Uno degli elementicche meno ha convinto del nuovo iperammortamento 2026-2028 è la limitazione del perimetro agevolativo ai soli beni prodotti nei Paesi dell’area UE e dello Spazio Economico Europeo. Una limitazione che risponde alle pressioni esercitate dai costruttori di beni strumentali, timorosi della concorrenza spesso sleale da parte dei produttori orientali, e che ha, come effetto collaterale, quello di abbattere significativamente il costo della misura per le casse dello Stato.
Una limitazione, quella prevista dal comma 427 della legge 199/2025, che è stata fortemente criticata per diverse ragioni:
- Per molti beni prodotti in Giappone, Corea, USA, Svizzera semplicemente non sono disponibili alternative Made in EU
- I progetti di investimento riguardano spesso una pluralità di beni. Il vantaggio fiscale offerto solo su una parte di questi beni potrebbe rendere troppo costoso l’intero investimento e farlo quindi saltare nella sua totalità (incluso quello nei beni incentivati)
- Produce un vantaggio per i produttori europei nell’ordine del 40% che potrebbe riflettersi in un amumento dei prezzi o una riduzione della scontistica.
A queste considerazioni vanno aggiunte quelle di natura geopolitica: si sono levate vibrate proteste da parte di alcuni Paesi esclusi, in rappresentanza delle istanze soprattutto di alcune categorie merceologiche, a cui il Governo sembrerebbe aver intenzione di dar seguito.
Indice degli argomenti
L’emendamento Mancini-Roggiani
Le istanze di estensione del perimetro potrebbero trovare una prima risposta in un emendamento alla legge di conversione del Decreto Milleproroghe (decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200) presentato in Commissione Bilancio alla Camera firmato dai deputati Claudio Mancini e Silvia Roggiani del Partito Democratico.
L’emendamento n. 14.44 prevede due modifiche alla disciplina dell’iperammortamento.
La prima è la proroga dal 30 settembre 2028 al 31 dicembre 2028 con possibilità di consegna fino al 30 giugno 2029 (con il solito meccanismo dell’acconto del 20% entro fine 2028, un meccanismo attualmente non previsto dalla legge).
La seconda modifica riguarda appunto l’estensione del perimetro territoriale anche ai paesi del G7 che, oltre ai tre paesi UE – Italia, Francia e Germania -, include anche Canada, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Ma questa estensione è limitata ad alcune categorie merceologiche identificate con precisione “chirurgica” nell’emendamento: i “beni definiti nella Tariffa doganale d’uso integrata, di cui ai capitoli 84 e 87, e identificati con le voci da 8427 a 8441, 8474 e 8701″.
Il capitolo 84 è quello relativo a Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; il capitolo 87 riguarda invece Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia, loro parti ed accessori. Alla fine di questo articolo vi riportiamo l’elenco di tutte le merceologie.
Una “toppa” peggio del buco?
Finita la cronaca, qualche riflessione. Primo, l’emendamento è presentato da due deputati del PD, che sono all’opposizione. Non è scontato quindi (anzi) che riceva l’OK dal Governo e passi in Commissione.
Secondo: l’elenco merceologico sembra rispondere con precisione chirurgica alle proteste pervenute dagli importatori di macchine e trattori extraeuropei. Una legge, però, non dovrebbe operare discriminazioni. Qual è il senso di un’eccezione al vincolo territoriale solo per queste categorie? Che questi beni non sono prodotti nell’UE o che, quantomeno, i leader di mercato sono extraeuropei? E per quale ragione questa stessa logica non dovrebbe applicarsi, per esempio, anche ad alcuni macchinari ad elevatissima precisione prodotti esclusivamente in Giappone o Svizzera?
Terzo: che rilievo ha nel nostro ordinamento l’area G7, o meglio – come è scritto nell’emendamento – che criterio può giustificare il riferimento ai “Paesi aderenti al Gruppo dei Sette”?
Ad avviso di chi scrive, l’introduzione del vincolo territoriale è un errore enorme che rischia di limitare fortemente l’efficacia dell’incentivo. Una correzione del genere sarebbe persino peggio, perché risolverebbe solo i problemi di qualcuno, gettando ulteriore discredito su una misura fortemente discriminatoria.
Le categorie merceologiche oggetto dell’estensione
- 8427: Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento
- 8428: Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (ascensori, montacarichi, trasportatori, teleferiche)
- 8429: Apripista (bulldozers), ruspe spianatrici (angledozers), livellatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatori, compattatori e rulli compressori, semoventi
- 8430: Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l’estrazione dei pali, spazzaneve
- 8431: Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
- 8432: Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi
- 8433: Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437
- 8434: Mungitrici e macchine ed apparecchi per l’industria del latte
- 8435: Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili
- 8436: Altre macchine ed apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l’avicoltura
- 8437: Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria
- 8438: Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l’estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali o di origine microbica fissi o animali
- 8439: Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone
- 8440: Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
- 8441: Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo
- 8474: Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
- 8701: Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709, cioè esclusi gli autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni e loro parti)


















