La Legge di Bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 30/12/2025) ha reintrodotto ai commi 427-436 dell’articolo 1 l’incentivo per l’industria 4.0 basato sul sistema della maggiorazione degli ammortamenti, inserendo però un’inedita clausola orientata a favorire la sovranità tecnologica. Il governo ha infatti stabilito che l’accesso alle aliquote maggiorate dell’iperammortamento sarà soggetto a un vincolo di provenienza geografica degli investimenti: al comma 427 si prevede che i beni strumentali materiali e immateriali previsti dai nuovi Allegati A e B e i sistemi per l’autoproduzione energetica dovranno essere “Made in EU” o prodotti all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Una restrizione, questa, concepita per supportare la filiera manifatturiera continentale e arginare la concorrenza proveniente soprattutto dell’Est asiatico e che introduce tuttavia diversi elementi di incertezza per le imprese destinatarie dell’incentivo e per gli stessi fornitori di tecnologie.
La norma primaria contenuta in legge di bilancio non esplicita infatti i criteri tecnici per la determinazione dell’origine. I dettagli saranno quindi contenuti nel futuro decreto attuativo interministeriale che, in teoria, dovrebbe essere emanato entro il 31 gennaio 2026 (ma su questa data ci attendiamo almeno qualche settimana di ritardo, visti i precedenti).
La questione è sostanziale: in un tessuto industriale interconnesso, dove la catena del valore è frammentata globalmente, stabilire la “nazionalità” di un bene complesso, come un impianto di confezionamento, per esempio, non è operazione banale. Per non parlare dei software…
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Il criterio dell’origine non preferenziale per l’hardware
Per i beni materiali elencati nell’Allegato A – macchine utensili, robot collaborativi, magazzini automatizzati, ma anche appliance per la cyber security e sistemi di edge computing ecc. – la strada normativa appare relativamente più semplice, sebbene non sia comunque priva di ostacoli interpretativi. L’ipotesi più solida è che il legislatore adotti il criterio dell’origine non preferenziale, disciplinato dall’articolo 60 del Codice Doganale dell’Unione (CDU, Regolamento UE 952/2013).
Se il problema dell’identificazione non si pone per i beni interamente prodotti nell’UE, diventa invece rilevante quando siamo di fronte a beni complessi alla cui produzione hanno concorso due o più soggetti operanti in diversi paesi. I principi del CDU sopra citati dicono che queste macchine devono essere considerate originarie del paese in cui è avvenuta “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale”. Affinché un macchinario sia considerato Made in EU, l’ultima lavorazione deve quindi essere stata effettuata nell’UE e soddisfare tre requisiti simultanei: deve essere economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo e deve concludersi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentare una fase importante del processo di fabbricazione.
Pensiamo a un centro di lavoro assemblato in Emilia-Romagna che integri controlli numerici (CNC) giapponesi o guide lineari taiwanesi. In questo caso si potrà accedere all’incentivo solo se il valore aggiunto generato in Europa è preponderante e se l’assemblaggio non si configura come una semplice operazione di montaggio minimale che non altera le caratteristiche sostanziali del bene.
Il decreto attuativo dovrà poi specificare se sarà richiesta una soglia percentuale di valore aggiunto europeo (ex-works price) o se ci si limiterà alla regola del cambio di voce tariffaria doganale.
Il vuoto normativo sui beni immateriali
Se per l’hardware esiste l’ancora giuridica del Codice Doganale, per i software dell’Allegato B la situazione è decisamente più fluida. Il concetto di dogana non si applica ai beni immateriali e non esistono precedenti consolidati nel diritto tributario italiano per definire l’origine geografica di un codice informatico ai fini di un incentivo fiscale di questa portata.
Le opzioni sul tavolo del legislatore sono molteplici e ciascuna comporta rischi specifici per il mercato.
Una prima ipotesi, la più restrittiva, potrebbe legare l’origine al luogo fisico di sviluppo del codice sorgente. Tale approccio rischierebbe di tagliare fuori gran parte delle piattaforme MES, PLM e ERP di matrice statunitense che costituiscono l’ossatura digitale di molte fabbriche italiane, costringendo le imprese a costose migrazioni verso alternative europee.
Una seconda ipotesi potrebbe basarsi sulla titolarità della proprietà intellettuale o sulla residenza fiscale della società che emette la licenza. Questo criterio favorirebbe le filiali europee delle multinazionali estere, ma potrebbe non soddisfare pienamente l’intento politico di rafforzare la sovranità digitale europea.
Resta inoltre da chiarire la posizione dei system integrator italiani che sviluppano soluzioni custom basandosi su librerie o kernel open source gestiti da fondazioni extra-UE: in questo caso, quale percentuale di codice “proprietario” sarebbe necessaria per ottenere il bollino europeo? Senza questi chiarimenti l’incentivo per il software rischia di restare soltanto sulla carta.
La sfida della supply chain nel fotovoltaico
Il vincolo di territorialità impatta in modo critico anche sugli investimenti orientati alla transizione energetica, ma con una distinzione fondamentale tra i moduli di generazione e la componentistica di contorno. Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, infatti, la Legge di Bilancio fa riferimento a un novero ristretto di prodotti ammissibili (quelli indicati alle lettere b) e c) dell’articolo 12 del Decreto Energia), caratterizzati da alta efficienza e standard qualitativi e già con richiesta di essere “Made in EU”.
Il vero nodo critico si sposta quindi sugli “accessori” indispensabili al funzionamento dell’impianto, in particolare gli inverter e i sistemi di stoccaggio (batterie). Per questa tipologia di beni, la dipendenza dalla produzione asiatica è ancora molto forte e l’offerta europea fatica a coprire la domanda interna. Vincolare l’iperammortamento all’acquisto di inverter e accumuli “Made in EU” rischia di creare seri colli di bottiglia nella fornitura (oltre a quelli già presenti sui pannelli) e un aumento dei costi.
L’auspicio è che il decreto attuativo possa prevedere in questi casi criteri di progressività o specifiche esenzioni tecniche per le componenti ad alta intensità tecnologica non reperibili in volumi sufficienti sul mercato continentale.













