Contributi a fondo perduto per gli investimenti innovativi delle imprese agricole: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo (ma ne manca ancora uno)

Arriva in Gazzetta il Decreto che attiva il Fondo per il sostegno degli investimenti innovativi delle imprese agricole. Il decreto, che era stato firmato già lo scorso 30 luglio in attuazione di una previsione della legge 160 del 2019, mette a disposizione una dotazione di 5 milioni di euro a sostegno delle spese delle micro e piccole medie imprese agricole. Le agevolazioni – dal 30% al 40% a fondo perduto, riguardano gli investimenti in beni strumentali materiali o immateriali nuovi.

Pubblicato il 15 Ott 2021

Agricoltura 4.0

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che attiva il Fondo per il sostegno degli investimenti innovativi delle imprese agricole previsto dalla legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019, art. 1 comma 123). Il decreto – che era stato firmato lo scorso 30 luglio – mette a disposizione una dotazione di 5 milioni di euro a sostegno degli investimenti in beni materiali o immateriali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole.

Le agevolazioni si rivolgono esclusivamente a micro, piccole e medie imprese e sono riconosciute nel limite massimo di 20 mila euro per soggetto beneficiario, erogate per il 30% sotto forma di contributo a fondo perduto. Percentuale che sale al 40% nel caso di  spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali 4.0, vale a dire quei beni indicati negli allegati A o B della legge n. 232/2016.

Non è ancora via libera alle domande, però: i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione verranno indicati in un secondo momento, con con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

Fondo per investimenti imprese agricole, a chi si rivolge

Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, che rispondono ai seguenti requisiti:

  • essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER
  • essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente
  • avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
  • non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

Le spese ammissibili e le agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse per investimenti di importo non inferiore ai 5 mila euro e nel limite massimo di 20 mila euro per soggetto beneficiario, di cui il 30% è concesso come contributo a fondo perduto.

La percentuale sale al 40% per le imprese che acquistano beni strumentali, materiali o immateriali 4.0, vale a dire quei beni indicati negli allegati A o B della legge n. 232/2016.

L’investimento sostenuto deve essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli. Per essere agevolabili, le spese devono essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività di impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato.

Inoltre, i beni acquistati devono essere utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale, come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale.

Fanno eccezione i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa.

Il pagamento di questi beni deve avvenire esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

L’investimento deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e concluso entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Inoltre, deve essere mantenuto nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato.

Nell’eventualità che i beni acquistati diventino obsoleti o inutilizzabili durante questo lasso di tempo, l’impresa potrà sostituirli, previa comunicazione al Ministero.

Sono escluse dalle agevolazioni le spese relative a beni usati, le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria e quelle ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di Iva. Quest’ultima rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.

L’iter per richiedere le agevolazioni

Il Ministero renderà note in un secondo momento le modalità di accesso allo sportello. Le agevolazioni verranno comunque concesse seguendo l’ordine cronologico della presentazione delle domande e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate.

A seguito della presentazione, il Ministero procederà con la fase istruttoria per valutare che l’impresa richiedente risponda ai requisiti stabiliti dal decreto e che le spese preventivate rientrino tra quelle agevolabili.

In caso di esito positivo il Ministero procede, entro 90 giorni dalla data di presentazione o di completamento delle domande, alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro SIAN e alla conseguente adozione del provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni.

Le imprese beneficiarie possono richiedere, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l’erogazione di una prima quota di agevolazione, non superiore al 50% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate nel provvedimento (articolo 8, comma 2).

Il decreto

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Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

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