In legge di bilancio nuovi fondi per scuola, università e ricerca

Nel disegno di legge di bilancio è prevista l’istituzione e il rafforzamento di fondi per il rafforzamento del diritto allo studio, della formazione superiore e della ricerca. Ecco le misure previste dagli articoli 88 e 89 del DDL.

Pubblicato il 21 Nov 2020

Università-Bicocca

Nei 229 articoli del disegno di legge di bilancio 2021, approdato questa settimana in Parlamento, ci sono alcune misure mirate al rafforzamento del diritto allo studio, della formazione superiore e della ricerca.

Agli articoli 88 e 89 sono previste infatti l’istituzione di fondi per il diritto allo studio e per la formazione superiore e un incremento di risorse a sostegno della ricerca italiana con: il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del programma nazionale per la ricerca (PNR); il Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca; il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca.

Andiamo ad esaminare nel dettaglio queste possibili novità.

Misure per il diritto allo studio e per la formazione superiore (art. 88)

Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato, a decorrere dall’anno 2021, di 165 milioni di euro.

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, saranno individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università.

Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall’anno 2021, di 8 milioni di euro.

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse.

Con tale intervento, si intende proseguire nell’azione di incremento delle risorse all’interno dei bilanci degli atenei al fine di favorire l’estensione delle provvidenze in parola al maggior numero di studenti, in ragione delle difficoltà connesse alla eccezionale congiuntura sfavorevole in atto.

All’interno del medesimo articolo vengono riconosciute nuove risorse anche per ulteriori iniziative.

Borse di studio per gli studenti più meritevoli

Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, viene incrementato il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, a decorrere dall’anno 2021, di 70 milioni di euro.

L’obiettivo è quello di colmare il gap esistente tra il numero di studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e gli effettivi percettori delle borse di studio.

Contributi a Università e Istituti superiori non statali

Al fine di contrastare la crisi economica derivante dalla situazione emergenziale in atto, in modo da non tralasciare il dovuto sostegno alle università non statali, i contributi di cui all’articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 30 milioni di euro.

Collegi universitari di merito

Per le residenze universitarie statali e i collegi di merito accreditati, in ragione della ridotta residenzialità determinata dall’emergenza Covid, l’incremento di risorse, per l’anno 2021, è di 4 milioni di euro.

Piano straordinario dei ricercatori

Si incrementa la dotazione finanziaria introdotta nell’ambito del c.d. piano straordinario dei ricercatori, con il decreto-legge 162 del 2019 (c.d. milleproroghe), a 30 milioni di euro a favore della progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato a decorrere dal 2022.

Università, Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica ed enti di ricerca

In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, il Fondo per le esigenze emergenziali, di cui all’articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato di 34,5 milioni di euro per l’anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca saranno individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati.

In aggiunta a queste misure, la manovra prevede lo stanziamento di ulteriori risorse per sostenere la ricerca.

Misure a sostegno della ricerca (art. 89)

Viene incrementato di 65 milioni annui il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Tale incremento si rende necessario al fine di garantire la continuità dei finanziamenti straordinari disposti con il cd “decreto Rilancio” e corrispondere alla richiesta del Parlamento di prevedere maggiori investimenti nella ricerca, soprattutto alla luce della recente crisi epidemiologica e dalla presa di consapevolezza del ruolo fondamentale che la ricerca scientifica riveste nel contrasto alla crisi e nel rilancio del sistema-Paese.

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del PNR

Prevista una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l’anno 2023 da destinare all’apertura del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del PNR. L’obiettivo è quello di rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate dal Programma Nazionale per la Ricerca e garantire lo sviluppo delle linee strategiche in coerenza con Horizon Europe, il programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea. Con uno o più decreti del ministero dell’università e della ricerca saranno individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca.

Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca

Prevista una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, da destinare all’Istituzione del Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca.

Il Fondo, istituito presso il Ministero dell’Università e della ricerca, è teso a favorire gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca.

Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca

Prevista l’istituzione del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, a cui sarà destinata una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. La misura è connessa alla possibilità, per il MUR, di avvalersi di Invitalia per i servizi di supporto specialistico, attività di analisi, valutazione e monitoraggio per interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del PNR e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell’Unione Europea e attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Infine, per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e assicurare la partecipazione dell’Italia al trattato antartico, il ministro dell’università e della ricerca potrà assegnare, a decorrere dall’anno 2021, un contributo di 23 milioni di euro agli enti pubblici di ricerca incaricati dall’attuazione del PNRA.

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Silvia Santoro
Silvia Santoro

Laureata in Giurisprudenza, ho maturato un'esperienza pluriennale e significativa in ambito giuridico legale presso studi professorali e in azienda. Mi occupo inoltre di finanza agevolata e contributi a fondo perduto

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