Decreto crescita: sì a superammortamento, mini-Ires e Nuova Sabatini, niente proroga del credito d’imposta per R&S

Nel Decreto crescita confermati il ripristino del superammortamento e gli interventi su IMU e mini-Ires. Ci sono anche l’aggiornamento della Nuova Sabatini e l’incentivo alla digitalizzazione per le PMI. Salta invece la proroga del credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo. Ecco i testi delle norme.

Pubblicato il 24 Apr 2019

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– Articolo aggiornato il 30 aprile –

Al termine di un’infuocata riunione del Consiglio dei Ministri, nella nottata tra il 23 3 il 24 aprile il Governo ha dato il secondo via libera, dopo quello di inizio aprile, al Decreto Crescita o, più precisamente, al decreto legge recante misure urgenti per la crescita economica ed interventi in settori industriali in crisi.

Il testo finale è stato pubblicato il 30 aprile in Gazzetta Ufficiale e il provvedimento è ufficialmente in vigore dal 1 maggio 2019.

Superammortamento, IMU e mini-Ires

C’è dunque (art. 1) il ripristino del superammortamento: la maggiorazione del 30% degli ammortamenti per gli acquisti di beni strumentali sarà in vigore dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019 con proroga delle consegne al 30/06/2020 in caso di ordine e conferma entro dicembre 2019.

C’è l’importante rivisitazione della cosiddetta mini-Ires (art. 2), che, rispetto alla misura approvata nella scorsa legge di bilancio, si ridimensiona allargando però il bacino di utenza a tutte le imprese che aumentano la misura degli utili non distribuiti: nel 2019 l’aliquota ridotta sarà pari al 22,5%, nel 2020 al 21,5% e nel 2021 al 20,5%.

E c’è anche (art. 3) la maggiorazione della deducibilità dell’IMU sui capannoni industriali: si sale al 50% per l’anno in corso, per poi crescere al 60% nel biennio 2020-2021 e al 70% nel 2022 (non più l’80% come nelle prime bozze).

Le conferme del Governo

Queste misure sono confermate anche nelle dichiarazioni ufficiali di Palazzo Chigi e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Dal lato degli investimenti privati, nel 2019 arrivano 150 milioni per il Fondo di garanzia per lo sviluppo della media impresa e viene rifinanziato con 100 milioni di euro il Fondo di garanzia per la prima casa”, si legge nella nota del MEF, che prosegue: “Il decreto reintroduce inoltre il superammortamento al 130% sui beni strumentali nuovi, aumenta la deducibilità dell’Imu per gli immobili delle imprese e semplifica la mini-Ires introdotta con la legge di bilancio 2019, puntando ad una progressiva riduzione dell’aliquota sugli utili reinvestiti fino al 20,5%. Viene predisposta la tutela dei marchi storici italiani, con l’istituzione di un apposito registro mentre viene inasprita l’azione di contrasto all’Italian Sounding, vietando l’utilizzo del marchio ‘made in Italy’ al di fuori dei casi previsti”.

Dal punto di vista economico, il Governo rivendica “uno stanziamento complessivo di circa 1,9 miliardi di euro nel triennio 2019-2021, di cui un miliardo di euro nel solo 2019 e 450 milioni annui nel biennio 2020-2021” per “far ripartire l’Italia” e “rilanciare l’economia in un contesto internazionale che si è andato progressivamente deteriorando” agendo su “investimenti, incentivi, imprese, immobili”.

Nuova Sabatini e digitalizzazione PMI

Delle altre misure non c’è l’assoluta certezza, ma per quanto riguarda Nuova Sabatini e incentivi alla digitalizzazione PMI non paiono esserci dubbi di sostanza.

Per quanto riguarda la Nuova Sabatini, l’articolo 20 dell’ultima bozza del decreto crescita conferma due delle tre novità attese: la semplificazione delle procedure e la possibilità, per i finanziamenti fino a 100 mila euro, di ricevere il beneficio in un’unica soluzione.

Cambia invece la norma che, nelle prime bozze, prevedeva l’eliminazione del tetto dei 2 milioni attualmente in vigore per questa agevolazione. Nell’ultima bozza il tetto, anziché essere eliminato, è innalzato da 2 a 4 milioni di euro.

Dovrebbero essere confermate anche le nuove agevolazioni per la trasformazione digitale dei processi produttivi delle micro e PMI (articolo 21, commi da 5 a 8), che prevedono un contributo pari al 50% delle somme investite nelle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0. Ve ne abbiamo parlato qui.

Salta il credito d’imposta per la R&S

Manca purtroppo la proroga del credito d’imposta per le spese in Ricerca e Sviluppo.

Ricordiamo a questo proposito che già nell’ultima legge di bilancio la misura attualmente in vigore fino al 2020 è stata significativamente ridimensionata, lasciando il credito del 50% solo per un numero limitato di attività e portando tutte le altre al 25%. È stato inoltre dimezzato da 20 a 10 milioni di euro l’ammontare massimo degli investimenti incentivabili.

Nelle prime bozze il Decreto Crescita prevedeva il rinnovo della misura per il triennio 2021-2023 abbassando ulteriormente l’aliquota portandola al 25% secco per tutte le attività.

Questa misura – che se pur ridimensionava l’entità dell’incentivo rappresentava un importante segnale di continuità – non è presente nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

I testi

Articolo 1 – Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 2 – Revisione mini-IRES

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 3,5 punti percentuali; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l’addizionale di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l’incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 dello stesso testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L’agevolazione di cui ai commi precedenti è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di coordinamento e di attuazione del presente articolo.

9. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.

Articolo 3 – Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

1. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, le parole “nella misura del 40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50 per cento e per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento”.

Articolo 20 – Modifiche alla misura Nuova Sabatini

1 All’articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole “2 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “4 milioni di euro”.

b) al comma 4, dopo le parole “L’erogazione del predetto contributo è effettuata” sono aggiunte le parole “,sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento,” e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un’unica soluzione”.

Articolo 29 – Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation

5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 ovvero dell’articolo 29 del Regolamento UE n. 651 del 2014.

6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione

orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics);

b) presentare un importo di spesa almeno pari a 200.000,00 euro;

7. Per l’accesso alle agevolazioni di comma 5 le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

c) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;

d) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;

e) avere conseguito nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000;

f) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

g) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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