Incentivi

Transizione 5.0, la nuova bozza che stravolge le regole: entra in gioco il GSE

L’ultima bozza del Decreto PNRR stravolge letteralmente le regole con cui avevamo iniziato a familiarizzare. Cade il limite dei 40.000 euro per accedere all’incentivo su rinnovabili e formazione; le maggiorazioni per il fotovoltaico si applicano agli interi impianti e non solo ai moduli; entra in gioco il GSE per validare la documentazione sui progetti e consentire la prenotazione dell’incentivo. Salta anche il decreto di concessione da parte del Ministero: la fruizione sarà automatica dopo la comunicazione ex post sempre al GSE

Pubblicato il 01 Mar 2024

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Porta la data del 29 febbraio 2024 l’ultima bozza del Decreto PNRR che stravolge letteralmente le regole con cui avevamo iniziato a familiarizzare.

Sono veramente tante le novità e qui proviamo a raccontarvele tutte.

Nota bene: questa bozza è molto importante e interessante da conoscere per i curiosi, ma è stata ulteriormente modificata dal testo comparso in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo che trovate qui.

Se NON vi interessa la storia delle modifiche e delle bozze e invece volete avere tutta la spiegazione ordinata di quello che prevede il piano Transizione 5.0 leggete soltanto quest’altro articolo che è completo e aggiornato.

Cade il limite dei 40.000 euro per accedere all’incentivo su rinnovabili e formazione

La prima novità di sostanza è l’eliminazione della soglia presente nelle prime bozze che prevedeva un minimo di 40.000 euro di investimenti in beni strumentali per poter accedere anche agli incentivi sulle rinnovabili e sulla formazione.

Sarà quindi possibile accedere alle altre due linee di incentivo con un investimento di qualsiasi importo in beni 4.0 che generi risparmio energetico superiore al 3% dei consumi della struttura produttiva o al 5% dei consumi del processo interessato.

Hanno diritto alla maggiorazione gli impianti e non solo i moduli fotovoltaici

La seconda novità riguarda proprio la linea dedicata agli investimenti in rinnovabili, con particolare riferimento al fotovoltaico.

La maggiorazione del 120% o 140% si avrà non più sul costo dei soli moduli, ma su quello dell’intero impianto.

Inoltre, in attesa che sia costituito il registro dei moduli che rispondono ai requisiti di efficienza previsti dal Decreto Energia, “sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale” previsti dal decreto stesso, cioè siano made in Europe e abbiano un livello di efficienza superiore al 21,5%.

Entra in gioco il GSE

C’è un nuovo attore con cui fare i conti: il GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Sarà il GSE infatti a validare la comunicazione ex ante e la certificazione ex ante relativa alla riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti nei beni.

Il superamento di questo step, previa disponibilità di risorse, porta alla prenotazione dell’incentivo: “Il credito d’imposta si considera prenotato decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, salvo che in detto termine il GSE non comunichi che la documentazione non è completa o idonea, ovvero che le risorse sono esaurite”.

Una volta completato l’investimento, sarà sempre al GSE che occorrerà inviare la comunicazione ex post. Da quel momento si potrà fruire dell’incentivo.

Niente più decreto di concessione

Novità infatti anche per la conclusione della procedura. Mentre finora si prevedeva la necessità di attendere un decreto di concessione, poi 10 giorni e poi eseguire entro il 31/12 il primo F24 per avviare la fruizione del beneficio, l’ultima bozza dispone più semplicemente che “Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dalla comunicazione di completamento dell’investimento” fatta al GSE.

In pratica con la comunicazione al GSE si conclude l’iter e si può avviare la fruizione, che comunque deve avvenire entro il 31/12/2025. Resta salva la possibilità di fruire della parte per la quale non c’è capienza fiscale in 5 quote annuali.

La differenza rispetto all’impianto normativo precedente è enorme: prima infatti le aziende non avevano la certezza di poter accedere alle risorse fino al decreto che avveniva a fine procedura; ora invece la certezza si avrà con la prenotazione dopo la comunicazione e la certificazione ex ante, cioè prima di effettuare gli investimenti.

Le due certificazioni e l’interconnessione

La certificazione ex ante, come anticipato, dovrà attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni.

La certificazione ex post invece si potrà limitare all’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Salta l’obbligo di inserire l’interconnessione nella certificazione ex post. L’attestazione dell’avvenuta interconnessione resta comunque obbligatoria.

I soggetti titolati alla certificazione

Il decreto legge dispone che tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni (l’elenco sarà previsto dal decreto attuativo) ci siano comunque:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

L’attività dei soggetti certificatori sarà controllata dal Ministero in collaborazione col GSE: “Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi”.

Anche i controlli tecnici vanno al GSE

Sarà sempre il GSE – e non più il Ministero – a coadiuvare l’Agenzia delle Entrate nell’effettuare i controlli per la verifica dei presupposti e dei requisiti tecnici previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio.

Il testo dell’articolo 38 sul piano Transizione 5.0 contenuto nella nuova bozza del Decreto PNRR

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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