Novità fiscali 2019, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La circolare offre utili indicazioni sulla proroga con rimodulazione dell’iperammortamento, sull’introduzione dell’agevolazione per l’acquisizione di servizi 4.0 in cloud computing e sulle modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Pubblicato il 11 Apr 2019

uomo vitruviano leonardo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 8/E del 10 aprile 2019 per commentare e chiarire alcuni aspetti delle novità fiscali introdotte dall’ultima legge di bilancio (legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Sui chiarimenti relativi alla mini-Ires, che introduceva una tassazione agevolata (sconto del 9%) sugli utili reinvestiti in acquisizioni di nuovi beni strumentali e assunzioni di personale, non ci soffermiamo, dal momento che il Decreto Crescita di prossima pubblicazione di fatto la elimina sostituendola con un una “mini-Ires 2” di più agevole applicazione, che si applica a tutti gli utili non distribuiti.

Molto interessanti, invece, sono i chiarimenti relativi alla proroga con rimodulazione dell’iperammortamento, all’introduzione dell’agevolazione per l’acquisizione di servizi 4.0 in cloud computing, alle modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo e alle modifiche alla disciplina del credito d’imposta formazione 4.0.

Chiarimenti sull’iperammortamento 2019

Nuovo o vecchio regime?

Per quanto riguarda la proroga dell’iperammortamento e relativa introduzione degli scaglioni (270% fino a 2,5 milioni, 200% fino a 10 milioni e 150% tra 10 e 20 milioni), che si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la circolare spiega che “i limiti introdotti dal nuovo regime dell’iper ammortamento, relativi agli investimenti complessivi ai quali sono commisurate le diverse percentuali di maggiorazione, riguardano solo i “nuovi” investimenti, ossia quelli effettuati ai sensi del comma 60″.

La precisazione, che pare scontata, serve però a specificare che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 che sono effettuati in virtù della precedente normativa (ossia quelli per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento) restano agevolabili nella misura unica del 150 per cento e “non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili ai sensi della nuova normativa”.

Per la perizia basta la data del giuramento

Precisazioni anche sul tema della perizia. L’Agenzia ricorda infatti che, con la circolare n. 48160 del 1° marzo 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che “in caso di perizia giurata è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell’impresa”.

La perdita del beneficio in caso di cessione o delocalizzazione

Un lungo paragrafo è dedicato alla perdita del beneficio nel caso in cui un bene acquisito con l’agevolazione dell’iperammortamento venga poi alienato a titolo oneroso oppure spostato in una struttura produttiva all’estero.

La prima precisazione è che il meccanismo si applica “a tutte le cessioni dei beni agevolati, indipendentemente dal fatto che queste siano effettuate verso l’Italia o verso l’estero, oltreché alle destinazioni a strutture produttive situate all’estero”. Fatto naturalmente salvo il caso in cui la cessione sia funzionale alla sostituzione del bene con altro di pari o maggior valore.

Poi l’Agenzia precisa che, nel caso della cessione del bene che però avviene nell’ambito di una cessione di un intero ramo d’azienda, il beneficio non si perde ma si trasferisce al nuovo proprietario. “Il trasferimento del bene nell’ambito di un’azienda o di un ramo d’azienda, diversamente dall’ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative: in tal caso, infatti, l’azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello “qualitativo”. In altre parole, i beni agevolati e l’azienda in cui essi sono inseriti continuano ad essere utilizzati come un complesso unitario, tecnologicamente trasformato, in coerenza con la ratio della norma agevolativa. Pertanto, il mutamento della titolarità di un’azienda (o di un ramo d’azienda) che contiene uno o più beni agevolati non comporta il venir meno dell’iper ammortamento, la cui fruizione continuerà, in capo all’avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale”.

Agevolazioni per investimenti in software fruiti in cloud

Il comma 229 della legge di bilancio amplia anche ai software fruiti in cloud i benefici previsti per l’acquisizione com immobilizzazioni dei beni immateriali presenti nell’allegato B. Su questo l’Agenzia precisa che “si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all’allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”.

Il credito d’imposta per la Ricerca e Sviluppo

Le modifiche apportate con la legge di bilancio 2019 al credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo prevedono in sintesi la riduzione dell’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta (da 20 a 10 milioni di euro), la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili, l’inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, viene data rilevanza anche ai costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale; l’agenzia precisa che “tale novità produce effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, restando ferma l’esclusione di tali spese nei periodi di imposta precedenti”.

Vengono, poi, integrate le disposizioni relative agli oneri documentali a carico delle imprese, in particolare, rendendo generale l’obbligo della certificazione della documentazione contabile delle spese (in precedenza circoscritto, di fatto, soltanto alle “piccole imprese”) e subordinando l’utilizzo in compensazione del credito maturato all’avvenuta certificazione della documentazione delle spese rilevanti agli effetti del meccanismo di calcolo del beneficio. Quanto alla procedura con cui deve essere svolta l’attività di certificazione, l’Agenzia ritiene, “stante la natura e le finalità della stessa, che tale attività non possa essere svolta, in analogia con le attività di revisione del bilancio, con criteri di selezione a campione dei documenti o dei contratti da verificare”.

Viene, inoltre, introdotto a carico dell’impresa che intende avvalersi del credito d’imposta l’onere della predisposizione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte. L’Agenzia specifica che la relazione tecnica deve includere, “a titolo esemplificativo, la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso, l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo, gli elementi rilevanti per la valutazione della “novità” dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti ad essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell’impresa, quali, ad esempio, la progettazione industriale o la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa, escluse in via di massima dalle attività ammissibili; a meno che per la loro realizzazione non si rendano necessarie attività di ricerca e sviluppo, nel qual caso, comunque, sarebbero pur sempre le sole attività ammissibili ai fini della disciplina agevolativa. Sul punto, si ritiene opportuno sottolineare che l’attività di controllo della corretta applicazione della disciplina del credito di imposta non consiste solo nella verifica dell’effettività e dell’ammissibilità delle spese indicate dall’impresa, nonché della loro pertinenza e congruità, presupponendo anche la previa analisi dei contenuti di ricerca e sviluppo delle attività svolte ai fini della loro ammissibilità al beneficio”.

Il credito d’imposta per la formazione

Le nuove disposizioni mantengono fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro per ogni azienda ed effettuano alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese: in particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40 per cento); rimane ferma la misura del 40 per cento per le medie imprese e viene 88 ridotta al 30 per cento per le grandi imprese. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro anziché 300.000.

Su questo argomento il documento non riporta chiarimenti degni di nota.

Le altre misure

Tra le misure incentivanti trattate dalla circolare, anche l’introduzione di una nuova detrazione fiscale per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica e il credito d’imposta previsto per l’adeguamento tecnologico degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, obbligatorie a partire dal prossimo 1° luglio per i soggetti con volume d’affari annuo superiore a 400mila euro e per tutti dal 1° gennaio 2020.

Potete scaricare il testo integrale della circolare qui.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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