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Iperammortamento 2026, ecco il decreto attuativo ufficiale: aliquote, procedure e tutto quello che le imprese devono sapere



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È ufficiale il decreto attuativo dell’iperammortamento per investimenti tra 01/01/2026 e 30/09/2028. Ecco le novità tra modalità di accesso al beneficio, comunicazioni, obblighi documentali, cause di decadenza e procedure di controllo e monitoraggio. Salta il riferimento esplicito all’ammissibilità dei software as-a-service.

Aggiornato il 4 mag 2026



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Dopo oltre 4 mesi da quando la legge di bilancio ha formalmente reintrodotto l’iperammortamento arriva (finalmente) la versione finale e ufficiale del decreto attuativo firmato il 4 maggio dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il decreto attuativo sull’iperammortamento definisce le regole operative che le aziende devono seguire per accedere al beneficio. Vale la pena esaminarlo nel dettaglio, perché alcune scelte procedurali hanno implicazioni pratiche rilevanti. E non mancano le novità come ad esempio l’eliminazione del riferimento ai software fruiti in modalità as-a-service e l’introduzione di una doppia comunicazione annuale.

Iniziamo subito dal “perimetro” della misura, che è quello stabilito dai commi da 427 a 436 dell’articolo 1 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025: maggiorazione del costo di acquisizione – con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Allegato IV e V alla legge) e degli investimenti in autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Articolo 1 e 2: definizioni e oggetto

Il decreto si apre con un importante “glossario”. Tra le definizioni introdotte dall’articolo 1 spicca quella di “completamento degli investimenti”: per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V il completamento coincide con la data di effettuazione dell’investimento secondo le regole generali dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Sono quindi inclusi gli investimenti completati nel 2026, anche se gli ordini erano stati effettuati nel 2025.

Per i beni acquisiti tramite leasing finanziario – in analogia con Transizione 4.0 e 5.0 – il completamento coincide con la data di consegna del bene all’impresa utilizzatrice, risultante dal verbale di consegna.

Per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo rileva invece la data di fine lavori.

La “struttura produttiva” è definita come il sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, dotato di autonomia tecnico funzionale e organizzativa. È questa l’unità di riferimento per la presentazione delle comunicazioni al GSE.

L’articolo 2 perimetra l’oggetto del decreto, cioè le modalità attuative della maggiorazione per investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Ricordiamo che per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V non è più richiesto l’acquisto di tecnologie “made in EU”. Resta invece il vincolo per i pannelli fotovoltaici, che possono essere scelti unicamente tra quelli iscritti nell’apposito registro ENEA alle lettere b) e c).

Articolo 3: la procedura di accesso in tre fasi

È l’articolo operativamente più rilevante. L’accesso al beneficio è gestito telematicamente tramite una piattaforma informatica del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID o CIE, ed è articolato in tre fasi obbligatorie e sequenziali.

La prima è la comunicazione preventiva: per ciascuna struttura produttiva, l’impresa trasmette preliminarmente i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti nei beni degli Allegati IV e V, la data prevista di interconnessione, e – per i beni energetici – la data prevista di entrata in funzione. È la fase di avvio della pratica.

La seconda è la comunicazione di conferma dell’investimento: deve essere inviata entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo delle verifiche da parte del GSE. Contiene la data e l’importo del pagamento dell’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle fatture. Per i beni in leasing finanziario l’adempimento si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente. La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli comunicati nella fase precedente.

La terza fase è la comunicazione di completamento: deve essere trasmessa al completamento degli investimenti e dopo l’avvenuta interconnessione dei beni degli Allegati IV e V al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028. Questo termine è prorogato di venti giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE. La comunicazione è corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

Il GSE, verificato il corretto caricamento dei dati, comunica l’esito positivo entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio, oppure richiede integrazioni da fornire entro un ulteriore termine di dieci giorni. Il mancato rispetto di termini e modalità comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del beneficio.

Il comma 6 (una novità assoluta di questa versione finale del decreto attuativo) introduce due comunicazioni periodiche obbligatorie a fini di monitoraggio della spesa pubblica. Entro il 20 gennaio di ciascun anno l’impresa trasmette una comunicazione con le informazioni sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio; entro il successivo 30 giugno trasmette una comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento con l’indicazione delle quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio.

Articolo 4: misura e fruizione del beneficio

La maggiorazione rileva ai fini della determinazione delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento. La versione finale aggiunge la condizione che “il bene oggetto dell’investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta”. Per la fruizione occorrerà naturalmente attendere sempre la ricezione della comunicazione di esito positivo del GSE.

A titolo di esempio: se la comunicazione di completamento (con entrata in funzione) è inviata il 30 dicembre 2027 e il GSE risponde positivamente il 7 gennaio 2028, la maggiorazione decorre dal periodo d’imposta in corso al 30 dicembre 2027.

Le aliquote di maggiorazione sono strutturate su tre scaglioni, calcolati sull’ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità: 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

Va segnalata una differenza rilevante rispetto alle diverse bozze circolate in precedenza (inclusa l’ultima della scorsa settimana): il testo firmato non contiene più il comma che nella versione precedente estendeva esplicitamente il beneficio ai costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso ai beni immateriali dell’Allegato V, includendo quindi la modalità SaaS. Certo questo tipo di specificazione potrebbe essere recuperato anche in sede di circolare operativa, ma una rimozione di questo tipo lascia pensare che si tratti di una scelta precisa del Governo.

Articolo 5: apertura della piattaforma

I termini di apertura della piattaforma informatica del GSE e i modelli di comunicazione con relative istruzioni di compilazione sono definiti con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale per la politica industriale del MIMIT. I provvedimenti saranno pubblicati sui siti istituzionali del Ministero e del GSE e sulla piattaforma Incentivi.gov.it. Alla data di pubblicazione del decreto attuativo i modelli non sono ancora disponibili: le imprese devono quindi monitorare i canali istituzionali per conoscere la data di apertura della piattaforma.

Articoli 6 e 7: perizia tecnica asseverata e certificazione contabile

Sono i due articoli che forniscono le indicazioni sui documenti obbligatori. L’articolo 6 stabilisce che le caratteristiche tecniche dei beni – tali da includerli negli Allegati IV e V – e la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Tutti i soggetti abilitati devono essere dotati di idonee coperture assicurative. Non è prevista la possibilità di ricorrere a una semplice autodichiarazione per gli investimenti di basso valore, come invece accadeva in passato.

L’articolo 7 richiede che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili risulti da una certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti la certificazione può essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del relativo registro, nel rispetto dei principi di indipendenza dell’IFAC. Non è previsto un rimborso di queste spese.

Articolo 8: beni per l’autoproduzione da fonti rinnovabili

L’articolo 8 disciplina le caratteristiche dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Sono agevolabili i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i trasformatori a monte dei punti di connessione e i misuratori, gli impianti per la produzione di energia termica ad uso esclusivo come calore di processo (inclusi sistemi di accumulo) con elettrificazione dei consumi alimentata da energia rinnovabile autoprodotta o certificata tramite contratto ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11, i servizi ausiliari di impianto e gli impianti per lo stoccaggio dell’energia asserviti ai gruppi di generazione.

Si noti come, a differenza di alcune bozze del decreto attuativo, gli investimenti in sistemi di accumulo (BESS) sono vincolati all’acquisto di nuovi sistemi di generazione di energia e ad essi proporzionati.

Il dimensionamento degli impianti fotovoltaici o di altra fonte rinnovabile è soggetto a un tetto: la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato come somma dei consumi medi annui dell’esercizio precedente secondo le formule e i fattori di conversione dell’Allegato 1 al decreto. Il costo massimo ammissibile degli impianti è anch’esso tabulato nell’Allegato 1: per il fotovoltaico si va da 1.420 euro/kW per impianti fino a 20 kWp a 840 euro/kW per potenze superiori a 1.000 kWp (moduli di tipo “b”).

Articoli 9, 10 e 11: controlli, decadenza e recupero

Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli sugli investimenti agevolati nei termini di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di una convenzione con il MIMIT. L’impresa è tenuta a conservare e rendere disponibile tutta la documentazione necessaria, incluse perizie, certificazioni contabili, fatture, documenti di trasporto e ogni altro documento relativo all’acquisizione dei beni.

L’articolo 10 elenca le cause di decadenza, totale o parziale, dal beneficio: cessione a titolo oneroso o delocalizzazione all’estero del bene prima del termine del periodo di fruizione (salvo sostituzione con bene di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori); assenza di requisiti di ammissibilità o documentazione irregolare non sanabile; mancata conservazione della documentazione; false dichiarazioni; impedimento ai controlli; altre violazioni che comportino la non spettanza del beneficio. La decadenza per cessione o delocalizzazione opera anche sulle quote già fruite in precedenza.

L’articolo 11 stabilisce il meccanismo di recupero: in caso di fruizione indebita accertata, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche della decadenza, per la conseguente attività di recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.

Articolo 12 e 13: monitoraggio e trattamento dei dati

Il GSE trasmette almeno mensilmente al MIMIT, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli investimenti ammissibili comunicati dai beneficiari: è il presidio di monitoraggio della traiettoria di spesa pubblica che consente di intervenire tempestivamente in caso di scostamenti.

L’articolo 13 richiama la disciplina del GDPR (regolamento UE 2016/679) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003): i soggetti che intendono fruire del beneficio sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito del GSE in sede di presentazione della comunicazione preventiva.

Il testo del decreto attuativo

Qui di seguito trovate il PDF ufficiale del decreto attuativo sull’iperammortamento firmato digitalmente dal ministro Adolfo Urso il 4 maggio 2026.

Il decreto ora dovrà passare al vaglio della Corte dei Conti per poi essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.

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