La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) che reintroduce l’iperammortamento per l’industria 4.0 sostituisce gli allegati A e B, in vigore dal 2017, con i nuovi documenti, l’Allegato IV e l’Allegato V. Si tratta di una revisione profonda che ridefinisce gli investimenti ammessi alla maggiorazione del costo (180%, 100% e 50%), valida dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La logica dell’evoluzione degli allegati risponde a un cambio di visione: l’incentivo non riguarda più solo il macchinario interconnesso, ma si estende all’infrastruttura che lo abilita, includendo per la prima volta tra i beni materiali l’hardware per l’Intelligenza Artificiale e i dispositivi di rete avanzati. Ma a cambiare in maniera più importante sono i software inclusi nell’Allegato V.
Indice degli argomenti
I beni materiali (Allegato IV)
Iniziamo dai beni contenuti nell’Allegato IV che contiene alcune rilevanti novità.
Dal macchinario all’infrastruttura di calcolo
La novità strutturale dell’Allegato IV rispetto al precedente allegato A è l’introduzione di un quarto gruppo di beni: “Beni strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati”. Fino al 2025 server e reti erano agevolabili solo se componenti inscindibili della macchina. Dal 2026, diventano beni strumentali autonomi.
Il testo cita espressamente le infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (HPC), i server GPU e i sistemi di accelerazione hardware. Questi componenti sono necessari per l’addestramento e l’esecuzione (inferenza) dei modelli di intelligenza artificiale, carichi di lavoro che l’hardware generico non può sostenere.
L’Allegato IV include anche l’edge computing industriale, ovvero i dispositivi (come gateway IoT intelligenti ed edge server) che elaborano i dati direttamente in fabbrica per ridurre la latenza, superando la vecchia logica che premiava quasi esclusivamente il cloud o l’elaborazione centralizzata.
A fronte di questa importante apertura verso l’hardware IT è fondamentale segnalare le esclusioni esplicite previste dal legislatore per evitare fraintendimenti. In calce al Gruppo IV, il testo di legge specifica chiaramente che restano esclusi dall’agevolazione: personal computer, notebook, tablet, dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche da ufficio. L’incentivo, dunque, premia l’infrastruttura di calcolo industriale, non la dotazione informatica generica delle postazioni di lavoro.
Retail 4.0 e Realtà Estesa
Novità significative investono anche il Gruppo III, dedicato ai sistemi per l’interazione uomo-macchina (HMI). La prima riguarda l’ampliamento della platea dei beneficiari oltre i confini della manifattura classica. La nuova lettera e) include infatti i “sistemi intelligenti per l’interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di self-checkout”. Questa dicitura apre ufficialmente le porte dell’iperammortamento al settore Retail e ai servizi, riconoscendo la digitalizzazione del punto vendita come leva di competitività industriale.
La seconda novità è terminologica ma sostanziale: il nuovo testo abbandona le vecchie diciture su realtà aumentata e virtuale per adottare il concetto onnicomprensivo di Realtà Estesa (XR – Extended Reality). Questa definizione include non solo AR e VR, ma anche la Mixed Reality (MR), allineando la norma agli standard attuali delle tecnologie immersive per la manutenzione e il training.
Revamping e componentistica energetica
Un’altra differenza sostanziale riguarda gli interventi su macchinari esistenti (revamping). Sebbene anche il vecchio Allegato A citasse la componentistica per l’ammodernamento (riferendosi a dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione, l’interconnessione e il controllo automatico), il nuovo Allegato IV espande questa voce con un riferimento esplicito alla sostenibilità energetica.
Vengono infatti inclusi nella definizione di beni agevolabili anche i componenti meccatronici ad alta efficienza con capacità di recupero energetico, specificando tecnologie come azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti e inverter interconnessi. L’obiettivo del legislatore è includere quei dispositivi in grado di abilitare anche all’ottimizzazione dei consumi.
Connettività e cybersecurity: da requisito a bene agevolabile
Anche l’approccio alla connettività cambia radicalmente. Nel vecchio Allegato A l’interconnessione era un requisito tecnico che il bene doveva soddisfare. Nel nuovo allegato IV, l’infrastruttura di rete stessa diventa un bene agevolabile. Vengono incluse:
- Reti 5G private (NPN): componenti core e radio (RAN) conformi agli standard 3GPP.
- Wi-Fi industriale: infrastrutture Wi-Fi 6, 6E e 7 con gestione centralizzata.
- Sincronizzazione: switch TSN (Time Sensitive Networking) per il real-time.
Discorso analogo per la sicurezza informatica. I precedenti allegati trattavano la cybersecurity solo sul lato software (allegato B). Il nuovo Allegato IV la porta sul piano fisico (hardware OT), agevolando appliance come firewall industriali, sistemi IDS/IPS e soluzioni per la segmentazione della rete conformi allo standard IEC 62443.
Monitoraggio per la sostenibilità (Gruppo II)
L’evoluzione normativa ridisegna anche il secondo gruppo dell’Allegato IV, dedicato ai sistemi per l’assicurazione della qualità. Rispetto al precedente Allegato A, dove la sostenibilità era intesa prevalentemente come riduzione degli scarti, il nuovo testo prevede nuove dimensioni dedicate alla tutela dell’ambiente. I sistemi di monitoraggio ammessi non devono limitarsi a verificare le specifiche del prodotto, ma devono essere in grado di misurare consumi energetici, idrici e emissioni. La capacità di tracciare l’impronta ambientale del processo diventa quindi un requisito tecnico d’accesso, parificando l’importanza dell’efficienza energetica a quella del controllo qualitativo.
I beni immateriali software (Allegato V)
Il nuovo Allegato V amplia significativamente il perimetro del software e passando dalle poche voci dell’allegato B a un elenco che passa da 23 a ben 27 voci e che è notevolmente aggiornato e dettagliato.
Arriva l’AI Generativa
La sezione più rilevante è la lettera “dd”, interamente dedicata all’Intelligenza Artificiale avanzata.
Mentre l’allegato B parlava genericamente di machine learning, il nuovo testo codifica l’Intelligenza Artificiale Generativa e i Large Language Models (LLM) per la creazione automatizzata di contenuti tecnici e codice. Viene introdotta l’Agentic AI (sistemi autonomi in grado di orchestrare flussi di lavoro complessi) e i sistemi MLOps per la gestione del ciclo di vita dei modelli. È un aggiornamento tecnico che allinea l’incentivo allo stato dell’arte della tecnologia, includendo anche il Process Mining per la mappatura automatica dei processi aziendali.
Sostenibilità digitale e Passaporto del Prodotto
I nuovi allegati recepiscono le direttive UE sulla sostenibilità. L’allegato V introduce la lettera “ee”, dedicata ai software per la transizione ecologica. Rientrano qui:
- Piattaforme per il calcolo della Carbon Footprint e l’analisi del ciclo di vita (LCA).
- Sistemi per il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP), essenziali per la tracciabilità di filiera e le future normative sull’ecodesign.
Low-code e convergenza IT-OT
L’allegato V include la lettera “gg”, che ammette le piattaforme low-code e no-code. Questo permette alle aziende di sviluppare applicazioni industriali e dashboard operative internamente, senza dipendere da sviluppatori esperti per ogni modifica. Infine, la lettera “ff” e le corrispondenti voci dell’allegato IV formalizzano la convergenza tra IT (Information Technology) e OT (Operational Technology), agevolando software e gateway che traducono protocolli industriali (come OPC UA e MQTT) verso i sistemi gestionali ERP.
La gestione dell’energia: dalla generica “efficienza” agli EMS
Un ultimo, decisivo passo avanti riguarda la gestione dell’energia. Il vecchio Allegato B (2017) trattava il tema in modo piuttosto generico, facendo riferimento all'”intelligenza degli impianti” come fattore abilitante per l’efficienza energetica e la decentralizzazione della produzione.
Il nuovo Allegato V del 2026 cambia passo e scende nel dettaglio tecnico. La lettera cc) introduce esplicitamente gli Energy Management Systems (EMS), piattaforme software necessarie per la gestione delle microgrid aziendali, capaci di orchestrare il peak-shaving (il taglio dei picchi di prelievo dalla rete) e l’integrazione ottimizzata con i sistemi di accumulo. A rafforzare il quadro interviene la lettera t), che porta tra i beni agevolabili i sistemi per il monitoraggio della power quality, riconoscendo la qualità della fornitura elettrica come un asset fondamentale per la stabilità dei processi industriali digitalizzati.
I nuovi allegati
Potete scaricare qui l’Allegato IV e l’Allegato V oppure leggerli con lo sfogliatore qui sotto
legge-199-2025-allegato-IVlegge-199-2025-allegato-V














