Dopo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che riduceva al 60% delle aliquote originarie l’effettivo beneficio per la ZES Unica, il Governo interviene in legge di bilancio (commi 448-452 della legge n. 199 del 30/12/2025) con un’iniezione di oltre mezzo miliardo che permette di migliorare il riparto.
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Zes Unica, in arrivo altri 532 milioni
Le risorse già previste, pari a 2,2 miliardi, consentivano di coprire solo in parte le domande pervenute, che ammontano a oltre 3,6 miliardi di euro. L’Agenzia delle Entrate ha quindi attuato il meccanismo del riparto, riducendo al 60% le aliquote originariamente previste.
Per evitare una riduzione così importante dei crediti spettanti alle imprese il Governo aveva così deciso di aggiungere più di mezzo miliardo (532 milioni di euro) al fine di portare la percentuale di riparto dal 60% al 75%.
L’aumento non è però automatico: per ottenere l’incremento delle percentuali le imprese dovranno inviare una comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate dal 15 aprile al 15 maggio 2026 e dichiarare di non aver usufruito del credito previsto per Transizione 5.0.
Aggiornamento – la retromarcia e poi il nuovo emendamento
Nelle ultime, concitate ore dell’esame del disegno di legge di bilancio in Commissione, a causa di problemi interni alla maggioranza legati alle coperture per queste risorse, il Governo aveva però deciso di stralciare la parte dell’emendamento 4.1000 che disponeva, tra le altre cose, questo stanziamento per la ZES Unica 2025, rinviando il provvedimento a un apposito decreto legge atteso comunque entro la fine dell’anno. La Commissione ha così approvato il nuovo emendamento 4.1001 che non prevedeva più queste risorse. Ma dopo un vertice di maggioranza il Governo ha annunciato un ulteriore nuovo emendamento che ripristina nuovamente l’aumento delle percentuali di riparto.
Il testo definitivamente approvato
Qui di seguito i testi definitivi dei commi 448-452 dell’articolo 1 della legge n. 199 del 30/12/2025 (legge di bilancio 2026), che potete anche consultare di seguito in pdf.
448. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023,n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre2025 la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del comma 486 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, spetta, nell’anno 2026, un contributo, sottoforma di credito d’imposta, pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
449. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui al comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all’Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo2024, n. 19. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalità di trasmissione della stessa. La somma del credito d’imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d’imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come determinato sulla base dell’articolo 1, comma488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non può comunque eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024.
450. Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il credito d’imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere proporzionalmente rideterminato. L’importo indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 448 qualora, con riferimento al credito d’imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
451. Il contributo di cui al comma 448è utilizzabile nell’anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
452. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e del citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.
Ed ecco il PDF dei commi 448-452 dell’articolo 1 della legge n. 199 del 30/12/2025 (legge di bilancio 2026)
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