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Transizione 4.0: come sanare le comunicazioni irregolari e come fruire correttamente del beneficio



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Con la risposta n. 40/2026 l’Agenzia delle entrate chiarisce le strade percorribili da chi ha compensato crediti d’imposta senza aver adempiuto agli obblighi comunicativi previsti dal decreto-legge n. 39/2024. A completare il quadro, le FAQ del 29 gennaio 2026 forniscono istruzioni operative sulle modalità di fruizione in F24 per gli investimenti completati nel 2024, 2025 e 2026.

Pubblicato il 18 feb 2026



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Con la risposta ad interpello n. 40/2026, pubblicata il 17 febbraio, l’Agenzia delle entrate affronta un caso che probabilmente riguarda molte imprese: una società per azioni ha investito in beni strumentali nuovi “4.0” tra maggio e agosto 2024, ha compensato le prime due quote del credito d’imposta — rispettivamente a dicembre 2024 e a gennaio 2025 — ma lo ha fatto senza aver inviato la comunicazione preventiva al Gestore dei servizi energetici (GSE) e con una comunicazione di completamento compilata in modo errato (era stata selezionata la finestra temporale “1° gennaio 2023 – 29 marzo 2024” anziché quella corretta “dal 30 marzo 2024”).

Il punto di partenza del ragionamento dell’Agenzia è che le comunicazioni previste dall’articolo 6 del D.L. n. 39/2024 — preventiva e di completamento — non incidono sulla maturazione del credito, che sorge con la realizzazione dell’investimento. Incidono però sulla possibilità di utilizzarlo in compensazione: senza comunicazioni la fruizione non è ammessa.

Da qui discende una distinzione operativa tra le due quote compensate dalla società istante.

La quota compensata a gennaio 2025 è ancora regolarizzabile, purché ci si muova entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2025. La strada da seguire è presentare nell’ordine corretto la comunicazione preventiva e quella di completamento, quindi versare la sanzione fissa di 250 euro prevista dall’articolo 13, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.

La quota compensata a dicembre 2024, invece, non è più rimovibile perché i termini per la regolarizzazione sono già scaduti. L’Agenzia qualifica questo utilizzo come compensazione indebita di un credito “non spettante”, con applicazione della sanzione del 25% dell’importo compensato ai sensi dell’articolo 13, comma 4-bis del medesimo decreto. Per evitare un atto di recupero, il contribuente può procedere spontaneamente al riversamento dell’intera prima quota tramite modello F24 (codice tributo 6936, sezione Erario), oltre al pagamento degli interessi legali calcolati dalla data della violazione a quella della regolarizzazione. Se la regolarizzazione è spontanea e completa, sono applicabili le riduzioni delle sanzioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso).

Il caso è istruttivo perché fissa in modo definitivo la gerarchia degli adempimenti: prima la comunicazione preventiva al GSE, poi quella di completamento, poi — e solo poi — la compensazione in F24. Chi ha saltato uno di questi passaggi, o li ha eseguiti in ordine sbagliato, deve verificare con urgenza la propria posizione, tenendo conto dei termini che differenziano le violazioni ancora sanabili da quelle ormai solo ravvedibili.

Modalità di fruizione in F24: le FAQ dell’Agenzia delle Entrate chiariscono codici e anni di riferimento

A completare il quadro normativo-operativo sono intervenute le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 29 gennaio 2026, che rispondono a quesiti pratici sulle modalità di compilazione del modello F24 per i crediti Transizione 4.0, distinguendo i casi in base all’anno di completamento dell’investimento.

La regola generale è che nell’F24 va indicato come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento comunicato al MIMIT/GSE — non l’anno in cui si fruisce della singola quota. Questo anno rimane invariato per tutte e tre le rate annuali di pari importo in cui il credito deve essere suddiviso.

Per gli investimenti con anno di completamento 2024 il codice tributo è 6936 e l’anno di riferimento da indicare nell’F24 è 2024, anche quando si fruisce della seconda quota nel 2025 o della terza nel 2026.

Per gli investimenti con anno di completamento 2025 si aprono due scenari a seconda delle condizioni contrattuali. Se entro il 31 dicembre 2024 erano stati pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione e l’ordine era stato accettato dal venditore, il codice tributo è 6936 e l’anno di riferimento è 2025, con fruizione della prima quota a partire dal 2025. Negli altri casi — acconti inferiori al 20% o ordine non accettato, oppure investimenti iniziati e completati interamente nel 2025 — il codice tributo cambia e diventa 7077, con le stesse scadenze di fruizione ma con riferimento alla disciplina dell’articolo 1, comma 446 della legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024).

Per gli investimenti con anno di completamento 2026 la fruizione della prima quota è possibile già nel 2026, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2025 siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo e l’ordine sia stato accettato dal venditore, e che il completamento avvenga entro il 30 giugno 2026. Il codice tributo in questo caso è 7077 e l’anno di riferimento da indicare nell’F24 è 2026. Se queste condizioni non sono soddisfatte il credito non è fruibile.

Un chiarimento operativo di rilievo riguarda la flessibilità nella fruizione delle quote: ciascuna rata annuale può essere utilizzata anche in anni successivi a quello a partire dal quale è ammessa. Questo significa che, ad esempio, una quota fruibile dal 2026 può essere compensata anche nel 2027 o nel 2028, senza decadere dal beneficio.

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