In arrivo il Decreto Sostegni con i correttivi al piano Transizione 4.0: ecco tutti i nodi da risolvere

Aggiornamento del 20/3 – In maniera piuttosto sorprendente, nel decreto Sostegni non è stata “sistemata” la vicenda di cui parliamo in questo articolo. I 32 miliardi di scostamento sono stati – aggiungeremmo giustamente – utilizzati tutti per le misure di sostegno. Fonti governative non escludono che la partita si giocherà in sede di conversione del decreto legge. Il problema è piuttosto impegnativo sul piano delle risorse e purtroppo non si può risolvere spostando qualche risorsa di qui e di là, visto che, per riempire il “buco” presente in legge di bilancio, servono almeno 4 miliardi: una cifra che non si trova certo nel taschino della giacca di primavera. Perché si trovino queste risorse occorre dunque attendere una nuova autorizzazione di scostamento di bilancio, che dovrebbe avvenire in concomitanza con la presentazione del DEF, entro il 10 aprile. Una tempistica che effettivamente è compatibile con il percorso parlamentare del decreto sostegni, che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Vi consigliamo comunque la lettura dell’articolo perché le partite in gioco sono ancora tutte qui.


Nella giornata di venerdì 19 marzo dovrebbe tenersi l’ottavo Consiglio dei Ministri dell’era Draghi chiamato a varare l’attesissimo decreto sostegni, il provvedimento che prende il posto dei “decreti ristori” dell’era Conte e che può contare su risorse da ben 32
miliardi, autorizzate nella delibera del Parlamento dello scorso gennaio. In queste settimane l’attesa è cresciuta però non soltanto per le misure di effettivo sostegno alle attività produttive e commerciali colpite dalla pandemia e dalle chiusure, sulle quali si attende un cambio di approccio rispetto all’amministrazione precedente, ma anche perché una parte dei 32 miliardi servirà a mettere a posto anche alcune incongruenze del piano Transizione 4.0 licenziato dal Parlamento nella scorsa Legge di Bilancio.

A dire il vero negli ultimi giorni si erano rincorse voci secondo le quali la necessità di ricorrere a tutti i 32 miliardi per le misure di sostegno avrebbe fatto slittare la questione Transizione 4.0 a un successivo provvedimento da finanziare con ulteriore extra deficit. Così non sarà e con ogni probabilità, stando a quanto abbiamo potuto ricostruire, gli attesi correttivi arriveranno, in tutto o in parte, nei prossimi giorni.

Ma vediamo adesso con ordine tutti i nodi che il provvedimento è chiamato a sciogliere.

Il nodo delle coperture finanziarie

Il primo punto da sistemare – che è poi la ragione per cui il provvedimento riveste particolare carattere di urgenza e sarà inserito nel decreto sostegni – è la questione delle coperture.

La legge di bilancio ha infatti finanziato il 23,8 miliardi del piano Transizione 4.0 con una (buona) parte di un fondo costituito per sfruttare da subito le risorse del Recovery Fund – Next Generation EU per l’Italia. Purtroppo una parte cospicua di questi 23,8 miliardi – per l’esattezza 8,4 miliardi – sono stati imputati al rinnovo e al rafforzamento per due anni del credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali semplici, non 4.0. Nelle settimane seguenti, Bruxelles ha fatto sapere che le risorse del Recovery non potranno essere usate per quel tipo di misura volta a un semplice rinnovo del parco macchine e che, quindi, nulla ha a che vedere con gli obiettivi di digitalizzazione (che sono invece coerenti con gli altri strumenti del piano).

Nel frattempo, le ultime bozze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza (PNRR) assegnano al piano Transizione 4.0 18,8 miliardi di risorse.

Il nodo delle coperture è dunque duplice. Da una parte, occorre trovare le risorse “in casa” per finanziare l’ex superammortamento; dall’altra parte ha senso spingere sull’acceleratore per portare i 15,4 miliardi del Piano attualmente compatibili con le richieste dell’Europa ai 18,8 disponibili.

Come si provvederà? Sulla prima questione, la più delicata e urgente, visto che lo Stato sta già materialmente spendendo (ricordiamo che la compensazione è già partita) risorse che mancano di copertura, è escluso che lo Stato usi ben 8,4 miliardi del nuovo scostamento per finanziare il credito d’imposta sui beni materiali semplici. Molto probabile, a questo punto, che il rinnovo sia confermato solo per un anno, abbattendo quindi le risorse necessarie per la copertura a una cifra che difficilmente potrà superare i 4 miliardi. Per il 2022 si provvederà poi nella prossima legge di bilancio.

Quanto all’ulteriore rafforzamento delle misure compatibili con lo spirito del Recovery, ci si attende invece un potenziamento delle aliquote relative al software, che potrebbero salire dal 10% al 15% e forse un aumento di alcune aliquote previste in calo per il 2022. L’altro fronte che potrebbe essere ulteriormente potenziato, lato aliquote, è il credito d’imposta su ricerca, sviluppo, innovazione e design.

Le altre questioni da risolvere

La legge di bilancio, tuttavia, non ha lasciato in eredità solamente un problema di coperture, ma anche alcune altre questioni dovute a errori nella stesura di un testo che non ha ricevuto la dovuta attenzione da parte del legislatore in sede di approvazione a causa dei tempi eccessivamente contingentati della sessione di Bilancio.

Il primo di questi errori materiali riguarda da da a partire dalla quale si possono applicare le nuove, maggiori aliquote del credito d’imposta su ricerca, sviluppo, innovazione e design. Qui la lettera della legge di bilancio ha maldestramente aumentato le aliquote senza preoccuparsi di stabilire che la maggiorazione parte da quest’anno.

Altro errore materiale è invece relativo al credito d’imposta per la formazione 4.0, dove il rinnovo è finanziato per 2 anni, ma la legge parla di ben 4 periodi di imposta, da quello in corso al 31/12/2020 a quello in corso al 31/12/2023.

Terzo errore materiale è il limite massimo degli investimenti ammessi all’incentivo per l’acquisto di software 4.0, che il legislatore voleva alzare da 700.000 euro a 1 milione, ma che, stando alla lettera della legge, ha in realtà abbassato perché il nuovo limite di 1 milione di euro è riferito a un biennio e non a ciascuno dei due anni.

C’è poi la questione del periodo di sovrapposizione tra i due regimi, quello in vigore lo scorso anno, che copre gli investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 30/06/2021, e quello introdotto dalla nuova legge, che copre il periodo compreso tra il 16/11/2020 e il 30/06/2023, con una evidente sovrapposizione per le consegne effettuate nel periodo compreso tra il 16/11/2020 e il 30/06/2021 (ma solo per gli acquisti effettuati tra il 16/11/2020 e il 31/12/2020). Sul punto da un lato c’è chi sostiene che è il contribuente a scegliere il regime da applicare: se vuole applicare la “vecchia” normativa può farlo in quanto fino al 31/12/2020 era in vigore solo questa, in omaggio al principio del diritto “tempus regit actum”; ma se vuole applicare la nuova può farlo perché la nuova legge lo consente espressamente. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha però un altro punto di vista: il 16/11 sarebbe da intendersi come “data spartiacque” al posto del classico 31/12, per cui agli ordini prenotati e confermati prima di questa data si applica il vecchio regime e a quelli successivi il nuovo regime. Non è chiaro se nel decreto sostegni che sarà varato a giorni, o se nelle fasi di conversione in legge dello stesso decreto, c’è intenzione di sistemare anche questo punto.

Un altro punto su cui sono attese correzioni è la questione dell’incentivo per lo smart working. Al momento la legge di bilancio prevede che

La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Quali sono questi “strumenti e dispositivi tecnologici”? Poiché la disposizione è contenuta in un comma che parla di “beni strumentali materiali aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell’allegato A”, cioè tutti i beni strumentali non 4.0, stiamo evidentemente parlando di tutti quei beni non 4.0 (hardware o software che siano) che però sono “tecnologici”. Sulla questione sembrerebbe che il Ministero dello Sviluppo Economico voglia eliminare questo comma e inserire le merceologie agevolate all’interno dell’elenco degli hardware e software considerati “4.0” negli allegati A e B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

11 thoughts on “In arrivo il Decreto Sostegni con i correttivi al piano Transizione 4.0: ecco tutti i nodi da risolvere

  • Pingback:

  • Buongiorno Dott. Canna.
    Sono un artigiano che fabbrica apparecchiature per centri benessere ed estetici. Questa apparecchiatura rientra in tutti i requisiti obbligatori (da RO1 a RO5) e degli ulteriori requisiti
    (da RU1 a RU3) previsti dalla normativa industria 4.0, però non riesco a collocarla in nessun GRUPPO di BENI richiesto dall’allegato A , in quanto non ha una certificazione medicale ma come apparecchiatura per estetica. Le chiedo cortesemente se lei sa indicarmi come posso inserirla per permettere a chi la acquista di poter usufruire delle agevolazioni finanziarie del credito d’imposta.
    La ringrazio anticipatamente per la cortesia.

    Risposta
    • Purtroppo nel suo caso a mio avviso manca apounto la merceologia e l’incentivo non si applica. Quello che posso consigliarle è inviare il quesito al Ministero dello Sviluppo Economico

      Risposta
  • Buongiorno Dott. Canna,

    e complimenti per i suoi interessanti approfondimenti.

    Colgo l’occasione per chiederLe se la Legge 178/2020 chiarifica se i massimali su cui applicare le aliquote agevolative debbano essere calcolati rispetto agli investimenti effettuati dalla singola impresa o, nel caso in cui l’impresa rientri in un gruppo, debbano essere considerati gli investimenti effettuati dal gruppo applicando quindi il concetto “impresa unica” introdotto dal regolamento (UE) n. 1407/2013?

    Risposta
    • La legge dice, letteralmente, che destinatarie dell’agevolazione sono “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa”. Per me il fatto che più imprese costituiscano un “gruppo” non è rilevante.

      Risposta
  • Pingback:

  • Buon giorno dott. Canna, oggi leggendo alcuni articoli e vari siti internet (ipsoa, fiscoetasse, etc…) nell’elenco dei punti trattati dal decreto sostegni non si parla di decorrenza del credito d’imposta R&SID.
    Lei ha delle novità in merito?

    Grazie molte del Suo servizio prezioso.

    Giacomo

    Risposta
    • Nessuna novità. Si attendeva un intervento con il decreto sostegni, ma non è arrivato. Ora dicono in fase di conversione… sul punto io adotterei un approccio prudente: mi pare chiaro che, leggendo anche le relazioni illustrative, siano stati fatti tutti i conti calcolando la decorrenza da quest’anno e che il modo in cui è stata scritta la legge sia (grossolanamente) sbagliato.

      Risposta
  • Buongiorno Dott. Canna,
    nel caso di una media impresa con sede legale e una unità locale nel Lazio (area non sismica) e seconda unità locale in Lombardia, è applicabile fin dall’esercizio 2020 il credito di imposta R&S/innovazione nella misura del 35%?
    Il dubbio sorge dal fatto che la legge 17 luglio 2020 n.77 si apre a questa possibilità, ma ci sono dubbi sia sull’esercizio che sulle aree di riferimento: ossia, tutto il Lazio o solo le aree colpite dal sisma?
    La ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti.

    Risposta
  • Ciao Franco,
    articolo come sempre molto chiaro ed efficace.
    Ti chiedo: ci sono novità sul modello di comunicazione al MISE per gli investimenti portati a credito di imposta 4.0?
    Grazie
    Riccardo

    Risposta
    • Ciao Riccardo, arriverà entro l’anno

      Risposta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.