Soluzioni Innovative I4.0: ecco il bando da oltre un milione di euro per le PMI lombarde

Approvato il bando per lo Sviluppo di Soluzioni Innovative I4.0, attivato da Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo. L’intento è quello di promuovere lo sviluppo di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.

Pubblicato il 14 Apr 2020

Industria 4.0

E’ stato approvato il bando per lo Sviluppo di Soluzioni Innovative I4.0, attivato dalla Regione Lombardia e dal sistema delle camere di commercio lombarde. Le domande potranno essere fatte a partire dal 20 aprile fino al 30 giugno 2020.

L’obiettivo è quello di promuovere la realizzazione di progetti per la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi innovativi Impresa 4.0, stimolando la domanda a lungo termine di tali soluzioni e incentivando la collaborazione delle imprese con i soggetti qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0.

1.100.000,00 euro è la dotazione finanziaria del bando, di cui 1 milione a carico di Regione Lombardia e 100 mila euro a carico delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Lombardia.

L’intensità dell’agevolazione è pari al 50% dei costi ammissibili, a fronte di un investimento minimo di 40 mila euro, per un contributo massimo di 50 mila euro.

Vediamo tutti i dettagli del bando, dai beneficiari, agli interventi agevolabili.

I beneficiari

I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese, che abbiano al loro interno competenze nello sviluppo di tecnologie digitali e presentino un progetto che riguarda almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0 riportate più avanti, nel paragrafo relativo agli interventi agevolabili.

Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico. Le altre verranno considerate irricevibili.

Requisiti dei beneficiari

Le micro, piccole e medie imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2014;

b) Avere una sede operativa in Lombardia almeno al momento dell’erogazione del contributo;

c) Avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia al momento dell’erogazione del contributo;

d) Essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;

e) Non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);

f) Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in uno stato previsto dal “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” o in liquidazione volontaria;

g) Avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del medesimo D. Lgs.06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia). Tale requisito sarà oggetto di verifica della documentazione antimafia tramite interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia;

h) Essere in regola con i versamenti contributivi, la verifica sarà effettuata a mezzo DURC;

i) Non avere forniture in essere con una delle Camere di Commercio lombarde, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

In relazione ai requisiti relativi alle lettere b) e c), nel caso delle imprese che non abbiano sede operativa nella circoscrizione territoriale della Camera al momento della domanda, è sufficiente che le stesse si impegnino ad ottenere tale condizione prima della liquidazione del contributo.

Mentre i requisiti relativi alle lettere d), e), f), g), h) e i) devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello dell’erogazione del contributo. Infine il requisito relativo alla lettera a) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.

Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a 1.100.000,00 euro di cui:

  • 1.000.000,00 euro a carico di Regione Lombardia, Direzione Generale Sviluppo Economico;
  •  100.000,00 euro a carico delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Lombardia ripartite come indicato nella seguente tabella:

I soggetti beneficiari sono finanziati in ordine di punteggio e in funzione della disponibilità territoriale delle risorse. Ogni contributo è finanziato per il 50% con fondi regionali e per il restante 50% con fondi della rispettiva Camera di commercio.

A seguito della prossima adozione del Decreto Ministeriale di approvazione dei progetti a valere sull’incremento del 20% del diritto annuale, le Camere di commercio lombarde intendono aumentare la dotazione finanziaria del Bando a un totale di € 2.000.000.

Caratteristiche dell’agevolazione

Il contributo è assegnato in funzione delle spese presentate da ogni impresa partecipante, come da tabella seguente:

L’intensità dell’agevolazione è pari al 50% dei costi ammissibili. A fronte dell’esaurimento delle risorse disponibili e in coerenza con la natura delle stesse, l’entità del contributo potrà essere inferiore al 50% delle spese considerate ammissibili al netto di IVA.

In tal caso il beneficiario dovrà accettare con comunicazione PEC un contributo inferiore. Si ricorda che l’agevolazione concessa è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che l’erogazione avverrà a saldo, previa verifica della rendicontazione presentata, al netto della ritenuta.

Le agevolazioni previste saranno stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti “de minimis”) e 6 (controllo), salvo diverso successivo inquadramento da adottare con provvedimento regionale.

In fase di istruttoria, Unioncamere Lombardia si riserva di effettuare maggiori controlli relativamente al rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 per le imprese con esercizi finanziari non coincidenti con l’anno solare.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

• L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare 20o mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione.

Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis.

Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

• (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) Un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) Un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) Un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) Un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;

e) Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

• (art. 6 – Controllo) è richiesta all’impresa unica, prima di concedere l’aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis, durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.

Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le “misure generali”.

Gli interventi agevolabili

Sono ammissibili sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato, con una particolare attenzione per:

  • I  progetti che dimostrino effetti positivi in termini di eco-sostenibilità dei servizi/prodotti proposti;
  • I progetti che intendano fornire una risposta alla situazione emergenziale causata dall’epidemia di Coronavirus (COVID 19), in particolare soluzioni riguardanti la prototipazione o lo sviluppo di dispositivi e/o componenti di ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro e/o l’innovazione dei processi di gestione dell’emergenza.

Le soluzioni proposte potranno essere rivolte direttamente al consumatore finale oppure rispondere ai bisogni di innovazione dei processi, prodotti e servizi di altre MPMI, di grandi imprese o enti pubblici-privati.

I progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0 riportati nel successivo elenco 1, con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie ricomprese nell’elenco 1 o 2:

  • Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi:
    o robotica avanzata e collaborativa
    o manifattura additiva e stampa 3D
    o prototipazione rapida
    o sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (RA)
    o interfaccia uomo-macchina
    o simulazione e sistemi cyber-fisici
    o integrazione verticale e orizzontale
    o internet delle cose (IoT) e delle macchine
    o cloud, fog e quantum computing
    o cybersicurezza e business continuity
    o big data e analisi dei dati
    o ottimizzazione della supply chain e della value chain
    o soluzioni per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate
    caratteristiche di integrazione delle attività aziendali e progettazione ed utilizzo di
    tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc.)
    o intelligenza artificiale
    o blockchain
  • Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
    o sistemi di e-commerce
    o sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fintech
    o sistemi EDI, electronic data interchange
    o geolocalizzazione
    o tecnologie per l’in-store customer experience
    o system integration applicata all’automazione dei processi

I progetti devono essere realizzati entro il 31 luglio 2021 con spese sostenute e quietanzate entro tale data. Non sono ammesse proroghe.

Soglie minime di ammissibilità

Sono ammissibili progetti con importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 40.000 euro. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa.

Sono ammissibili esclusivamente spese relative a una o più tecnologie tra quelle sopra menzionate. In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) Consulenza erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati dei servizi sotto elencati;

b) Formazione erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati o tramite soggetto individuato dal fornitore qualificato (in tal caso tale soggetto deve essere specificato in domanda), riguardante una o più tecnologie tra quelle sopra menzionate;

c) Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;

d) Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati dei servizi sotto elencati;

e) Spese per la tutela della proprietà industriale;

f) Spese del personale dell’azienda solo se espressamente dedicato al progetto (fino a un massimo del 30% della somma delle voci di spesa da a) a e).

Nell’ambito del progetto, la somma delle spese c), d) ed e) non può essere inferiore al 25% del totale delle spese ammissibili.

I servizi di consulenza o formazione non possono in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:

  • Assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
  • In generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
  • Formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

  • Essere sostenute a partire dal 2 marzo 2020 (data di approvazione dei criteri del Bando con DGR del 2 marzo 2020, n. XI/2895) e fino alla data limite del 31 luglio 2021;
  • Essere comprovate da fatture interamente quietanzate e, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
  • Essere quietanziate entro la data limite del 31 luglio 2021;
  • Essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
  • Riportare nell’oggetto della fattura elettronica la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul Bando “BANDO SI4.0 2020”.

Il contributo è erogabile al raggiungimento dell’investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero.

Non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari.

Fornitori qualificati dei servizi

I fornitori qualificati dei servizi possono essere:

  • DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l’Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali;
  • Centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici e altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
  • Incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
  • FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter;
  • Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) );
  • Start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n.33;
  • Grandi imprese – con organico superiore a 250 persone (calcolate in termini Unità Lavorativa Annua – ULA), con fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro – ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003;
  • Fornitori iscritti all'”Elenco pubblico di Fornitori di servizi e tecnologie I4.0″ disponibile sul portale www.digitalexperiencenter.it/elenco-fornitori.

Non sono invece richiesti requisiti specifici per i fornitori di beni strumentali.

Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 20 aprile 2020, fino alle ore 12.00 del 30 giugno 2020 a Unioncamere Lombardia esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello Servizio online.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione. Le istruzioni sono contenute nel manuale di presentazione delle domande, pubblicato sul sito Unione Camere della Lombardia.

Il modulo online che genera la domanda di contributo contiene i campi per la raccolta dei dati dell’impresa e per le dichiarazioni sostitutive.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, che saranno messi a disposizione sul sito Unione Camere della Lombardia:

a) Prospetto delle spese (Allegato A).

b) Autocertificazione antimafia ex art. 89 del d.lgs. 159/2011 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria (Allegato B).

c) Solo se il firmatario dei documenti non coincide con il legale rappresentante dell’impresa, delega per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di cui all’allegato C, corredato dal documento d’identità. Il delegante potrà apporre la firma autografa sull’atto di delega.

d) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (allegato D) sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria.

e) Eventuale “lettera di sostegno” da parte di potenziali soggetti interessati ad usufruire come clienti dei servizi/prodotti proposti.

f) Inoltre, contestualmente alla presentazione della domanda, deve essere compilato il “Report di self-assessment” (SELFI4.0 o ZOOM 4.0) disponibile su: https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale, in alternativa l’impresa deve allegare il self-assessment realizzato presso uno dei soggetti compresi nel Piano Impresa 4.0.

Il sistema informatico, al termine della procedura, genera il “Modulo di richiesta di contributo”, che deve essere preventivamente scaricato, sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o di suo delegato) e ricaricato nuovamente per il definitivo invio.

AI fini della candidatura e per stabilire il momento di presentazione della domanda farà fede solo l’orario e la data di ricezione della piattaforma informatica. Verranno escluse per mancanza di requisiti le richieste di contributo presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti dal presente Bando.

Ciascuna impresa potrà presentare al massimo una domanda a valere sul presente bando per ricevere un solo contributo. I contributi sono concessi direttamente alla singola impresa. In caso di presentazione multipla è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico e qualsiasi domanda presentata successivamente alla prima sarà considerata automaticamente nulla.

La domanda di contributo deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo dovrà essere riportato nell’apposito riquadro del modulo di domanda. La marca da bollo dovrà essere annullata e conservata in originale per eventuali controlli dell’amministrazione.

Procedura di assegnazione delle risorse

Il contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria (di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato al progetto. Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica.

L’istruttoria formale e tecnica verrà effettuata da Unioncamere Lombardia con il supporto delle Camere di Commercio.

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Beatrice Elerdini

Giornalista di professione, reporter, copywriter, Social Media Manager e autrice di testi per la tv e il web. Da dieci anni lavoro su piattaforma Wordpress e mi nutro di SEO. Ogni giorno mi occupo di cronaca, attualità, economia e nuove tecnologie. Avete storie, notizie e curiosità da raccontare? Scrivetemi a biaraven@libero.it

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