Per avvalersi dei credito d’imposta previsti dal piano Transizione 5.0 è necessario acquistare dei beni strumentali materiali o immateriali 4.0 (cioè tra quelli previsti negli allegati A o B della legge 11 dicembre 2016, n. 232) e, tramite questi investimenti, ottenere un risparmio energetico pari ad almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o al 5% del processo interessato dagli investimenti.
Indice degli argomenti
Le aliquote
Le aliquote sono determinate da una matrice i cui determinanti sono l’ammontare dell’investimento e il risparmio energetico conseguito, secondo questa tabella
Le definizioni di struttura produttiva e processo interessato
Il Decreto Attuativo provvede a fornire tre definizioni: quella di struttura produttiva, quella di processo produttivo e quella di processo interessato, che per comodità di consultazione vi proponiamo qui sotto.
- “struttura produttiva”: sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi;
- “processo produttivo”: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);
- “processo interessato dall’investimento”: processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 del presente decreto.
Ricordiamo anche che lo stesso decreto attuativo ha specificato che
- I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati
- La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo”
In altre parole, è ammesso una sola pratica relativa a un solo progetto di innovazione alla volta per ciascuna struttura produttiva; inoltre se il progetto di innovazione riguarda una pluralità di beni che rientrano in più di un processo produttivo, occorrerà fare riferimento all’intera struttura produttiva.
Gli esempi applicativi forniti dal GSE
Nel corso di una serie di incontri con gli imprenditori, il GSE ha fornito alcuni esempi che consentono di comprendere in concreto quali sono le implicazioni della normativa appena vista e come, quindi, occorre comportarsi per definire il processo interessato.
La struttura produttiva dell’esempio
Tutti gli esempi prendono in considerazione un caso tipo di una struttura produttiva all’interno della quale ci siano due processi produttivi completi e i servizi generali.
Il primo processo produttivo è più articolato e si compone di tre sottoprocessi (a, b e c), ciascuno dei quali realizzato attraverso tre “componenti” o beni dell’ allegato A (immaginiamo, per esempio, una fresatrice, una macchina per la foratura e una per la filettatura). Anche il secondo processo produttivo viene considerato composto da tre sottoprocessi (d, e ed f), ma in questo caso ogni sottoprocesso è compiuto da un unico componente (immaginiamo, per esempio, un centro di lavoro multiasse, anch’esso ricompreso tra i beni dell’ allegato A e in grado di svolgere tutte e tre le fasi del processo tecnologico).
Primo esempio: definire correttamente il processo interessato
Il primo esempio ipotizza che venga sostituito il secondo componente della terza linea del primo processo produttivo (una foratrice, nel nostro esempio). In questo caso esistono due possibilità, illustrate rispettivamente nella parte sinistra e destra della figura.
- Nel primo caso, si identifica il “processo interessato” con il terzo “sottoprocesso”. Per calcolare il risparmio energetico occorrerà dunque calcolare il consumo complessivo di questo processo (vecchia fresatrice più nuova foratrice più vecchia filettatrice) e rapportarlo rispetto a quello del processo pre-investimento (vecchia fresatrice più vecchia foratrice più vecchia filettatrice).
- Nel secondo caso si identifica il processo interessato non con uno dei tre sottoprocessi, ma con l’intero processo produttivo 1. Stavolta per calcolare il risparmio energetico ottenuto occorrerà sommare i consumi di tutti gli otto macchinari non sostituiti e del nuovo e raffrontarlo con i consumi dei nove macchinari pre-investimento.
Il secondo esempio: quando il macchinario può coincidere con il processo interessato
Il secondo esempio mostra invece il caso in cui si volesse far coincidere il macchinario con il processo interessato, calcolando così il risparmio conseguito unicamente sul macchinario interessato.
Diversa la questione rappresentata nel lato destro della figura. Qui siamo nel secondo processo produttivo, dove le lavorazioni sono affidate ciascuna a un solo macchinario. In questo caso, il solo macchinario sostituito (il centro di lavoro multiasse 1f, nel nostro esempio) può coincidere con il processo interessato dall’investimento.
Terzo esempio: sostituzione di due macchinari
Il terzo esempio mostra il caso in cui l’azienda decida di sostituire due beni strumentali del primo processo produttivo (la fresatrice 1b e la foratrice 2c). In questo caso ci sono due alternative valide.
La seconda (a destra) considera come processo interessato l’intero processo produttivo n. 1.
A cambiare è il numero di macchinari da considerare nel calcolo dei consumi: nel primo caso sono sei (di cui due nuovi), nel secondo nove (di cui 2 nuovi).
Quarto esempio: casi non ammissibili
Il quarto esempio mostra invece due scenari non ammissibili, sempre nel caso appena visto in cui si sostituiscano due beni strumentali del primo processo produttivo (la fresatrice 1b e la foratrice 2c).
A destra invece si mostra come non sia possibile identificare due processi interessati – il b) e il c) – contemporaneamente. Questo perché, come abbiamo spiegato nella premessa, se c’è più di un processo interessato occorre far riferimento all’intera struttura produttiva.
Segnaliamo che in questi casi, oltre a far riferimento all’intera struttura produttiva, è possibile comportarsi come nell’esempio 3), cioè definire il processo interessato come l’insieme dei due sottoprocessi b e c oppure come l’intero processo produttivo 1.
Quinto esempio: due beni in due processi produttivi
Se infine a essere sostituiti sono due beni appartenenti a due distinti processi produttivi, nell’esempio la solita foratrice 2C e il centro di lavoro multiasse 1d o 1f, il verdetto è sempre il medesimo.