore ad una assunzione, per le restanti imprese.;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 30 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 50 per cento;

al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento e le parole: 300 mila euro con le seguenti: 500 mila euro;

al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 45 per cento, le parole: 15 per cento con le seguenti: 35 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento;

sopprimere il comma 8.
38.5. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d’imposta è riconosciuto agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024, ove compatibili con la disciplina di cui al presente articolo, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 l’ordine relativo ai beni strumentali agevolati risulti accettato dal venditore.
38.6. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli investimenti dell’anno 2024 sono agevolabili anche se effettuati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.
38.7. Marattin.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le imprese risultate inadempienti al versamento del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
38.8. Bonelli, Borrelli, Grimaldi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: a condizione che fino alla fine del periodo.
38.9. Castiglione.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 15 per cento e sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 25 per cento.
38.10. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, di cui all’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche gli impianti di Mobile Private Network (MPN).

Conseguentemente:

al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) i software di virtualizzazione, elaborazione, analisi, archiviazione dei dati e di remotizzazione delle funzioni di rete necessari sia all’uso dei software che sovrintendono alla sensoristica IoT, sia alla realizzazione di capacità di calcolo distribuita in prossimità delle imprese (Edge Computing).

al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di semplificare e favorire l’accesso delle piccole medie imprese al credito d’imposta di cui al comma 2, i fornitori di beni e servizi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono dare visibilità di eventuali certificazioni aventi a oggetto l’eleggibilità dei beni e servizi offerti ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta attraverso la piattaforma.
38.11. Roggiani.

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, di cui all’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche gli impianti di Mobile Private Network (MPN).

Conseguentemente, al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) i software di virtualizzazione, elaborazione, analisi, archiviazione dei dati e di remotizzazione delle funzioni di rete necessari sia all’uso dei software che sovrintendono alla sensoristica IoT, sia alla realizzazione di capacità di calcolo distribuita in prossimità delle imprese (Edge Computing).
*38.12. Roggiani.
*38.13. Frassini, Comaroli, Barabotti, Cattoi.

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto innovazione, anche:

a) le soluzioni di smart-building e illuminotecnica relative alla sensoristica e ai sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi che permettano di ottimizzare la gestione di riscaldamento, condizionamento e illuminazione;

b) le apparecchiature di refrigerazione, riscaldamento, cottura e altri apparati per la ristorazione, a basso consumo e dotati di soluzioni smart connesse al sistema di gestione della performance energetica.
**38.14. D’Attis, Squeri, Cannizzaro.
**38.15. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
**38.16. Steger, Manes.
**38.17. Torto.
**38.18. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 4, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: l’intelligenza degli impianti aggiungere le seguenti: , compresi ogni rete, servizio, sistema o dispositivo utilizzato nel processo produttivo ed esclusivamente preposto ad abilitare le comunicazioni dei beni citati,.
*38.19. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*38.20. Marattin.

Al comma 4, secondo periodo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) le installazioni di fibra ottica e reti private 5G in grado di collegare sensoristica IoT e di ospitare capacità di calcolo distribuita (Edge Computing), nonché soluzioni di rete intelligente basate sul software, laddove abilitino anche sistemi di monitoraggio ed efficientamento di consumi energetici ovvero di connessione di sensoristica IoT di campo.
38.21. Cannizzaro, D’Attis.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da: «Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità» fino a: «macchine e impianti» sono sostituite dalle seguenti: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell’energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all’interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell’energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all’autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid)».
38.22. Zucconi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella categoria «Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità», l’ottavo capoverso è sostituito dal seguente: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell’energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all’interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell’energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all’autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid)».
*38.23. D’Attis, Squeri, Cannizzaro.
*38.24. Giovine.
*38.25. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.
*38.26. L’Abbate, Torto, Carmina, Dell’Olio, Donno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I progetti di innovazione aventi ad oggetto esclusivamente i beni di cui al comma 4, secondo periodo, lettere a) e b), consentono alle imprese di accedere in ogni caso agli ulteriori investimenti previsti al comma 5 purché conseguano una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4.

Conseguentemente:

al comma 11, lettera b), punto i), dopo le parole: UNI CEI 11339 aggiungere le seguenti: , ovvero gli esperti in gestione dell’energia (EGE) anche se dipendenti di società di servizi emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sezione A aggiungere le seguenti: e nella sezione B e dopo le parole: n. 39 aggiungere le seguenti: , anche se dipendenti di società di servizi di emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
38.27. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I progetti di innovazione aventi ad oggetto esclusivamente i beni di cui al comma 4, secondo periodo, lettere a) e b), consentono alle imprese di accedere in ogni caso agli ulteriori investimenti previsti al comma 5, purché conseguano una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4.
*38.28. Steger, Manes.
*38.29. Cannizzaro, D’Attis.
*38.30. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: , a eccezione delle biomasse.
38.31. Roggiani.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: , a eccezione delle biomasse aggiungere le seguenti: che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
*38.32. Simiani, Ubaldo Pagano.
*38.33. Mattia.
*38.34. Almici, Lucaselli.
*38.35. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Miele, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*38.36. Squeri, D’Attis, Cannizzaro, Casasco.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento e le parole: 300 mila euro con le seguenti: 500 mila euro.
38.37. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
38.38. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio industriale con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017. Sono inoltre agevolabili gli interventi di sostituzione e posa in opera di finestre comprensive di infissi, nonché di acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
38.39. Mazzetti, D’Attis, Cannizzaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Sono altresì agevolabili, alle stesse condizioni e nella stessa misura di cui al comma 5, lettera a), gli impianti fotovoltaici, anche integrati con sistemi di accumulo, operanti in autoconsumo ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ovvero in autoproduzione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, asserviti a strutture, anche di nuova costruzione, di produzione di lingotti, fette idonee alla produzione di celle fotovoltaiche bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem e delle medesime celle. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici, per le strutture di nuova costruzione si applica il secondo periodo del comma 9, tenendo conto del contributo energetico fornito dai medesimi impianti fotovoltaici.
38.40. Bordonali, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma 6, lettera d), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L’esclusione di cui al periodo precedente non si applica in tutti quei casi in cui i rifiuti sono destinati a operazioni di economia circolare, come il riciclo e il recupero.
38.41. Ubaldo Pagano.

Al comma 6, sopprimere la lettera b).
38.42. Marattin.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: ad attività con le seguenti: ad impianti.
38.43. D’Attis, Squeri, Cannizzaro.

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che non rispettano le misure di cui alle lettere a)b) e c) dell’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.
*38.44. D’Attis, Squeri, Cannizzaro.
*38.45. Simiani, Ubaldo Pagano.
*38.46. Zucconi.

Al comma 7, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 45 per cento, le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
38.47. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o nei casi in cui gli impianti di cui alla lettera a) del comma 5 facciano parte di configurazioni di autoconsumo o comunità energetiche.
38.48. Cannizzaro, D’Attis.

Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di presentazione da parte dell’azienda candidata al beneficio di un piano di formazione, anche finanziato dai fondi istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come integrato dall’articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse di cui al comma 5 del presente articolo, rivolto al personale coinvolto dall’innovazione per cui si chiede l’incentivo ai sensi della presente normativa.
38.49. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli aumenti della misura del credito di imposta di cui al presente comma non si applicano agli investimenti di cui al comma 5, lettera a), per i quali si applica in ogni caso la misura del credito di imposta di cui al comma 7.
38.50. Bordonali, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli investimenti nei beni di cui al comma 4 impiegati nello svolgimento di attività agricole, le aliquote del credito di cui al precedente comma 8 sono maggiorate nella misura del 10 per cento se l’impresa provvede alla rottamazione di veicoli di cui alle lettere e)f) e g) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle macchine agricole di cui all’articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, immatricolate o acquistate anteriormente all’anno 1997, marcianti e funzionanti.
38.52. Caramiello, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La misura del credito d’imposta per gli investimenti di cui al comma 2, per ciascuna quota di investimento prevista dai commi 7 e 8, è maggiorata del 10 per cento se il progetto di innovazione riguarda strutture produttive ubicate nella ZES unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
38.53. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: Per le imprese di nuova costituzione aggiungere le seguenti: , per le imprese già costituite che hanno acquisito fabbricati industriali o porzioni di essi e per le imprese già costituite che non dispongono di dati puntuali sul singolo processo produttivo oggetto di intervento, tali per cui non è possibile eseguire un confronto con i consumi energetici dell’anno precedente,.
*38.54. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
*38.55. Torto.

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: Per le imprese di nuova costituzione aggiungere le seguenti: o per le imprese, già costituite, che hanno acquisito fabbricati industriali o porzioni di essi tali per cui non è possibile eseguire un confronto con i consumi energetici dell’anno precedente.
38.56. Mazzetti, D’Attis, Cannizzaro.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d’imposta di cui al comma 2 è cumulabile con altre agevolazioni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
38.57. Cannata, Messina.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), una richiesta con la descrizione del progetto di investimento, il costo dello stesso e la certificazione di cui al comma 11, lettera a). La richiesta di cui al precedente periodo ha effetto ai soli fini della prenotazione del credito. L’impresa comunica tempestivamente al GSE l’eventuale rinuncia all’investimento o variazioni del progetto non agevolabili ai fini della liberazione delle risorse di cui al comma 21. L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Entro trenta giorni giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, comunica all’impresa l’importo del credito riconosciuto e l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, dell’identificativo dell’impresa e l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il soggetto gestore trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Il GSE assicura tempestivamente l’informazione alle imprese in merito alle risorse residue, anche tramite la piattaforma di cui al comma 19.

Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: dell’elenco con le seguenti: della comunicazione.
38.58. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: al comma 11 aggiungere le seguenti: , lettera a),.
38.59. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21.
38.60. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 10, sopprimere il terzo e quarto periodo.
38.61. Marattin.

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole da: Il GSE fino a: con l’ammontare con le seguenti: Il GSE, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, comunica all’impresa il riconoscimento del credito e l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, dell’ammontare.

Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: all’Agenzia delle entrate, dell’elenco di cui con le seguenti: all’impresa, della comunicazione di riconoscimento del credito di cui.
38.62. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 11, lettera b), terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: delle certificazioni aggiungere le seguentiex ante ed ex post;

b) dopo le parole: secondo la norma UNI CEI 11352 aggiungere le seguenti: ; iii) organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore: UNI CEI EN ISO/IEC 17029; UNI EN ISO 14065; UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 (specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018); UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (specificatamente per lo standard UNI CEI 11339); UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (specificatamente per lo standard UNI CEI 11352).
*38.63. Rosato, Castiglione.
*38.64. Furgiuele, Cattoi, Comaroli, Frassini, Miele, Barabotti.

Al comma 11, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: UNI CEI 11339 aggiungere le seguenti: , ovvero gli Esperti in gestione dell’energia (EGE) anche se dipendenti di società di servizi emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
**38.65. Steger, Manes.
**38.66. Cannizzaro, D’Attis.
**38.67. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
**38.68. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 11, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: UNI CEI 11352 aggiungere le seguenti: ; iii) i tecnici abilitati alla progettazione di edifici o impianti, iscritti nei rispettivi ordini e collegi professionali.
38.69. De Bertoldi.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione ex post attesta, altresì, l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale se rilasciata da un soggetto che ha i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
38.70. Marattin.

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: L’ammontare non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è comunque utilizzabile in due quote annuali di pari importo se maturato nel 2024 e in tre quote annuali di pari importo se maturato nel 2025.
38.71. Marattin.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: utilizzabile in cinque quote annuali con le seguenti: utilizzabile in quattro quote annuali.
38.72. Marattin.

Al comma 13, sopprimere il quinto periodo.
38.74. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 13, sesto periodo, dopo le parole: e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 aggiungere le seguenti: , nonché di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006.
38.75. Marattin.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie dei «tecnici per il sud» assunti a seguito dei cosiddetti Concorsi Coesione 1 e 2 del 2021 dall’Agenzia per la coesione territoriale con i Fondi del Programma complementare al PON Governance 2014-2020 possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale.
38.76. Cannata, Messina.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. In deroga al divieto di cui al comma 13, le piccole e medie imprese beneficiarie dei crediti d’imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell’utilizzo diretto di cui al medesimo comma 13, optare per la cessione, solo per l’intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Trova applicazione, in quanto compatibile, l’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione del presente comma.
38.77. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, per le imprese che esercitano l’attività tramite cantieri, la riduzione del credito di cui al periodo precedente non opera qualora i beni acquistati siano trasferiti in cantieri facenti capo alla medesima impresa.
38.78. Marattin.

Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sezione A inserire le seguenti: e nella sezione B e dopo le parole: n. 39 inserire le seguenti: , anche se dipendenti di società di servizi di emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
*38.79. Cannizzaro, D’Attis.
*38.80. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
*38.81. Steger, Manes.
*38.82. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 aggiungere le seguenti: , ovvero, previo specifico mandato, dal responsabile dell’assistenza fiscale di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che può avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
38.83. Mattia.

Al comma 17, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al costo massimo ammesso a detrazione, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;
38.84. Bordonali, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

Al comma 17, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, altresì, tra tali eccezioni le imprese che investono nello sviluppo dei combustibili alternativi quali GNL, GPL e biocarburanti.
38.85. Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-bis. Ai fini della predisposizione e adozione del decreto di cui al comma 17, il Ministro delle imprese e del made in Italy convoca un tavolo di confronto a cui partecipano, oltre ai Ministeri di competenza, le parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti della società civile organizzata, per definire le condizioni e le modalità con cui le imprese potranno accedere agli incentivi, sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, finalizzati alla transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici delle imprese al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni del 55 per cento al 2030.
38.86. Bonelli, Grimaldi.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. Il credito d’imposta di cui al presente articolo è cumulabile per i medesimi costi con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti posti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento e a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
38.87. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: ai medesimi costi ammissibili aggiungere le seguenti: nell’ambito del progetto di innovazione di cui al comma 2.
38.88. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Conseguentemente, al medesimo comma 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il credito d’imposta è cumulabile, esclusivamente in compensazione, con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
38.89. Castiglione.

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Conseguentemente, al medesimo comma 18, secondo periodo, dopo le parole: Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni aggiungere le seguenti: , ivi incluso il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,.
38.90. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Peluffo.

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
*38.91. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
*38.92. Giorgianni.
*38.93. Tenerini, D’Attis, Cannizzaro.
*38.94. Marattin.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Al fine di incentivare più efficacemente gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui all’articolo 9 decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 15 per cento per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, al 20 per cento per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 25 per cento per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
38.95. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All’articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.96. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di semplificare e favorire l’accesso delle piccole e medie imprese al credito d’imposta di cui al comma 2, i fornitori di beni e servizi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono dare visibilità di eventuali certificazioni aventi ad oggetto l’eleggibilità dei beni e servizi offerti ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta attraverso la piattaforma.
38.97. Roggiani.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 5, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) per gli impianti che utilizzano moduli aventi i requisiti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a)b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, il valore dell’incentivo è corretto in misura adeguata per rispecchiarne i livelli di costo e le esternalità positive connesse»;

b) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) per gli impianti che accedono al meccanismo d’asta sono previsti coefficienti premiali da applicare alle offerte di riduzione del prezzo di esercizio da attribuire agli impianti che utilizzano moduli aventi i requisiti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a)b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11».

21-ter. Nelle more della formazione del registro di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le misure di cui al comma 21-bis del presente articolo si applicano agli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a)b) e c) dell’articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 181 del 2023.
*38.98. Di Sanzo, Simiani, Peluffo, Ubaldo Pagano.
*38.99. Cannata.
*38.100. D’Attis, Cannizzaro.
*38.102. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
*38.147. Romano.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al fine di conseguire celermente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 2, Investimento 1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo –, è garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all’incentivo.
21-ter. Nelle aree definite critiche o altamente critiche rispetto alla rete di distribuzione elettrica nazionale, rispetto ai soggetti istanti la misura di cui al comma 21-bis il mancato possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva non costituisce elemento ostativo per l’accesso agli incentivi, ma è oggetto di valutazione da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) a seguito di apposita istruttoria, coinvolgendo i distributori di rete.
21-quater. Per la finalità di cui al comma 21-bis, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica istituisce una Cabina di regia con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il GSE, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare i Piani di investimenti delle reti di distribuzione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all’uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza e tutelare l’autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
**38.104. D’Attis, Cannizzaro.
**38.105. Roggiani, Gnassi.
**38.106. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
**38.108. Steger, Manes.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia da biomasse agricole e forestali realizzata dalle aziende agricole in impianti di piccola taglia, fino ad 1 MW, la cui produzione è connessa all’attività agricola, secondo princìpi di semplificazione, la lettera c) del comma 8 dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituita dalla seguente:

«c) gli impianti di potenza superiore ad 1 MW elettrico, rispettano i requisiti di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

21-ter. I valori della tariffa incentivante dei provvedimenti volti a determinare il nuovo regime di incentivazione per il biogas e le biomasse per la produzione di energia elettrica sono aggiornati facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per tenere conto dell’inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione dei provvedimenti.
*38.109. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*38.110. Gadda.
*38.111. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*38.112. Nevi, D’Attis, Cannizzaro.
*38.113. Castiglione.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. Al fine di favorire l’adesione da parte delle aziende agricole, singole o associate, ai meccanismi di incentivazione dell’agrivoltaico avanzato di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell’ambito dell’attività agricola aziendale, per tali impianti:

a) il contributo in conto capitale disciplinato dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, è incrementato al 60 per cento dei costi ammissibili, per tener conto dei maggiori costi a carico degli impianti di piccola taglia;

b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione per tali impianti sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l’ARERA definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l’allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

c) in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera b), del citato decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto;

d) in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto. La produzione di energia dagli impianti agrivoltaici innovativi di potenza fino ad 1 MW è da considerarsi sempre attività edilizia libera, indipendentemente dal fatto che tali impianti ricadono in aree definite come idonee.
**38.114. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
**38.115. Gadda.
**38.116. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
**38.117. Castiglione.
**38.118. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. Al fine di favorire l’adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell’autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell’ambito dell’attività agricola aziendale, per tali impianti:

a) il contributo in conto capitale disciplinato dal Titolo III del citato decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, è incrementato dal 40 per cento al 60 per cento per tener conto dei maggiori costi per impianti di piccola taglia;

b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l’ARERA definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l’allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

c) in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera e), del medesimo decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva può essere presentato entro dodici mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.
*38.119. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*38.120. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*38.121. Nevi, D’Attis, Cannizzaro.
*38.122. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*38.123. Castiglione.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l’incremento dei prezzi dell’energia sulle imprese agricole, nell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell’energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato nell’Allegato I-bis, differenziato per zona di mercato, di cui all’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
**38.124. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
**38.125. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
**38.126. Nevi, D’Attis, Cannizzaro.
**38.127. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
**38.128. Castiglione.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. All’articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
*38.129. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*38.130. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*38.131. Castiglione.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione degli impianti fotovoltaici finanziati con la misura Parco Agrisolare del PNRR sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l’ARERA definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l’allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.
**38.132. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
**38.133. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
**38.134. Nevi, D’Attis, Cannizzaro.
**38.135. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
**38.136. Castiglione.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, per gli impianti sviluppati nell’ambito dell’autoconsumo diffuso viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione.
*38.137. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*38.138. Nevi, D’Attis, Cannizzaro.
*38.139. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*38.140. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*38.141. Castiglione.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. All’articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,».
**38.142. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
**38.143. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
**38.144. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
**38.145. Nevi, D’Attis, Cannizzaro.
**38.146. Castiglione.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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