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Iperammortamento 2026, venerdì 12 giugno apre (parzialmente) la piattaforma GSE per le domande



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Nella giornata di oggi il decreto direttoriale che dispone l’apertura della piattaforma del GSE per le comunicazioni preventive dell’iperammortamento 2026: le imprese potranno presentare le domande (ma solo le ex ante) da venerdì 12 giugno. Il via libera arriva dopo la registrazione della Corte dei Conti del decreto attuativo…

Pubblicato il 10 giu 2026



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Da venerdì 12 giugno le imprese potranno presentare sulla piattaforma telematica del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) le comunicazioni preventive per accedere all’iperammortamento 2026. Oggi, 11 giugno, sarà pubblicato il decreto direttoriale che ne dispone l’apertura – l’ultimo tassello di un iter istituzionale avviato con l’adozione del decreto attuativo, come vi avevamo raccontato su queste pagine.

Vale la pena ricordare che l’iter legislativo prevedeva una serie di passaggi. Il decreto attuativo è stato firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso il 4 maggio 2026 e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti il 7 maggio. Ha poi ottenuto il 18 maggio la cosiddetta “bollinatura” della Ragioneria Generale dello Stato – il visto che certifica la copertura finanziaria della misura – e infine in queste ore la registrazione da parte della Corte dei Conti, l’organo di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo.

Ora che tutta questa sequenza è completata il decreto acquisisce piena efficacia giuridica e il Mimit può quindi procedere con i provvedimenti attuativi di secondo livello, tra cui appunto il decreto direttoriale sull’apertura della piattaforma.

La partenza in due fasi

Diciamo subito che la piattaforma aprirà, in un primo momento, in modo parziale. Da venerdì 12 giugno sarà operativa esclusivamente la sezione dedicata alle comunicazioni preventive, cioè la prima delle fasi previste dall’articolo 3 del decreto attuativo.

La sezione relativa alle comunicazioni di conferma del 20% – la seconda fase della procedura, che deve essere inviata entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE sulla comunicazione preventiva – sarà attivata con un successivo decreto direttoriale.

In arrivo una ricca circolare operativa

Il MIMIT sta inoltre predisponendo una circolare operativa, attesa per luglio. Il documento raccoglierà le prassi e le FAQ elaborate per i piani Transizione 4.0 e 5.0 che rimangono applicabili al nuovo strumento, e le integrerà con chiarimenti specifici per le peculiarità dell’iperammortamento 2026. Si tratta di un’iniziativa molto attesa dagli operatori, in particolare per fare chiarezza su alcuni aspetti interpretativi che il decreto attuativo lascia aperti.

Le regole operative del decreto attuativo

Il decreto attuativo, firmato congiuntamente dai due ministri e composto da tredici articoli oltre a un allegato tecnico, definisce l’intera infrastruttura procedurale per accedere alla maggiorazione.

L’accesso al beneficio è articolato in tre comunicazioni obbligatorie e sequenziali, tutte trasmesse telematicamente tramite la piattaforma del GSE accessibile con SPID o CIE, più due comunicazioni periodiche annuali.

La comunicazione preventiva richiede l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva, della tipologia e dell’ammontare degli investimenti previsti nei beni degli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025, della data prevista di interconnessione e – per i beni energetici – della data prevista di entrata in funzione.

La comunicazione di conferma dell’investimento deve essere inviata entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE e contiene la data e l’importo del pagamento dell’ultima quota dell’acconto per raggiungere il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle relative fatture.

La comunicazione di completamento, infine, deve essere trasmessa dopo l’avvenuta interconnessione dei beni e comunque entro il 15 novembre 2028.

Il GSE ha dieci giorni di tempo per comunicare l’esito delle verifiche dalla ricevuta di avvenuto invio di ciascuna comunicazione, con la possibilità di richiedere integrazioni documentali da fornire entro un ulteriore termine di dieci giorni. Il mancato rispetto di termini e modalità comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del beneficio.

Sono poi state introdotte due comunicazioni periodiche ai fini del monitoraggio della spesa pubblica: entro il 20 gennaio di ciascun anno l’impresa trasmette le informazioni sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio; entro il successivo 30 giugno trasmette una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio.

Le aliquote e il perimetro degli investimenti agevolabili

La maggiorazione del costo di acquisizione – con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – è strutturata su tre scaglioni, calcolati sull’ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità: 180% per la quota fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro, 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

La fruizione decorre dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta.

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale ricompresi negli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025, nonché gli investimenti in beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Per quest’ultima tipologia il decreto fissa un tetto dimensionale: la producibilità massima attesa degli impianti non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva calcolato sulla base della media dei consumi dell’esercizio precedente, secondo le formule e i fattori di conversione dell’allegato tecnico al decreto.

Il nodo dei software as-a-service

Come avevamo anticipato, il testo definitivo del decreto attuativo non contiene più il comma che estendeva esplicitamente il beneficio ai costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso ai beni immateriali in modalità software as-a-service.

La questione è però tutt’altro che chiusa a livello politico. Il 26 maggio, in occasione dell’assemblea di Confindustria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha indicato che l’estensione a software e cloud è una conseguenza logica dell’evoluzione del mercato, su cui il Governo “ragionerà”.

A inizio giugno la sottosegretaria al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Mara Bizzotto ha poi precisato che per quanto riguarda l’esclusione dei software fruiti secondo modelli as-a-service “sono attualmente in corso di valutazione alcune possibili soluzioni di carattere normativo, rispetto alle quali si sta lavorando, assieme al Ministero dell’economia, per far fronte alle esigenze di copertura finanziaria”. Un segnale che il tema è sul tavolo e che un intervento normativo – anche per via di circolare, se possibile – rimane aperto.

Obblighi documentali, controlli e cause di decadenza

Il decreto offre anche i dettagli relativi agli obblighi documentali. Le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da una certificazione contabile rilasciata da soggetti abilitati alla revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Non è prevista, a differenza di quanto accadeva nei piani precedenti per gli investimenti di importo inferiore ai 300 mila euro, la possibilità di procedere con una autodichiarazione.

Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli sugli investimenti agevolati nei termini di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le cause di decadenza, totale o parziale, dal beneficio includono la cessione a titolo oneroso (salvo la sostituzione con bene di valore uguale o superiore) o la delocalizzazione all’estero del bene prima del termine del periodo di fruizione, l’assenza di requisiti di ammissibilità o la documentazione irregolare non sanabile, la mancata conservazione della documentazione, le false dichiarazioni e l’impedimento ai controlli. In caso di fruizione indebita il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’importo maggiorato di interessi e sanzioni.

Il testo ufficiale del decreto attuativo

Decreto-Transizione-5.0-Iperammortamento-2026-FINAL

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