Know how e segreto commerciale, l’Italia recepisce la direttiva europea

AGGIORNAMENTO – Il provvedimento definitivo è stato approvato – Leggi la notizia qui!


Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri di ieri, il Governo ha approvato una bozza di decreto con il quale si recepirà e si darà attuazione alla direttiva UE 2016/943 sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreto commerciale) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. L’Italia aveva l’obbligo di recepire la normativa entro l’8 giugno di quest’anno.

Che cos’è il segreto commerciale

All’articolo 2 la Direttiva definisce il segreto commerciale come informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

  1. sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
  2. hanno valore commerciale in quanto segrete;
  3. sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;

Sanzioni amministrative e penali

“Il decreto – spiega una nota di Palazzo Chigi – prevede misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di informazioni commerciali riservate”.

In particolare, il decreto amplia il divieto, già esistente, di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente. Si stabilisce infatti che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava.

Inoltre, la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini sono considerate “utilizzo illecito” di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.

Infine, riguardo alle sanzioni, il testo interviene, tra l’altro, sull’art. 623 del Codice penale, prevedendo la pena della reclusione fino a due anni per chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

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Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende. E’ membro del Consiglio Direttivo di ANIPLA, l’Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione.

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