Formazione 4.0, arrivano i chiarimenti del Ministero: ok anche l’e-learning

La circolare del Ministero per lo Sviluppo Economico fornisce chiarimenti sull’applicazione del credito d’imposta per la formazione 4.0, in particolare su materie come il termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, l’ammissibilità della formazione on line e il cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.

Pubblicato il 03 Dic 2018

SPEOS-17_page

È stata messa on line, e molti diranno finalmente, la circolare del Ministero per lo Sviluppo Economico che fornisce chiarimenti sull’applicazione del “credito d’imposta formazione 4.0”, in particolare su materie come il termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, l’ammissibilità della formazione on line e il cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.

Finalmente perché si tratta di un documento che permette di avere delle risposte su temi molto importanti per le imprese ma che, purtroppo, riguardano un provvedimento prossimo alla scadenza di cui, al momento, non è prevista la proroga, nonostante la forte pressione da parte delle imprese.

In attesa di capire quale sarà il futuro delle agevolazioni per proseguire la formazione 4.0 arrivano, comunque, i chiarimenti alle imprese per quanto fatto nel 2018.

Il nodo degli accordi sindacali

Una prima questione di interesse generale sulla quale sono pervenute numerose richieste di chiarimento, spiega il Ministero, riguarda modi e termini per deposito dei contratti. La norma, infatti, prevede che, per poter usufruire delle agevolazioni, lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competenti.

La circolare precisa che questa condizione “deve intendersi soddisfatta nel caso in cui lo svolgimento delle attività formative in questione sia previsto in contratti sottoscritti – o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività – a partire dal 1° gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa.

Quanto al termine di deposito dei contratti, si precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018”.

Si alla formazione “on line” ma con controlli serrati sulla frequenza

Molte richieste di chiarimento, spiega il Ministero, hanno riguardato la possibilità di riconoscere gli incentivi anche nel caso in cui le attività formative siano svolte in modalità “elearning” e cioè on line invece che in aula.

“Al riguardo – spiega il documento – si osserva che la disciplina agevolativa non pone sul punto espresse limitazioni“. Resta, però, il problema del controllo dell’effettiva partecipazione del personale e, di conseguenza, la richiesta alla imprese di adottare strumenti di controllo.

L’architettura dei corsi deve, quindi: “caratterizzarsi per la sua interattività e prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente. È necessario predisporre almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema”. E poi le richieste anche quella di una verifica finale con due quesiti per ognuna delle ore di lezione.

Le indicazioni saranno, comunque, applicabili alla formazione realizzata a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare; fermo restando comunque, per le attività già svolte in precedenza, il rispetto, con modalità equivalenti o analoghe a quelle ora specificate, dell’onere documentale. Al posto dei registri, quindi, sarà la piattaforma web a rilasciare il preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative.

Registro unico e una sola relazione per progetti di imprese diverse dello stesso gruppo

Con riferimento all’applicazione del credito d’imposta da parte di imprese appartenenti a un gruppo, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle modalità con le quali adempiere agli obblighi formali e documentali previsti. Nell’ambito dei gruppi societari, infatti, è frequente che le attività formative siano configurate attraverso un progetto unitario che vede la partecipazione contestuale, in aula, di personale appartenente a imprese diverse.

Al riguardo, fermi restando gli altri obblighi e le altre condizioni necessarie per la fruizione del beneficio, viene consentita la relazione in riferimento a un unico progetto formativo che indichi gli obiettivi comuni perseguiti nell’ambito del gruppo; inoltre, si ritiene possibile anche predisporre un unico registro didattico Resta, invece, l’obbligo del rilascio della dichiarazione di partecipazione dei dipendenti autonomamente da ciascuna società del gruppo.

Sì al cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione

Tra i chiarimenti richiesti molti riguardano il cumulo del credito d’imposta con altri contributi cui l’impresa può accedere per le stesse attività di formazione: situazione questa che può verificarsi, ad esempio, nel caso di attività formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo o da un Fondo Interprofessionale, che vanno a incidere sul costo del corso, a differenza di questo incentivo che invece si applica al costo del personale formato.

Secondo il ministero “l’impresa può sommare i benefici derivanti dall’applicazione dei diversi incentivi senza che le relative misure interferiscano tra di loro e ciò, si precisa, anche nel caso in cui i due aiuti riguardino il medesimo progetto o iniziativa”. L’unica condizione è che il cumulo non determini il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base allo stesso regolamento n. 651/2014.

Analoghe regole, precisa il ministero, si rendono applicabili anche nel caso di concorso con incentivi in regime “de minimis”. In applicazione di tali regole generali, deve ritenersi, ad esempio “che il credito d’imposta sia cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione. In tal caso, infatti, si tratterebbe di due aiuti aventi la medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi ammissibili diversi.

Nel caso in cui invece l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta in esame abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dallo stesso regolamento per gli aiuti alla formazione, il 50 per cento di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi”.

Valuta la qualità di questo articolo

C
Fabrizio Cerignale

Giornalista professionista, con in tasca un vecchio diploma da perito elettronico. Free lance e mobile journalist per vocazione, collabora da oltre trent’anni con agenzie di stampa e quotidiani, televisioni e siti web, realizzando, articoli, video, reportage fotografici. Giornalista generalista ma con una grande passione per la tecnologia a 360 gradi, da quella quotidiana, che aiuta a vivere meglio, alla robotica all’automazione.

email Seguimi su

Articoli correlati

Articolo 1 di 3