C’è già nostalgia di iper e superammortamento: il lato oscuro del nuovo credito d’imposta per i beni strumentali

Il testo della norma che introduce il nuovo sistema dei crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, beni 4.0 e software presenta numerosi vantaggi rispetto al sistema della maggiorazione degli ammortamenti, ma anche diverse criticità. In questo articolo passiamo in rassegna tutti i punti negativi che rischiano di creare non poche difficoltà alle imprese (ma anche agli artigiani e ai professionisti) che intendono fruirne. I più colpiti? Artigiani e professionisti che acquistano beni strumentali semplici.

Pubblicato il 16 Dic 2019

Foto: Ruggiero Scardigno

Il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, che sostituirà superammortamento e iperammorotamento (oggi è atteso il via libera dal Senato, in settimana il passaggio alla Camera), presenta, come abbiamo rilevato in diversi articoli su Innovation Post, numerosi vantaggi rispetto al sistema della maggiorazione degli ammortamenti finora vigente. Tra i tanti citiamo la possibilità di utilizzarlo in compensazione anche dai soggetti che, a fine esercizio, non hanno un reddito d’impresa e la possibilità di fruire dell’incentivo sul software indipendentemente dall’acquisto di un bene materiale 4.0.

Ma ora che conosciamo il testo della nuova norma possiamo esaminare anche gli elementi negativi che rischiano di creare non poche difficoltà alle imprese (ma anche agli artigiani e ai professionisti) che intendono fruirne. Come avremo modo di vedere, a essere particolarmente svantaggiati sono i soggetti – imprese, artigiani e professionisti – che finora fruivano del superammortamento. Questo non soltanto perché si abbassa l’aliquota dell’incentivo, ma soprattutto perché la disciplina del nuovo credito d’imposta si “aggrava” di diversi aspetti burocratici e procedurali.

Ma vediamoli uno per uno.

Limiti e aliquote più basse

Innanzitutto tutte le misure hanno limiti più bassi rispetto al sistema attuale. Per i beni strumentali semplici si passa dai 2,5 milioni del superammortamento a 2 milioni del credito d’imposta. Qui abbiamo anche un’aliquota al 6% che è minore rispetto al 7,2% del vantaggio garantito dal vecchio superammortamento.

Per i beni strumentali 4.0 restano i due scaglioni, uno per investimenti fino a 2,5 milioni e uno per investimenti da 2,5 a 10 milioni, mentre viene annullato ogni beneficio per gli investimenti superiori ai 10 milioni di euro. Come ricorderete con l’iperammortamento versione 2019 esisteva invece anche un’aliquota (maggiorazione al 150%) per gli investimenti tra 10 e 20 milioni, corrispondente a un vantaggio fiscale del 12%.

Per i beni immateriali, infine, c’è un tetto di 700 mila euro. In quest’ultimo caso però il vantaggio fiscale del credito d’imposta (aliquota del 15%) è significativamente superiore a quello garantito dal sistema attuale (9,6%).

Tempi di recupero del vantaggio fiscale

Uno dei vantaggi sottolineati dal ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli quando ha presentato le nuove misure alle imprese è che il nuovo credito d’imposta sarebbe stato fruibile dal primo gennaio dell’anno successivo a quello dell’effettuazione dell’investimento. Questo, insieme ai cinque anni di tempo in cui il credito d’imposta viene fruito, avrebbe consentito tempi di recupero del vantaggio fiscale significativamente più rapidi rispetto a quelli garantiti dal sistema attuale basato sulla maggiorazione degli ammortamenti.

L’emendamento che introduce il nuovo sistema di incentivi prevede tuttavia soltanto che il credito d’imposta possa essere fruito “a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in funzione dei beni” o, nel caso dei beni 4.0, dell’interconnessione. Non è detto esplicitamente se questo credito d’imposta faccia eccezione alla disciplina prevista dall’articolo 3 del Decreto Fiscale, che prevede che per importi superiori a 5.000 euro annui la compensazione “può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”. Se così non fosse si perderebbero diversi mesi.

AGGIORNAMENTO – Per fortuna sul punto è intervenuta tempestivamente l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110/E che chiarisce definitivamente l’effettiva fruibilità degli incentivi senza dover attendere la dichiarazione dei redditi.

Sempre restando sui tempi di recupero, segnaliamo anche che il credito d’imposta per l’acquisto dei beni immateriali (i software) deve essere recuperato in tre anni, sempre a partire dai famosi 10 giorni successivi alla data della presentazione della dichiarazione. Per un bene acquistato nel 2020, insomma, si potrà iniziare a utilizzare l’ultima quota di credito d’imposta a ottobre 2023. Con il sistema precedente, invece, la durata dell’ammortamento per i software era di due anni e si potevano dedurre a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene (il primo anno solo la metà). Quindi avremmo avuto anche qui un beneficio spalmato su tre anni, ma con il 75% recuperato entro il secondo.

Semplificazione? Mica tanto…

Da non dimenticare, poi, che sono stati introdotti due ulteriori balzelli burocratici. Il primo è – per tutti gli investimenti, anche quelli in beni strumentali semplici come una scrivania o un trapano – l’obbligo di presentare una comunicazione annuale al Ministero dello Sviluppo Economico, con un modello che sarà reso disponibile con apposito decreto direttoriale entro febbraio.

Il secondo – ben più fastidioso – è la disposizione contenuta nel comma 12 dell’articolo 22, che prevede che “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della presente legge”. Ora se questo adempimento può essere considerato accettabile nel caso dei beni 4.0, sui quali grava comunque l’obbligo di dichiarazione o certificazione del rispetto dei requisiti di legge (rispondenza a uno dei beni previsti dagli allegati A o B, rispetto delle condizioni e dei requisiti perché il bene possa essere considerato 4.0 e dimostrazione dell’interconnessione), ben diverso è il caso dei beni strumentali ordinari, per i quali finora bastava passare le fatture al commercialista.

Facciamo un esempio: un’azienda o un artigiano o un professionista che acquista magari dei semplici attrezzi per l’officina o delle strumentazioni informatiche, magari sfruttando canali di e-commerce per fruire di prezzi più convenienti, finora doveva solo occuparsi di passare le fatture al commercialista. Dal 2020 invece dovrà preoccuparsi di far inserire un’apposita dicitura (qualcosa del tipo “acquisto ex art. 22 comma 5 legge xxx del yy dicembre 2019”) nella fattura, il che non sempre è possibile.

Un’ultima nota riguarda la necessità di perizia o attestazione di conformità da parte di un ente accreditato. Se da una parte la perizia ora può essere semplice e non deve essere giurata, si abbassa il limite a partire dal quale diventa obbligatoria: finora infatti era necessaria solo per investimenti superiori ai 500 mila euro, ora invece lo sarà a partire dai 300 mila euro. Va anche detto che, a parere di chi scrive, questa è una delle poche incombenze burocratiche che ha senso imporre, perché tutela non soltanto il fisco, ma lo stesso contribuente da possibili errori che potrebbero costargli molto caro.

Recupero dell’incentivo in caso di vendita anche per i beni semplici

In caso di vendita dei beni per i quali si fruisce del superammortamento oggi decade il vantaggio fiscale, ma non c’è l’obbligo di restituire il beneficio già fruito, a differenza di quanto invece accade per l’iperammortamento. La nuova disciplina, invece, non opera distinzioni di sorta e, al comma 10 dell’articolo 22, prevede quanto segue: “Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi”.

Meno tempo per le consegne

Un altro punto critico è il periodo di tempo utile per la consegna dei beni acquistati. Il nuovo sistema di crediti d’imposta non fa più differenza tra beni strumentali ordinari e beni 4.0, come invece accadeva finora con superammortamento e iperammortamento, e dispone per tutti il termine del 30/06/2021 per la consegna dei beni ordinati nel 2020, sempre che si sia provveduto a versare un acconto del 20% entro il 31/12/2020.

La questione non è di lana caprina: se finora c’era un anno intero in più per la consegna dei beni 4.0 era per una precisa ragione: da una parte i produttori di macchine avevano lunghe code di ordinativi, dall’altra c’è una l’oggettiva complessità nella preparazione e nella consegna di beni unici o personalizzati, ingombranti e che, talvolta, richiedono anche settimane se non mesi per il solo trasporto. Un esempio sono i magazzini autoportanti, che richiedono la preparazione di opere murarie e che, normalmente, hanno tempi di realizzazione che superano i 18 mesi.

In assenza di quella pluriennalità degli incentivi da tutti auspicata, ma non pervenuta nel testo delle nuove norme, il Governo avrebbe forse potuto concedere qualcosa in più almeno sui tempi di consegna delle macchine.

Minori vantaggi per chi paga i contributi sul reddito imponibile

A perdere convenienza sono anche tutti quei soggetti – soprattutto artigiani e professionisti – che pagano le tasse con le aliquote progressive (crescenti in base al reddito dichiarato) o che versano i contributi sulla base del reddito netto: con il sistema della maggiorazione degli ammortamenti, infatti, veniva abbattuto il reddito imponibile, il che offriva vantaggi sia attraverso la riduzione delle imposte dirette, sia attraverso l’abbassamento dei contributi da versare. Con il sistema del credito d’imposta, invece, il reddito non viene diminuito e quindi si perdono i vantaggi per aliquote e contributi.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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