La vicenda degli esodati di Transizione 5.0 si avvia a conclusione. Il Decreto Legge 42 approvato dal Consiglio dei ministri del 3 aprile 2026 e pubblicato nella stessa serata in Gazzetta Ufficiale (il cosiddetto decreto carburanti-bis) recepisce infatti gli impegni annunciati nell’incontro dell’1 aprile tra i ministri Adolfo Urso (Mimit), Tommaso Foti (Ministero per gli Affari europei, PNRR e Politiche di coesione) e il viceministro Maurizio Leo (MEF) e le principali associazioni di categoria: Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confagricoltura, Coldiretti, Confartigianato, CNA, Confapi, Casartigiani, Alleanza cooperative e Cia.
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Che cosa prevede il decreto sugli esodati di Transizione 5.0
Alle 7.417 imprese che avevano presentato domanda per i crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 5.0 nel periodo compreso tra il 7 e il 27 novembre 2025 – i cosiddetti “esodati” – andrà l’89,77% del credito d’imposta maturato per gli investimenti in beni strumentali invece del 35% che era stato previsto dal Decreto Fiscale. La fruizione sarà in un’unica quota già nel 2026. Le imprese interessate dovranno attendere una comunicazione del GSE, dopo il 30 aprile, che indicherà l’ammontare del credito spettante.
Lo stesso decreto-legge riconosce poi un secondo credito d’imposta, stavolta con fruizione triennale, che consentirà alle stesse imprese di recuperare, al 100%, anche la quota di credito d’imposta del piano Transizione 5.0 maturato per gli investimenti in rinnovabili e le spese per le certificazioni. Restano invece escluse le spese per la formazione del personale.
Le aliquote effettive: 31,4% e 40,4%
Tecnicamente il Decreto-Legge 42/2026 interviene modificando il precedente Decreto-Legge 38/2026, che aveva innanzitutto escluso dal perimetro agevolabile gli investimenti in fonti di energia rinnovabile (FER) e in formazione, e poi ridotto del 65% – portandola al 35% – la quota dei crediti d’imposta maturati sugli investimenti in beni strumentali. Una riduzione che avrebbe comportato, per le imprese che contavano sul 45%, un’aliquota effettiva del 15,75%, e per quelle con diritto al 35% addirittura del 12,25%: meno di quanto avrebbero ottenuto restando sul piano Transizione 4.0, che garantiva il 20%.
Il nuovo decreto riporta la situazione su binari più vicini agli impegni originari. Le domande validamente pervenute per la parte relativa alle FER saranno soddisfatte al 100%, mentre quelle relative ai beni strumentali riceveranno quasi il 90% del credito maturato.
Per quanto riguarda i beni strumentali, la nuova percentuale di “riparto” all’89,77% significa che chi aveva maturato l’aliquota del 45% prenderà il 40,4%, mentre chi aveva diritto all’aliquota del 35% prenderà il 31,4%.
Le risorse e il quadro complessivo degli incentivi
Per finanziare questi impegni il Governo utilizzerà i 2,75 miliardi già stanziati per Transizione 5.0, ai quali si aggiunge l’intero fondo da 1,3 miliardi previsto dal comma 770 della legge di bilancio – e che il Decreto Fiscale avrebbe utilizzato solo per 537 milioni. A questa somma (4,05 miliardi) si aggiungono i circa 200 milioni necessari per coprire integralmente la quota FER in esubero.
La somma complessivamente spesa dallo Stato per Transizione 5.0 sale quindi a 4,25 miliardi a fronte dei 4,40 che sarebbero stati necessari per una copertura completa al 100%.
Il testo del decreto sugli esodati di Transizione 5.0
Art. 1.
Modifiche al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
1. Al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 8:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l’anno 2026, pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.»;
2) al comma 3, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui al comma 1»;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis . Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028. Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo di cui al presente comma non può eccedere per ciascuna istanza l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all’erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.».
4) al comma 4, le parole: «537 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.302,3 milioni di euro»;
5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4– bis . Agli oneri derivanti dal comma 3– bis , pari a 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, a 80 milioni di euro per l’anno 2027 e a 60 milioni di euro per l’anno 2028 si provvede ai sensi dell’articolo 18.»;
Il PDF del Decreto 42 del 3 aprile 2026
Qui di seguito il testo in PDF della Gazzetta Ufficiale contenente il Decreto n. 42 del 3 aprile 2026
decreto-42-3-aprile-2026-gazzettaPer praticità risportiamo anche il testo del “vecchio” decreto 38 del 27 marzo 2026
decreto-legge-38-2026-articoli-7-e-9











