Il decreto attuativo dell’Iperammortamento 2026 – il provvedimento interministeriale previsto dal comma 433 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – resta il tassello mancante per la piena operatività della misura. Trasmesso dal MIMIT al MEF il 5 gennaio scorso, il testo è rimasto in sospeso a causa della sopraggiunta decisione politica di rivedere il vincolo territoriale «Made in UE/SEE», confermata dal viceministro Leo a Telefisco il 5 febbraio.
L’annuncio della rimozione integrale del requisito di origine europea dei beni agevolati ha di fatto imposto un ripensamento del decreto, il cui impianto certificativo – certificati di origine camerale, dichiarazioni sostitutive del produttore, attestazioni di sviluppo sostanziale per il software – era stato costruito interamente attorno alla verifica della provenienza territoriale. Con il venir meno di tale vincolo, il decreto dovrà essere riscritto nelle sue parti qualificanti.
La riscrittura rappresenta, però, anche un’opportunità: quella di chiarire una serie di punti sospesi che l’attuale formulazione della norma primaria lascia aperti e che, in assenza di indicazioni esplicite, rischiano di generare incertezza applicativa per le imprese. Sono almeno sei i nodi che attendono una risposta.
Indice degli argomenti
1. Gli scaglioni di investimento: cumulo annuale o pluriennale?
Il comma 427 individua tre fasce di maggiorazione del costo di acquisizione: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% tra 2,5 e 10 milioni, 50% tra 10 e 20 milioni. La formulazione della norma non specifica se tali soglie si computino su base annuale ovvero si riferiscano all’intero arco temporale della misura, che copre il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La differenza non è marginale. Un’impresa che realizzi investimenti per 5 milioni di euro in ciascuno dei tre esercizi coperti dalla misura otterrebbe, in caso di cumulo annuale, la maggiorazione del 180% sui primi 2,5 milioni e del 100% sulla restante quota per ciascun anno. In caso di cumulo sull’intero periodo, la stessa impresa esaurirebbe la prima fascia con il primo investimento e vedrebbe compressa l’agevolazione sugli investimenti successivi.
L’esperienza maturata con il precedente iperammortamento (legge 232/2016) e con il credito d’imposta Transizione 4.0 non offre un precedente univoco. Il decreto attuativo ha l’occasione di chiarire definitivamente il criterio di computo, fornendo alle imprese un parametro certo per la pianificazione dei programmi di investimento pluriennali.
2. Impianti di stoccaggio: necessario il vincolo con l’autoproduzione?
Il comma 429, lettera b), include tra i beni agevolabili i «beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo […], compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta». L’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto attuativo nella versione trasmessa al MEF riprende testualmente la disposizione, indicando tra le spese agevolabili «gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta».
La questione interpretativa riguarda l’autonomia funzionale dello stoccaggio rispetto all’investimento in impianti di autoproduzione. In altri termini: un sistema BESS (Battery Energy Storage System) installato a servizio di un impianto fotovoltaico preesistente, cioè realizzato anteriormente e indipendentemente dalla misura, rientra nel perimetro agevolabile?
Il confronto con la disciplina della Transizione 5.0 è illuminante. La Circolare operativa del 16 agosto 2024, al paragrafo 3.3, stabiliva espressamente che il contributo per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica – entro il limite di 900 €/kWh – fosse ammissibile «solo in presenza di impianti realizzati ex novo e non preesistenti». La Transizione 5.0, dunque, escludeva in modo esplicito i sistemi di stoccaggio asserviti a impianti FER già esistenti.
La formulazione del comma 429 della legge 199/2025, per converso, non contiene una clausola analoga. La norma si limita a riferirsi a «impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta», senza richiedere che l’impianto di autoproduzione a cui lo stoccaggio è asservito sia realizzato contestualmente o nell’ambito del medesimo progetto di investimento. Questa differenza testuale potrebbe non essere casuale e potrebbe riflettere una scelta del legislatore di ampliare il perimetro rispetto alla disciplina precedente.
Resta il fatto che la lettera della norma colloca lo stoccaggio all’interno della medesima disposizione che disciplina l’autoproduzione, quale componente accessoria dell’investimento FER. L’ambiguità è oggettiva. Il decreto attuativo ha l’occasione – e, si potrebbe dire, l’onere – di chiarire se l’agevolabilità dei BESS sia condizionata alla contestuale realizzazione di un nuovo impianto di autoproduzione, oppure se l’installazione di un sistema di accumulo a servizio di un impianto preesistente rientri nel perimetro della misura. La risposta incide su un segmento di investimento particolarmente rilevante per le imprese manifatturiere che hanno già avviato il proprio percorso di transizione energetica.
3. Software in modalità cloud: SaaS, PaaS, IaaS e CaaS
L’Allegato V alla legge 199/2025 elenca i beni immateriali agevolabili. Molteplici voci fanno esplicito riferimento a «soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing», a capacità computazionali «su cloud e su dispositivi edge», nonché a «soluzioni cloud». L’Allegato stesso, dunque, non solo contempla ma presuppone l’esistenza di soluzioni erogate in modalità cloud.
Il nodo irrisolto riguarda le modalità di fruizione dell’agevolazione quando il software non viene acquisito in licenza perpetua bensì utilizzato attraverso canoni periodici nelle diverse declinazioni del modello cloud: SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), CaaS (Container as a Service).
La questione è strutturale. Il meccanismo dell’iperammortamento opera come maggiorazione del costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento: presuppone, quindi, un bene capitalizzato e iscritto tra le immobilizzazioni. I canoni di abbonamento cloud, per contro, sono tipicamente costi di esercizio non soggetti ad ammortamento. Il decreto attuativo dovrà necessariamente chiarire se e con quali modalità i software erogati in modalità as-a-service rientrino nel perimetro agevolabile, eventualmente ammettendo la maggiorazione anche sui canoni di abbonamento periodici.
Il punto è decisivo per la coerenza della misura con l’evoluzione tecnologica. Escludere le soluzioni cloud dall’agevolazione significherebbe penalizzare il modello di approvvigionamento software oggi prevalente nel tessuto produttivo, contraddicendo la stessa impostazione dell’Allegato V che tali soluzioni espressamente richiama.
4. Acquisizioni in leasing: la soglia del 20% e la comunicazione intermedia
La bozza di decreto attuativo trasmessa al MEF prevede, all’articolo 3, comma 2, un meccanismo di comunicazione intermedia: entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo da parte del GSE, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.
Questa previsione rischia di creare una criticità significativa per le acquisizioni effettuate mediante locazione finanziaria. Nei contratti di leasing, infatti, i canoni iniziali difficilmente raggiungono un importo pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro un termine così ristretto. A differenza delle precedenti misure agevolative – dove la soglia del 20% era funzionale alla prenotazione delle risorse e al prolungamento del termine di completamento dell’investimento oltre la scadenza ordinaria – l’Iperammortamento 2026 non prevede un meccanismo analogo di estensione temporale. Ne consegue che l’obbligo di documentare il versamento del 20% entro sessanta giorni non trova, nel contesto della nuova misura, la medesima giustificazione sistematica.
Un precedente utile è rappresentato dal Decreto Direttoriale del 15 maggio 2025 (c.d. «Decreto Comunicazioni»), adottato in materia di credito d’imposta per beni strumentali. L’articolo 2, comma 3, di quel provvedimento ha introdotto una previsione specifica per il leasing: «per i beni oggetto di leasing finanziario il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto».
L’inserimento di una clausola analoga nel decreto attuativo dell’Iperammortamento 2026 sarebbe non solo auspicabile ma necessario. Senza un’equiparazione tra pagamento dell’acconto e stipula del contratto di leasing, le imprese che ricorrono alla locazione finanziaria – modalità di acquisizione ampiamente diffusa per i beni strumentali di elevato valore – si troverebbero in una posizione di oggettivo svantaggio procedurale, con il rischio concreto di non riuscire a perfezionare la comunicazione intermedia nei termini previsti e di vedersi precluso l’accesso al beneficio per un impedimento meramente formale.
5. Investimenti avviati nel 2025: la portabilità è in discussione?
Il comma 427 stabilisce che la maggiorazione si applica agli investimenti «effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028». Il concetto di «effettuazione», ai fini delle imposte sui redditi, si determina secondo le regole dell’articolo 109 del TUIR: per i beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione. Lo stesso decreto attuativo (non ancora pubblicato e certamente soggetto a modifiche), all’articolo 1, lettera l), definisce il «completamento degli investimenti» rinviando espressamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR.
Ne consegue, nella formulazione vigente, che un’impresa la quale nel 2025 abbia assunto un impegno giuridicamente vincolante (un ordine confermato, un contratto sottoscritto) per un macchinario 4.0 e lo riceva nel 2026 rientra naturalmente nel perimetro temporale della norma. L’investimento risulta avviato nel 2025 ma effettuato nel 2026: la distinzione terminologica è giuridicamente rilevante e la norma, su questo punto, è chiara.
Tuttavia, nell’ambito della revisione normativa in corso – resa necessaria dalla rimozione del vincolo territoriale – potrebbe emergere l’intenzione di restringere il perimetro di ammissibilità, escludendo gli investimenti il cui primo impegno giuridicamente vincolante sia stato assunto prima dell’entrata in vigore della legge 199/2025 (1° gennaio 2026). L’opzione di chiudere l’accesso per gli investimenti avviati nel 2025 è, secondo le indiscrezioni circolate, quella al momento più probabile.
Una simile restrizione richiederebbe una modifica della norma primaria, non essendo in teoria sufficiente un intervento di rango regolamentare, anche se esiste un precedente in tal senso con la normativa del “vecchio” piano Transizione 5.0, allorquando fu proprio il decreto interministeriale a introdurre il concetto di investimento “avviato” nel 2024.
6. Rimozione del vincolo UE: il falso problema dei componenti FER
La rimozione del vincolo «Made in UE/SEE», ormai politicamente acquisita, ha generato un dibattito collaterale: il requisito territoriale permarrebbe comunque per le componenti degli impianti FER, in forza del Regolamento (UE) 2024/1735 del 13 giugno 2024 (c.d. Net Zero Industry Act, NZIA).
La tesi, circolata in ambienti professionali, merita un’analisi puntuale. Il Regolamento 2024/1735 istituisce un quadro per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette. All’articolo 26, in materia di aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, introduce criteri di preselezione e aggiudicazione che tengono conto della resilienza dell’approvvigionamento. In particolare, il paragrafo 2 prevede che le aste valutino la percentuale di componenti originari di paesi terzi che rappresentino oltre il 50% dell’approvvigionamento UE di una specifica tecnologia, determinando l’origine in conformità al Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione).
Questa disciplina, tuttavia, opera su un piano normativo del tutto diverso da quello dell’iperammortamento. Il Regolamento 2024/1735 riguarda le procedure di appalto pubblico e le aste per la diffusione delle FER, non gli incentivi fiscali agli investimenti privati delle imprese. I criteri di resilienza previsti dagli articoli 25 e 26 del NZIA disciplinano le modalità con cui le autorità pubbliche definiscono i bandi per la diffusione dell’energia da fonti rinnovabili, non i requisiti per l’accesso a un’agevolazione fiscale nazionale.
Vi è poi un argomento pratico dirimente. Per i moduli fotovoltaici, il legislatore italiano ha istituito un Registro pubblico gestito da ENEA, nel quale sono iscritti i moduli conformi alle lettere b) e c) dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 181/2023. Il rinvio a tale registro è esplicito sia nel comma 429 della legge 199/2025, sia nell’articolo 7 del decreto attuativo. Esiste dunque, per i pannelli fotovoltaici, uno strumento verificabile e accessibile che consente la discriminazione sulla base dell’origine.
Per tutti gli altri componenti degli impianti FER – inverter, sistemi di accumulo (BESS), strutture di montaggio, sistemi di monitoraggio – nulla di analogo è stato predisposto. Non esiste un elenco pubblico, non è stata istituita una procedura di censimento, non sono stati definiti criteri di verifica. In assenza di una lista accessibile e di un meccanismo operativo di controllo, qualsiasi discriminazione basata sull’origine dei componenti FER diversi dai moduli fotovoltaici risulterebbe priva di base giuridica e di strumenti attuativi. La tesi secondo cui il vincolo UE permarrebbe per le componenti FER in forza del Regolamento 2024/1735 appare, pertanto, non pertinente al contesto dell’iperammortamento 2026.
In attesa del decreto: le imprese fra certezze e incognite
Il quadro che emerge dall’analisi evidenzia una misura il cui impianto normativo primario è sostanzialmente definito, ma che necessita di un decreto attuativo all’altezza della complessità applicativa. I cinque punti esaminati non sono marginali: incidono sulla pianificazione degli investimenti, sulla scelta delle tecnologie, sulla struttura dei contratti di fornitura e sulla quantificazione del beneficio atteso.
La riscrittura del decreto, resa necessaria dalla rimozione del vincolo territoriale, offre al MIMIT e al MEF l’occasione per produrre un testo organico e completo. L’auspicio è che il provvedimento non si limiti a disciplinare gli aspetti procedurali (comunicazioni, piattaforma GSE, certificazioni), ma intervenga sui profili interpretativi che condizionano concretamente le decisioni di investimento delle imprese.
In assenza del decreto, le imprese operano in un contesto di incertezza che penalizza soprattutto gli investimenti di maggiore complessità e dimensione. Ogni settimana di ritardo nella pubblicazione del provvedimento è una settimana in cui l’ammodernamento tecnologico del tessuto produttivo viene frenato non dalla mancanza di risorse o di volontà imprenditoriale, ma dall’assenza di un quadro regolamentare chiaro.
Riferimenti normativi
– L. 30 dicembre 2025, n. 199 – art. 1, commi 427-436 (Iperammortamento 2026)
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – art. 109, commi 1 e 2
– Regolamento (UE) 2024/1735 – Net Zero Industry Act, artt. 25-26
– Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione, art. 60
– D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 – art. 12, comma 1, lett. b) e c) (Registro Moduli Fotovoltaici ENEA)
– Decreto Direttoriale MIMIT 15 maggio 2025 – c.d. «Decreto Comunicazioni», art. 2, comma 3 (leasing)

















