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Iperammortamento 2026-2028, indicazioni e chiarimenti (in attesa della circolare operativa)



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Consigli, indicazioni e risposte ai dubbi operativi sull’iperammortamento 2026-2028: come gestire lo “switch” da Transizione 4.0, come calcolare il termine dei 60 giorni per la conferma, come cambia il revamping, come calcolare l’acconto del 20%. Focus anche sulle altre questioni aperte, dal credito Design al decreto Esodati Transizione 5.0.

Pubblicato il 14 lug 2026



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Sono passati oltre due mesi da quando il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia hanno firmato il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026-2028, e più di quattro settimane dallo scorso 12 giugno, cioè da quando è operativa la piattaforma del GSE per il caricamento delle comunicazioni preventive. Eppure tra le imprese che stanno valutando o già avviando gli investimenti restano ancora numerosi dubbi operativi, alcuni legati a passaggi della norma non ancora chiariti in via ufficiale. Dubbi che saranno presto chiariti dall’arrivo di una circolare operativa, attesa per fine mese, che – pur essendo un’iniziativa solo ministeriale, non congiunta con l’Agenzia delle Entrate, e non trattando quindi gli aspetti prettamente fiscali – riordinerà l’enorme mole di prassi e faq precedenti e preciserà diversi aspetti della nuova disciplina.

Nell’attesa abbiamo provato a rispondere ad alcune delle domande più ricorrenti nel corso di un webinar organizzato da Innovation Post che potete rivedere su LinkedIn o su YouTube.

Va precisato che buona parte delle risposte riportate in questo articolo ha il valore di un’interpretazione o di una previsione basata sul quadro normativo oggi disponibile. Non si tratta quindi di FAQ ufficiali né di una posizione ufficiale dei Ministeri, salvo quando espressamente indicato.

Iperammortamento 2026: le risorse monitorate

Il picco di domande registrato all’apertura della misura – siamo ormai vicini a quota 10.000 comunicazioni con oltre un miliardo di euro di incentivi richiesti – si spiega con il fatto che le imprese hanno accumulato progetti di investimento nei primi sei mesi dell’anno, fino all’apertura della piattaforma. Dopo questo picco iniziale l’andamento delle domande dovrebbe quindi attestarsi.

Per chi comunque è preoccupato di una possibile chiusura anticipata della misura, segnaliamo che non esiste al momento un vero e proprio tetto di spesa: a differenza dei precedenti crediti d’imposta che avevano un vero e proprio cap, qui lo Stato sta monitorando i minori introiti fiscali (il costo della misura) con proiezioni che arrivano fino al 2034 e dovrebbe intervenire con correttivi nelle prossime leggi di bilancio se i 9,8 miliardi a disposizione della misura dovessero rivelarsi insufficienti.

Il passaggio dal Transizione 4.0 al nuovo iperammortamento

Il nodo più delicato al momento riguarda lo switch dal vecchio credito d’imposta Transizione 4.0 al nuovo iperammortamento.

A quanto si apprende, l’orientamento dei Ministeri sarebbe di fissare la “linea rossa” in corrispondenza dell’invio della comunicazione di completamento. Cioè il passaggio dovrebbe essere possibile solo se l’impresa si è fermata alla preventiva o alla successiva conferma e non ha ancora inviato la comunicazione di completamento (relativa al Transizione 4.0 precedente).

Specifichiamo che su questo non c’è ancora nulla di scritto nero su bianco. È possibile che sia uno dei punti su cui il governo interverrà o con un apposito decreto direttoriale o proprio nella circolare operativa della nuova misura.

Le comunicazioni al GSE e il nodo dei 60 giorni

La prima cosa da specificare sul punto, come ricordato anche dal MIMIT in alcune recenti occasioni di confronto con le imprese, è che il termine dei 60 giorni previsto per la comunicazione di conferma decorre dalla data di ricezione della ricevuta del GSE e non dall’apertura della piattaforma. A proposito di giorni, segnaliamo anche che, se è vero che nei documenti si parla di “giorni lavorativi”, si tratta di un’anomalia per la quale dovrebbe intervenire una modifica alla guida operativa del GSE che riporterà il conteggio a 60 giorni di calendario.

Ne approfittiamo per ricordare che tra la fase preventiva e quella di conferma è possibile modificare diversi aspetti tra cui la data presunta di completamento, gli importi degli investimenti (ma solo in diminuzione). Non dovrebbe essere consentito invece modificare l’aliquota di ammortamento inserita al momento della prima comunicazione, poiché si tratta di un elemento strettamente legato alle merceologie dei beni incentivati.

Sottolineiamo anche che le imprese possono presentare più comunicazioni preventive in parallelo per gestire beni con tempistiche di completamento diverse. La cosa ha ovviamente una serie di pro (maggiore flessibilità) e contro (più oneri procedurali). La comunicazione di conferma deve essere in rapporto uno a uno con la preventiva, mentre la comunicazione di completamento può essere trasmessa anche in più fasi, cioè anche una per ogni singolo bene. La logica è di offrire le imprese la flessibilità necessaria nel concretizzare l’avanzamento reale dei singoli investimenti.

È invece atteso con grande interesse un chiarimento sul fronte delle dichiarazioni di regolarità contributiva e rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro: verosimilmente un’eventuale irregolarità temporanea non dovrebbe far decadere l’intero beneficio, ma soltanto impedire la fruizione della quota di incentivo relativa all’annualità in cui l’impresa risulta irregolare.

Sede e struttura produttiva

Come già chiarito dal Ministero, per i beni destinati a operare in cantieri mobili o per i beni a noleggio, come i dispenser, si possono inserire nelle comunicazioni i dati della sede legale dell’impresa.

Più delicato il caso delle strutture produttive non ancora ultimate: la procedura richiede che la struttura sia già nelle disponibilità dell’impresa. Tuttavia è possibile che la circolare offra la possibilità di avviare la pratica anche solo in presenza della disponibilità del terreno, con capannoni in via di costruzione.

Le indicazioni sui beni ammessi

I software as-a-service

Come sappiamo l’ammissibilità dei software as-a-service non è stata inserita nel decreto attuativo. Sul software l’ammissibilità resta quindi riservata alle sole licenze capitalizzabili, cioè alle immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio (CAPEX); i costi operativi (OPEX) restano fuori dal perimetro dell’agevolazione.

Il revamping

Il revamping nasce come alternativa all’acquisto, quando consente di rendere “intelligente” – dotandola cioè delle cinque più due caratteristiche richieste dalla normativa 4.0 – una macchina già esistente, comprendendo anche i costi meccanici necessari all’intervento.

Non è naturalmente possibile revampare un bene già 4.0, né agevolare l’acquisto di un bene che il produttore abbia ritirato dal mercato e fatto oggetto di revamping, perché in quel caso il bene sarebbe a tutti gli effetti usato e quindi escluso dalle agevolazioni.

Da quest’anno è ammesso anche il revamping green, che consente di spostare il focus dell’interconnessione dal passaggio dei dati di produzione al passaggio dei dati sui consumi energetici. Secondo chi scrive, resta però in piedi l’intera logica del revamping, ivi compresa la necessità di trasformare la macchina in una macchina 4.0/5.0 e di abilitare uno scambio bidirezionale dei dati. Non è invece richiesta la dimostrazione del conseguimento di un efficientamento energetico.

Le Fonti di Energia Rinnovabile

Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili la data di completamento coincide con la fine dei lavori: l’allacciamento alla rete non è oggi richiesto, anche se il GSE potrebbe introdurre in futuro termini specifici in tal senso.

Il revamping del fotovoltaico limitato alla sola sostituzione dei pannelli non dovrebbe essere considerato ammissibile.

Sono ammessi anche gli impianti a biogas o a biomasse destinati alla produzione di calore termico, rientranti nella tabella 2C.

Per quanto riguarda la lettera h) del secondo gruppo dell’allegato IV, quella dedicata alla produzione di energia che ammette all’incentivo i “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell’energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”, secondo chi scrive non apre all’acquisto degli impianti di produzione in sé, ma ai soli sistemi di sensorizzazione e monitoraggio – siamo infatti nel gruppo 2 dell’a classificazione’Allegato – applicati a questi impianti per gestirne qualità e consumi.

Beni complessi

Per quanto riguarda i beni complessi (ad esempio una linea di confezionamento composta da unità distinte), la procedura in piattaforma richiede un’attenzione specifica alla struttura dell’investimento.

Un bene complesso è costituito da diverse componenti dotate di autonomia funzionale ed eventuali oneri accessori.

Sebbene l’impianto raggiunga l’interconnessione come un’unica unità funzionale, in piattaforma è necessario inserire una riga distinta per ogni componente autonoma, attivando l’apposito check “bene complesso”. Questa scomposizione è essenziale per gestire correttamente l’imputazione dei costi alle diverse annualità di effettuazione (2026, 2027 o 2028), poiché i tetti degli scaglioni di investimento e le relative aliquote variano su base annuale.

È importante che l’impresa utilizzi descrizioni precise e coerenti per tutte le righe afferenti allo stesso impianto, poiché la piattaforma non impedisce errori di raggruppamento.

Nonostante la suddivisione in più righe, la fruizione dell’incentivo non è individuale per ogni pezzo, ma scatta solo a seguito di un’unica comunicazione di completamento finale per l’intero bene complesso, che presuppone un’unica data di interconnessione e un’unica perizia.

Beni in economia

La gestione dei lavori in economia (beni realizzati internamente o customizzati partendo da semilavorati) segue una “fisiologia” diversa rispetto all’acquisto diretto da fornitore.

In questo caso i costi emergono man mano che l’opera avanza, rendendo difficile una stima precisa nelle fasi iniziali.

Il consiglio è di non affrettare l’invio della comunicazione preventiva. È preferibile avviare i lavori e procedere con l’iter burocratico in piattaforma (preventiva, conferma e completamento) solo quando il bene è prossimo all’ultimazione e si dispone di un quadro chiaro e definitivo della spesa.

Questo permette di basare le comunicazioni su dati certi, inclusi i giustificativi e le autofatture necessarie per documentare i costi sostenuti internamente, evitando di dover correggere stime preliminari che potrebbero rivelarsi errate.

Il nuovo Gruppo 4 dell’allegato IV

Il Gruppo 4 dell’Allegato IV rappresenta una delle novità più significative della nuova disciplina, introducendo esplicitamente nell’Iperammortamento i server, le reti industriali e le infrastrutture digitali.

L’ammissibilità di questi beni è soggetta a vincoli specifici. A differenza dei beni del primo gruppo (macchine utensili), i beni del Gruppo 4 non devono rispondere alle classiche “5+2” caratteristiche tecnologiche, ma devono invece soddisfare obbligatoriamente:

  1. Il requisito dell’interconnessione.
  2. Almeno una delle tre caratteristiche funzionali elencate nell’allegato, che riguardano essenzialmente il supporto e il funzionamento di altri beni agevolabili (dell’Allegato IV o V) o la loro messa in rete reciproca.

Ricordiamo il testo della normativa: “I beni di cui al presente gruppo devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all’esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all’allegato V, ovvero al
supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato, ovvero ancora all’interconnessione e comunicazione tra beni di cui al presente allegato e all’allegato V”.

Una questione che si discute riguarda il possibile uso “promiscuo” (o ibrido) di tali infrastrutture, ovvero quando un server o una rete serve contemporaneamente sia le funzioni amministrative/ufficio che quelle della linea produttiva.

Chi scrive suggerisce di adottare un orientamento conservativo: considerare cioè che, per essere agevolabili, questi investimenti debbano essere interamente ed esclusivamente dedicati al soddisfacimento delle funzioni produttive descritte nella norma.

Data la natura “immateriale” e spesso invisibile della destinazione di un server o di una rete, il ruolo del tecnico che redige la perizia diventa fondamentale: è lui che deve assumersi la responsabilità di certificare e dimostrare che l’investimento è effettivamente funzionale a una delle caratteristiche previste dal Gruppo 4.

Documentazione, leasing e casi particolari

Il leasing

Come già chiarito dal MIMIT, per i beni acquisiti in leasing da quest’anno non è richiesto il pagamento del 20% di acconto: è sufficiente la sottoscrizione del contratto.

Quanto alla parte relativa al dimezzamento delle tempistiche di rientro delle quote di ammortamento, specifichiamo che in piattaforma va indicata l’aliquota ministeriale ordinaria, quella del decreto del D.M. 31/12/1988, e non quella raddoppiata, anche se ai fini fiscali la deduzione resta accelerata.

La perizia

La perizia tecnica deve essere sempre asseverata, con assunzione di responsabilità da parte del tecnico, ed è obbligatoria a prescindere dall’importo dell’investimento, senza alcuna soglia minima. Può essere redatta anche in forma digitale, purché firmata e provvista di marca temporale.

La gestione dell’acconto del 20% per gli oneri accessori

Un capitolo a parte riguarda la gestione del 20% di acconto quando sono coinvolti oneri accessori, come le spese per l’elettricista o per l’installazione collegate a un macchinario.

L’anticipo deve coprire il 20% del costo complessivo dell’investimento, oneri accessori compresi. Se una pressa costa 100 mila euro e gli oneri accessori ammontano a 20 mila euro, per un totale di 120 mila euro, l’acconto versato deve essere almeno pari a 24 mila euro.

Non è obbligatorio però versare il 20% al fornitore del servizio accessorio: l’impresa può scegliere di corrispondere l’intero acconto – i 24 mila euro dell’esempio – al solo fornitore del bene principale.

In fase di conferma la piattaforma del GSE consente infatti di agganciare la riga relativa agli oneri accessori alla fattura di acconto pagata al fornitore del macchinario, dimostrando così di aver soddisfatto il requisito per l’intera operazione.

Meglio tuttavia distinguere correttamente gli oneri accessori dai beni dotati di autonomia funzionale, come un nastro trasportatore che serve un’isola robotizzata. Per i beni funzionalmente autonomi inseriti in una riga separata la piattaforma richiede infatti che ciascuno dimostri il proprio 20% di acconto in fase di conferma.

Le altre misure aperte: credito Design, decreto Esodati, code Transizione 4.0 e agricoltura

Sul credito d’imposta per il Design e l’Ideazione Estetica, per il quale è stato annunciato il rapido esaurimento delle risorse, il consiglio è di continuare a depositare le domande nonostante l’avviso di esaurimento.

Le prenotazioni vengono infatti soddisfatte in ordine cronologico e molte delle pratiche presentate rischiano di decadere se il beneficiario non porta a termine almeno il 70% delle attività preventivate. inoltre non è escluso che il governo trovi ulteriori risorse per rifinanziare la misura e far scorrere la coda.

Per quanto riguarda invece gli esodati di Transizione 5.0, il Governo ha già anticipato che arriverà non prima di settembre il decreto attuativo che dovrebbe consentire alle imprese di recuperare la componente relativa ai beni FER e alle certificazioni sotto forma di contributo in tre annualità. Il ritardo dipende da tecnicismi necessari a evitare che la misura venga qualificata come aiuto di Stato, qualifica che comporterebbe vincoli come il regime de minimis.

Per quanto riguarda le aziende in coda sul piano Transizione 4.0 2025, le risorse oggi bloccate potrebbero trovare copertura integrale grazie al recupero dei fondi di chi ha scelto di passare alla Transizione 5.0 o di chi ha visto la propria pratica respinta dal GSE. Resta però necessario un decreto direttoriale che riapra i termini per le comunicazioni di completamento riferite agli investimenti conclusi nel 2025, il cui termine era originariamente fissato al 30 marzo.

Infine un cenno al credito d’imposta 4.0 per l’agricoltura. Lo stanziamento complessivo è di appena 2 milioni di euro, somma inadeguata a coprire più di qualche istanza ed è quindi possibile che un decreto attuatici, che dipende dal Masaf e non dal Mimit, semplicemente non arrivi.

In ogni caso vale la pena specificare che la misura è riservata a chi non può accedere alla Transizione 5.0 o all’iperammortamento per via del regime fiscale a cui è assoggettato, quindi ai soggetti con reddito agrario. Le imprese agricole con fiscalità ordinaria, che producono reddito d’impresa, sono invece obbligate a rivolgersi all’iperammortamento.

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