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Iperammortamento per industria 4.0 2026 – 2028, il testo definitivo spiegato comma per comma



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L’articolo 1, commi 427-436, della legge di bilancio per il 2026 dispone la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0. In questo articolo vi presentiamo, comma per comma, la normativa dell’iperammortamento 2026.

Pubblicato il 28 dic 2025



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Per il triennio 2026-2028 le imprese avranno nuovamente a disposizione lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.

L’approvazione della norma che disciplina l’incentivo è stata oggetto di numerosi cambiamenti (e polemiche) nel corso del passaggio parlamentare, tanto che il testo finale della legge di bilancio è significativamente diverso da quello del disegno di legge che era stato presentato dal Governo a fine ottobre.

In questo articolo commentiamo quindi il testo definitivo della normativa sull’iperammortamento contenuta nei commi 427-436 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2026, che prevedono, appunto, il nuovo sistema di maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali. Lo faremo con l’aiuto della relazione illustrativa della misura preparata dall’ufficio studi del Senato della Repubblica.

Ma prima vi presentiamo una super-sintesi della misura.

L’iperammortamento 2026-2028 in sintesi

L’articolo 1 commi 427-436, modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone la maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili – a seguito di una modifica introdotta al Senato – sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, all’Allegato IV (beni materiali) e Allegato V (beni immateriali) della legge.

La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

L’incentivo si applica anche agli investimenti in beni funzionali all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili funzionali all’autoconsumo.

Il comma 427

il comma 427, modificato nel corso dell’esame al Senato, riconosce ai titolari di reddito d’impresa, ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF), una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché, come precisato nella norma, prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo
  2. investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il comma 427 individua la maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, indicati al comma 429, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali (IRES e IRPEF):

  • 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Il comma 428

Il comma 428 elenca le casistiche di esclusione dall’agevolazione. Si tratta delle imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:

  • in stato di liquidazione volontaria;
  • fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • concordato preventivo senza continuità aziendale;
  • sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo n. 14 del 2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) o da altre leggi speciali;
  • che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra;
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 (concernente la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

Inoltre, il comma 428 stabilisce che, in ogni caso, per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’agevolazione è subordinata: 

  • al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; e
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il comma 429

Il comma 429, lettere a) e b), definisce le seguenti caratteristiche richieste per gli investimenti agevolabili:

  1. investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Si noti che sono elenchi aggiornati e riproposti ex novo come nuovi allegati annessi alla legge di bilancio 2026.
  2. investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Il caso dell’autoconsumo a distanza

A proposito di autoconsumo a distanza, l’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021 dispone che un cliente finale che diviene auto-produttore di energia rinnovabile produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso:

  • l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
  • l’auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso auto-consumatore. 

I pannelli fotovoltaici

Con specifico riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge n. 181 del 2023 e cioè

  • moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento (lettera b) del comma 1 articolo 12);
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento (lettera c) del comma 1 articolo 12).

La soppressione della maggiorazione per la riduzione dei consumi energetici

A seguito delle modifiche introdotte al Senato sono stati soppressi i commi 5 e 6 dell’articolo 94 del disegno di legge, che disciplinavano in termini ancor più vantaggiosi i tassi di iperammortamento con riferimento agli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici, arrivando all’aliquota del 220%.

Il comma 430

Il comma 430 stabilisce che, per accedere al beneficio del nuovo iperammortamento, le imprese presentano, in via telematica, apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (c.d. “GSE”) ed utilizzando dei modelli standardizzati messi a disposizione da quest’ultimo. 

Il comma 431

Il comma 431 reca delle disposizioni sulla cumulabilità di tale beneficio con altre agevolazioni che hanno ad oggetto gli stessi costi.

Più precisamente, il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti altresì al superamento del costo sostenuto

La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili. 

Non è invece possibile applicare il nuovo regime agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta Transizione 4.0 2025, quindi per investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati, ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo).

Il comma 432

Il comma 432 stabilisce che, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione oppure il bene venga destinato a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio originariamente determinate.

Tuttavia è necessario che, in tali circostanze, l’impresa provveda, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Si precisa ulteriormente che laddove il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Il comma 433

Il comma 433 conferisce al Ministro delle imprese e del made in Italy il compito di stabilire le modalità di attuazione dell’incentivo con decreto interministeriale, cioè da adottare dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, definendo in particolare la procedura di accesso al beneficio, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Il comma 434

Il comma 434 definisce il criterio da seguire nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.

La determinazione dell’acconto dovuto è effettuata senza tener conto delle disposizioni introdotte dai precedenti commi.

Pertanto, applicando il c.d. “metodo storico”, si considera, quale imposta del periodo d’imposta precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni sopra indicate.

Il comma 435

Il comma 435 stabilisce che, sulla base di una convenzione con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, il GSE provvede alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica prevista dal comma 430, anche al fine di esigenze di monitoraggio.

Il comma 436

Infine il comma 436 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell’andamento degli oneri, dallo stesso derivanti, rispetto alle previsioni.

Qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda ai sensi dell’articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge n. 196 del 2009.

Il testo definitivo della normativa sull’iperammortamento

Qui di seguito potete leggere il testo definitivo della normativa sull’iperammortamento contenuto nei commi 427-436 della legge di bilancio per il 2026.

Potete anche scaricarlo cliccando qui

LDB-2026-commi-427-436

E qui di seguito gli allegati IV e V (ex allegati A e B) che potete scaricare qui

Allegati-IV-e-V-LdB-2026

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