Gli emendamenti segnalati in Commissione Bilancio sul piano Transizione 4.0

Il testo di tutti gli emendamenti segnalati in Commissione Bilancio alla Camera relativi all’articolo 185 relativo al piano Transizione 4.0

Pubblicato il 12 Dic 2020

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È stata pubblicata la selezione degli emendamenti segnalati dalle forze politiche come prioritari. Si tratta, in buona sostanza, degli emendamenti che saranno effettivamente messi al voto della Commissione. Quelli che passeranno andranno verosimilmente a costituire il testo del maxiemendamento che sarà poi votato dall’aula.

Le proposte emendative segnalate sono diverse: molte vertono sul tema della cedibilità del credito a istituti di credito ed intermediari finanziari. Non man ca però anche chi propone una revisione dell’elenco dei software 4.0 previsti nell’Allegato B.

Rileviamo infine che tutti i cinque emendamenti presentati per prorogare i termini di consegna dei beni ordinati nel 2019 con il regime dell’iperammortamento non sono presenti.

Qui di seguito vi proponiamo gli emendamenti segnalati in Commissione Bilancio alla Camera relativi all’articolo 185 relativo al piano Transizione 4.0.

Aggiornamento del 17/12

Nella seduta del 16/12 la Commissione Bilancio della Camera ha respinto tutti gli emendamenti, ad eccezione di tre (Cenni 185.7, Gallinella 185.66, Cenni 185.8, ve li mettiamo in rosso nel testo) che sono stati accantonati. Gli emendamenti accantonati, che vertono tutti sulla cedibilità del credito d’imposta) sono quelli su cui il voto è posticipato dopo il termine dell’analisi di tutti gli altri.

Il testo degli emendamenti

ART. 185.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All’allegato B di cui all’articolo 1 comma 10 della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

a) al capoverso «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, accessi non autorizzati (cybersecurity)» dopo le parole: «cybersecurity)» sono aggiunte le parole: «, inclusi Intrusion Prevention System (IPS) e Intrusion detection System (IDS), Web Application Firewall (WAF), Firewall Unified Threat Management (FUTM), Antivirus, Antimalware, Antispyware, Anti-Trojan, Anti-Adware, Sistemi di backup su NAS (Network Attached Storage), Sistemi di backup su SSD (Solid State Drive), Sistemi di backup su SAN (Storge Area Network), Sistemi di Web Filtering e Content Filtering, Sistemi di Autenticazione, Sistemi antifrode,»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

«software, sistemi, piattaforme e applicazioni destinate allo svolgimento di prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge. 22 maggio 2017 n. 81,»;

«software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il cloud, quali soluzioni Platform as a Service, soluzioni Infrastructure as a Service, soluzioni DaaS – Datacenter as a Service, soluzioni XaaS – Anything as a Service, soluzioni di Disaster Recovery, soluzioni Business Process Outsourcing.».

Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
185.5. Madia, Bruno Bossio.

Al comma 4 sostituire il terzo periodo con il seguente: La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in servizi di connessione, strumenti e dispositivi tecnologici, destinati dall’impresa alla realizzazione di forme diPag. 403lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
185.38. Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Al comma 4terzo periodo, inserire in fine le seguenti parole: e per gli investimenti in dotazioni tecnologiche, software, sistemi, piattaforme e applicazioni, sistemi di sicurezza connessi alla realizzazione e all’ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico.

Conseguentemente:

dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui ai commi da 4 a 8 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto in compensazione del credito di imposta, alternativamente, per la cessione:

a) al fornitore dei beni;

b) a istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è utilizzato da cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.

all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 con le seguenti: 796 milioni di euro per l’anno 2021, 497 milioni di euro per l’anno 2022, 497 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
185.65. Giarrizzo, Sut, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Davide Aiello, D’Orso, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo, Manzo, Zanichelli.

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing e servizi di connettività per la quota imputabile di competenza.
185.37. Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l’anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
*185.7. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.
*185.66. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Cappellani, Cenni, Critelli, Frailis, Incerti, Martina, Manzo.

Al comma 11, sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con le seguenti: di cui ai commi 4, 5 e 8.
**185.56. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi,Pag. 404Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
**185.76. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.
**185.97. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

13-bis. Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché alle società agricole di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e alle reti di impresa costituitesi all’interno dei distretti rurali e del cibo, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dei canoni di noleggio e di leasing di macchine agricole, nonché di strumenti caratterizzati da alta tecnologia, sostenuti nel 2021.
13-ter. Il credito d’imposta di cui al comma precedente è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria. Al credito d’imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
13-quater. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 13-quinquies.
13-quinquies. L’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 13-bis non può comportare minori entrate superiori a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 ed ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.
185.8. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Gallinella, Gagnarli, Pezzopane.

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 191, l’ultimo periodo è soppresso;

b) dopo la lettera f), inserire le seguenti:

f-bis) al comma 204, il terzo periodo è soppresso;

f-ter) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «redigere e conservare una relazione tecnica», è aggiunta la seguente: «asseverata»;

c) dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) dopo il comma 209, è inserito il seguente:

«209-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d’imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta, nonché all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d’imposta ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimentoPag. 405del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi in via telematica».
*185.1. La VI Commissione.
*185.60. Raduzzi, Sodano, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Sut, Zanichelli, Martinciglio, Cancelleri, Grimaldi, Maniero, Maglione, Giuliodori, Cabras, Manzo.

Al comma 14 apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022, con le seguenti: 31 dicembre 2023;

alla lettera f), n. 3), sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 12 per cento e le parole: 2 milioni di euro, con le seguenti: 3 milioni di euro;

alla lettera f), dopo il n. 4), aggiungere il seguente:

4-bis) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Fermi restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transazione ecologica, sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività.»
**185.6. Benamati, Soverini.
**185.11. Benamati, Soverini, Bonomo, Gavino Manca, Zardini.
**185.30. Guidesi, Fiorini, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
**185.36. Tabacci, Pastorino.

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) le spese per lo sviluppo dei marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili»,

2) alla lettera f) numeri 2) e 3) sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.

Conseguentemente, al comma 15 aggiungere le seguenti parole: , fatto salvo quanto previsto dal numero 2) della lettera c) e dalla lettera f) del comma 14, in relazione ai quali si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole: 800 e 500 rispettivamente con le seguenti: 650 e 300.
185.78. Gelmini, Nevi, Perego Di Cremnago, Porchietto.

Al comma 14, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d’imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.
185.103. La X Commissione.

Pag. 406

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell’ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma industria 4.0, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai Consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell’università e della ricerca al Consorzio Universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente CURSA per la realizzazione di progetti inerenti le finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma hanno avvio entro il termine del 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.

Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire la parola: 800 con la parola: 795.
185.79. D’Attis.

Dopo l’articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Cessione dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti beneficiari di crediti d’imposta per attività di per ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.
185.010. Centemero, Guidesi, Toccalini, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

Dopo l’articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Estensione della normativa Transizione 4.0 ai beni ambientali e dell’economia circolare)

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni ambientali e dell’economia circolare ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 185, relative all’acquisto dei beni indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
185.013. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Dopo l’articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Modifiche all’operatività del Fondo patrimonio PMI)

  1. All’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni,Pag. 407dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 lettera a) le parole: «superiore a cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a due milioni»;

2) al comma 12 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

3) al comma 14 le parole: «sei anni dalla sottoscrizione» sono sostituite dalle parole: «dieci anni dalla sottoscrizione, con un preammortamento di 24 mesi».

2. La disposizione di cui al numero 3) del comma 1 è applicabile anche alle società che hanno aderito alle sottoscrizioni nell’anno 2020.
185.027. Barelli.

Dopo l’articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Fondo e-commerce)

  1. Per l’anno 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di 100 milioni di euro per la creazione di piattaforme e-commerce che possano permettere di costruire negozi online.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.
185.038. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

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