Nel decreto fiscale il nuovo Patent Box, ecco come funziona

Nel decreto fiscale, il Governo introduce una nuova disciplina per il Patent Box, ossia il regime che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dalle attività di ricerca e sviluppo in beni immateriali. L’agevolazione prevista dal nuovo regime prevede una maggiorazione del 90% dei costi di R&S (maggiorazione applicabile sia all’Ires che all’Irap) e comprende anche i marchi d’impresa, precedentemente esclusi dal vecchio regime. Tuttavia, il testo presenta numerosi punti ancora non chiariti e problematiche che rischierebbero di ridurre il vantaggio per le imprese che scelgono di passare al nuovo regime, anche perché non è compatibile con l’attuale credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

Pubblicato il 18 Ott 2021

transizione

C’è anche la revisione del Patent Box nel decreto legge fiscale varato lo scorso fine settimana dal Consiglio dei Ministri e approdato in Gazzetta Ufficiale come decreto legge 146 del 21 ottobre 2021. Il testo infatti, prevede il superamento del vecchio regime, con l’introduzione di una maggiorazione del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per i beni immateriali ai fini della tassazione.

Nel nuovo regime – che ha durata per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile –  rientrano anche i marchi d’impresa, che erano stati esclusi dall’agevolazione a partire dal 2019, in seguito alle indicazioni in materia date dall’Ocse.

Nuovo Patent Box, che cosa cambia

Il regime andrà a sostituire il vecchio Patent Box, che prevedeva l’esclusione dalla base imponibile del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

La deduzione si applicava anche ai redditi derivanti dalla dalla cessione degli stessi beni immateriali, qualora il 90% del ricavato venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.

Con il nuovo regime, invece, le imprese godono di una maggiorazione del 90% dei costi per le attività di ricerca e sviluppo riguardanti i beni immateriali. Questi includono anche le attività di ricerca e sviluppo svolte con altre società e con università, enti di ricerca e organismi equiparati.

La misura – che varrà anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap –  si applicherà alle opzioni esercitate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. I soggetti che hanno optato per il precedente sistema  in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova disciplina possono scegliere di aderire al nuovo regime agevolativo inviando la relativa comunicazione, secondo le modalità che dovranno essere stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Da questa possibilità sono esclusi tutti i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura indicata all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (che disciplina gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) o che abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano già aderito al vecchio Patent Box.

Da sottolineare che i soggetti che scelgono di optare per la deduzione maggiorata introdotta dalla nuova disciplina, non potranno usufruire, per tutta la durata del sistema agevolativo (quindi cinque periodi di imposta) del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo previsto ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, le imprese possono evitare di incorrere in sanzioni consegnando all’amministrazione finanziaria la documentazione che verrà successivamente indicata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Le problematiche della nuova disciplina

Sono ancora molte, tuttavia, le cose da chiarire per un regime che entrerà in vigore già dal 2021. In primo luogo, il testo non chiarisce se nella determinazione dei beni immateriali agevolabili saranno adottati gli stessi criteri relativi alla vecchia disciplina (articolo 8 del Dm 28 novembre 2017 sul patent box).

Inoltre, il comma 6 della nuova disciplina precisa che il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.

Dal momento che le opzioni relative al Patent Box vanno indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo da cui decorrono, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina le imprese dovranno ancora comunicare l’opzione quinquennale decorrente dal 2020, la cui istanza di ruling è già stata spedita alle Entrate entro il 31 dicembre dello scorso anno.

Questo vuol dire che le imprese che non vogliono aderire al nuovo sistema, che tra l’altro partirebbe solamente dal 2021, devono anticipare la trasmissione della dichiarazione dei redditi del 2021.

C’è, inoltre, un problema di tempistiche (e anche di convenienza) per quelle imprese che hanno già opzionato la vecchia normativa e che vorrebbero godere della maggiorazione al 90%. Affinché il passaggio alla nuova disciplina copra il periodo temporale del vecchio Patent Box che si intende abbandonare, la super-deduzione dovrebbe applicarsi anche ai costi degli esercizi già chiusi.

Questo, tuttavia, si scontra con la validità della nuova disciplina, che si applica solamente ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo intraprese dopo la sua entrata in vigore (quindi nel 2021). Le imprese che hanno opzionato il vecchio Patent Box e che vorrebbero passare al nuovo regime, dunque, rischierebbero di abbandonare un’agevolazione quinquennale per fruire della deduzione al 90% unicamente per il 2021.

Negativa la reazione di Confindustria. Il presidente Carlo Bonomi ha detto: “Il decreto fiscale sta segnando la morte del patent box, una misura di stimolo alla ricerca, di cui le imprese hanno bisogno”. Siccome “da una tassazione agevolata che premiava i redditi di impresa derivanti dall’intangibile, come brevetti, software, know how si passa dalla detassazione del reddito realizzato ad una deduzione dei costi”, allora “invece di premiare chi performa meglio premiamo chi spende di più indipendentemente dai risultati”. La critica avviene nell’ambito di una più generale condanna ai partiti, impegnati a “mettere le bandierine su Quota 100, reddito di cittadinanza e altro”.

Il testo dell’articolo 6 del decreto legge 146 del 21 ottobre 2021

Qui di seguito il testo ufficiale dell’articolo 6 del decreto legge 146 del 21 ottobre 2021 pubblicato in Gazzetta ufficiale

 Art. 6 
 
           Semplificazione della disciplina del patent box 
 
  1. I soggetti titolari di  reddito  d'impresa  possono  optare  per
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo.
L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e
rinnovabile. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera  d),  del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono
esercitare l'opzione di  cui  al  comma  1  a  condizione  di  essere
residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo  per  evitare
la doppia imposizione e con i quali lo scambio  di  informazioni  sia
effettivo. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo
sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in  relazione  a  software
protetto  da  copyright,  brevetti  industriali,  marchi   d'impresa,
disegni e modelli, nonche' processi, formule e informazioni  relativi
a  esperienze  acquisite  nel  campo   industriale,   commerciale   o
scientifico  giuridicamente  tutelabili,  che  siano   dagli   stessi
soggetti utilizzati direttamente o indirettamente  nello  svolgimento
della propria attivita' d'impresa, sono maggiorati del 90 per  cento.
Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
definite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1. 
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che
i soggetti che esercitano l'opzione di cui al  comma  1  svolgano  le
attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di  ricerca
stipulati  con  societa'  diverse  da  quelle  che   direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero  con
universita' o enti di ricerca  e  organismi  equiparati,  finalizzate
alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3. 
  5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai  fini
della determinazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  6. I soggetti di cui al comma 1  che  intendano  beneficiare  della
maggiore deducibilita' dei costi ai fini fiscali di cui  al  presente
articolo   possono   indicare   le   informazioni   necessarie   alla
determinazione della predetta maggiorazione in idonea  documentazione
predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della  maggiorazione
determinata dai soggetti indicati al  comma  1,  da  cui  derivi  una
maggiore imposta o una differenza del credito,  la  sanzione  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, non  si  applica  qualora,  nel  corso  di  accessi,  ispezioni,
verifiche o altra attivita'  istruttoria,  il  contribuente  consegni
all'Amministrazione  finanziaria  la  documentazione   indicata   nel
medesimo  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
idonea a consentire il riscontro  della  corretta  maggiorazione.  Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  ne  da'   comunicazione
all'Amministrazione  finanziaria  nella  dichiarazione  relativa   al
periodo di imposta  per  il  quale  beneficia  dell'agevolazione.  In
assenza   della   comunicazione   attestante   il   possesso    della
documentazione idonea, in caso di rettifica della  maggiorazione,  si
applica la sanzione di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
adottate le disposizioni attuative del presente articolo. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore  del
presente decreto. 
  9. I soggetti che esercitano  l'opzione  di  cui  al  comma  1  non
possono fruire, per l'intera  durata  della  predetta  opzione  e  in
relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per  le  attivita'
di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a  206  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  10. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58. I soggetti di cui al  comma  1  che  abbiano  esercitato
opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto  possono  scegliere,  in  alternativa  al
regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente
articolo, previa  comunicazione  da  inviarsi  secondo  le  modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo  periodo  coloro  che
abbiano  presentato  istanza  di  accesso  alla  procedura   di   cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  ovvero  presentato  istanza  di  rinnovo,  e
abbiano  sottoscritto  un  accordo  preventivo  con  l'Agenzia  delle
entrate a conclusione di dette  procedure,  nonche'  i  soggetti  che
abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. I soggetti  che  abbiano  presentato  istanza  di
accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  ovvero
istanza di rinnovo dei termini dell'accordo gia' sottoscritto  e  che
non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al  regime
agevolativo di cui  al  presente  articolo,  comunicano,  secondo  le
modalita' stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, la volonta' di rinunciare alla  procedura  di  accordo
preventivo o di rinnovo della stessa. 

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Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

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