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Decreto fiscale, agli ‘esodati’ di Transizione 5.0 solo il 35% del credito spettante



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Calice amaro per chi ha presentato la domanda per i credito d’imposta di Transizione 5.0 dal 7 novembre 2025 in poi, cioè i cosiddetti “esodati”. Il Decreto fiscale dispone che a queste imprese venga riconosciuto solo il 35% del credito spettante e per la sola parte relativa ai beni strumentali. Restano dentro le spese per le certificazioni, mentre sono escluse quelle per le rinnovabili. Rimosso il vincolo territoriale per l’iperammortamento 2026.

Pubblicato il 27 mar 2026



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Bruttissime notizie per i cosiddetti “esodati” di Transizione 5.0, cioè quelle imprese che hanno presentato la domanda di accesso al credito d’imposta a partire dal 7 novembre 2025. Nel testo del Decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri e subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale (decreto legge n. 38 del 27 marzo 2026) si dispone che alle imprese in lista di attesa andrà solo il 35% dei crediti d’imposta validamente richiesti. Lo stanziamento previsto è infatti di soli 537 milioni a fronte di un fabbisogno di poco più di 1,5 miliardi di euro necessari a soddisfare le domande in esubero rispetto alle risorse stanziate. Ma non è tutto: questa quota di riparto al 35% andrà calcolata unicamente sugli investimenti relativi ai beni strumentali compresi negli allegati A e B. Restano quindi esclusi gli investimenti nelle fonti rinnovabili e nei sistemi di gestione dell’energia. Magra consolazione, saranno liquidate le spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione, sempre nel limite dei 10.000 euro previsti dalla legge.

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