INCENTIVI

Iperammortamento, l’emendamento che punta a estendere la misura ai paesi G7 (ma solo per poche merceologie…)



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Un emendamento al Decreto Milleproroghe, all’esame della Commissione Bilancio della Camera, prevede due modifiche alla disciplina dell’iperammortamento: l’allungamento della misura al 31 dicembre 2028 con possibilità di consegna fino al 30 giugno 2029 e l’estensione del perimetro territoriale anche ai paesi del G7, limitatamente però ad alcune categorie merceologiche…

Pubblicato il 30 gen 2026



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Agricultural machinery for agronomy farming field harvest outline concept. Industrial machines for crop, grain, seeds and soil processing vector illustration. Heavy cultivator and tractor driver work.



Uno degli elementicche meno ha convinto del nuovo iperammortamento 2026-2028 è la limitazione del perimetro agevolativo ai soli beni prodotti nei Paesi dell’area UE e dello Spazio Economico Europeo. Una limitazione che risponde alle pressioni esercitate dai costruttori di beni strumentali, timorosi della concorrenza spesso sleale da parte dei produttori orientali, e che ha, come effetto collaterale, quello di abbattere significativamente il costo della misura per le casse dello Stato.

Una limitazione, quella prevista dal comma 427 della legge 199/2025, che è stata fortemente criticata per diverse ragioni:

  • Per molti beni prodotti in Giappone, Corea, USA, Svizzera semplicemente non sono disponibili alternative Made in EU
  • I progetti di investimento riguardano spesso una pluralità di beni. Il vantaggio fiscale offerto solo su una parte di questi beni potrebbe rendere troppo costoso l’intero investimento e farlo quindi saltare nella sua totalità (incluso quello nei beni incentivati)
  • Produce un vantaggio per i produttori europei nell’ordine del 40% che potrebbe riflettersi in un amumento dei prezzi o una riduzione della scontistica.

A queste considerazioni vanno aggiunte quelle di natura geopolitica: si sono levate vibrate proteste da parte di alcuni Paesi esclusi, in rappresentanza delle istanze soprattutto di alcune categorie merceologiche, a cui il Governo sembrerebbe aver intenzione di dar seguito.

L’emendamento Mancini-Roggiani

Le istanze di estensione del perimetro potrebbero trovare una prima risposta in un emendamento alla legge di conversione del Decreto Milleproroghe (decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200) presentato in Commissione Bilancio alla Camera firmato dai deputati Claudio Mancini e Silvia Roggiani del Partito Democratico.

L’emendamento n. 14.44 prevede due modifiche alla disciplina dell’iperammortamento.

La prima è la proroga dal 30 settembre 2028 al 31 dicembre 2028 con possibilità di consegna fino al 30 giugno 2029 (con il solito meccanismo dell’acconto del 20% entro fine 2028, un meccanismo attualmente non previsto dalla legge).

La seconda modifica riguarda appunto l’estensione del perimetro territoriale anche ai paesi del G7 che, oltre ai tre paesi UE – Italia, Francia e Germania -, include anche Canada, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Ma questa estensione è limitata ad alcune categorie merceologiche identificate con precisione “chirurgica” nell’emendamento: i “beni definiti nella Tariffa doganale d’uso integrata, di cui ai capitoli 84 e 87, e identificati con le voci da 8427 a 8441, 8474 e 8701″.

Il capitolo 84 è quello relativo a Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; il capitolo 87 riguarda invece Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia, loro parti ed accessori. Alla fine di questo articolo vi riportiamo l’elenco di tutte le merceologie.

Una “toppa” peggio del buco?

Finita la cronaca, qualche riflessione. Primo, l’emendamento è presentato da due deputati del PD, che sono all’opposizione. Non è scontato quindi (anzi) che riceva l’OK dal Governo e passi in Commissione.

Secondo: l’elenco merceologico sembra rispondere con precisione chirurgica alle proteste pervenute dagli importatori di macchine e trattori extraeuropei. Una legge, però, non dovrebbe operare discriminazioni. Qual è il senso di un’eccezione al vincolo territoriale solo per queste categorie? Che questi beni non sono prodotti nell’UE o che, quantomeno, i leader di mercato sono extraeuropei? E per quale ragione questa stessa logica non dovrebbe applicarsi, per esempio, anche ad alcuni macchinari ad elevatissima precisione prodotti esclusivamente in Giappone o Svizzera?

Terzo: che rilievo ha nel nostro ordinamento l’area G7, o meglio – come è scritto nell’emendamento – che criterio può giustificare il riferimento ai “Paesi aderenti al Gruppo dei Sette”?

Ad avviso di chi scrive, l’introduzione del vincolo territoriale è un errore enorme che rischia di limitare fortemente l’efficacia dell’incentivo. Una correzione del genere sarebbe persino peggio, perché risolverebbe solo i problemi di qualcuno, gettando ulteriore discredito su una misura fortemente discriminatoria.

Le categorie merceologiche oggetto dell’estensione

  • 8427: Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento
  • 8428: Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (ascensori, montacarichi, trasportatori, teleferiche)
  • 8429: Apripista (bulldozers), ruspe spianatrici (angledozers), livellatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatori, compattatori e rulli compressori, semoventi
  • 8430: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l’estrazione dei pali, spazzaneve
  • 8431: Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
  • 8432: Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi
  • 8433: Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437
  • 8434: Mungitrici e macchine ed apparecchi per l’industria del latte
  • 8435: Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili
  • 8436: Altre macchine ed apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l’avicoltura
  • 8437: Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria
  • 8438: Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l’estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali o di origine microbica fissi o animali
  • 8439: Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone
  • 8440: Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
  • 8441: Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo
  • 8474: Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
  • 8701: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709, cioè esclusi gli autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni e loro parti)

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