Verso il valore legale della Blockchain: nel “decreto semplificazione” la definizione delle tecnologie DLT e misure per start-up e PMI innovative

In arrivo la definizione delle tecnologie DLT (Distributed Ledger Technologies), cioè le tecnologie basate su registri distribuiti come la blockchain. L’Italia pronta ad attribuire valore legale alla condivisione dei documenti attraverso questi sistemi.

Pubblicato il 05 Dic 2018

Il nostro ordinamento è pronto ad accogliere una definizione delle tecnologie DLT (Distributed Ledger Technologies), cioè le tecnologie basate su registri distribuiti come la blockchain, e ad attribuire valore legale alla condivisione di un documento informatico attraverso questi sistemi. Se ne occuperà infatti l’articolo 2 del cosiddetto “Decreto semplificazione” che sarà pubblicato a breve come Decreto Legge (quindi immediatamente operativo e da convertire in legge in Parlamento entro 60 giorni).

Annunciato nel consiglio dei ministri dello scorso 15 ottobre e poi momentaneamente sparito dai radar, il decreto consta di 28 articoli divisi in 7 capi, dei quali il primo è quello dedicato alle “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sostegno per le imprese”. Abbiamo avuto modo di visionarne la bozza e vi riportiamo qui le norme più importanti.

Verso il valore legale di blockchain e registri distribuiti DLT

L’articolo 2 del Decreto è intitolato “Definizione di tecnologie basate su registri distribuiti”. Il suo scopo è promuovere e incoraggiare l’utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti come la Blockchain. La norma proposta, si legge nella relazione, “costituisce un primo ambizioso tentativo di introdurre con più compiutezza, oltre ai meri e primigeni utilizzi finanziari, le tecnologie basate su registri distribuiti nell’ordinamento italiano”.

Il comma 1 introduce una definizione normativa volta a rafforzare l’utilizzo di tali tecnologie nel pieno rispetto del principio di neutralità tecnologica.

Si definiscono “Tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

L’obiettivo perseguito, spiegano i relatori, “è la garanzia di non discriminazione della validità e certezza delle informazioni e dei dati per il solo fatto che la certificazione di questi sia stata ottenuta mediante tecnologie basate su registri distribuiti”.

Il comma 2 stabilisce che

la condivisione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014.

Il comma 3 attribuisce all’Agenzia per l’Italia Digitale il compito di fissare gli standard tecnici delle tecnologie basate su registri distribuiti, entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto, affinché la registrazione dei documenti produca gli effetti della marcatura temporale.

Semplificazioni per start-up e PMI innovative

La modifica legislativa proposta con le previsioni di cui ai commi da 6 a 8 dell’articolo 1 del decreto risponde a una duplice esigenza: la semplificazione degli adempimenti informativi e pubblicitari previsti per start-up innovative, incubatori certificati di start-up innovative e PMI innovative e “la più efficace valorizzazione del patrimonio informativo raccolto per mezzo dei suddetti adempimenti sulle imprese iscritte ai citati regimi speciali”, come si legge nella relazione.

“La prassi amministrativa dei primi cinque anni di operatività della disciplina delle startup innovative e degli incubatori certificati ha portato alla luce la complessità dell’attuale sistema di adempimenti informativi […]. Tali adempimenti sono percepiti come eccessivamente onerosi sia dalle imprese che dalle CCIAA nelle loro funzioni di verifica, e complessivamente in contrasto con l’intenzione originaria del legislatore, che per contro intendeva favorire un significativo alleggerimento degli oneri di gestione societaria”.

La norma estende l’approccio già sperimentato con la piattaforma online http://startup.registroimprese.it, disponendo che le startup innovative e agli incubatori certificati utilizzino la stessa piattaforma per gli adempimenti di natura informativa e relativi all’attestazione di mantenimento dei requisiti di legge previsti.

“Tale soluzione consente da un lato un significativo guadagno in termini di rapidità e facilità nell’adempimento, e dall’altro un miglioramento delle modalità di accesso al patrimonio informativo sulle imprese beneficiarie della normativa”.

Aiuti per le aziende in difficoltà per i ritardi della PA

L’articolo 3 sostiene le piccole e medie imprese che, a causa di ritardi nel pagamento dei crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, abbiano incontrato difficoltà nella restituzione di finanziamenti precedentemente contratti con banche o intermediari finanziari vigilati.

Al fine di evitare, in tali casi, l’avvio delle azioni di recupero da parte del soggetto finanziatore —azioni che metterebbero a serio rischio la continuità aziendale, decretando, in molti casi, la “morte” di imprese che, al netto delle tensioni finanziarie connesse all’incaglio dei propri crediti commerciali verso PP.AA., presentano buone performance sul fronte economico e produttivo —, la norma delinea un intervento di garanzia, realizzato mediante l’istituzione di una sezione speciale del “Fondo di garanzia per le PMI”, che mira a superare, nelle more del pagamento dei crediti da parte della PA, le difficoltà finanziarie dell’impresa.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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