OCCUPAZIONE

Bonus donne, giovani e ZES: gli incentivi per le assunzioni e il lavoro nel decreto Primo Maggio



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Nel decreto-legge 30 aprile 2026 n. 62 (decreto Primo Maggio) esoneri contributivi al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato di donne, giovani under 35 e lavoratori nel Mezzogiorno, con tetti e durate differenziati. Il provvedimento disciplina anche salario minimo contrattuale, trasparenza retributiva e tutele contro il caporalato digitale…

Pubblicato il 30 apr 2026



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Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno stesso della sua emanazione e già in vigore dal 1° maggio 2026 – introduce un pacchetto di esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2026, con una dotazione complessiva di oltre 160 milioni di euro per l’anno in corso.

Il provvedimento, firmato dal Presidente Mattarella su proposta del governo Meloni, disciplina anche il salario minimo per via contrattuale e misure contro il cosiddetto caporalato digitale.

Gli incentivi alle assunzioni: donne, giovani e Mezzogiorno

Il Capo I del decreto articola quattro distinti meccanismi di esonero contributivo, ciascuno rivolto a una platea specifica di lavoratori e datori di lavoro privati.

Il Bonus donne 2026 (art. 1) riconosce ai datori di lavoro privati che assumono donne a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, esclusi i premi Inail, per un massimo di 24 mesi.

Il tetto mensile è fissato a 650 euro per lavoratrice, elevato a 800 euro per le assunzioni nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Possono accedere al beneficio le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi se appartenenti a specifiche categorie di lavoratrici svantaggiate ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.

Il limite di spesa è di 26,5 milioni di euro per il 2026, 63,7 milioni per il 2027 e 51,3 milioni per il 2028, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. L’esonero non è cumulabile con altri sgravi contributivi, ma è compatibile con la maggiorazione per nuove assunzioni prevista dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (commi 399 e 400).

Il Bonus giovani 2026 (art. 2) prevede le stesse condizioni di esonero – 100% dei contributi per 24 mesi, escluso Inail – per i lavoratori under 35 privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da almeno 12 mesi se appartenenti a categorie svantaggiate.

Il tetto è di 500 euro mensili per lavoratore, portato a 650 euro nelle unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria). La durata si riduce a 12 mesi per le assunzioni di soggetti già classificati come lavoratori svantaggiati.

Il limite di spesa è di 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027 e 135,4 milioni per il 2028.

Il Bonus ZES 2026 (art. 3) è uno strumento dedicato esclusivamente ai datori di lavoro privati con al massimo 10 dipendenti al momento dell’assunzione operanti nelle regioni della ZES unica.

L’esonero è del 100% dei contributi per 24 mesi (tetto 650 euro/mese) e riguarda lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

Il limite di spesa è di 26 milioni per il 2026, 60 milioni per il 2027 e 34 milioni per il 2028.

L’incentivo alla stabilizzazione (art. 4) è invece riservato alle trasformazioni di contratti a tempo determinato – di durata complessiva non superiore a 12 mesi – in rapporti a tempo indeterminato. Vale per le conversioni effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità, per lavoratori under 35 mai stati occupati a tempo indeterminato.

L’esonero è del 100% per 24 mesi con tetto a 500 euro mensili. Il limite di spesa è di 18,2 milioni per il 2026, 87,5 milioni per il 2027 e 69,3 milioni per il 2028. L’efficacia di questa misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE.

Per tutti i bonus del Capo I valgono le stesse condizioni generali: l’esonero non spetta ai datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione nella medesima unità produttiva; le assunzioni devono determinare un incremento occupazionale netto; i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato sono esclusi.

Salario giusto, trasparenza retributiva e caporalato digitale

Il Capo II interviene sul tema del salario giusto (art. 7), affidando alla contrattazione collettiva il compito di determinare il trattamento economico adeguato ai sensi dell’art. 36 della Costituzione. L’accesso a tutti i benefici previsti dal decreto è subordinato al rispetto di tale trattamento.

Il provvedimento introduce anche obblighi di monitoraggio e raccolta dati retributivi (art. 8), con il coinvolgimento di Cnel, Inps, Istat, Inapp e Ispettorato Nazionale del Lavoro, e prevede la redazione di un Rapporto nazionale sulle retribuzioni (art. 9) con cadenza almeno annuale. L’art. 10 disciplina infine i rinnovi contrattuali, stabilendo che in caso di mancato rinnovo entro 12 mesi dalla scadenza naturale le retribuzioni siano adeguate nella misura del 30% della variazione dell’IPCA.

Il Capo III affronta invece il fenomeno del caporalato digitale, introducendo una presunzione di subordinazione quando emergano indici di eterodirezione algoritmica (art. 12), obblighi di informazione trasparente per le piattaforme digitali sui sistemi automatizzati che incidono sulle condizioni di lavoro (art. 14) e un rafforzamento delle tutele per i rider, tra cui l’obbligo per le piattaforme di rilasciare un solo account per codice fiscale e per i committenti – dal 1° luglio 2026 – di redigere e consegnare il libro unico del lavoro con l’indicazione mensile del numero di consegne e del compenso erogato (art. 15).

Il Capo IV (art. 16) contiene una disposizione tecnica in materia di versamento al fondo di tesoreria e di destinazione del trattamento di fine rapporto per il 2026: i versamenti relativi ai periodi da gennaio a giugno 2026 effettuati entro il 16 luglio 2026 si considerano tempestivi a tutti gli effetti, senza applicazione di sanzioni o interessi.

Il Capo V raccoglie le disposizioni finanziarie (art. 17), le norme transitorie e finali (art. 18) e fissa l’entrata in vigore del decreto al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 19), con presentazione alle Camere per la conversione in legge.

Il testo ufficiale in PDF del decreto Primo maggio

Qui di seguito l’estratto della Gazzetta Ufficiale del 30 aprile con il testo del decreto legge 30 aprile n. 62

Decreto-legge_62_30-aprile

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