Know how e segreto commerciale, l’Italia recepisce la direttiva europea

Pubblicato il 09 Feb 2018

segreto commerciale

AGGIORNAMENTO – Il provvedimento definitivo è stato approvato – Leggi la notizia qui!


Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri di ieri, il Governo ha approvato una bozza di decreto con il quale si recepirà e si darà attuazione alla direttiva UE 2016/943 sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreto commerciale) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. L’Italia aveva l’obbligo di recepire la normativa entro l’8 giugno di quest’anno.

Che cos’è il segreto commerciale

All’articolo 2 la Direttiva definisce il segreto commerciale come informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

  1. sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
  2. hanno valore commerciale in quanto segrete;
  3. sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;

Sanzioni amministrative e penali

“Il decreto – spiega una nota di Palazzo Chigi – prevede misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di informazioni commerciali riservate”.

In particolare, il decreto amplia il divieto, già esistente, di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente. Si stabilisce infatti che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava.

Inoltre, la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini sono considerate “utilizzo illecito” di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.

Infine, riguardo alle sanzioni, il testo interviene, tra l’altro, sull’art. 623 del Codice penale, prevedendo la pena della reclusione fino a due anni per chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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