Proprietà intellettuale e Additive Manufacturing: ecco i problemi e le possibili soluzioni

Uno studio commissionato dalla Commissione Europea e realizzato da un team di ricercatori ed esperti guidato dall’Università di Bournemouth ha esaminato il tema della proprietà intellettuale nell’ambito dell’Additive Manufacturing e della Stampa 3D. Gli studiosi hanno evidenziato i principali problemi e proposto alcune soluzioni, che vi anticipiamo in questo articolo

Pubblicato il 29 Apr 2020

proprietà intellettuale

Quanto e come sono protetti i diritti di proprietà intellettuale nell’Additive Manufacturing? È la domanda che si sono posti gli autori dello studio “Le implicazioni sulla proprietà intellettuale nello sviluppo della stampa 3D industriale” commissionato dalla Commissione Europea.

Un team di ricercatori ed esperti provenienti dal mondo dell’industria, guidato dall’Università di Bournemouth, nel Regno Unito, ha identificato i potenziali ostacoli e le opportunità offerte per favorire la competitività dell’Additive Manufacturing in Europa in sette applicazioni industriali: sanità, aerospazio, Automotive, beni di consumo ed elettronica, energia, attrezzature e utensili industriali, edilizia e costruzioni.

In particolare, è stato analizzato il tema della proprietà intellettuale nelle varie fasi del processo di stampa 3D, dalla progettazione alla stampa del file CAD (che contiene tutte le informazioni per la realizzazione del modello), fino alla distribuzione del prodotto stampato.

Proprietà intellettuale e Additive Manufacturing

Lo studio parte dall’esposizione delle caratteristiche e del processo di sviluppo della tecnologia dell’Additive Manufacturing che, attraverso la stampa 3D, permette di realizzare oggetti a partire dai dati. Una tecnologia al centro delle priorità dell’Unione Europea (identificata nel 2017 come “uno dei principali fattori di trasformazione industriale”), diventata ormai un vero e proprio sistema di produzione.

In particolare, nel novembre 2017, il Parlamento Europeo ha pubblicato un documento di lavoro che riconosce l’importanza della proprietà intellettuale nel settore della stampa 3D e dell’Additive Manufacturing. Proprio i diritti della proprietà intellettuale sono uno dei temi più controversi all’interno di questo settore sul quale, secondo i ricercatori, manca ancora coerenza.

Lo studio, attraverso un lavoro di raccolta dati, analizza giuridicamente e opera una revisione sistematica sul diritto della proprietà intellettuale nell’Ue. In particolare sono stati mappati i sette settori industriali di riferimento e, attraverso sondaggi, sono state raccolte le opinioni del mondo dell’industria. In questo modo, con l’analisi dei diversi elementi del processo di stampa 3D, si è giunti a una serie di conclusioni e raccomandazioni, che vi anticipiamo in questo articolo.

Le cinque fasi del processo di stampa 3D

Le conclusioni e le raccomandazioni dei ricercatori

Lo studio giunge a diverse conclusioni in quattro aspetti diversi del tema, su cui forniscono specifiche raccomandazioni. In particolare, le osservazioni dei ricercatori coinvolgono:

  • Protezione
  • Eccezioni e limitazioni
  • Violazioni
  • Licenza e tracciabilità

Protezione

Per quanto riguarda il tema della protezione degli asset nell’Additive Manufacturing, le analisi hanno manifestato tre problemi.

Innanzitutto, si evidenzia una mancanza di chiarezza dal punto di vista legale e industriale sulla protezione dei file CAD (in particolare per quanto riguarda le leggi sui brevetti, sul copyright e sui marchi). I suggerimenti sono quindi di:

  • Chiarire quali elementi di un file CAD possono essere protetti e per quali diritti sulla proprietà intellettuale
  • Considerare una valutazione legale separata tra file CAD e modello 3D in esso compreso
  • Chiarire se il software incorporato in un file CAD possa essere considerato un “compurer program” ai sensi della normativa UE sul diritto d’autore

Sui dati di progettazione, invece, la legge è chiara, ma i risultati dei sondaggi mostrano una certa confusione sulla protezione dei dati e dei data set. Ecco cosa si potrebbe fare:

  • Sensibilizzare le industrie sull’applicabilità dei segreti commerciali, dei contratti e dei diritti sulle banche dati per la protezione dei dati e dei data set
  • Il modello 3D dovrebbe essere considerato come un prodotto distinto e separato dal prodotto fisico risultante. La legge a questo proposito dovrebbe essere chiarita

Nonostante una legge chiara e sviluppata (che quindi non dovrebbe essere implementata), anche per quanto riguarda i materiali si registra una certa confusione sulla loro protezione. Inoltre, più che le leggi sulla proprietà intellettuale, gli intervistati percepiscono come una barriera gli standard tecnici da rispettare. Gli studiosi suggeriscono quindi, in relazione ai materiali, di rivedere e chiarire il diritto sui brevetti e gli standard tecnici.

Eccezioni e limitazioni

Per quanto riguarda le eccezioni e limitazioni, si è trattato soprattutto il caso della stampa 3D “per uso privato”. Si è notato infatti che l’eccezione “per uso privato” (riguardo a brevetti, diritti d’autore e leggi sul design) può generalmente essere applicata quando la stampa 3D avviene individualmente a casa propria. Al contrario, a seconda delle circostanze individuali, “è probabile” che non rientri nell’eccezione dell’uso privato la stampa o scansione che avviene presso un ufficio o un altro servizio pubblico. Infine, l’eccezione dell’uso privato scompare nel momento in cui un file CAD viene caricato su un sito web accessibile al pubblico.

I consigli degli esperti sono:

  • Limitare l’eccezione “per uso privato” e non commerciale adottando il linguaggio del “3 step test” (introdotto con la revisione della Convenzione di Berna del 1967) della legge sul diritto d’autore, identificando così “gli atti che non pregiudicano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello”. Il 3 step test protegge in tre fasi il diritto d’autore, considerando l’aspetto generale, le eventuali eccezioni e l’ambito delle registrazioni sonore e visive
  • Interpretare sia il “committente” che chi riceve l’ordine nei servizi di stampa 3D in modo che non si rientri nella limitazione dell’uso privato e non commerciale
  • Distinguere tra risorse lecite e illecite tra quelle che vengono stampate o scannerizzate in 3D negli uffici di stampa

Violazioni dei diritti

Vi è poi il tema delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nelle fasi di progettazione, condivisione e stampa di un file CAD su cui i ricercatori, alla luce della normativa attuale, hanno svolto alcune considerazioni. In particolare:

  • La progettazione “da zero” di un file CAD non viola i diritti di proprietà intellettuale
  • Al contrario, si infrange la legge sui diritti di proprietà intellettuale se si condivide, si ospita o si scarica un file CAD senza il consenso del proprietario di tali diritti. Manca tuttavia chiarezza su un punto: la ricreazione di un prodotto esistente attraverso la scansione 3D genera un nuovo diritto di proprietà intellettuale o vìola i diritti esistenti?
  • Si infrangono i diritti di proprietà intellettuale se si stampa e distribuisce un modello 3D senza il consenso del titolare dei diritti

Attualmente, i diritti di proprietà intellettuale (in particolare dei marchi) non si estendono alle violazioni non commerciali che, tuttavia, possono potenzialmente causare danni commerciali sostanziali ai titolari della proprietà intellettuale. I ricercatori suggeriscono che, se in futuro tali attività dovessero portare a un fallimento del mercato a causa dell’uso non autorizzato dei marchi, potrebbe essere necessario rivedere la legge per colmare questa lacuna di protezione.

Licenza e tracciabilità

Infine, si sottolinea come la concessione in licenza di file CAD possa favorire la nascita di nuovi modelli di business e ridurre le barriere che penalizzano l’accesso a start up e PMI. Si tratta di aspetti su cui i ricercatori invitano le aziende a fare di più.

Non sono poi ancora abbastanza sviluppati i sistemi di tracciabilità, che potrebbero diventare sempre più importanti per permettere a grandi aziende e PMI di sfruttare soluzioni tecnologiche chiare e convenienti. In particolare, nuove tecnologie come la blockchain e la filigrana potrebbero rappresentare potenziali soluzioni che forniscano possibili meccanismi per la tracciabilità.

Cliccando su questo link è possibile consultare e scaricare lo studio.

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Francesco Bruno

Giornalista professionista, laureato in Lettere all'Università Cattolica di Milano, dove ha completato gli studi con un master in giornalismo. Appassionato di sport e tecnologia, compie i primi passi presso AdnKronos e Mediaset. Oggi collabora con Dazn e Innovation Post.

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