Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso al Ministro dell’Economia e delle Finanze il testo del decreto che stabilisce le modalità attuative dell’incentivo destinato ad agevolare gli investimenti in beni strumentali, l’iperammortamento per Industria 4.0 che sostituisce Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Una volta ottenuto il “concerto” del MEF, il decreto passerà al vaglio della Corte dei Conti e sarà poi emanato.
Se volete conoscere in dettaglio la norma primaria contenuta nella legge di bilancio, vi suggeriamo di leggere questo articolo in cui ve la raccontiamo comma per comma.
Secondo quanto disposto al comma 433 della legge di bilancio per il 2026 (legge 199 del 30/12/2025) il decreto attuativo ha il compito di dettagliare “la procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio”.
Indice degli argomenti
Le date utili: ok anche gli ordini precedenti
In primo luogo le date: ricordiamo infatti che questo incentivo ha, sin da subito, una durata di due anni e nove mesi, dall’1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028, senza chiusure annuali e senza code per le consegne successive.
La domanda che tutti si sono posti è se la data di inizio dell’1 gennaio 2026 debba intendersi riferita all’avvio degli ordini oppure alla consegna e al collaudo dei beni.
Il decreto specifica che il riferimento è agli investimenti “effettuati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il “Testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR), dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028”. Il quale testo prevede, all’articolo 109, che per i beni rileva “la data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprieta’ o di altro diritto reale”.
Le definizioni di “Made in EU” per beni strumentali materiali, software e FER
Entrando nel merito dei dettagli forniti dal testo del decreto, cominciamo subito da uno dei punti più rilevanti da chiarire, cioè la definizione di beni strumentali “Made in EU”.
Come sappiamo infatti, il beneficio si applica agli investimenti “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028”.
I beni strumentali materiali Made in EU (macchinari e FER)
Per quanto riguarda i beni strumentali materiali, sappiamo che l’iperammortamento si applica a due tipologie di beni. I beni materiali funzionali alla trasformazione digitale contenuti nell’allegato IV (l’ex allegato A) e i beni materiali nuovi strumentali al-
l’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili desti-
nata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per questi beni il decreto dispone, come si era fin dal principio ipotizzato, che l’impresa è tenuta a dotarsi:
- di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente
- ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013.
Per il fotovoltaico resta il limite ai soli pannelli b) e c)
Ricordiamo che, per il caso specifico dei moduli fotovoltaici, vige la limitazione ai soli moduli previsti alle lettere b) e c) dell’articolo 12, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. In pratica:
- b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Questi pannelli devono essere inclusi in apposito elenco tenuto dall’ENEA.
I beni strumentali immateriali Made in EU (software)
Per quanto riguarda i Software contenuti nell’allegato V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, il decreto richiede una dichiarazione attestante l’origine del software, resa dal produttore o licenziante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente:
- l’indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
- l’attestazione che almeno il 50 per cento del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- l’indicazione degli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.
Si tratta di condizioni che devono essere tutte rispettate. Per stabilire se un SW sia quindi Made in EU occorre quindi scorporare la componente open source e certificare che almeno la metà del valore dello sviluppo sia stato svolto da soggetti operanti stabilmente nel territorio dell’Unione europea, oltre ad attestare dove sia stato eseguito lo sviluppo sostanziale del software.
Le comunicazioni per accedere all’incentivo
Le imprese dovranno innanzitutto inviare una comunicazione preventiva che indichi l’importo complessivo degli investimenti programmati in ciascuna struttura produttiva. Vanno indicati i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti.
Successivamente, entro 60 giorni dalla ricevuta di comunicazione inviata dal Gestore dei servizi energetici (GSE), dovranno inviare una comunicazione di conferma, attestando l’avvenuto pagamento di almeno il 20% del valore di acquisto. Si noti che questo temine è appunto di 60 giorni e non 30 come nella precedente normativa.
L’ultimo step è la comunicazione di completamento: al completamento degli investimenti e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette i dati e le informazioni, comprensive delle perizie, attestazioni e certificazioni, attestanti l’effettiva realizzazione degli investimenti.
Quando la comunicazione riguarda più beni, la data di completamento coincide con quella relativa all’ultimo investimento effettuato.
A conclusione dell’iter l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. A quel punto il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese (si tratta quindi di controlli puramente formali in questa fase), entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni.
La perizia tecnica e gli oneri documentali
Per accedere al beneficio è necessario produrre una perizia tecnica asseverata corredata da un’approfondita analisi tecnica, la quale ha il compito di comprovare non solo che i beni possiedano le caratteristiche tecnologiche previste dagli allegati IV e V, ma anche l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura. Nel caso specifico degli investimenti in energie rinnovabili, la perizia deve inoltre attestare il rispetto dei requisiti tecnici per l’autoproduzione e l’autoconsumo.
La redazione di tale documento è affidata esclusivamente a ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure a enti di certificazione accreditati, con l’importante vincolo che tali soggetti siano dotati di idonee coperture assicurative a garanzia della correttezza del loro operato. Esiste una specifica eccezione per il settore agricolo, dove la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati o periti agrari laureati, sempre nel rispetto dell’obbligo assicurativo.
Per semplificare l’iter burocratico nel caso di investimenti di minore entità, il decreto prevede che per i beni con un costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro l’onere della perizia possa essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000.
È poi richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale. Tale documento deve essere rilasciato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro; qualora l’impresa non sia obbligata per legge alla revisione legale, dovrà nominare appositamente un revisore iscritto nella sezione A del registro, il quale dovrà operare nel rispetto dei principi di indipendenza professionale,.
Gli investimenti in rinnovabili
Un articolo dedicato del decreto definisce le caratteristiche dei beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Le spese agevolabili comprendono:
- gruppi di generazione elettrica
- sistemi di accumulo
- trasformatori
- misuratori
- impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi
- servizi ausiliari degli impianti
- gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Tali investimenti possono riferirsi sia alla sede produttiva principale sia a beni ubicati in unità catastali diverse, purché collegate alla rete elettrica tramite punti di prelievo (POD) riconducibili alla stessa unità produttiva.
Per quanto riguarda gli impianti di autoconsumo, il decreto specifica che il loro dimensionamento deve essere calcolato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% “del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente a quello in corso al 1 gennaio 2026, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva”.
Sono infine disposti i massimali previsti per i sistemi di generazione dell’energia (in euro al kW in base alla tipologia):
- Fotovoltaico: da 1.420 €/kW (per impianti <20kW) a scendere fino a 840 €/kW (per grandi impianti).
- Eolico: da 2.640 €/kW a scendere.
- Pompe di calore (Aria/Acqua): 1.560 €/kW fino a 1000 kWt.
Per i sistemi di stoccaggio il massimale è fissato a 900 euro al kW/h.
Controlli e verifiche
Il sistema di verifica è affidato al GSE, che ha il compito di controllare la documentazione e accertare che gli investimenti realizzati rispettino i requisiti tecnici e legali dichiarati dall’impresa.
Per consentire tali attività è obbligatorio conservare e rendere disponibile tutta la documentazione probatoria, incluse fatture, documenti di trasporto, perizie e certificazioni, fino al decimo anno successivo a quello di completamento dell’investimento.
Se durante i controlli dovessero emergere irregolarità insanabili, false dichiarazioni, la mancata conservazione dei documenti o la cessione dei beni all’estero senza adeguata sostituzione, l’impresa decadrà dal diritto all’agevolazione. In caso di fruizione indebita, il GSE trasmetterà gli atti all’Agenzia delle Entrate per avviare il recupero dell’importo, che sarà maggiorato di interessi e sanzioni.














