Ma per accedere effettivamente all’iperammortamento è necessario che siano soddisfatti i requisiti di interconnessione e integrazione logistica.
Il primo requisito prevede l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program. È opportuno specificare che, anche nel caso in cui il carrello sia dotato di un terminale che riceve informazioni dal sistema gestionale o dal Warehouse Management System dell’azienda utilizzatrice, il requisito è soddisfatto se tali informazioni sono indirizzate alla logica (PLC) del carrello e ne influenzano il funzionamento, e non semplicemente inviate all’operatore che manovra il carrello. Possono invece essere considerate istruzioni provenienti da un sistema informatico di fabbrica tutte quelle impostazioni che inibiscono l’utilizzo del carrello ad uno o più operatori, oppure che ne limitano l’utilizzo (es. con limiti di velocità, peso del carico, altezza di sollevamento) in funzione del conduttore, oppure che inibiscono l’accesso a determinate aree dello stabilimento o limitano la velocità che può essere raggiunta in determinate aree.
Il secondo requisito prevede teoricamente tre possibili modalità per risultare soddisfatto. L’integrazione automatizzata può infatti avvenire:
Con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso il carrello deve prevedere la tracciabilità dei prodotti/lotti movimentati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo; si sottolinea che l’oggetto del tracciamento sono i beni oggetto della produzione e non la flotta dei carrelli.
Con la rete di fornitura: in questo caso si intende che la macchina/impianto sia in grado di scambiare dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle; anche in questo caso l’oggetto dello scambio dei dati sono i beni di produzione e non sono quindi valide soluzioni che trasmettono p.es. al fornitore del carrello dati sul funzionamento dello stesso.
Con altre macchine del ciclo produttivo: in questo caso si intende che la macchina in oggetto sia integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle (si richiama l’attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio di dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti). Non può a nostro avviso essere considerato collegamento M2M un sistema anticollisione tra due mezzi, le cui finalità non sono di carattere produttivo ma solo di sicurezza. Il collegamento non è pertanto funzionale alla produzione, ma prevede l’intervento solo nel caso di pericolo, segnalando un allarme oppure, in casi particolari, agendo sulla velocità del carrello. La circolare 4/E, richiamando il collegamento con altra macchina/impianto a monte e/o a valle, esplicita molto chiaramente la logica del flusso del processo produttivo cui occorre riferirsi per una corretta interpretazione del requisito.
A conclusione, occorre sottolineare che godono dell’iperammortamento tutti i sistemi che possono essere inseriti o montati su carrelli nuovi ed esistenti e che possano essere considerati appartenenti alla categoria interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che supportano l’operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
In questo caso, posto che è necessario che il dispositivo sia comunque interconnesso, l’iperammortamento varrà unicamente per il valore dell’interfaccia e non dell’intero carrello.
Dispositivi a guida automatica o semiautomatica
La recente circolare 23 maggio 2018, n. 177355 del MISE ha affrontato il tema della guida automatica e semiautomatica richiesta per taluni beni ricompresi nella voce “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione…” precisando che tale caratteristica non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata.
Si ritiene che per la corretta interpretazione di questa precisazione sia opportuno specificare che il requisito di “interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura” è in ogni caso necessario seppure ricompreso all’interno del requisito di guida automatica o semiautomatica. Posto infatti che il requisito di interconnessione deve essere attestato dalla dichiarazione del legale rappresentante o dalla perizia/attestazione, e che quindi si tratta di requisito imprescindibile, la precisazione è necessaria in quanto sono disponibili soluzioni di dispositivi a guida automatica o semiautomatica il cui funzionamento prescinde dall’interconnessione.
Dove potrei trovarlo questo articolo?
In sostanza per comuni muletti in ambiti di produzione è sufficiente avere l’app di monitoraggio della flotta, chip per restrizioni da parte degli utilizzatori, sensori pre rilevare urti e inviare info sui dati di esercizio a tale app del produttore, per soddisfare i requisiti di INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE?
Sinceramente rispetto a quanto indicato a pag. 4 della circolare credo che il tutto sia nel chiarire se i carrelli (non quelli per la movimentazione dei container nella aree portuali) ma i comuni carrelli possano essere considerati delle macchine mobili. Se rientrano in tale categoria allora è indicato dalla circolare stessa che la guida semi-automatica va a soddisfare i requisiti 2 e 3 previsti per i beni della categoria A1.11
In giornata pubblichiamo un articolo di approfondimento sulla questione perché l’AISEM sta rilasciando una guida specifica
Sinceramente non concordo affatto sulla interpretazione da Lei data riguardo la circolare 23 maggio 2018, in quanto mi sembra scritto a chiare lettere:
“tale caratteristica non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata”,
che la guida semiautomatica è una caratteristica tecnologica che realizza i requisiti di interconnessione e integrazione.
Sinceramente non mi sembra ci siano margini di interpretazione.
Il fatto poi che la dichiarazione del legale rappresentante contempli nello specifico l’interconnessione ha valenza in quanto il mezzo mobile a guida semiautomatica realizza di per sè l’interconnessione.
Quindi a titolo esemplificativo, un sistema di controllo di guida di un muletto che diminuisce automaticamente la velocità in funzione della sterzata è da considerarsi una machina mobile a
guida semiautomatica e di per sè, oltre che aumentare enormemente la sicurezza, realizza l’interconnessione e l’integrazione come precisato dalla circolare 23 maggio 2018.
Se il legislatore avesse inteso altro non aveva che da scriverlo, se poi invece ammettiamo che alla LEGGE scritta nero su bianco si possa far dire quello che uno vuole allora vorrei capire perchè si scrivono le leggi dello stato.
Questo il mio parere professionale.
Forse sarebbe meglio che le norme le scrivessero persone competenti l’argomento da normare.
saluti
Ing. Francesco
In sostanza per comuni muletti in ambiti di produzione è sufficiente avere l’app di monitoraggio della flotta, chip per restrizioni da parte degli utilizzatori, sensori pre rilevare urti e inviare info sui dati di esercizio a tale app del produttore, per soddisfare i requisiti di INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE?
Mi può fornire una risposta via e-mail per piacere
Gentile lettore, non forniamo consulenze, questo è un giornale 🙂
Certamente. Era solo per capire l’interpretazione normativa di un caso ricorrente in ambito di macchine motrici.
Potrebbe gentilmente inviarmi il link di quell’articolo di approfondimento di cui sotto si fa riferimento.
Grazie
La trova in fondo a questo articolo https://www.innovationpost.it/2021/02/23/la-guida-aisem-agli-incentivi-del-piano-transizione-4-0-per-la-logistica/
Buongiorno,
per quanto riguarda l’integrazione automatizzata, è possibile ritenere soddisfatto il requisito qualora il carrello elevatore avesse un sistema di raccolta ed invio dati in merito all’utilizzo, ed alle prestazioni? Mi riferisco al calcolo dell’OEE.
Mi riferisco ai contenuti della circolare del 23 Maggio 2018 (n°177355):
“Nello stesso ordine di considerazioni, inoltre, appare utile precisare che il requisito
di integrazione di tipo informativo con il sistema logistico può essere soddisfatto attraverso
l’impiego di beni immateriali tra quelli citati dall’allegato B (software, sistemi e system
integration, piattaforme e applicazioni) e anche con l’impiego di più sistemi operanti in
modo concorrente e complementare (ad esempio: inoltro di istruzioni e/o part-program da
sistema CAD/CAM, rilievo dati e generazione indice di efficacia totale di un impianto OEE da
sistema MES).”
Grazie