Transizione 4.0, ecco le nuove super-aliquote del credito d’imposta per i beni immateriali 4.0 e la formazione 4.0

Con il Decreto Aiuti, approvato il 2 maggio 2022 dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, poi convertito nella Legge 15 luglio 2022, n. 91,  il Governo interviene in maniera piuttosto marcata su due agevolazioni previste dal piano Transizione 4.0: il credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e il Credito d’imposta formazione 4.0.

Le due misure, contenute nel terzo capo del decreto dedicato alle “Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti”, sono contenute in altrettanti articoli, uno dedicato alla “Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0” e uno al “Credito d’imposta formazione 4.0”.

Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

Le attuali aliquote del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, cioè i software presenti nell’allegato B per i quali nel 2022, così come nel 2021, è prevista un’aliquota al 20%; per il 2023 è prevista una proroga ancora al 20%, mentre l’aliquota passerà al 15% per il 2024 e al 10% per il 2025.

Il Decreto aiuti interviene sull’aliquota in vigore quest’anno, quella al 20%, alzandola al 50%: un aumento di due volte e mezzo che porta questo incentivo a superare l’aliquota prevista per i beni materiali, attualmente fissata al 40%.

La disposizione si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. DI fatto quindi si tratta di un intervento retroattivo che consentirà anche a chi ha acquistato software 4.0 nei primi mesi dell’anno di godere di questa super-aliquota.

La relazione tecnica che sarà allegata al testo del decreto quando approderà alle camere dirà quanto sarà costata questa misura che, per il 2022, è a carico del PNRR.

Come cambia il credito d’imposta formazione 4.0

A sorpresa cambia anche il Credito d’imposta per la formazione 4.0. Si tratta di un incentivo ancora in vigore, ma che non è stato rinnovato per il periodo 2023-2025.

Per il 2022 l’incentivo prevede, stando alla normativa vigente, aliquote differenziate a seconda della classe dimensionale delle imprese. In particolare

  • 50% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • 40% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

Il Decreto aiuti prevede che le prime due aliquote, quelle per le piccole e le medie imprese, possono salire rispettivamente al 70% e al 50% a una condizione: “che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti”. Dunque vi è una stretta sui soggetti titolati a erogare la formazione.

Lo schema precedente, nel caso di rispetto della “condizione”, diventa quindi il seguente

  • 70% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • 50% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

Il mancato rispetto di questa condizione (cioè rivolgersi ad altri soggetti abilitati ma non inclusi nella lista ministeriale e la certificazione dell’avanzamento delle competenze) comporta invece una riduzione delle aliquote secondo questo schema

  • 40% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • 35% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

Giova ricordare che quello sulla Formazione 4.0 è il meno fortunato degli incentivi parte del Piano Transizione 4.0 a causa di un rapporto costi (nel senso di oneri burocratici) vs benefici (economici) poco favorevole. L’attuale rimodulazione tende ad aumentare i benefici, andando però a complicare ulteriormente una norma già poco attraente con l’introduzione della “condizione” e la necessità di attendere ancora un decreto ministeriale.

Ultima nota: la novità normativa non ha effetti sul costo della misura, che costa 150 milioni per il 2022 a carico del PNRR.

I testi degli articoli

Qui di seguito pubblichiamo i testi integrali degli articoli presenti nel Decreto-legge 50 recante “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” incluse le minime modifiche apportate dalla conversione in legge.

Art. 21 
 
              Maggiorazione del credito di imposta per 
                investimenti in beni immateriali 4.0 
 
  1.  Per  gli  investimenti  aventi   ad   oggetto   beni   compresi
nell'allegato  B  annesso  alla  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la  data
del 31  dicembre  2022  il  relativo  ordine  risulti  accettato  dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito
d'imposta prevista  dall'articolo  1,  comma  1058,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' elevata al 50 per cento. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  15,7
milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  si
provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 22 
 
                  Credito d'imposta per la formazione 4.0 
 
  1. Al fine di rendere piu' efficace il processo  di  trasformazione
tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese,  con  specifico
riferimento alla qualificazione delle competenze  del  personale,  le
aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del  40  per  cento
previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, per le spese di formazione del personale dipendente  finalizzate
all'acquisizione  o  al   consolidamento   delle   competenze   nelle
tecnologie rilevanti per la  trasformazione  tecnologica  e  digitale
delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50
per cento, a condizione che le attivita' formative siano erogate  dai
soggetti  individuati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del   presente   decreto,   e   che   i   risultati   relativi
all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze  siano
certificati secondo le modalita' stabilite con  il  medesimo  decreto
ministeriale. 
  2.   Con   riferimento   ai   progetti   di   formazione    avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure  del
credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al
35 per cento.
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8 thoughts on “Transizione 4.0, ecco le nuove super-aliquote del credito d’imposta per i beni immateriali 4.0 e la formazione 4.0

  • Buongiorno,
    Ci stanno proponendo una vendita di sw in “comodato d’uso”, eventualmente pluriennale. il sw riguarda sicurezza informatica e/o cybersecurity.
    Questa forma di vendita è compatibile con il credito d’imposta in oggetto?

    Cordiali saluti,

    Risposta
    • Assolutamente no: solo per acquisto, eventualmente in leasing, ma comunque acquisto.

      Risposta
  • Salve,
    avrei bisogno di sapere per cortesia se affinché il nostro cliente possa accedere al credito di imposta “transizione 4.0” del 40%, l’azienda erogante i servizi previsti da tale misura (in questo caso la mia agenzia), deve trovarsi sul territorio nazionale o può anche avere sede all’estero.
    Non credo ci siano problemi perchè l’obiettivo e beneficiare il cliente e peraltro abbiamo già lavorato con finanziamenti e bandi italiani senza nessun problema però ecco volevo esserne sicuro.

    Grazie mille per l’attenzione e¡la disponibilità.
    Un saluto e buona giornata

    Risposta
    • Confermo, sono agevolati gli acquisti di aziende italiane anche da fornitori stranieri

      Risposta
  • Grazie concordo con lei, è l’unica strada percorribile,
    un saluto

    Risposta
  • Salve Sig. Canna, secondo lei l’aliquota maggiorata al 50% per investimenti ( allegato B) fatti nel 2022 ma con acconto pagato anticipatamente nella fine del 2021 possono rientrare in maniera retroattiva nella maggiorazione o saranno soggiacenti al 20% come prima del DL aiuti del 17.05.22 che prevede la maggiorazione per i beni acquisiti dal 01.01.22 al 31.12.22? grazie anticipatamente
    Nicola Fiorilli

    Risposta
    • Dovete farvi restituire l’acconto e procedere a nuovo ordine

      Risposta
  • Vorremmo sperare che nel decreto attuativo siano ricompresi i Centri di Trasferimento Tecnologico ai sensi del Decreto Direttoriale 22 dicembre 2017 e s.m.i. (D.D. 11/01/2019 e D.D. 23/12/2019), che sulla base dell’accreditamento iniziale e delle visite di sorveglianza annuali da parte dei tecnici di MISE, realizzano attività formative 4.0 in aderenza ai principi fondativi della norma. E con loro ovviamente anche i Competence Center universitari.

    Risposta

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