Le imprese sono ancora in attesa del decreto attuativo per l’iperammortamento 2026 – una misura per la quale sono complessivamente stati stanziati 9,8 miliardi di euro – e il costo dell’incertezza inizia a pesare sui conti delle aziende costruttrici di macchinari, che stanno registrando un vero e proprio “congelamento” degli ordini in attesa che la misura parta ufficialmente.
“Ogni settimana di incertezza è una settimana di investimenti rimandati o bloccati”, ha detto Giulia Abruzzese, direttore dell’area Politiche Fiscali di Confindustria in occasione di un webinar informativo organizzato proprio da Confindustria per chiarire, insieme con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gli aspetti applicativi della nuova misura.
Le acque si stanno però per fortuna muovendo. I tecnici del Mimit e del Mef hanno infatti sostanzialmente completato il lavoro sul decreto, che sarà quindi emanato a breve, “già in settimana”, come ha spiegato Marco Calabrò, capo del Dipartimento per le Politiche per le Imprese presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Partiamo dalle novità rispetto alla versione della bozza che vi abbiamo commentato qui. Nel paragrafo seguente vedremo invece le conferme.
Indice degli argomenti
Le 4 comunicazioni e la pertinenza temporale
La prima novità riguarda le comunicazioni.
La prima comunicazione (ex ante) va riferita a uno o più beni riferiti a un’unica struttura produttiva. In questa comunicazione – e qui sta la novità – occorrerà indicare, oltre agli estremi dei beni che si intende acquistare – anche una previsione sulla data di interconnessione.
A questa prima comunicazione deve seguire una comunicazione di conferma, entro 60 giorni, con gli estremi dell’acconto del 20% versato sulla totalità dei beni indicati nella comunicazione ex ante. In questa sede sarà possibile anche indicare una variazione dei beni, ma solo in diminuzione.
Sarà poi prevista – e questa è un’altra novità – una ulteriore comunicazione di conferma ogni fine anno, che ri-confermi la volontà di proseguire l’investimento, qualora non ancora completato. Lo scopo di questa ulteriore comunicazione è chiaramente quello di agevolare le attività di monitoraggio da parte delle strutture del Mef.
E passiamo alla novità principale, che riguarda la comunicazione di completamento, da inviare appunto al completamento degli investimenti e comunque non oltre il 15 novembre 2028. Questa comunicazione – ha spiegato Calabrò – potrà riguardare anche una parte dei beni indicati nelle prime comunicazioni, procedendo poi a una seconda comunicazione di completamento per gli altri beni. La data di fruizione dell’incentivo corrisponderà all’esercizio relativo all’anno di effettuazione dell’investimento, ma la fruizione potrà partire, naturalmente, solo dopo l’interconnessione.

I limiti per l’individuazione delle soglie si computano annualmente (questa è una conferma inmportante) e l’anno di riferimento sarà calcolato con lo stesso criterio, cioè quello dell’effettuazione dell’investimento e non dell’interconnessione.
Stessa logica anche per quanto riguarda i beni complessi: ogni singolo bene avrà come anno di riferimento quello dell’effettuazione, ma la fruizione sarà operativa solo al completamento del gruppo e alla sua interconnessione.
I sistemi di stoccaggio dell’energia non saranno indipendenti dai sistemi di generazione
Altra novità – stavolta negativa – riguarda i BES, cioè i sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell’energia prodotta. A differenza di quanto previsto nell’ultima bozza, i Ministeri hanno deciso di non consentire l’acquisto delle batterie per impieghi impianti preesistenti senza procedere all’acquisto di nuovi sistemi di generazione come i pannelli fotovoltaici. L’acquisto quindi dei BES sarà quindi vincolato all’acquisto di nuovi sistemi FER.
Le conferme
Le conferme riguardano diversi aspetti altrettanto rilevanti.
La principale è che il criterio per considerare l’effettuazione dell’investimento è il suo “completamento” ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, cioè la data di traslazione della proprietà del bene che corrisponde di fatto alla data di consegna o collaudo. Il che significa che l’incentivo potrà accogliere anche gli investimenti i cui ordini sono stati effettuati prima del 2026.
A questo proposito vale la pena ricordare che la legge di bilancio considera questo nuovo incentivo incompatibile con il vecchio Transizione 4.0 2025, ma l’incompatibilità riguarda unicamente quegli investimenti per i quali si è potuto effettivamente fruire dell’incentivo. Le imprese che avevano fatto domanda ma non hanno completato le pratiche possono quindi optare per il nuovo incentivo, sempre che l’investimento sia stato completato a partire dal 1 gennaio 2026.
Calabrò ha confermato anche la possibilità di fruizione dell’incentivo per i software fruiti in modalità as-a-service o in abbonamento, almeno “dal punto di vista del Mimit”. Deve però trattarsi sempre di nuovi software e non rinnovi di contratti precedenti. L’iperammortamento si calcola sul valore annuale del canone.
Per quanto riguarda il trattamento dei beni in leasing, anche chi ha acquisito i beni con locazione finanziaria dovrà seguire la procedura con le 4 comunicazioni, ma in quella di conferma (quella a 60 giorni dalla prima) non bisognerà dimostrare il pagamento di un acconto del 20%: l’impegno si intende infatti assolto con la stipula del contratto di leasing.
Per quanto riguarda gli investimenti in Fonti di Energia Rinnovabile, oltre alla novità sui sistemi di accumulo già spiegata, Calabrò ha ricordato che l’eliminazione del vincolo Made in EU è valida solo per i beni strumentali previsti nell’Allegato IV e nell’Allegato V, ma non per i pannelli fotovoltaici, per i quali resta il vincolo di acquisire unicamente i pannelli presenti nel registro Enea sotto le lettere b) e c) (cioè a oggi solo i pannelli prodotti dall’italiana 3SUN).
Altra conferma riguarda l’obbligo di certificazione e le perizie che sono obbligatorie per tutti gli investimenti in beni strumentali. Come avevamo già anticipato, non è quindi prevista alcuna eccezione per gli investimenti di piccola taglia, a differenza della precedente disciplina che richiedeva questo documento solo per beni di valore superiore a 300.000 euro, consentendo per quelli di valore inferiore una semplice autodichiarazione.
Le tempistiche
Per quanto riguarda le tempistiche di pubblicazione del decreto attuativo e di conseguenza dei relativi decreti direttoriali che disporranno l’apertura della piattaforma, ipotizzando che il decreto attuativo possa essere firmato da Urso e Giorgetti questa settimana o comunque entro aprile, come detto da Calabrò, occorrerà attendere fine maggio per i dovuti controlli della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A seguire i decreti direttoriali. La piattaforma dovrebbe quindi diventare operativa ragionevolmente verso metà giugno 2026.












