Transizione 4.0, il testo della legge di bilancio con l’attesa proroga: dal 2023 crediti d’imposta dimezzati

Nella legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) viene disposto il rinnovo degli incentivi previsti dal piano Transizione 4.0. La norma prevede una proroga triennale per il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 4.0 e un rinnovo decennale per il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo e triennale per le attività di innovazione e design. In entrambi i casi però è prevista una pesante rimodulazione delle aliquote. Nell’articolo il testo definitivo e integrale delle norme.

Pubblicato il 28 Ott 2021

Transizione 4.0 cos’è e come aiuta le imprese a essere competitive

* Articolo aggiornato con il testo finale della legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), che trovate in PDF alla fine dell’articolo * Il governo scopre le carte sulla proroga degli incentivi previsti dal piano Transizione 4.0 anticipata pochi giorni fa in occasione della presentazione del Documento Programmatico di Bilancio. Nell’ultima bozza del disegno di legge di bilancio datata 10 novembre, l’articolo 10 è dedicato interamente alla “Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative”.

La norma dispone una proroga triennale per i beni strumentali e decennale per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design che però porta con sé una pesante rimodulazione delle aliquote.

Novità anche per la Sabatini e per il Fondo 394.

Vediamo con ordine che cosa prevede questo il testo della bozza del disegno di legge di bilancio.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

A partire dall’1 gennaio 2023 il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 viene sostanzialmente dimezzato.

Prima però ricordiamo che le aliquote 2021 prevedono per chi acquisti i beni materiali inclusi nell’Allegato A

  • 50% per investimenti fino a 2,5 milioni
  • 30% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
  • 10% per investimenti da 10 a 20 milioni

Nel 2022 queste aliquote diminuiranno, come già previsto dalla legge di bilancio 2021, come segue

  • 40% per investimenti fino a 2,5 milioni
  • 20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
  • 10% per investimenti da 10 a 20 milioni

Il testo della nuova bozza prevede il rinnovo della misura per ulteriori tre anni e un’ulteriore diminuzione a partire dal gennaio 2023 e fino a tutto il dicembre 2025, con consegna allungata fino al giugno 2026, secondo questo schema:

  • 20% per investimenti fino a 2,5 milioni
  • 10% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
  • 5% per investimenti da 10 a 20 milioni

Décalage anche per i beni immateriali previsti dall’allegato B. Qui ricordiamo che per il 2021 e il 2022 l’aliquota è fissata al 20%. La bozza della legge di bilancio 2022 prevede una proroga ancora al 20% per il 2023 e poi al 15% per il 2024 e al 10% per il 2025.

Nessun riferimento invece per i beni non 4.0 (ex superammortamento) che sono incentivati quest’anno al 10% e per il 2022 al 6%, sia per i beni materiali che immateriali. Nessuna proroga in vista dunque.

Dal punto di vista delle risorse, la relazione tecnica mostra che l’incentivo per l’acquisto di beni materiali 4.0 costerà in tutto poco meno di 6 miliardi di euro, mentre quello per i software 4.0 circa 873 milioni.

La proroga per il credito d’imposta per attività di Ricerca, sviluppo, innovazione e design

Rinnovo decennale, fino al 2031, per il credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design.

Ma mentre per il 2022 l’impalcatura viene rinnovata con le medesime aliquote attuali, dopo c’è una netta riduzione.

Per il 2022 dunque le aliquote e i tetti sono i seguenti

  • 20% per attività di ricerca e sviluppo con massimale di 4 milioni
  • 10% per attività di innovazione o per attività di design e ideazione estetica con massimale di 2 milioni
  • 15% per attività di innovazione con finalità orientate a un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 con massimale di 2 milioni

Poi inizia il décalage. Nel caso delle attività di ricerca e sviluppo si va avanti fino al 2031; nel caso delle attività di innovazione e design fino al 2025. Ecco le aliquote

  • 10% per attività di ricerca e sviluppo con massimale di 5 milioni
  • 5% per attività di innovazione o per attività di design e ideazione estetica con massimale di 2 milioni
  • 10% per attività di innovazione con finalità orientate a un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 con massimale di 4 milioni

Dal punto di vista delle risorse, la relazione tecnica mostra che l’incentivo per la ricerca e sviluppo costerà circa 6,7 miliardi, mentre quello per l’innovazione 313 milioni e quello maggiorato per l’innovazione 4.0 e green 316 milioni di euro.

Rinnovo anche per la Sabatini e Fondo 394

Anche la Nuova Sabatini, la misura che sostiene gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese con un contributo a sostegno degli interessi pagati per il finanziamento contratto al fine di acquistare beni strumentali, è integrata con 900 milioni fino al 2027. Nell’ultima bozza torna il limite della fruizione in unica rata solo per finanziamenti sotto i 200.000 euro.

Il fondo rotativo 394 che assicura il sostegno delle attività di internazionalizzazione viene poi incrementato di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.  Con 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 è poi rifinanziato il fondo perduto Fondo per la promozione integrata dell’export previsto dal Decreto Cura Italia.

Il testo della proroga nella legge di bilancio

Art. 1 commi dal 44 al 49

  44. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1051, le parole: «e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,» sono soppresse e le parole: «commi da 1052 a 1058» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1052 a 1058-ter»;

b) dopo il comma 1057 è inserito il seguente:

«1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro»;

c) il comma 1058 è sostituito dal seguente:

«1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza»;

d) dopo il comma 1058 sono inseriti i seguenti:

«1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
1058ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza»;

e) al comma 1059, le parole: «commi 1056, 1057 e 1058» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-ter»;

f) al comma 1062, le parole: «commi da 1054 a 1058» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-ter», le parole: «commi 1056, 1057 e 1058» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-ter» e le parole «commi da 1056 a 1058» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-ter»;

g) al comma 1063, le parole: «commi da 1054 a 1058» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-ter».

  45. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 198 è sostituito dal seguente:

«198. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206»;

b) il comma 203 è sostituito dal seguente:

«203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta»;

c) dopo il comma 203 sono inseriti i seguenti:

«203bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
203ter. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
203-quater. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
203quinquies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
203sexies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta»;

d) al comma 205, le parole: «al comma 203» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 203 a 203-sexies».

  46. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: «nella misura di 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di 200.000 euro» e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 90, le parole: «e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per l’anno 2023».

  47. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l’anno 2027.
  48. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in un’unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili».
  49. Per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto- legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

b) la dotazione del fondo di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

  50. Per il potenziamento delle politiche di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:

a) all’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 18-bis, le parole: «R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell’Associazione bancaria italiana» sono sostituite dalle seguenti: «Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e dell’Associazione bancaria italiana, nonché da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, di Confartigianato imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati»;

2) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

«20-bis. La programmazione triennale dell’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 19 è adottata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto degli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 18-bis. Sul decreto di cui al primo periodo è acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
20-ter. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sull’andamento dell’attività promozionale e sull’attuazione della programmazione di cui al comma 20-bis, sulla base di una relazione predisposta dall’Agenzia»;

3) dopo il comma 24 è inserito il seguente:

«24-bis. Nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento di cui al comma 26-ter, sono istituite 4 posizioni dirigenziali di livello generale e le posizioni dirigenziali di livello non generale sono rideterminate in 33 unità. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all’articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a 3 incarichi dirigenziali di livello generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell’Agenzia. Un incarico è coperto, senza preventivo esperimento di interpello, con le modalità di cui all’articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall’anno 2022»;

b) il fondo di cui all’articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 1.000.000 di euro per l’anno 2024, 63.722.329 euro per l’anno 2025, 69.322.329 euro per l’anno 2026, 73.722.329 euro per l’anno 2027, 76.322.329 euro per l’anno 2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall’anno 2029;

c) all’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 61 è abrogato;

d) all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8 e 9 sono abrogati;

e) all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 297 è abrogato.

Il testo integrale della legge di bilancio

Qui di seguito trovate il testo integrale approvato dal Senato e approdato alla Camera dei Deputati. Potete anche scaricarlo cliccando qui

legge di bilancio 2022

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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