Migliaia di richieste di pareri sull’iper ammortamento: Ministero in tilt, in arrivo nuove FAQ

Marco Calabrò del Ministero dello Sviluppo Economico spiega perché il Ministero dello Sviluppo Economico non ha risposto alle richieste di pareri tecnici e anticipa la pubblicazione di nuove FAQ sul sito del MISE. Novità in arrivo per le tabaccherie 4.0.

Pubblicato il 13 Mar 2018

Il ministero dello Sviluppo Economico

Il dettaglio non era sfuggito agli osservatori più attenti: nelle ultime settimane dalla pagina del sito del Ministero per lo Sviluppo Economico dedicata all’iperammortamento è letteralmente sparito il paragrafo che impegnava i tecnici del Ministero a fornire una risposta alle richieste di pareri tecnici in materia di iperammortamento entro 60 giorni, decorsi i quali sarebbe scattato il silenzio-assenso. Il mistero è stato chiarito stamattina da Marco Calabrò, Direttore della IV Divisione “Analisi del Sistema Produttivo” del Ministero dello Sviluppo Economico, intervenuto a Milano a un convegno organizzato dallo Studio Santacroce & Associati e dallo Studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni, con Bureau Veritas come partner tecnico.

Marco Calabrò, Direttore della IV Divisione “Analisi del Sistema Produttivo” del MISE

“In questi mesi ci sono arrivate oltre 1.200 richieste di parere tecnico”, ha sottolineato il dirigente. “Molte di queste non rispettavano nemmeno i criteri di base che avevamo segnalato per porci dei quesiti. Questa valanga di richieste ci ha messo in seria difficoltà e non siamo quindi riusciti nell’intento di rispondere a tutti i quesiti nei termini che ci eravamo posti”, ammette Calabrò. Di qui la decisione di rimuovere l’ultimo paragrafo dalla pagina del sito.

Il Ministero non è rimasto però inerme difronte al surplus di lavoro. “In questo periodo ci siamo attrezzati a livello di personale e competenze e abbiamo lavorato a una nuova serie di FAQ, che presto pubblicheremo sul portale del MISE, nelle quali cercheremo di rispondere alle domande più comuni, in modo da poterci poi concentrare sui casi specifici”, ha spiegato Calabrò.

Interpello e parere

L’impresa che abbia dei dubbi su se e come fruire dell’iperammortamento sui propri investimenti in beni 4.0 ha due possibilità. La prima è rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per un interpello ordinario interpretativo, che è un istituto normato e dai tempi certi. Qualora invece il dubbio sussistesse unicamente su quesiti di natura tecnica (“il bene x rientra nell’elenco dell’allegato A?”) è possibile invece richiedere un parere tecnico al Ministero dello Sviluppo economico mandando una richiesta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it.

Nella domanda domanda occorre però tassativamente indicare:

  • dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale
  • circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, da valutarsi alla luce della possibilità di rendere una risposta al quesito prospettato
    specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione
  • esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta
  • indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta.

Novità in arrivo per i tabaccai

Uno dei quesiti più spinosi ai quali il MISE risponderà invece nelle prossime FAQ (quelle precedenti le abbiamo pubblicate qui) riguarda le macchine distributrici di sigarette “4.0” che molti costruttori stanno proponendo alle tabaccherie nella convinzione che si tratti di investimenti agevolabili con l’iperammortamento. La questione in realtà non è affatto semplice e i certificatori si sono finora divisi tra chi considera quelle macchine agevolabili e chi non. Calabrò ci ha anticipato in via ufficiosa che una delle prossime FAQ in pubblicazione tra un paio di settimane riguarderà proprio questa questione: lì sarà spiegato perché e a quali condizioni alcuni di questi investimenti siano effettivamente iperammortizzabili. Vi terremo aggiornati!

Proroga al 2019 anche per chi ha versato l’acconto nel 2017

Altra spinosa questione che è stata dipanata nel corso della giornata riguarda il caso di chi ha versato l’acconto per l’acquisto di un bene 4.0 a fine 2017. La legge all’epoca prevedeva la consegna entro settembre 2018. “Nella legge di bilancio – ha spiegato Calabrò – ci siamo mossi nell’ottica della proroga e non del rinnovo, per cui non ci sono problemi a considerare assolutamente ammissibili all’incentivo anche i beni che saranno consegnati successivamente a settembre 2018, purché entro i limiti del 31/12/2019 disegnati dalla scorsa manovra”.

Caso diverso invece per il superammortamento. In caso di versamento dell’acconto entro fine 2017 e consegna del bene entro giugno 2018, valgono le regole 2017 (maggiorazione al 140%), mentre per le consegne successive varranno i nuovi limiti previsti dalla scorsa legge di bilancio, cioè maggiorazione al 130% ed esclusione degli autoveicoli. Il nuovo termine per la consegna, lo ricordiamo, è in questo caso il 30 giugno 2019.

Modifiche al bene agevolato

L’ultima legge di bilancio ha disciplinato l’ipotesi di sostituzione del bene agevolato, stabilendo che se il nuovo bene è sempre “4.0” e ha caratteristiche uguali o superiori al precedente non si perde il diritto a fruire dell’iperammortamento. Ma che cosa succede se, invece di sostituire il bene, si operi la sostituzione di parti dello stesso? La legge non prevede esplicitamente questo caso – ha spiegato Alfonso Lucarelli della Direzione Normativa dell’Agenzia delle Entrate con il conforto di Calabrò – ma nel caso in cui il componente sostituito sia un elemento caratterizzante per il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti per l’accesso all’agevolazione, come ad esempio il sistema di controllo o il sistema gestionale, è consigliato operare una rettifica integrativa della dichiarazione del legale rappresentante o della perizia o dell’attestato di conformità.

Perizie e attestazioni: responsabilità solo sugli aspetti tecnici

Un ultimo interessante chiarimento è arrivato sull’ipotesi che ingegneri e società che operano perizie e attestazioni di conformità debbano assumersi la responsabilità di quanto dichiarato anche sotto l’aspetto economico/contabile, per esempio in relazione ai costi imputati al progetto realizzato in economia. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il ruolo di periti e certificatori si limita unicamente a valutazioni di carattere tecnico, escludendo quindi qualsiasi giudizio in merito agli aspetti economici dell’investimento. Il soggetto che effettua la perizia, quindi, si limiterà a trascrivere quanto indicato dall’amministrazione dell’azienda cliente, senza con questo assumere responsabilità in merito alla congruità delle somme indicate.

All’incontro, oltre a Marco Calabrò e Alfonso Lucarelli, hanno partecipato anche Stefano Firpo, Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico, Annibale Dodero, Direttore Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, Lorenza Guglielmi di Accredia, Alessandro Ferrari di Bureau Veritas, Benedetto Santacroce dello Studio Santacroce & Associati e Carla Bellieni dello Studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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