Ricerca e sviluppo e Formazione 4.0, gli orientamenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate in due risposte ad interpelli

Due le risposte alle istanze di interpello che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato questa settimana su altrettanti controversi aspetti interpretativi relativi ai crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 4.0: quello per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione e quello per la formazione 4.0.

Pubblicato il 14 Mag 2021

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Due le risposte alle istanze di interpello che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato questa settimana su altrettanti controversi aspetti interpretativi relativi ai crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 4.0: quello per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione e quello per la formazione 4.0. Li riassumiamo in questo articolo per darvi una visione di insieme sugli orientamenti emersi.

Iniziamo subito precisando che queste risposte agli interpelli date dall’Agenzia delle entrate sono, appunto, ricavate (anonimizzandole) dalle reali lettere di risposta inviate dall’Agenzia ad aziende che le hanno rivolto una richiesta di parere. Queste risposte non hanno alcun valore normativo: l’istante può tenerne conto, allineandosi al parere dell’Agenzia delle Entrate, e mettendosi in tal modo al sicuro rispetto a futuri accertamenti; oppure può proseguire agendo forte delle proprie convinzioni che, in caso di accertamento, dovrà poi far valere in sede di contenzioso tributario.

Fatta questa doverosa premessa, nel corso degli anni le risposte agli interpelli, ma più ancora le risoluzioni e poi le circolari, hanno assunto un’importanza de facto crescente nel nostro Paese, a dispetto dell’effettivo rilievo giuridico. Per questo ha senso passare in rassegna gli orientamenti interpretativi che da questi si possono ricavare.

In questo articolo, tuttavia, eviteremo di entrare in eccessivi tecnicismi (per i quali vi riportiamo i link ai documenti originali), limitandoci a riportavi appunto le conseguenze più rilevanti.

Ricerca e sviluppo, le nuove aliquote si applicano solo da quest’anno

La prima risposta di cui vi parliamo è la Risposta n. 323 del 10/05/2021, che si occupa della decorrenza nuove aliquote credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design.

Come è noto, la nuova legge di bilancio (n. 178 del 30/12/2020) dispone l’estensione della validità del credito d’imposta fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, con la maggiorazione delle aliquote.

Purtroppo la legge, nel modificare la disciplina prevista dalla precedente legge di bilancio, non specifica la data di ricorrenza delle nuove aliquote. Di qui l’istanza di interpello.

L’Agenzia osserva che “trattandosi di modifiche concernenti un incentivo che si applica per periodi d’imposta, tali modifiche, in assenza di una specifica norma che le attribuisca effetti retroattivi, non possono in nessun caso esplicare effetti in relazione a periodi d’imposta già in corso prima dell’entrata in vigore delle stesse”. Ci sono poi anche altre considerazioni in punto di diritto. Alla fine la conclusione dell’Agenzia è la seguente:

tenuto conto di quanto appena descritto, la disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica così come prorogata con le modifiche apportate con la legge di
bilancio 2021 si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021 (periodo d’imposta di vigenza delle modifiche normative apportate con la legge di bilancio 2021).

Formazione 4.0, per le attività fino al 2019 necessario il deposito del contratto collettivo

Con la Risposta n. 343 del 13/05/2021 l’Agenzia delle Entrate si occupa del caso di un’azienda che aveva fatto delle attività formative nel 2019, ma non aveva provveduto al deposito dell’accordo sindacale previsto allora dalla normativa.

La disciplina originaria del credito d’imposta, infatti, richiedeva che l’impresa assumesse espressamente l’impegno a investire nella “formazione 4.0” dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando
tale contratto, in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

La legge di bilancio prevista per l’anno 2020 ha poi eliminato questo obbligo.

In questa risposta l’Agenzia rileva che “la modifica introdotta dal richiamato comma 215 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, infatti, si rende applicabile solo a decorrere dal periodo d’imposta 2020” e quindi “non avendo la società istante provveduto al deposito del citato accordo entro la data del 31 dicembre 2019 e non rientrando il caso d’esame nella previsione temporale (anno 2020) di cui al comma 215 della legge n 160 del 2019, non potrà usufruire del credito d’imposta di cui all’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 per i periodi d’imposta di vigenza dell’originaria disciplina”.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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