Dispositivi di protezione, tutti i dettagli dell’incentivo per chi converte la produzione

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i dettagli per accedere all’incentivo destinato a chi vuole ampliare o convertire linee produttive per realizzare dispositivi medici e di protezione individuale. L’importo massimo dell’agevolazione è pari a 800 mila euro per azienda.

Pubblicato il 25 Mar 2020

protezione


E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo l’ordinanza relativa all’incentivo da 50 milioni di euro, previsto dall’art.5 del maxi decreto “Cura Italia” a sostegno della produzione e della fornitura straordinaria di dispositivi medici e di dispositivi di sicurezza individuali, attualmente carenti in Italia, a causa dell’evolversi della pandemia da Coronavirus.

A beneficiare del sostegno saranno le imprese di qualsiasi dimensione che ampliano la produzione delle loro strutture esistenti o che convertono una loro linea di produzione per la fabbricazione di tali dispositivi.

Tutti i beneficiari dovranno mettere i prodotti a disposizione delle autorità italiane, ai prezzi di mercato applicati in dicembre 2019, ovvero prima dell’inizio dell’epidemia in Italia.

Le agevolazioni sono concesse, nel limite del massimale di aiuto (800 mila euro), nella forma del finanziamento agevolato sulla base di una percentuale massima del 75% delle spese ammissibili.

Vediamo tutti i dettagli del nuovo incentivo.

Soggetti beneficiari

Nello specifico, i beneficiari sono società di persone o di capitali ivi comprese le società cooperative e le società consortili di qualsiasi dimensione, localizzate sull’intero territorio nazionale.

Alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese sopra indicate devono:

  • essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Quelle non residenti sul territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Tali soggetti dovranno dimostrare di possedere almeno una sede sul territorio italiano;
  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a
    procedure concorsuali ad eccezione di quelle in continuità aziendali;
  • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • essere in regime di contabilità ordinaria;
  • non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata dal regolamento GBER alla data del 31 dicembre 2019.

Infine, non possono in ogni caso essere ammesse ai benefici, le imprese che si trovino in condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. A tal fine le imprese rendono una specifica dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Programmi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento volti all’incremento della disponibilità nel territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale attraverso:

  • l’ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente già adibita alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale;
  • la riconversione di una unità produttiva esistente finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.

I programmi di investimento ammissibili devono:

  • essere avviati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  • essere completati entro il termine indicato nella domanda di agevolazione e, in ogni caso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Per data di completamento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
  • prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a 200 mila euro e non superiori a 2 milioni di euro.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni, le spese necessarie alle finalità del programma di investimento relative a:

  • opere murarie strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento dei macchinari o impianti ad
    uso produttivo;
  • macchinari, impianti e attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo produttivo;
  • programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.

È, altresì, ritenuto ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, fino a un massimo del 20% del totale delle spese qui sopra elencate. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nell’ambito della scheda illustrativa del programma e possono essere utilizzate ai fini del pagamento, a titolo esemplificativo, di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, degli eventuali canoni di locazione dell’immobile
adibito alla produzione, dei costi del personale e delle utenze.

Agevolazioni concedibili

Come anticipato in apertura, le agevolazioni sono concesse, nel limite del massimale di aiuto, ovvero non superiore a 800 mila euro, nella forma del finanziamento agevolato sulla base di una percentuale massima del 75% delle spese ammissibili.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data dell’ultima erogazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di otto anni, incluso un anno di preammortamento.

Ai fini della determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione.

Nel caso in cui l’entrata in produzione, in ogni caso successiva alla conclusione del programma di investimenti avvenga entro quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, è riconosciuto uno sconto in linea capitale pari al 100% dell’importo del finanziamento che la beneficiaria è tenuta a restituire.

Nel caso in cui l’entrata in produzione avvenga entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione, lo sconto sarà pari al 50% del finanziamento da restituire.

Nel caso in cui l’entrata in produzione avvenga entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione, lo sconto sarà pari al 25% del finanziamento da restituire.

Resta inteso che, nel caso in cui l’entrata in produzione avvenga oltre sessanta giorni e comunque entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione, la quota da restituire sarà pari all’intero importo del finanziamento.

Lo sconto in linea capitale verrà computato come contributo in conto impianti, per la parte del finanziamento relativa all’investimento, e come contributo in conto gestione, per la parte del finanziamento relativa al circolante.

Nel caso in cui il valore complessivo delle agevolazioni calcolato come sopra indicato, superi il predetto massimale degli 800 mila euro, lo sconto in linea capitale viene corrispondentemente ridotto.

I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25% delle spese ammissibili complessive.

Tali agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese.

Procedura di accesso

Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura valutativa “a sportello”. La valutazione delle domande è effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 12,00 del 26 marzo 2020. L’agenzia provvederà a pubblicizzare i termini di apertura sul proprio sito istituzionale all’indirizzo: www.invitalia.it

Le domande di accesso devono essere redatte in lingua italiana e compilate esclusivamente in formato elettronico e presentate utilizzando la procedura informatica e gli schemi messi a disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le istruzioni fornite dall’agenzia.

La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate al presente comma costituiscono motivo di irricevibilità della stessa.

La domanda deve contenere:

  • i dati anagrafici dell’impresa richiedente, inclusi gli estremi del conto corrente dedicato, anche non
    in via esclusiva, alla realizzazione del programma e sul quale verranno erogate le agevolazioni;
  • dichiarazione del legale rappresentante, resa secondo le modalità stabilite dalla prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dell’Agenzia delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
  • dichiarazione possesso requisiti;
  • la descrizione del soggetto proponente, il piano degli investimenti e le previsioni di copertura dei costi, con indicazione delle modalità di apporto dei mezzi propri e/o dei finanziamenti di terzi;
  • relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale, attestante la capacità produttiva giornaliera dell’impresa ante e post investimento richiesto, la funzionalità, la pertinenza e la congruità del programma d’investimento e delle spese a esso riferite rispetto agli obiettivi produttivi del programma stesso, nonché le caratteristiche tecniche dei dispositivi, incluso l’eventuale possesso di certificazioni di prodotto. La relazione deve inoltre esplicitare gli eventuali necessari adempimenti autorizzativi e la relativa tempistica di ottenimento al fine di attestare la cantierabilità del programma;
  • l’impegno alla messa a disposizione dei dispositivi prodotti in favore del Commissario straordinario al fine della relativa acquisizione, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni riscontrati dallo stesso Commissario e su sua richiesta, sentito il Dipartimento della protezione civile. L’acquisizione può avvenire anche per il tramite dell’Agenzia ai sensi dell’art. 122 del decreto-legge e, su richiesta del Commissario, include la consegna dei dispositivi ad opera dell’impresa beneficiaria;
  • ultimi due bilanci di esercizio approvati o documentazione equipollente.

Infine, la domanda di agevolazione deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa mediante firma digitale.

Valutazione delle domande

L’agenzia procede all’istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall’impresa richiedente, verificando, in particolare, la coerenza della documentazione pervenuta e l’adeguatezza del programma rispetto agli obiettivi del decreto-legge.

Nello specifico l’agenzia:

  • verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni, inclusa la completezza e la regolarità della documentazione presentata nonché l’ammissibilità delle spese esposte, determinando l’importo delle agevolazioni concedibili;
  • accerta la validità tecnico-economica e finanziaria del programma secondo i seguenti elementi:
    • credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza rispetto al progetto proposto;
    • fattibilità tecnica del programma, intesa come capacità del programma proposto di determinare un incremento della produzione, a seguito del completamento del piano degli investimenti e credibilità del crono-programma degli investimenti;
    • solidità economica-finanziaria-patrimoniale del soggetto proponente.

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse dall’agenzia in seguito ad un provvedimento di ammissione che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalla beneficiaria entro cinque giorni dalla relativa notifica. Le agevolazioni non potranno essere concesse successivamente al 31 dicembre 2020.

L’erogazione delle agevolazioni avviene sul conto corrente indicato, in due quote, la prima delle quali, pari al 60% delle agevolazioni complessivamente concesse, a seguito dell’accettazione del provvedimento.

La seconda quota a saldo è erogata a seguito del completamento del programma di investimenti così come determinata dall’ultimo titolo di spesa inerente al programma agevolato. La richiesta di erogazione del saldo dovrà essere presentata all’agenzia entro trenta giorni dal completamento del programma unitamente ai titoli di spesa relativi agli investimenti realizzati, alla documentazione attestante l’avvenuto integrale pagamento dei predetti titoli e all’ulteriore documentazione successivamente indicata sul sito internet dell’agenzia.

L’erogazione del saldo è subordinata alle positive verifiche in merito alla effettiva capacità del programma realizzato di conseguire gli obiettivi dichiarati in sede di domanda e asseverati nella relazione tecnica.

A seguito dell’erogazione della quota a saldo riferita al programma degli investimenti, la beneficiaria potrà presentare la richiesta di erogazione della quota di contributo riferita al capitale circolante sulla base della documentazione che sarà indicata sul sito dell’agenzia. L’importo di tale contributo sarà commisurato all’ammontare dell’investimento effettivamente ammesso alle agevolazioni.

A conclusione del programma l’impresa dovrà presentare apposita dichiarazione di entrata in produzione degli investimenti agevolati e della messa a disposizione del Commissario dei dispositivi.

Variazioni

Eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attività, ovvero variazioni del programma d’investimento relative agli obiettivi, alla modifica della tempistica
di realizzazione, fermo restando il termine massimo di 180 giorni per completare il programma, alla localizzazione delle attività, devono essere tempestivamente comunicate all’agenzia affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti.

La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa. Fino a quando la proposta di variazione presentata non viene approvata, l’agenzia sospende l’erogazione delle agevolazioni.

Obblighi dei beneficiari

Le imprese beneficiare, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dall’ordinanza, sono tenute a:

  • tenere a disposizione tutti i documenti giustificati relativi alle spese rendicontate per i cinque anni successivi al completamento del programma;
  • consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, le ispezioni ed i monitoraggi finalizzati a verificare le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
  • corrispondere a tutte le richieste formulate dall’agenzia di informazioni, dati e rapporti tecnici.

Revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni sono soggette a revoca, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

  • verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria;
  • fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale
    con finalità liquidatorie;
  • mancata realizzazione del programma d’investimento;
  • non mantenimento dei beni per l’uso previsto per una durata pari ad almeno due anni dal completamento
    dell’investimento;
  • mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate del finanziamento concesso;
  • in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.

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E
Beatrice Elerdini

Giornalista di professione, reporter, copywriter, Social Media Manager e autrice di testi per la tv e il web. Da dieci anni lavoro su piattaforma Wordpress e mi nutro di SEO. Ogni giorno mi occupo di cronaca, attualità, economia e nuove tecnologie. Avete storie, notizie e curiosità da raccontare? Scrivetemi a biaraven@libero.it

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