Dall’iperammortamento al credito d’imposta: quali sono i beni incentivati (aggiornato)

– Articolo aggiornato a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2022 –

– Articolo aggiornato a dicembre 2020 a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2021

– Articolo aggiornato a dicembre 2019 a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2020 –

– Articolo aggiornato a dicembre 2018 a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2019

– Articolo aggiornato a luglio 2018 a seguito del Decreto Dignità (87/2018) –

– Articolo aggiornato con le modifiche intervenute nel corso dell’iter parlamentare e a seguito dell’approvazione della legge di conversione del decreto per il Mezzogiorno (Legge 18/2017) e del Decreto Legge per il Mezzoggiorno di giugno 2017 –

– Articolo aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 – 

Che cos’è l’iperammortamento

L‘iperammortamento è un incentivo fiscale per favorire l’acquisto di beni strumentali connessi (macchinari, impianti ecc.) che possono aiutare le imprese manifatturiere a mettere in pratica il paradigma dell’Industria 4.0.

L’incentivo è stato introdotto con il piano Industria 4.0 nella legge di bilancio per l’anno 2017 ed è poi stato modificato nelle successive leggi di bilancio fino alla sua trasformazione nei nuovi crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 4.0.

In questo articolo troverete una sintesi schematica di tutti gli incentivi, compresa la lista dei beni prevista nell’Allegato A e nell’Allegato B che ancora oggi sono il riferimento per sapere quali beni strumentali possono godere dell’incentivo.

L’articolo si sviluppa partendo dai nuovissimi incentivi previsti sia per il biennio 2023-2025 sia 2021-2022, poi presenta quelli previsti nel 2020 e poi, a ritroso, il “vecchio” iperammortamento 2017-2019.

I crediti d’imposta 2023-2025 (proroga Transizione 4.0)

Nella legge di bilancio 2022 viene disposto il rinnovo degli incentivi previsti dal piano Transizione 4.0 per il periodo 2023 – 2025, sia per l’acquisto di beni strumentali 4.0 sia per le attività di ricerca e sviluppo (queste ultime fino al 2031), innovazione e design.

Il rinnovo è a carico delle finanze dello Stato e per questo le aliquote sono state fortemente ridotte.

Per quanto riguarda il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali c’è il rinnovo della misura per ulteriori tre anni, fino a tutto il dicembre 2025, con consegna allungata fino al giugno 2026, secondo questo schema:

  • 20% per investimenti fino a 2,5 milioni
  • 10% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
  • 5% per investimenti da 10 a 20 milioni

Décalage anche per i beni immateriali previsti dall’allegato B. Qui ricordiamo che per il 2021 e il 2022 l’aliquota è fissata al 20%. La legge di bilancio 2022 prevede una proroga ancora al 20% per il 2023 e poi al 15% per il 2024 e al 10% per il 2025.

Nessuna proroga invece per i beni non 4.0 (ex superammortamento) che sono incentivati solo fino al 31 dicembre 2022.

Il Governo è al lavoro comunque per aumentare, almeno per il 2023, queste aliquote riportandole al livello del 2022 sfruttando una parte delle risorse del PNRR non ancora utilizzate.

I crediti d’imposta 2021-2022 (nuovo Transizione 4.0)

Le novità del nuovo piano Transizione 4.0 2021-2022 (il testo completo lo trovate qui):

  • È valido per investimenti effettuati (quindi beni consegnati e collaudati) dal 16 novembre 2020 fino  a tutto il 2022, con una coda delle consegne di sei mesi fino al 30/06/2023 in caso di ordini confermati entro fine 2022. È allo studio una norma per prevedere una proroga delle consegne al 31/12/2023.
  • Ex superammortamento (beni strumentali semplici). L’aliquota è del 10% per il 2021 e del 6% per il 2022, con il massimale di 2 milioni di euro. Inoltre, per il solo 2021, il credito d’imposta è elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.
  • Software. Viene introdotta per la prima volta un’agevolazione anche per i beni immateriali “normali” (non 4.0) con un’aliquota al 10% e un massimale di 1 milione. Anche in questo caso l’aliquota al 10% vale solo da novembre 2020 a dicembre 2021, per poi scendere al 6%.
  • Ex iperammortamento (beni strumentali 4.0 compresi nell’allegato A). Per il primo scaglione, il cui limite resta a 2,5 milioni, l’aliquota, per il primo anno, è del 50%. L’aliquota del secondo scaglione, tra 2,5 e 10 milioni, è del 30%. Infine si introduce un terzo scaglione per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni con un’aliquota al 10%. Dal secondo anno l’aliquota torna al 40% per il primo scaglione, al 20% per il secondo scaglione, mentre resta al 10% per il terzo.
  • Software 4.0 (quelli compresi nell’allegato B). Il credito per i beni immateriali 4.0 previsti nell’Allegato B è pari al 20% con un massimale a 1 milione di euro. Questa nuova aliquota durerà per tutto il biennio di proroga del piano (senza quindi il décalage visto per gli altri crediti d’imposta). L’aliquota per il 2022 è stata poi aumentata al 50% (si veda il prossimo paragrafo)
  • La durata prevista per la fruizione del beneficio (compensazione) per tutti i tipi di credito d’imposta visti finora è di 3 anni (nel 2020 erano 5 anni per i beni materiali e 3 per i beni immateriali). Inoltre, per le aziende con fatturato inferiore a 5 milioni di euro e per il solo 2021, il credito d’imposta per i beni strumentali semplici (sia materiali che immateriali non 4.0) si riduce ulteriormente a un anno. Per tutti la fruizione potrà avvenire già dall’anno in cui si effettua l’investimento o, nel caso dei beni 4.0, dell’avvenuta interconnessione.
  • Se il bene viene rivenduto o destinato a struttura produttiva all’estero si perde il beneficio e occorre restituire quello già fruito.
  • Per i beni materiali e immateriali 4.0 nel nuovo piano Transizione 4.0 resta l’obbligo della perizia asseverata o dell’attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione per i beni il cui costo di acquisizione supera i 300.000 euro. Per gli investimenti di importo inferiore basterà, come oggi, una dichiarazione del legale rappresentante.

La nuova super aliquota 2022 per i software 4.0

Il Decreto aiuti (Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50) è intervenuto sull’aliquota in vigore nel 2022 per i beni immateriali 4.0, che ra precedentemente stata fissata al 20%, alzandola al 50%: un aumento di due volte e mezzo che porta questo incentivo a superare l’aliquota prevista per i beni materiali, attualmente fissata al 40%.

La disposizione si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Di fatto quindi si tratta di un intervento retroattivo che consentirà anche a chi ha acquistato software 4.0 nei primi mesi dell’anno di godere di questa super-aliquota.

I crediti d’imposta 2020 (Transizione 4.0)

Dal 1 gennaio 2020 super e iperammortamento cedono il posto a un nuovo sistema di incentivi basati sul credito d’imposta secondo quanto previsto nei commi dal 184 al 197 della legge di bilancio.

  • Per i beni strumentali “semplici”, al posto del superammortamento arriva un credito d’imposta al 6% (per investimenti fino a 2 milioni di euro).
  • Per i beni 4.0 – che sono gli stessi ai quali si applicava l’iperammortamento, cioè quelli presenti nell’Allegato A che trovate in questo articolo – l’iperammortamento cede il passo a un credito d’imposta al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per quelli di ammontare compreso tra 2,5 e 10 milioni.
  • Gli investimenti in beni immateriali previsti dall’Allegato B (vedi l’elenco completo più avanti in questo articolo) sono invece agevolati, entro un tetto di 700 mila euro, con un tax credit del 15%.

Le novità del nuovo sistema in sintesi

Il credito d’imposta si recupera in cinque anni “a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni”. Per i software il credito d’imposta va utilizzato in tre quote annuali.

Per gli investimenti da 300.000 euro in su è obbligatoria la perizia (non più giurata) o l’attestazione di conformità da parte di un perito, un ingegnere o una società accreditata.

L’incentivo sui beni immateriali può essere fruito indipendentemente da quello sui beni immateriali. In pratica non è più necessario operare anche almeno un acquisto di un bene tra quelli compresi nell’allegato A.

Il nuovo incentivo vale per l’acquisto di beni strumentali effettuato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni ordinati entro il 31/12/2019 e per i quali sia stato versato l’acconto del 20% varrà ancora per tutto il 2020 la vecchia disciplina dell’iperammortamento.

Restano valide le attuali restrizioni in caso di vendita del cespite o di sua destinazione a struttura produttiva situata all’estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento: in tal caso il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato.

Per fruire degli incentivi è necessario fare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che servirà al Governo per valutare l’andamento della fruizione degli incentivi.

Nelle fatture di acquisto deve essere fatto espresso riferimento alla legge di bilancio 2020: 188 per l’ex superammortamento, 189 per l’ex iperammortamento beni materiali e 190 per l’incentivo sui software.

I beni materiali dell’Allegato A

L’elenco è diviso in due parti. L’Allegato A, dedicato ai beni materiali, e l’allegato B dedicato ai software.

L’Allegato A è suddiviso in tre grandi aree:

  1. beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
  2. sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
  3. dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

Vediamole in dettaglio (in blu le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Barrate o in rosso le modifiche della legge 18/2017 di conversione del Decreto per il Mezzogiorno, in verde scuro le aggiunte in legge di bilancio 2018).

1) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti

In questa macro-categoria sono comprese:

  • macchine utensili per asportazione
  • macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici
  •  macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime
  • macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali
  • macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura
  • macchine per il confezionamento e l’imballaggio
  • macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)
  • robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot
  • macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti e/o la funzionalizzazione delle superfici
  • macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale
  • macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)
  • magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Per distinguere le macchine aventi diritto all’iperammortamento da quelle che invece hanno diritto solo al superammortamento vengono poste alcune condizioni, alcune tassative, altre “opzionali”. Si legge infatti nell’allegato che tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
  • interfaccia tra uomo e macchina (HMI, ndr) semplici e intuitive
  • rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle “assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici”:

  • sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
  • monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti

  • filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Questi ultimi due punti sono stati modificati come vedete in rosso dalla legge di conversione del decreto per il Mezzogiorno.

2) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità

Fanno parte di questa categoria le seguenti merceologie:

  • sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica
  • altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto e/o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica
  • sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove/collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (es. caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale
  • dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive
  • sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification)
  • sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud
  • strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi
  • componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni
  • filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività’ di macchine e impianti.

3) Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

Fanno parte di questa categoria le seguenti merceologie:

  • banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità)
  • sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore
  • dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality
  • interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Beni immateriali (software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0

Sono state accolte le istanze che chiedevano di includere anche il software tra i beni agevolati. Ci sono due “ma” che vi avevamo anticipato: il primo è che i software devono essere “connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0”; il secondo è che per i beni immateriali il beneficio non sarà quello dell’iperammortamento al 250%, ma “solo” del superammortamento (al 140%).

La previsione è in ogni caso positiva, considerato che un ammodernamento in chiave industria 4.0 è composto quasi sempre sia da una componente hardware che da una software, finora esclusa da qualsiasi incentivazione.

Con la legge di bilancio 2019 viene esplicitamente previsto che l’agevolazione del 140% sui software valga anche per i beni che non sono acquisiti come immobilizzazioni immateriali, ma fruiti tramite servizi in cloud. In questo caso oggetto della maggiorazione sarà il canone annuale del servizio.

Ecco la lista dei Software incentivabili presente nell’Allegato B.

  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing)
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing)
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem)
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.
  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intrafabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)

Il “vecchio” iperammortamento

La lista dettagliata dei beni che possono accedere all’iperammortamento al 250% e, dal 1 gennaio 2020, ai nuovi crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, comprende 47 merceologie dei “beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0” tra cui non compaiono solo le “macchine” (esclusive destinatarie del vecchio superammortamento), ma anche sistemi di automazione e software nella misura in cui siano collegati ad altri beni materiali incentivati. In pratica chi acquista un bene strumentale e del software ad esso pertinente potrà fruire di un’agevolazione anche per quest’ultimo. Per i software e i beni immateriali l’agevolazione sarà al 140%.

Una nota importante è che per accedere ai benefici dell’iperammortamento (o del superammortamento per i software) occorre una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’azienda o, nel caso in cui il valore del bene superi i 500 mila euro, una perizia tecnica giurata (dal 2020 perizia semplice sopra i 300 mila euro) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B e che sia interconnesso ai sistemi di gestione della produzione.

Il periodo di validità

Gli acquisti, secondo la previsione originaria, dovevano essere perfezionati entro il 31/12/2017, mentre la consegna poteva avvenire fino al 30/09/2018 (per effetto della mini-proroga approvata ad agosto 2017) a condizione che l’ordine fosse comunque stato accettato entro il 31/12/2017 e che, alla stessa data, risultasse versato un acconto pari ad almeno il 20% del bene.

La Legge di Bilancio 2018 e poi la Legge di Bilancio 2019 hanno esteso i termini per avvalersi dell’iperammortamento.

La proroga per il 2018 prevede che gli incentivi infatti si applichino anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. La proroga vale anche per i beni immateriali.

La proroga per il 2019 si applica agli ordini effettuati dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Le consegne sono possibili fino a tutto il dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Le aliquote per il 2019

La legge di bilancio 2019 ha anche modificato le aliquote dell’incentivo, introducendo un sistema a scaglioni con tetto a 20 milioni secondo questo schema

  • per investimenti da 0 a 2,5 milioni: 270%
  • per investimenti da 2,5 a 10 milioni: 200%
  • per investimenti da 10 a 20 milioni: 150%

Non sono invece state toccate né le categorie merceologiche né l’aliquota dell’incentivo per i beni immateriali dell’allegato B, che è sempre pari al 140%.

Incentivi automatici

L’incentivo dell’iper ammortamento è automatico. Sarà però indispensabile preparare un’autocertificazione o, nel caso l’investimento superi i 500 mila euro, una perizia (i dettagli qui) o un’attestato di conformità  che attesti la rispondenza del bene alle indicazioni degli allegati A e B e l’interconnessione dello stesso ai sistemi aziendali. Per una definizione di interconnessione si legga qui.

Per i beni acquistati dopo il 12 luglio 2018 e ceduti a titolo oneroso prima del termine del periodo di ammortamento occorrerà restituire il beneficio. Stesso dicasi in caso di delocalizzazione. Il beneficio non va restituito nel caso la cessione del bene sia fatta al fine di sostituirlo con altro di pari o maggiore valore.

Il piano nazionale Industria 4.0 è contenuto all’interno della Legge di Bilancio. Il testo integrale ufficiale della Legge approvata definitivamente dal Senato il 7 dicembre è disponibile qui in formato PDF. Una guida ad articoli e commi rilevanti per industria 4.0 la trovate qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende. E’ membro del Consiglio Direttivo di ANIPLA, l’Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione.

393 thoughts on “Dall’iperammortamento al credito d’imposta: quali sono i beni incentivati (aggiornato)

  • Buon giorno dott. Canna

    sono un disegnatore meccanico libero professionista; mi è stata fatta un offerta per un software di progettazione 3D accennado che : “che fino al 31 dicembre 2022 con l’acquisto di software posso usufruisce del Credito d’Imposta al 50%”.
    Io come studio tecnico eseguo la progettazione delle macchine che vengono prodotte da officine esterne, posso ugualmente usufruire del credito di imposta in oggetto?

    Grazie, saluti

    Risposta
    • Dipende da diversi fattori. Il primo è la sua… ragione sociale, perché il credito d’imposta 4.0 è riservato solo alle imprese e non ai liberi professionisti. Il secondo elemento è la tipologia di software che deve essere una delle merceologie elencate nell’allegato B che trova sul sito. Terzo anche se fa ridere soltanto a dirla questa cosa e i software deve essere interconnesso, nel senso che la legge da questa parola, cioè deve ricevere e trasmettere dati da altre fonti.

      Risposta
  • Buongiorno Franco. Mi sta capitando un’azienda che ha acquistato un macchinario nel 2021. Era stato già interconnesso nel 2021 ed ha la caratteristiche per usufruire dell’agevolazione. Ora mi chiedono la perizia nel 2022 perchè la preferiscono rispetto all’autocertificazione. Se io faccio nel 2022 la perizia, possono usufruire dell’agevolazione lo stesso con i parametri percentuali del 2022 che sono peggiori di quelli previsti nel 2021?

    Risposta
    • Ciao Giuseppe. Intanto per i beni ordinati nel 2021 c’è stata la proroga per le consegne fino al 12/2022 che già consente di tenere le aliquote 2021. Ma in questo caso è ancora più semplice se hanno anche la consegna e la messa in funzione nel 2021. L’unica cosa che deve risultare è l’interconnessione dal 2022 per poter così ricadere in un caso di interconnessione tardiva o successiva, che consente di fruire delle aliquote dell’anno di acquisto a partire però dal momento dell’interconnessione.

      Risposta
      • Ciao ma se hanno già fatto l’interconnessione nel 2021 e la perizia l’ho fatta a fine dicembre 2022, possono utilizzare le percentuali di agevolazione vigenti nel 2021 senza fare altro?

        Risposta
        • Ciao Giuseppe, mentre la perizia attesta l’avvenuta interconnessione e determina il momento da cui scatta la possibilità di fruire concretamente dell’incentivo, per quanto riguarda l’aliquota da applicare bisogna invece considerare la fase di acquisto: la data dell’ordine, la consegna ecc. Per esempio se l’acquisto è stato effettuato completamente nel 2021, le aliquote saranno quelle di quell’anno mentre la fruizione partirà da quando tu avrai realizzato la perizia

          Risposta
  • Buongiorno,
    mi chiedono di periziare dei robot impiegati in un’azienda manifatturiera, quindi sembrerebbe che l’esempio “robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot” fosse perfetto. Ma la domanda è: l’ambito operativo dei robot è rilevante per l’ammissibilità ai benefici?
    In questo caso i robot sono impiegati in servizi di ronda attorno gli edifici, sono in pratica dei “guardiani” che nulla hanno a che vedere con l’attività produttiva; sono più affini a dei droni la cui telecamera è riportata ad un monitor nella postazione dei sorveglianti “umani”. Probabilmente applicano strategie di ripresa che si adattano automaticamente al contesto, dettate da sensori vari, ma ancora non ho questi dettagli.

    Grazie in anticipo per le sue considerazioni.

    Risposta
      • Buongiorno.
        Le mense delle aziende metalmeccaniche possono avvalersi dei benefici del 4.0 se acquistano beni che rientrano nei canoni della suddetta agevolazione?
        Grazie.

        Risposta
        • L’incentivo è dedicato alle imprese, indipendentemente dal comparto nel quale operano

          Risposta
  • Salve dott. Canna, spero che questa piazza sia ancora attiva. Ho una situazione “agricola” che vado a proporre: Macchina “atomizzatore” connesso via ISOBUS ad una trattrice. Secondo il costruttore della macchina in questo caso il primo dei requisiti “2 su 3”, relativo alla visibilità da remoto, si risolve per il fatto che la macchina (che non ha una propria interfaccia di comando) è gestita dal monitor della trattrice grazie al suddetto collegamento ISOBUS. Per me è come dire che “da remoto” vale appena si scende dal mezzo e mi pare francamente molto debole.
    Grazie in anticipo,
    Massimo

    Risposta
    • Buongiorno ingegnere, la penso come lei: un semplice pannello remotizzato non risponde al requisito (questo vale anche per i macchinari in fabbrica). Purtroppo non ne capisco molto di questo settore per cui non so esserle di ulteriore aiuto

      Risposta
      • Grazie, in effetti è proprio dal parallelo con il mondo dell’industria che nasce la mia perplessità. Eppure la ditta costruttrice ha rilasciato un documento con questa dichiarazione (oscuro per ovvie ragioni i dati sensibili).
        “Nel caso in cui xxxxxx sia collegato ad una trattrice dotata di Virtual Terminal ISOBUS a connessione remota collegando la centralina yyyyyyyy i sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e/o il monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori avviene attraverso il Virtual Terminal ISOBUS della trattrice”.

        Risposta
  • Buongiorno Ing. Canna,

    se abbiamo effettuato un investimento nel 2020 (firma contratto e acconto pari al 20% effettuato prima del 16/11/2020) ma con bene consegnato dopo il 30/08/2021, non rischiamo di perdere l’incentivo giusto? Dovrebbe variare solo il regime di agevolazione passando a quello in vigore dal 16/11/2020.

    grazie

    Risposta
    • No, non perdete l’incentivo, passate al nuovo regime che è anche più favorevole – P.S. Non sono ingegnere

      Risposta
  • Buongiorno Ing. Canna,

    volevo chiederle se ancora oggi gli investimenti in beni immateriali devono essere connessi all’acquisto di beni strumentali per poter usufruire del credito d’imposta al 50%. Nello specifico si tratta di un sistema MES. Il termine connessi riferito ai beni immateriali è da intendersi nel senso che l’acquisto deve essere effettuato contemporaneamente all’acquisto di beni strumentali o potrei eventualmente anche acquistare un MES oggi per collegarlo a macchine acquistate negli esercizi precedenti?
    Grazie

    Risposta
    • Buongiorno, no, da qualche anno il vincolo tra l’investimento in sw e quello in hw è stato fortunatamente rimosso

      Risposta
  • Buongiorno Franco. Sto esaminando una caso e mi piacerebbe avere una tua opinione al riguardo, Si tratta di un laboratori di analisi che fa test sui campioni di acqua al fine di accertare che vi siano le condizioni perchè l’acqua sia potabile. Di primo istinto lo vorrei classificare come sistema in ambito qualità come sistema di ispezione e caratterizzazione dei materiali intendendo come materiale il campione esaminato anche se è acqua. In questo caso dovrei solo accertare l’interconnessione. Leggendo la circolare MISE nel settore sanità (n.° 48610 del 1/3/19) vedo che vi sono i sistemi automatizzati di laboratorio la cui descrizione sembra adattarsi meglio alla fattispecie. Il problema mi sorge quando vedo che il MISE associa queste attrezzature a quelle di produzione (quindi con il rispetto delle 5+2 caratteristiche) anche se non sono molto concorde su questo. Pertanto o classifico questa attrezzatura con sistema di qualità o mi muovo con questa circolare e la cito per indicare che la macchina fa parte dei beni strumentali come se la stessa circolare avesse aggiunto una ulteriore fattispecie a quelle previste dalla circolare ADE 4E. Hai qualche commento al riguardo?

    Risposta
    • La previsione della circolare del MISE sulla Sanità 4.0 è residuale, cioè si applica alla Sanità perché in quell’ambito di fa più fatica a individuare la categoria di riferimento. Tanto è vero che la forzatura viene fatta a livello di sistema, al punto da riportare quegli strumenti come parte di sistemi di trasformazione dei materiali e quindi nel gruppo 1 (con tutti i pro e i contro del caso). Ma anche nel tuo caso l’identificazione come sistema di caratterizzazione non è scontata: infatti i beni di questa categoria hanno la funzione di “verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo”. Dunque in questa categoria andrebbe quindi uno strumento che misuri, ad esempio, la durezza dell’acqua per evitare incrostazioni calcaree nelle tubazioni di un impianto. Oppure, come nel tuo casi, di uno strumento che verifichi la potabilità dell’acqua per esempio se si trattasse di un’azienda che produce bibite (di cui quindi l’acqua potabile è ingrediente). Ma nel tuo caso?

      Risposta
      • Ma un classico laboratorio di analisi (non quello che ti avevo citato prima per l’acqua ma un laboratorio dove si fanno ad es. esami sangue, campioni biologici, etc.) fa sicuramente parte del sistema sanità e nella circolare del MISE si fa riferimento alle attrezzature nell’ambito dei sistemi automatizzati di laboratorio per indagini microbiologiche. In tal caso , assodato quindi che siamo in ambito sanità, se seguo alla lettera la circolare , devo classificare queste attrezzature come sistemi di produzione e quindi come ” macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e materie prime” e quindi verificare il rispetto del 5+2 caratteristiche. Quindi mi sembra che non abbia altre alternative visto che i sistemi di qualità hanno le funzioni che tu hai precisato e quindi non applicabili in ambito sanità. Corretta come interpretazione?

        Risposta
  • non mi e’ chiaro se una azienda agricola puo’ acquistare delle attrezzature oltre che una trattrice usufruendo del credito d’imposta oltre che dal contributo previsto dal psr?

    Risposta
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  • Buonasera dott. Canna,
    mi domandavo in quale categoria dell’allegato A o B rientrasse una trattrice agricola con interconnessione 4.0

    Risposta
    • Buongiorno, in linea di massima si tratta del gruppo di beni “Macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”.
      Per un approfondimento le consiglio di leggersi la prassi di riferimento UNI PDR 91:2020 che ufficialmente trova qui http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-91-2020 e può però scaricare più rapidamente anche da qui https://www.vr.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/PDR91_2020.pdf

      Risposta
  • Buongiorno Franco, stavo rileggendo la Circolare AdE 9/E del 23-7-21 ed alla fine di pagina 35 leggo questo: “ Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”.

    Ma cosa dovrebbe significare sistematica reportistica? Cioè l’azienda ogni anno deve fare un report mettendo dentro tutte le attrezzature che fruiscono dell’agevolazione per confermare che mantengono le 5+2/3 caratteristiche ? Mi sembra che l’AdE ecceda nei chiarimenti o deve essere così?

    Risposta
    • Il mantenimento dell’interconnessione è un requisito. Ovviamente il modo di dimostrarlo è a discrezione dell’azienda. Io mi limiterei a salvare qualche schermata su base mensile o trimestrale

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  • In effetti non si capisce nulla su queste attrezzature di sanità. Se si dovesse segue quello che dice la circolare del MISE sulla sanità, le macchine dei laboratori di analisi andrebbero inserite tra i beni strumentali e loro stesso specificano che vanno classificati tra le macchine che realizzano prodotti mediante la trasformazione (coltura batterica) dei materiali (campione in ingresso) ma non capisco se è corretto. Se invece lo consideriamo come sistema di qualità (che forse sarebbe più corretto) potrebbero essere inserite tra i sistemi per l’ispezione (perchè in effetti è una vera e propria ispezione che caratterizza il materiale in ingresso) e genera un report (l’analisi finale) . Non sono sicuro che in questa voce si parli specificatamente di qualità del processo (che su altre macchine di test avrebbe senso) ma ci si limita esclusivamente ad ispezionare e caratterizzare il materiale (il campione di sangue ad es.) a livello micro

    Risposta
    • Colpa di una normativa nata per il mondo delle macchine utensili e che nessuno si è mai preso la briga di aggiornare

      Risposta
  • Salve.
    Ho lo stesso dubbio per un’apparecchiatura che effettua analisi su campioni biologici.
    Al più sarebbe considerabile nel Gruppo B al p.to “sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali” ma non è poi per garantire la qualità di processo . .

    Risposta
  • Buongiorno Franco.
    Ultimamente, per quel che mi riguarda, sembrerebbe che i laboratori analisi si siano svegliati sul credito d’imposta 4.0. Ho tra le mani un macchinario (attrezzatura da laboratorio) che è sistema automatico di elettroforesi ad alta risoluzione per la separazione, la rilevazione e l’analisi di entrambi gli acidi nucleici (DNA e RNA) . Io sarei propenso a classificarlo tra i sistemi di qualità ed in particolare tra i “ sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (includono anche ad es. la tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso (in questo caso sarebbe il campione esaminato)… a livello macro o micro e di generare opportuni report di collaudo (i risultati del test) da inserire nel sistema informativo aziendale”.
    Esiste in realtà una circolare del MISE (n.° 48610 del 1-3-19) che tratta i sistemi automatizzati da laboratorio chiamati Sanità 4.0 (…sistemi completi ed automatizzati per il trattamento dei campioni biologici per indagini microbiologiche…) ma il fatto che la stessa circolare alla fine arriva alla conclusione che potrebbero ricondursi nel gruppo “ macchine ed impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime” , mi lascia fortemente perplesso.
    Una macchina che fa un’analisi non credo che sia una macchina che possa realizzare “prodotti mediante la trasformazione dei materiali ….”.
    Probabilmente fanno riferimento ai sistemi per le colture batteriche in cui in effetti avviene una trasformazione del materiale in ingresso ma non capisco alla fine cosa produca a livello produttivo.
    Tra l’altro, in questo caso, vanno rispettate le 5+2 caratteristiche mentre nei sistemi di qualità solo l’interconnessione.
    Che ne pensi?

    Risposta
  • Buongiorno Dott. Canna,
    in quale categoria dell’allegato A è possibile inquadrare i macchinari destinati al trattamento e alla sterilizzazione dei rifiuti clinici? Potrebbe essere corretto “macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico).”? Nella normativa si esplicita che “Sono da ritenersi escluse le macchine finalizzate allo smaltimento in discarica e quelle finalizzate al recupero energetico”. In quale categoria rientrebbero se l’applicazione finale fosse proprio lo smaltimento in discarica o il recupero energetico?
    Grazie

    Risposta
    • Premesso che non sono esperto di questo ambito, per quanto riguarda la voce merceologica da lei segnalata l’idea alla base della definizione è che il macchinario debba servire a recuperare qualcosa dallo scarto, in ottica circolare. Se invece non si recupera niente, ma è solo un macchinario per “cestinare” in maniera corretta il rifiuto, allora non ne fa parte. Se ho capito bene, nel suo caso lo scopo è unicamente evitare di immettere tra i rifiuti materiali pericolosi per l’ambiente, ma la finalità, appunto, non sarebbe il recupero del materiale. Sono quindi molto perplesso sulla possibilità di farlo rientrare in questa categoria. D’altra parte l’unica altra voce che mi viene in mente è quella, nel secondo gruppo, dei ” filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività’ di macchine e impianti”. Ma anche qui mi pare che la logica sia piuttosto quella del monitoraggio in process. Occorre però fare un approfondimento perché davvero non è mia materia.

      Risposta
  • Ciao Franco. Ieri ho fatto un post nel pomeriggio ma dopo averlo inviato non ho capito se è partito o meno. Mi confermi che è arrivato se no lo devo rifare?

    Risposta
    • Era finito nello spam, l’ho recuperato, appena posso ti rispondo

      Risposta
  • Buongiorno Franco.
    Sino ad oggi non mi sono occupato dei beni di cui all’B (software).
    Oggi mi hanno prospettato alcuni investimenti su attrezzature che rientrano tra i sistemi di qualità. Sono attrezzature che servono a verificare il titolo e la concentrazione di soluzioni chimiche al fine di verificare che il prodotto soddisfi quanto previsto.
    Oltre a queste attrezzature, che sono collegate in rete ed hanno un loro IP dedicato, hanno anche acquistato un software specifico che consente a queste attrezzature il requisito dell’interconnessione. In pratica è un software installato su un server .
    Tutti i pc dell’azienda possono accedere , in modalità client, a questo software e quindi avere la possibilità di gestire e monitorare le attività svolte dall’attrezzatura.
    Se non ricordo male l’agevolazione di credito si ferma al 20%.
    Leggendo però l’elenco dei beni immateriali non riesco facilmente ad attribuire una corrispondenza tra questo software e quanto elencato.
    Sono un po’ sorpreso perché pensavo che il software gestionale fosse il primo ad essere considerato , chiaramente escludendo l’HW che non è agevolabile. Hai qualche suggerimento?

    Risposta
    • Questa voce? “Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing)”

      Risposta
      • si, avevo pensato o a questa che dici tu oppure a : ” software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud”. Potrebbero andare bene entrambi

        Risposta
  • Pingback:

  • Buongiorno Dott. Canna,
    le chiedo un parere a riguardo un sistema ESL (Electronic Shelf Label) cioè un sistema di etichette elettroniche per la gestione dei prodotti e dei prezzi a scaffale nei supermercati. Il sistema è composto dalle etichette elettroniche, da alcuni access point, da un pc dedicato con Linux che effettua solo questo lavoro e dal software di gestione installato su questo pc. La prima domanda è se posso trattare tutti questi beni come un’unico impianto e pertanto gestendolo come “sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti” e quindi trattando tutto come bene materiale oppure se si devono effettuare perizie separate, una legata al bene materiale ed una legata al bene immateriale. La seconda domanda è che queste etichette elettroniche vengono installate su dei binari ad hoc, senza i quali non potrebbero essere installati; in questo caso posso trattarli come componenti del sistema o devono essere trattati come componenti accessorie nella misura del 5%?
    La ringrazio anticipatamente

    Cordiali saluti

    Roberto Capasso

    Risposta
    • Sul primo quesito non so aiutarla. I binari possono rientrare come accessori

      Risposta
  • Buongiorno Dott. Canna, una emittente radiofonica che investe in trasmettitori e ponti radio può usufruire del credito d’imposta per beni industria 4.0, rispettando ovviamente il requisito dell’interconnessione? In quale categoria potrebbe essere inquadrata questa strumentazione?
    Grazie

    Risposta
    • Su due piedi mi verrebbe da risponderle di no perché tutto quello che è “infrastruttura” non rientra nel 4.0, ma solo nel normale credito d’imposta per i beni strumentali. Tuttavia mi viene da pensare che un conto sono trasmettitori e ponti radio per un’azienda manifatturiera e un conto per una emittente radiofonica: in altre parole, mi viene da pensare, qui siamo in un caso in cui quella infrastruttura è per voi il mezzo di produzione del servizio. Detto questo resta però il “nodo” della merceologia: l’unico consiglio che posso darle è di rivolgersi a un buon consulente – e buono non vuol dire che le dia per forza ragione 🙂

      Risposta
  • Salve dott. Canna,
    una stampante a getto di inchiostro o a trasferimento termico che, posta a fine linea di confezionamento, scrive su pacchetti o imballaggi di cartone le informazioni relative a lotti e codici a barre dei prodotti rientra nella categoria “strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi” ?
    Il dubbio dipende essenzialmente dal fatto che non mi è chiaro cosa si intenda per “collegamento con il codice e la matricola…”.
    La ringrazio, cordiali saluti.

    Risposta
    • Significa che l’accoppiamento tra l’etichetta e il prodotto deve essere univoco, cioè le informazioni scritte siano riferite a quel prodotto in maniera intelligente e non apporre scritte generiche. Per esempio se la stampante apponesse solo il logo aziendale, non sarebbe incentivabile.

      Risposta
  • ma waterjet mi sembra sia una macchina per il taglio ad altissima pressione. Questa è invece una “semplice” (per modo di dire visto i costi e la tecnologia) una lavatrice che serve soltanto a togliere la polvere da qualcosa che non è un prodotto di produzione dell’azienda. Forse sarebbe una mezza forzatura inserirla in quel gruppo

    Risposta
    • È una forzatura, ma pure le apparecchiature elettromedicali lo sono…

      Risposta
  • Buongiorno Franco. Ho tra le mani un’attrezzatura effettua che il lavaggio con acqua (con asciugatura con centrifuga ed azoto) di attrezzi utilizzati per la produzione (sono dei container portatili). Fatto salvo il rispetto del 5+2 caratteristiche (non credo si possa inquadrare tra i sistemi di qualità) ho forti dubbi che sia agevolabile perchè l’unico gruppo a cui potrebbe appartenere è quello dei sistemi per la modifica delle caratteristiche superficiali però viene specificato ” del prodotto” mentre questo non è un prodotto oltre al fatto che un semplice lavaggio possa rientrarvi in ogni caso. Sarei del parere di considerarla non eleggibile a credito. Non credi?

    Risposta
    • Waterjet? “macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici”

      Risposta
  • Buongiorno Dott. Canna,
    le vorrei sottoporre alcuni quesiti relativi all’interconnessione:
    1) i beni del gruppo 2 dell’allegato A che devono soddisfare il solo requisito dell’interconnessione, possono essere trattati come i beni dell’allegato A gruppo 1 “monociclo” (es trapani) per cui l’interconnessione è solo monodirezionale(output)?
    2) beni allegato a gruppo 1 con interconnessione bidirezionale: “La caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.)”; il sistema interno può essere banalmente il “sw di gestione tecnica delle ricette” che è gestito dall’ufficio tecnico, che è costituito da uno o più sw/app (tendenzialmente uno per ciascun bene interconnesso), appositamente progettati, che consentono di creare la ricetta (che evidentemente per ciascun bene interconnesso dell’azienda avrà determinati parametri da compilare, per il bene A magari la lunghezza di un elemento e la temperatura di un elemento, per il bene B magari la larghezza di un elemento e la pressione) che consente di salvare la ricetta direttamente nel data base delle ricette della macchina e quindi vederla nel panel consentendo all’operatore di selezionarla?
    c) il sistema interno può essere banalmente un file excel con cui pianifico la produzione su un bene (es. piano produzione BENE A) che viene condiviso nella cartella della macchina (in rete) ove riporto sia numero commessa che dati tecnici ovvero parametri da impostare?
    d) un file di log accessibile in rete che è totalmente incrementale e quindi non legato alla singola commessa/lotto, ove vengono tracciati i dati di produttività, può essere considerato un output?
    ringraziando porgo i miei più cordiali saluti.

    Risposta
    • Gentile Silvia, il suo commento purtroppo era finito nello Spam, l’ho recuperato solo ora. Le mie opinioni
      1) no, l’interconnessione bidirezionale definita nella circolare è quella che è richiesta per tutti i beni 4.0
      2) sì a condizione che la macchina possa leggere e scrivere su questo SW-app
      c) sì a condizione che la macchina possa leggere e scrivere su questo foglio Excel (non ci sono indicazioni su quanto “complesso” debba essere)
      d) sì

      Risposta
  • Salve Dott. Canna,
    la ringrazio sin d’ora per la risposta che vorrà fornirmi.
    Il sistema oggetto della mia riflessione è un impianto iperbarico utilizzato per la generazione di sovra pressione all’interno delle aree di scavo (ad. esempio gallerie); tale sistema è caratterizzato da un’architettura di controllo PLC, inserzione inverter per il controllo dei compressori, modulazione automatica della portata realizzata mediante il feedback sui valori di pressione, presenza di uno SCADA in control room per la supervisione delle condizioni legate al livello di pressione, connessione fisica alla rete di fabbrica (intendendo come fabbrica la dislocazione della stessa relativa al cantiere) mediante indirizzamento IP univoco. L’architettura del sistema prevede inoltre l’implementazione di un router 4G esclusivamente dedicato alla connessione con finalità di telediagnostica effettuata mediante la consultazione remota di una sezione dedicata dello Scada da parte del costruttore del sistema. L’architettura PLC è equipaggiata con una interfaccia di rete che consente la connessione da remoto con la finalità di cambiare set-point (ad esempio di pressione) o altre variabili della logica o la logica stessa. L’impianto è inoltre in grado di scambiare dati (datalogging in formato CSV) relativamente ai profili di pressione nei vari punti della galleria, con un sistema gestionale che ha la finalità di monitoraggio delle condizioni di lavoro ai fini della sicurezza. L’esigenza di avere un ambiente in sovrapressione durante lo scavo nasce dalla presenza di falde acquifere superficiali.
    Non esiste una chiara collocazione fra i beni eleggibili, anche se, ritengo applicabili, in una lettura estesa delle definizioni, i seguenti:
    Macchine e impianti per la trasformazione ci prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime. In questo caso mi focalizzerei sulla necessità di trasformazione delle condizioni ambientali necessarie a rendere l’ambiente in questione operativo in sicurezza. Non esiste però un prodotto realizzato mediante processo di trasformazione della materia prima di fatto.
    Filtri e sistemi e impianti di trattamento e recupero di acqua,aria.., inquadrando in questo caso il sistema come un impianto tecnologico che tratta le condizioni di pressione all’interno di un ambiente per esigenze produttive, essendo dotato di sistemi di monitoraggio dei livelli di pressione e relativi sistemi automatici di alert legati alle condizioni di sicurezza. Le faccio altresì notare che la finalità del sistema è anche quella di realizzare un ricambio d’aria, tramite un bilanciamento del quantitativo di aria immessa e di quella traspirata dal terreno (si tratta si un sistema sottoposto a brevetto) e tramite una modulazione continua (mediante elettrovalvole con finalità di regolazione capillare, afferenti ai singoli compartimenti).
    Nella condizione più pessimistica, la mia riflessione anderebbe a ricadere nell’ambito dei sistemi di misura in process, nei quali risulterebbero eleggibili solo i sensori, le valvole e il sistema di controllo direttamente afferente a questa funzione.
    Cosa ne pensa?
    Grazie.

    Risposta
    • secondo me il sistema iperbarico potrebbe essere inquadrato tra i sistemi di trattamento aria e quindi nel gruppo dei sistemi di qualità. Il problema che vedo è che in realtà è un impianto che si usa in cantiere e non in fabbrica con la classica definizione. Avrei qualche dubbio ad intendere il cantiere come fabbrica. Insomma siamo un pò al confine e forse è meglio fare un interpello all’Agenzia delle Entrate sperando che la risposta arrivi entro fine anno e quindi converrebbe aspettare quel momento prima di creare il credito d’imposta fruibile

      Risposta
  • Pingback:

  • Buongiorno,
    Ad oggi, 07/05/2021 è possibile usufruire degli incentivi industria 4.0 acquistando il software AUTODESK REVIT e una Stampante 3D?
    Francamente non riesco a capire se e quale stampante 3D rientri nelle categorie acquistabili ovvero:

    “controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
    interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
    integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
    interfaccia tra uomo e macchina (HMI, ndr) semplici e intuitive
    rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro

    Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle “assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici”:

    sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
    monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
    caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)
    dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti
    filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.”
    Grazie per una risposta

    Risposta
    • Gentile Roberto, le stampanti 3D rientrano nella categoria “macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale”, che fa parte del primo gruppo elencato nell’allegato A. Ora, assodato che questo tipo di bene strumentale di per sé è incentivabile, per poter accedere all’incentivo deve comunque fare in modo di soddisfare i 5 requisiti e due delle tre condizioni che ha elencato nella sua domanda. Se ci riesce, allora dovrà “autocertificarlo” (dichiarazione del legale rappresentante della sua azienda). Se l’investimento ha un valore importante le consiglio di farsi aiutare da un consulente, perché redigere il documento di attestazione non è semplicissimo né sul piano tecnico né su quello formale.

      Risposta
  • Buongiorno,
    siamo in procinto di acuistare un drone con termocamera e telecamera installate a bordo. Verrà utilizzato per il controllo degli impianti fotovoltaici che abbiamo in manutenzione sia per quanto riguarda la parte termica sia per quanto riguarda la telecamera che ci permette di controllare e verificare l’integrità dei moduli e dei tetti sui quali sono installati.
    Utilizzando il drone non dovremo più prendere piattaforme aeree e salire sui tetti quindi il lavoro verrà svolto da terra in sicurezza. detto questo, l’acquisto di questo drone può rientrare nei beni strumentali di Industria 4.0? Grazie buon lavoro.

    Risposta
    • Buongiorno, l’Agenzia delle Entrate e il MISE nella circolare congiunta 4/E del 2017 hanno specificato che i droni rientrano nel primo gruppo, quello dei “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” e precisamente sotto la voce “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”

      Risposta
  • Ciao Franco, un supermercato parte della GDO, che volesse rinnovare i propri frighi, puo’ usufruire dell’iperammortamento con credito di imposta al 50%? Mi sembra di capire che l’unica condizione necessaria sia che gli impianti frigoriferi siano pero’ connessi ad una centrale di controllo remoto di telegestione. Grazie in anticipo per la tua risposta! Saluti,

    Risposta
    • E’ possibile, seguendo le regole che trova in questo articolo. I requisiti da rispettare sono 5 + 2 delle tre ulteriori condizioni.

      Risposta
      • Ciao Franco. la tua risposta mi ha fatto sorgere un dubbio. Il rispetto delle 5+2 caratteristiche non è limitato soltanto ai beni strumentali (vedi cap. 11 Circ 4E Agenzia Entrate del 30-3-17)? Nel caso in cui per impianto frigorigeno s’intende l’impianto di trattamento, allora dovrebbe ricadere nell’ambito dei filtri e sistemi (inclusi gl’impianti) di cui al capitolo 12 (sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità) ed in questo caso serve soltanto l’interconnessione. O sbaglio?

        Risposta
        • Gli impianti frigoriferi rientrano nel primo gruppo nella parte relativa ai macchinari per la trasformazione delle materie ecc…

          Risposta
          • Ti dirò che su questo un giorno ci sarà tanto da discutere al riguardo a meno che non mi sia sfuggito qualche chiarimento. Ad es. un forno lo vedrei sicuramente come una macchina/impianto che trasforma (in modo definitivo ed irreversibile) i materiali (da cotto a crudo o altre lavorazione che prevedono il riscaldamento del materiale originario per fargli assumere determinate caratteristiche che non ha prima). Nel caso invece di un frigorifero (per la conservazione temporanea dei prodotti alimentari) o di un impianto di condizionamento li ho sempre visti come sistemi di qualità. In realtà di frigoriferi veri e propri non ne ho mai periziati, ma d’impianti si perchè li vedo come sistemi di trattamento o recupero (o l’uno o l’altro come da FAQ del MISE del 2017) di aria o acqua purchè, oltre ad essere interconnessi, siano dotati di un sistema di segnalazione dell’ efficienza filtrante. Tempo fa ebbi una interlocuzione con un’azienda che produceva forni di tipo industriale per ristoranti. Volevano convincermi (visto che lo avevano riportato nella brochure di vendita e promozione) che per il forno bastava solo l’interconnessione perchè lo vedevano come sistema di qualità. Su questa interpretazione non mi hanno però convinto

          • In realtà anche alcuni sistemi frigoriferi fanno cose incredibili e se ci pensi un abbattitore, nell’alterare rapidamente la temperatura dell’ambiente in cui viene messo il cibo, fa un’operazione di trasformazione delle sue caratteristiche fisico-chimiche che ne consentono la conservazione. Per me è un’interpretazione che ci può stare: ho visto cose ben peggiori

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  • Buongiorno dott. Canna, tutto molto interessane, ma resto perplesso sulla sua affermazione che “per l’iperammortamento non rileva la data dell’ordine”. Vorrei capire meglio: ho da periziare un bene (che rispetta tutti i vari requisiti “tecnici”) ordinato nel 2019 e consegnato nel 2020 senza che sia stato pagato alcun acconto. Per me è fuori dagli ambiti temporali di tutte le leggi possibili e, quindi, non può accedere all’iperammortamento o altro beneficio analogo (la fattura riporta la data dell’ordine). Invece, se ho capito bene il suo pensiero, può rientrare nella legge di bilancio 2020?

    Risposta
    • La data dell’ordine rileva soltanto nel caso in cui ci sia il famoso ordine confermato con 20% di acconto a fine anno per fruire della “coda” nei sei mesi dell’anno seguente. Fuori da questi casi non ha alcuna importanza. Nel suo caso l’unica cosa che conta è la DATA DI EFFETTUAZIONE dell’investimento, cioè la consegna con il collaudo. Se sono avvenuti nel 2020, valgono le regole in vigore per quell’anno e cioè il credito d’imposta al 40% di cui potete iniziare a fruire già da quest’anno

      Risposta
      • esattamente così. La data che determina quale agevolazione è utilizzabile (iperammortamento o credito d’imposta – dal 2020 in poi – con le varie percentuali e limiti annui) è quella anche detta d’ingresso a magazzino (ricavabile dalla bolla di accompagnamento che viene intesa come data di effettuazione dell’investimento) ad eccezione d’investimenti con acconto del 20%. In tal caso è questa data che viene intesa, come prevede la norma, come data di effettuazione dell’investimento anche se il bene entra nell’anno successivo e sempre nei limiti temporali previsti dalla norma

        Risposta
  • Buongiorno Franco,

    leggendo l’articolo sui chiarimenti del nuovo piano Transizione 4.0 della legge di bilancio 2021, nella parte che riguarda i crediti d’imposta dei beni strumentali, a proposito dell’F24 si parla di poterlo utilizzare già da gennaio 2021. Questo significa che dovessi periziare un’attrezzatura 4.0, l’agevolazione può essere considerata già nel primo F24 che si dovesse fare successivo alla perizia?

    Risposta
    • Esatto, a gennaio sono usciti i diversi codici (abbiamo fatto un articolo) che servono a fruire dei crediti maturato nel 2020 e fruibili da gennaio 2021 e a fruire dei crediti maturati nel 2021 e fruibili immediatamente

      Risposta
      • ok grazie. Ho visto l’articolo. Rimane sempre il fatto che la compensazione vada fatta in 3 quote in 3 anni diversi. Quindi su una attrezzatura posso agevolare in F24 un terzo dell’agevolazione al primo F24 disponibile e gli altri nei due anni successivi. Corretto?

        Risposta
        • In almeno tre anni per i beni 4.0, anche in un solo anno per i beni semplici se azienda fattura meno di 5 mln

          Risposta
  • Buongiorno Dott. Canna,
    l’acquisto di un sistema di gestione code con distributore di biglietti Touch e gestione totalmente software rientra nelle caratteristiche richieste per usufruire delle agevolazioni della 4.0 ?
    Grazie.

    Risposta
  • Buonasera Dott. Canna,
    le volevo chiedere come si procede nel momento in cui ho a che fare con più beni da periziare ma questi fanno parte di un sistema unico. In questo caso come si procede nell’analisi tecnica per la verifica dei requisiti utilizzando una sola perizia?

    Risposta
    • Non so aiutarla, magari le risponderà con maggiore precisione qualcuno che queste cose le fa. Dal mio punto di vista (che la invito a non prendere per oro colato) la prima cosa da valutare è quante matricole CE ci sono, perché se il sistema alla fine ne ha una sola non c’è molto da scegliere. Se invece sono tutte macchine “indipendenti” ma integrate, da quello che so si può optare indifferentemente per una perizia unica (laddove ad esempio la descrizione del sistema a cui si interconnettono sia la stessa per tutte) o per “n” perizie separate. Però, anche in chiave di possibile revamping o rivendita futura, secondo me se è possibile è sempre meglio tenere tutta la documentazione separata

      Risposta
  • Buon giorno dott. Canna,
    stiamo finanziando una piccola realtà nella realizzazione di uno strumento che rientra nelle caratteristiche richieste per soluzioni 4.0.
    La mia domanda è: se noi ci occupassimo della vendita e distribuzione, ma non della produzione, i nostri clienti possono usufruire dei vantaggi ugualmente?

    Risposta
    • Sinceramente non mi è chiara la domanda. L’incentivo va sempre all’utilizzatore del bene: che lo compri da un produttore o un distributore poco importa

      Risposta
  • Buongiorno,
    ringrazio per la chiarezza dell’articolo.
    Avrei una domanda: l’azienda per cui lavoro produce percorsi sanificanti (per la pulizia e sanificazione del personale) e impianti multipressione (per la pulizia degli ambienti) per le industrie, in particolare nei settori alimentare e farmaceutico.
    Abbiamo dotato le nostre macchine di PLC che permettono di ottenere i requisiti delle 5+2 richieste dell’allegato A, ma spesso i consulenti dei clienti ci richiedono in quale dei dodici settori di beni strumentali appartengono i nostri prodotti. La mia domanda è: ma queste dodici categorie sono vincolanti o degli esempi? Macchine che posseggono i requisiti tecnici richiesti ma non rientrano in queste categorie sono esclusi dalle agevolazioni?
    Ringrazio per la risposta.

    Risposta
    • Buongiorno, sì, deve esistere la corrispondenza con una delle categorie merceologiche (che non sono 12 ma 25). Tenga presente che l’interpretazione di queste categorie merceologiche è stata significativamente ampliata dalle varie FAQ del Ministero e da circolari dell’Agenzia delle Entrate.
      Da ultimo, tenga conto che la “certificazione” è a cura dell’acquirente e non del fornitore. Voi non potete vendere soluzioni 4.0 (solo l’applicazione reale può esserlo), ma dovete aiutare il cliente per la parte relativa alla classificazione, alle caratteristiche tecniche ecc.

      Risposta
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  • Buongiorno,
    le stampanti multifunzione interfacciate in rete e gestibili da remoto con la possibilità di autodiagnosi e auto aggiornamenti possono essere oggetto sia dei benefici del super ammortamento che dell’industria 4.0.

    Risposta
  • Buongiorno,
    mi sembra di ricordare che è possibile integrare nei benefici dell’industria 4.0 tutte quelle “strutture o impianti di supporto” che sono stati realizzati per mettere in servizio il macchinario o la linea 4.0. Se è così, non riesco a trovare dove effettivamente è spiegato questo concetto e se vi sono dei limiti nell’interpretazione dello stesso.
    grazie
    Gian Luca Mannaioli

    Risposta
  • Buongiorno,
    dobbiamo riqualificare un impianto a vapore a servizio di una mensa aziendale, mediante i seguenti interventi:
    – sostituzione dei vecchi generatori con nuovi ad alto rendimento e dotati di sistema di recupero termico nei fumi (economizzatore)
    – implementazione e gestione dei generatori con PLC
    – sistema di telediagnosi e controllo da remoto
    – monitoraggio in continuo e da remoto dei parametri di funzionamento (temperatura, pressione, potenza erogata etc).
    L’intervento rientra tra quelli previsti nell’allegato A industria 4.0?
    Grazie
    Simone Ricci

    Risposta
  • io perizio solo l’attrezzatura che ha le caratteristiche per usufruire dell’agevolazione. L’aggiunta dei costi accessori lo fa l’azienda perchè contabilmente questi costi fanno parte della macchina. Tieni presente che il limite del 5% non è invalicabile perchè si tratta di una stima che ha fatto il MISE. L’azienda può superare il 5% purchè in caso di controlli possa spiegare la natura di questi costi ed avere le relative pezze di appoggio (fatture, pagamenti, etc.). Non è difficile, in funzione del tipo di attrezzature, che i costi d’installazione possano superare facilmente il 5%

    Risposta
  • Salve Dott. Canna,
    Una macchina completa di linea viene acquistata a Giugno 2019, rispetta le 5+2 caratteristiche dell’ Allegato A, quindi rientra nell’iper al 270% ma non è ancora stata periziata ne interconnessa.
    Una parte “accessoria passiva” (solo motori ed alcuni sensori, quindi senza requisiti obbligatori), da inserire nella linea di quest’ultima, viene invece acquistata a Giugno 2020.
    Secondo Lei potrei periziarla come bene unico?
    Altra cosa, le spese doganali possono essere considerate nel costo del bene o ricadono nelle così dette “accessorie”?
    Grazie

    Risposta
    • Se ti può essere utile, ti posso dare qualche indicazione su come mi muovo io. La data più importante, ai fini dell’individuazione di quale agevolazione utilizzare, è la data d’ingresso in magazzino. Se la macchina è entrata nel 2019 , può utilizzare la norma con il limite dei 20 milioni di euro. La perizia la faccio quando il bene è interconnesso anche se questo avviene nell’anno successivo. Le spese doganali sono considerate costi accessori d’acquisto e quindi facenti parte del costo di acquisto come i costi di progettazione, i trasporti, i costi d’installazione, montaggio, etc. spese accessorie (vedi OIC 16) . Sulla parte accessoria passiva acquistata nel 2020 ho forti dubbi che tu possa inserirli a meno che non erano previsti dall’ordine principale e che è stato versato un acconto almeno pari al 20% del totale. In caso contrario dovresti verificare se il macchinario principale possa funzionare lo stesso senza questa parte accessoria se no mi viene il dubbio che tu non possa esporre anche il macchinario principale.Non so se Franco concorda

      Risposta
      • “Le spese doganali sono considerate costi accessori d’acquisto e quindi facenti parte del costo di acquisto come i costi di progettazione, i trasporti, i costi d’installazione, montaggio, etc. spese accessorie (vedi OIC 16) “.
        Quindi nella perizia possono essere inseriti come costo unico di acquisto richiamando le varie fatture (es. costo macchina 10+ costo dazi 2 + trasporto 2 = 14 costo tot. unico)
        oppure sarebbe più ligio dichiarare esplicitamente:
        costo macchina 10 (con relativa fattura) e costi accessori: dazi 2 (con fattura) + trasporto 2 (con fattura) , ma in questo caso si sforerebbe facilmente il limite forfettario del 5%!
        Grazie.

        Risposta
  • Buongiorno
    noi siamo un’azienda di produzione di schede elettroniche. Siamo acquistando una macchina serigrafica specifica per l’elettronica che ha tutte le caratteristiche “4.0”. il problema è che non so a quale categoria assegnare il bene: questa macchina automatica intercollegata con la linea di produzione, server, ecc., stende sulla superfice dei circuiti stampati in modo molto preciso (comandato da PLC ecc) la pasta saldante dove successivamente vengono piazzati i componenti.
    La voce che più si avvicina mi sembra sia “macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali …….”. E’ corretto?
    La ringrazio in anticipo
    Cordiali saluti

    Risposta
    • Buongiorno! Personalmente mi sembra più appropriato “macchine per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura”. La voce da lei citata si riferisce alle macchine che fanno finitura superficiale.

      Risposta
  • Buongiorno Franco. Forse mi è sfuggito ma ti risulta che Mise o Ag. Entrate abbia dato chiarimenti in merito alle modalità con le quali andrebbero riportati nelle fatture le indicazioni richieste dalla normativa? Oramai siamo quasi a metà del periodo ma non riesco a trovare nessun chiarimento ufficiale nonostante ritengo che questi miei dubbi siano generali

    Risposta
    • Al momento no. Siamo in attesa del decretone attuativo per il nuovo credito d’imposta per le attività di R&S&I e magari di qualche intervento legislativo che risolva il pasticcio delle fatture

      Risposta
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  • Buongiorno, e complimenti per la chiarezza che vi caratterizza.
    Sono a chiedere se un’insegna luminosa per negozio o azienda dotata di sensoristica per il rilevamento di consumi energetici ed altri sensori (ad esempio per monitoraggio ingressi/uscite, movimentazione utenti, condizioni ambientali, etc) possa rientrare tra i beni soggetti a c.d. Iperammotamento, ed eventualmente in quale categoria di beni.

    Risposta
    • Buonasera, le uniche voci vagamente rilevanti per i sistemi di digital signage sono
      – dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality
      – interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
      Come vede però si deve trattare di sistemi che presentano informazioni agli operatori, non alla clientela

      Risposta
  • Buonasera
    volevo chiedere se una lavatrice per il lavaggio del vetro rientra tra le macchine all’allegato A
    “macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti e/o la funzionalizzazione delle superfici”
    Grazie

    Risposta
  • Buongiorno dott. Canna
    Il credito di imposta funziona anche su beni e prodotti acquistati fuori Europa? Le spiego, vorremmo comprare, per poi rivendere nel nostro servizio, dei dispositivi di sicurezza e controllo da remoto per condizioni automotive dall’america (mi sto interfacciando alla questione da poco perciò nel caso scusi la poca conoscenza dell’argomento)
    ci sono restrizioni per il fatto che vengono comprati dei prodotti già di per se finiti, e fuori europa…o non c’è differenza?
    A chi è possibile parlare e chiedere tutti i possibili dubbi in merito?

    Grazie

    Risposta
    • Buongiorno, non è richiesto che l’acquisto sia da fornitori italiani o europei. Tenga però conto che occorre far mettere dei riferimenti ai commi della legge nella fattura (immagino non sia facile con un fornitore USA).

      Risposta
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  • Ciao Franco. Ho un’attrezzatura per la quale nel 2018 è stato pagato l’acconto del 20%. La macchina è entrata nel 2019 e sto attendendo che completino l’interconnessione. Nel caso in cui potrò fare la perizia nel 2020, ritengo che possa essere portata in iper lo stesso. Corretto?

    Risposta
  • Buongiorno Franco. Dai rumors sembrerebbe che l’iper possa essere esteso al 2020 alle stesse condizioni del 2019. Mi chiedevo se un’azienda è già arrivata nel 2019 al limite dei 20 milioni, le attrezzature residue che vanno oltre questo limite (entrate nel 2019 senza avere acconto) possono poi essere periziate nel 2020 ( e quindi intaccheranno il limite dei 20 milioni del 2020) oppure vanno perse come iper e si prosegue con quelle che entreranno nuove nel 2020?

    Risposta
    • Giuseppe non ha senso farsi domande sui dettagli ora: è molto probabile che cambi tutto (via super e iper al posto di un nuovo credito d’imposta). Dia un’occhiata al sito, ci sono diversi articoli

      Risposta
  • Buonasera Franco. Ho un dubbio di natura amministrativa con un’attrezzatura. Questa è stata ordinata nel 2018, entrata nel 2018 e pagata nel 2018. E’ stata interconnessa però nel 2019 e pertanto la sto periziando. Per come stanno le date dovrebbe ancora avere l’iper al 150% e non far parte di quelle dei 20 milioni del 2019. Che ne pensi al riguardo?

    Risposta
    • Sì assolutamente, è sotto il “vecchio regime”

      Risposta
  • Buongiorno Dott. Canna,
    siamo una start up che ha realizzato una cocktail machine che può miscelare e controllare digitalmente con precisione millilitrica ripetibile, bevande con diverse densità dagli spirit ai concentrati fino alle bevande gassate integrando e dotando di controllo digitale sull’erogato sistemi preesistenti che non lo erano.
    Ci siamo anche autoprodotti hardware firmaware e software con controllo da remoto e app smartphone.
    Alla presentazione in Host 2019 molti potenziali clienti ci hanno chiesto se rientra in 4.0
    E’ una macchina talmente innovativa che non rientra nelle classi merceologiche e ci risulta difficile capire in quale categoria dei beni ammissibili possa rientrare.

    grazie per il cortese consiglio che ci vorrà dare.

    Risposta
    • Beh intanto voi avreste potuto fruire del credito di imposta per la ricerca e sviluppo.
      Per quanto riguarda la vostra macchina, potrebbe ricadere sotto diverse tipologie: macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime; sistemi multirobot; sistemi per la manipolazione… bisogna vedere come è fatta. Ovviamente questo non basta, perché occorre verificare che la macchina poi rispetti condizioni e requisiti una volta installata presso il cliente. Il consiglio è di rivolgervi a un perito esperto della materia o a una società di certificazione che verifichi tutto e vi realizzi un documento che voi poi potete dare ai vostri clienti per aiutarli a realizzare le pratiche.

      Risposta
  • Dott .Canna buon pomeriggio,
    vorrei ricevere un chiarimento riguardo i beni ordinati nel 2017 e interconnessi nel 2019.

    Così come specificato dalla Circolare della Agenzia delle Entrate – MiSE n.4/E del 30/03/2017, ai fini della determinazione del momento di effettuazione, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.”

    A quale legge di bilancio dovrei afferire per calcolare la rispettiva aliquota dell’iperammortamento?
    La conferma d’ordine ed il relativo acconto del 20% risalgono al 2017, mentre la consegna/collaudo/interconnessione al 2019.

    Grazie
    Andrea Pigolotti

    Risposta
    • La legge applicabile è quella in cui ha “bloccato” l’iperammortamento con l’acconto, cioè quella del 2017. Per il solo 2018, se il bene è stato consegnato ma non ancora interconnesso, l’azienda avrebbe dovuto chiedere il superammortamento. L’importo fruito a titolo di superammortamento andrà poi dedotto dall’iperammortamento.

      Risposta
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  • Gentile Franco grazie per l´articolo!

    Secondo Lei un video-microscopio 3D utilizzato nel laboratorio odontotecnico il quale offre la possibilità di realizzare foto e video per la documentazione e la comunicazione tramite la rete e la penna USB integrata, potrebbe rientrare nella categoria di beni dell’ Allegato A punto 2?
    La ringrazio per la cortese attenzione!

    Risposta
  • Buongiorno Franco. Ho un dubbio su un’attrezzatura ordinata nel 2017 e per la quale è stato pagato un acconto del 20% il 31-12-2017. Questa attrezzatura è entrata in stabilimento nel 2019 ed interconnessa da poco.
    Penso che possa rientrare in iper anche alla luce della proroga che è stata fatta per il 2018. Cosa ne pensi al riguardo?

    Risposta
    • L’iper “2017” è inapplicabile perché la consegna è avvenuta oltre i termini previsti dalla disciplina vigente allora (31/12/2018). Non so se si possa usare la disciplina 2018 perché, se è vero che è una proroga della precedente, l’acconto è “vecchio”. Io forse userei semplicemente l’iperammortamento 2019, anno in cui l’investimento viene effettuato.

      Risposta
      • in effetti si può utilizzare sicuramente l’IPER 2019 ma s’intaccherebbe il basket disponibile dei 20 milioni.
        Se utilizzassi invece l’IPER 2018 è vero che l’acconto è vecchio, ma pur sempre pagato entro il 31-12-2018 e la norma dice solo quello. Non se sia una forzatura ma le cose effettivamente stanno così. Penso di essere in una situazione un pò al limite ma solo perchè non vi è uno storico di situazioni simili e di come siano stati risolti in sede di controllo

        Risposta
  • Pingback: Industria 4.0 e iperammortamento 2019: 22 domande e risposte per chi vende e acquista macchine | Quadra srl

  • Ciao Franco. Ma con la nuova normativa sono stati esclusi i beni usati con costo prevalente della parte nuova?
    Nella precedente normativa era possibile portare in iper anche i beni usati purchè con l’attestazione del produttore. Adesso invece leggo che si parla di beni strumentali nuovi e non mi è chiaro se sono stati esclusi quelli usati.

    Risposta
    • Ciao, l’iperammortamento è da SEMPRE valido solo per i beni nuovi. L’Agenzia delle entrate aveva semplicemente detto che si intendono nuovi anche quelli in parte usati purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Nulla cambia con le proroghe successive

      Risposta
  • buongiorno Franco. Mi sarebbe utile un tuo parere al riguardo. Un’azienda ha fatto un ordine per tre attrezzature identiche a dicembre 2017 pagando anche un acconto del 20% entro fine 2017. Di queste , 2 sono entrate nel 2018 e sono state periziate. L’ultima è entrata nel 2019. Penso che sia corretto, anche in questo caso, gestire questa attrezzatura tra quelle per le quali sia stato versato un acconto entro il 31-12-2018 e portarla in iper nel 2019 con la vecchia aliquota. Cosa ne pensi al riguardo?

    Risposta
    • Sì certo, il regime che si applica è quello “vecchio” che a sua volta era una proroga del precedente

      Risposta
  • grazie della risposta, quindi se non ho capito male, plotter con piegatrice e macchina del caffè potrebbero rientrare nel super ammortamento?
    a quale tipo di consulenti bisogna rivolgersi per avere informazioni in merito?
    io tempo e voglia ce ne avrei per documentarmi ma non so dove cercare, ha qualche idea?
    grazie

    Risposta
    • Se vuole documentarsi per bene deve guardare qui https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento oltre a studiarsi le circolari dell’agenzia delle entrate.
      Se vuole rivolgersi a un consulente può provare a chiedere un primissimo parere gratuito (e un preventivo) a enti di certificazione come Bureau Veritas o ICIM oppure a gruppi di consulenti tipo ReteAgevolazioni oppure oppure anche a singoli ingegneri che sono titolati a fare perizie.

      Risposta
  • Buonasera,
    nella mia azienda, l’anno scorso 2018 anche per sfruttare super e iper ammortamento, sono stati fatti diversi investimenti in materiale per l’ammodernamento delle strumentazioni.
    Se le elenco i materiali acquistati potrebbe dirmi se secondo lei si ha diritto a super o iperammortamento?
    – plotter + piegatrice automatica per plotter
    – centralino telefonico con telefoni fissi android
    – computer fissi e portatili
    – macchina per caffè automatica con display
    Abbiamo scritto una pec al mise ma non abbiamo ricevuto alcun riscontro in merito purtroppo…
    Confido e resto in attesa di suo cortese riscontro.
    Grazie

    Risposta
    • Guardi mi è possibile escludere con certezza che ne abbiate diritto per computer, centralino e telefoni fissi perché non c’è rispondenza a nessuna delle categorie merceologiche elencate in questo articolo. Per quanto riguarda le altre due potrebbe darsi. Tuttavia, se legge bene l’articolo, si renderà conto che non basta aver comprato un bene “4.0” per fruire dell’iperammortamento. Occorre anche rispettare determinati requisiti e poi dimostrarne l’interconnessione. Le consiglio di rivolgersi a un consulente (ce ne sono davvero tanti in giro, ne scelga uno serio) se non ha tempo o voglia di perdere un po’ di ore a documentarsi.

      Risposta
  • Buongiorno Dott. Canna

    Avrei bisogno di capire meglio la questione, mi occupo di grossi impianti di lavaggio stoviglie e posate e quant’altro, fornisco principalmente grossi centri di cottura della ristorazione collettiva con impianti automatizzati, le mie macchine possono rientrare nel piano industria 4.0? quali sono le caratteristiche da porre in evidenza?

    Risposta
    • Guardi mi sembra molto al limite. L’unica possibilità sarebbe inquadrarli come “sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali”, ma comunque non ci metterei la mano sul fuoco. Sarebbero inoltre da dimostrare i 5+2 requisiti spiegati nell’articolo, nonché l’interconnessione ai sistemi gestionali.

      Risposta
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  • ma pensi che l’Agenzia delle Entrate o il MISE chiarirà ufficialmente questo aspetto o danno per scontato che questa sarà la modalità? Diverse aziende mi hanno posto il quesito come se la norma non fosse chiara al riguardo

    Risposta
    • Credo che nelle prossime settimane ci sarà qualche altra tornata di FAQ, ma su questo specifico punto non ci sono dubbi

      Risposta
  • Ciao Franco. In merito alle nuove aliquote per il 2019 che sono:

    • 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro

    • 100%, per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro

    • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

    questo significa che se viene acquistata una macchina da 3 milioni di euro, 2,5 milioni vanno al 170% e 0,5 milioni vanno al 100% oppure bisogna vedere l’investimento complessivo della macchina (superiore a 2,5 milioni) e quindi l’aliquota per tutta è il 100% ?

    Risposta
    • La prima che hai detto. Per i primi 2,5 mln 170 e poi si scende

      Risposta
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  • hai ragione. Dal punto di vista pratico, non cambia nulla. Il problema potrebbe essere la gestione con SAP di asset che per un importo hanno un’aliquota di ammortamento e per la parte residua ne hanno un’altra. Stessa cosa sarà per le attrezzature che entreranno nel 2019 quando l’importo sarà a cavallo tra due aliquote perchè il cumulato, con la nuova attrezzatura, supererà l’aliquota precedente

    Risposta
  • Buongiorno Franco, anche se mi aspetto che questi aspetti vengano chiariti formalmente dal Mise o dall’Agenzia delle Entrate, avevo 2 quesiti da sottoporti per i quali i pareri sono discordanti:
    1 QUESITO
    Se io ho ordinato un attrezzatura nel 2018 versando l’acconto all’ordine del 20% e poi successivamente l’importo finale aumenta (vedi installazione o opere accessorie che di solito vengono definiti subito dopo che l’attrezzatura entra in stabilimento o poco prima), posso portare in iperammortamento solo il valore correlato all’acconto o quello complessivo?

    2 QUESITO

    Visto il limite dei 20 milioni per il 2019, l’azienda può decidere cosa e quando portare in iperammortamento o deve seguire l’ordine cronologico di arrivo delle varie attrezzature

    Risposta
    • Ciao, sul 1 quesito, porti tutto in iperammortamento con queste modalità: la parte relativa all’ordine 2018 con acconto 20% va al 250. Quello che emerge in più va su 2019 al 270%. Lo ha chiarito l’Agenzia a Telefisco.
      Sul secondo quesito, non esiste nessun “obbligo” di iperammortamento, per cui decide l’azienda che cosa portare.

      Risposta
      • Si mi avevano detto che c’era stata qualcosa su Telefisco ma pensavo che venisse formalizzato con qualche circolare esplicativa. In ogni caso penso che l’azienda possa anche decidere di non intaccare il basket dei 20 milioni con questa eccedenza del 2018 ed utilizzarlo invece poi per nuove attrezzature che entreranno nel 2019. Corretto?

        Risposta
        • Certo, ma me ne sfugge l’utilità: i soldi che ti porti a casa a fine anno sono sempre al massimo quelli.

          Risposta
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  • Ciao Franco. Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Quest’anno è stato piacevole scambiare opinioni sul tema dell’iper

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  • in effetti è anomala come situazione però dal 2017 ad oggi penso che tanti possano avere avuto questa situazione. Se questo componente l’avessero acquistato insieme alla macchina, non c’era nulla da dire perchè tutta la macchina avrebbe avuto i requisiti e questo sarebbe diventato un accessorio. Il fatto che venga acquistato dopo la perizia crea questa situazione . Grazie di tutto

    Risposta
  • Ho sempre inteso un upgrade/revamping come ammissibile all’agevolazione solo quando questo upgrade/revamping rende/completa la macchina Industria 4.0 e cioè permette di rispettare quei 5+2 requisiti che prima non aveva. Il mio dubbio è che se un upgrade della macchina, che è già 4.0 e che già rispetta le 5+2 caratteristiche, si limita solo ad aumentare la capacità produttiva del main asset, lo devo periziare rimandando alla perizia precedente il rispetto delle 5+2 caratteristiche? In pratica questo upgrade non rende la macchina 4.0 perchè già lo è di suo

    Risposta
    • Secondo me sì, devi cioè attestare che il componente è intelligente e quindi ricade nella disciplina. E poi spiegare che il sistema in cui si va a integrare risponde ai 5+2 requisiti. E’ un caso un po’ anomalo comunque, informati meglio.

      Risposta
  • Ciao Franco. Nel 2017 avevo periziato un’attrezzatura di produzione. Adesso l’azienda ha acquistato un componente aggiuntivo dell’attrezzatura principale di valore superiore a 500 k. Non sono certo, visto che supera i 500 k, se doverlo periziare oppure va in automatico in iperammortamento poichè un componete aggiuntivo della macchina principale. Nel caso in cui dovessi fare la perizia, sicuramente non posso attestare, su questo componente le 5+2 caratteristiche che ha la macchina principale e non lui da solo. Forse dovrei limitarmi a periziarlo attestando solo che fa parte di una macchina già periziata. E’ il primo caso che mi capita e non saprei cosa fare.Ti è capitata una cosa simile?

    Risposta
    • Non mi è capitata perché non faccio perizie 🙂 Scherzi a parte, devi certamente fare una nuova perizia e puoi inserirlo come “upgrade/revamping”.

      “Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”

      La cosa fondamentale è che, grazie all’uso del componente smart, il sistema precedente diventi 4.0

      Risposta
  • Buongiorno Franco. Se non ricordo male il limite temporale per usufruire dell’iperammortamento con l’attuale normativa dovrebbe essere il 31-12-2019 se l’acconto è stato versato entro il 31 dicembre 2018.
    E’ corretto? Nell’anno precedente (2017) era il 30 giugno dell’anno successivo

    Risposta
    • Ciao Giuseppe, corretto: a giugno è il limite per il superammortamento

      Risposta
  • Caro Franco,
    avrei bisogno di alcuni chiarimenti al riguardo della perizia tecnica giurata e della relazione di analisi tecnica corredata, anche facendo riferimento ai facsimili diffusi dal Ministero.
    Ti chiedo:
    cosa deve obbligatoriamente contenere la perizia giurata?
    Può essere un documento puramente tecnico, in cui si attesta solamente il rispetto dei requisiti dell’Industria 4.0 e l’interconnessione (“ … una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”), oppure deve essere qualcosa di più ?
    Ad esempio, l’importo totale del bene iperammortizzato può non essere indicato? Nota nei modelli compare “Preso atto che il valore complessivo degli investimenti (beni, inclusi componenti e accessori) rilevante ai fini dell’agevolazione, così come indicato dalla società stessa, è pari a un importo lordo complessivo di euro: x.xxx.xxx,xx ”, però la Circolare non dice di indicare obbligatoriamente tale importo (o sbaglio?)
    La lista dei componenti e degli accessori costituenti il bene in iperammortamento può essere fatta successivamente, ovvero comparire solo nella relazione di analisi tecnica (i cui contenuti sono esplicitati nella Circolare 4E)?
    Inoltre, le responsabilità e sanzioni dell’ingegnere o perito industriale sono separate da quelle dell’azienda che beneficia dell’ iperammortamento? Ad esempio, l’ingegnere può avere responsabilità sull’ effettiva corrispondenza ai requisiti tecnici, ma non sugli importi associati.
    La questione si pone nel caso di un’azienda che ha delle voci di spesa di incerta inclusione tra le spese agevolabili in iperammortamento ed è intenzionata a procedere con un Interpello al Ministero, con tempi di risposta (90gg) che vanno oltre la scadenza del 31/12/2018.

    In attesa di un riscontro
    Grazie
    Riccardo

    Risposta
    • Ciao Riccardo, fammi uno squillo (dovresti avere il numero nelle mail che ci siamo scambiati in passato)

      Risposta
      • Ciao Franco,
        scusami ma non riesco a trovarlo;
        me lo potresti mandare via mail
        Grazie
        Ciao
        Riccardo

        Risposta
  • Buongiorno Franco. Mi piacerebbe avere una tua opinione al riguardo
    Sto analizzando un sistema di movimentazione di lotti di prodotto da un’area all’altra dello stabilimento per completare il processo produttivo. Questa sistema è composto da isole dove sono presente dei robot a 6 assi che spostano i lotti dall’area di carico ad una navicella che, seguendo una rotaia, si sposta automaticamente in altre aree dello stabilimento dove, in modo analogo, altri robot a sei assi prelevano i lotti e li consegnano alla fase successiva della produzione. Non si tratta di un magazzino automatizzato ma sostanzialmente di un sistema automatizzato/con robot di trasporto da un processo produttivo ad un altro. Il sistema soddisfa i 5+2 requisiti e pensavo che potesse essere inquadrato nell’ambito del cap. 11 sotto la voce : ” ROBOT, ROBOT COLLABORATIVI E SISTEMI MULTI-ROBOT”. Questa è l’unica voce che nella circolare 4E non è dettagliata e quindi mi viene qualche dubbio se posso portare in iper tutto il sistema (quindi compresa anche la parte strutturale della rotaia) oppure solo i robot

    Risposta
    • Ci sarebbe anche la voce “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”.
      In questo caso il nastro trasportatore che è stupido potrebbe rientrare tra gli accessori…

      Risposta
  • Buongiorno,
    Per usufruire dell ‘iper ammortamento del 250% che tipo di connessione bisogna avere? Non avendo una linea fissa, ed essendo un’ azienda.
    Grazie mille

    Risposta
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  • Buongiorno Franco, secondo te un’attrezzatura già periziata nel 2017 e che poi nel 2018 viene spostata in altra sede (sempre in Italia) andrebbe riperiziata per il fatto che viene riconnessa da altra parte e quindi bisogna riattestare l’avvenuta interconnessione?

    Risposta
    • Non esiste un preciso obbligo, tuttavia ritengo di sì

      Risposta
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  • Buonasera Franco,
    complimenti per il tuo blog, sempre molto efficace e aggiornato. Avrei bisogno di un chiarimento al riguardo del Requisito Obbligatorio 3 per beni materiali dell’allegato A, di categoria I, cioè il requisito di “integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”.

    Nel caso di integrazione automatizzata fra macchine del ciclo produttivo, la Circolare specifica che “in questo caso si intende che la macchina in oggetto sia integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle (si richiama l’attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio di dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti)”.

    Avendo presente anche le altre poche FAQ sull’argomento, Ti chiedo:

    – L’integrazione automatizzata fra le due macchine non deve necessariamente passare dal sistema gestionale di stabilimento, ma può bastare un sistema di controllo centralizzato (tipicamente distribuito, DCS) che permetta il trasferimento di informazioni da una macchina all’altra.

    – L’integrazione e la comunicazione non deve essere necessariamente bidirezionale, nel senso che entrambe le macchine debbano ricevere e inviare informazioni e dati all’altra macchina e quindi è sufficiente avere un solo senso di comunicazione.

    – Le due macchine non devono necessariamente appartenere a “sistemi” diversi, ad esempio impianti, linee produttive o addirittura siti produttivi diversi, ma basta che siano fisicamente distinte.

    La nostra interpretazione deriva anche dalla nostra conoscenza dell’industria di processo, dove difficilmente sarebbe possibile il rispetto delle condizioni più restrittive.

    Grazie in anticipo per la tua opinione in merito.
    Cordiali saluti

    Risposta
    • Ciao Riccardo, ti rispondo sui punti
      – L’integrazione automatizzata fra le due macchine non deve necessariamente passare dal sistema gestionale di stabilimento, ma può bastare un sistema di controllo centralizzato (tipicamente distribuito, DCS) che permetta il trasferimento di informazioni da una macchina all’altra.

      Certo, anzi: potrebbe anche non essere necessario un sistema di controllo distribuito, ma una semplice connessione peer to peer

      – L’integrazione e la comunicazione non deve essere necessariamente bidirezionale, nel senso che entrambe le macchine debbano ricevere e inviare informazioni e dati all’altra macchina e quindi è sufficiente avere un solo senso di comunicazione.

      Corretto: la comunicazione bidirezionale è necessaria, salvo eccezioni, per l’interconnessione e non per l’integrazione.

      – Le due macchine non devono necessariamente appartenere a “sistemi” diversi, ad esempio impianti, linee produttive o addirittura siti produttivi diversi, ma basta che siano fisicamente distinte.

      Assolutamente. Il caso tipico è proprio quello di due macchine della stessa linea nella quale una macchina comunica all’altra qualcosa (es. da valle a monte: “ho finito il ciclo, sono libera, puoi passarmi altro lavoro”)

      Risposta
      • Grazie mille Franco,
        tutto molto chiaro.
        Riccardo

        Risposta
  • Buongiorno Franco. In questo periodo mi sto occupando d’impianti secondo quanto riportato nel cap.12.
    Da quel che capisco, anche alla luce dei chiarimenti della circolare del 23 maggio 2018, i filtri o i sistemi devono rispettare o il fatto che trattino oppure che recuperino i vari fluidi (gas, acqua, aria, sostanze chimiche) .
    Ho inteso il termine “trattino” con un qualcosa che effettui modifiche sui fluidi considerati.
    Sarei del parere di escludere , nell’ambito del termine “trattino” quegli impianti che si limitano alla veicolazione dei fluidi (le reti di distribuzione) nonchè gl’impianti di raffreddamento o riscaldamento di fluidi (ad es. il condizionamento, etc.). Vorrei avere un tuo parere al riguardo anche perchè la norma non è chiara al riguardo e tenderei nelle perizie ad essere molto restrittivo per evitare poi problemi d’interpretazione.

    Risposta
    • Condivido il tuo approccio

      Risposta
  • Buongiorno, si hanno rumors se il governo intende prorogare anche per il 2019 ?

    Risposta
  • ok perfetto. Grazie . Ne ero convinto anch’io ma mi era venuto il dubbio

    Risposta
  • ok avevo provato a rimandarlo ma mi dice che è un duplicato. Comunque volevo chiederti se gl’impianti previsti dal cap. 12 (Filtri e sistemi) , ad es. un impianto generale di trattamento di aria o acqua, si possano portare in iperammortamento senza i limiti degli impianti di servizio così come riportato al punto 6 della Circolare 177355 del 23-5-18 dove associa l’impianto all’attrezzatura che va in iper

    Risposta
    • Ciao Giuseppe, sono due cose distinte. In iper al 100% vanno unicamente e senza limiti “filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante ecc.”. In genere si tratta di stazioni a fine linea simili a macchinari o impianti dedicati al filtraggio. Gli impianti di servizio ammessi con limiti sono invece tutte le voci gli impianti (tubazioni ecc.) che portano aria compressa, acqua, elettricità, connettività. Spero sia chiara la differenza

      Risposta
  • Buongiorno ho postato ieri un commento ma non lo vedo. Vi sono problemi sul sito?

    Risposta
    • Buongiorno Giuseppe, il sistema non ha registrato commenti ieri, né ve ne sono nella coda di spam. Magari sarà andato qualcosa storto al momento dell’invio.

      Risposta
  • quindi la rete delle tubazioni farebbe parte come costo accessorio relativo alla voce installazioni. Pertanto , visto che sia il macchinario sia la rete hanno entrambi un costo superiore a 500 k) dovrei fare la perizia giurata del solo macchinario . Per quel che riguarda la rete o tubazioni non vi è perizia se non giustificare , in sede di accertamento, il perchè questa voce supera il limite forfettario ipotizzato dal MISE del 5%. Corretto?

    Risposta
    • Non lascerei la spiegazione al momento dell’accertamento. Soprattutto se il costo degli accessori portato in iperammortamento eccede il 5%, la motivazione va inserita in analisi tecnica (scripta manent).

      Risposta
  • Buongiorno Franco. Sto verificando un impianto che ricade tra quelli previsti dal cap. 12 della circolare 4E (filtri e sitemi etc.). Questo impianto è conforma a quanto richiesto ed è interconnesso al sistema gestionale dell’impianto stesso. Il dubbio che mi sta venendo è che l’azienda ha fatto due ordini separati : uno per il macchinario e l’altro per la rete delle tubazioni che serve a raccogliere le sostanze da trattare dai vari macchinari. E’ chiaro che l’impianto senza la rete non avrebbe senso e mi chiedevo se posso considerarli entrambi come facenti parte di un unico impianto o limitarmi a periziare ( e quindi rendere eleggibile ad iperammortamento) solo il macchinario di trattamento escludendo la rete. Grazie

    Risposta
    • La rete delle tubazioni va considerato costo accessorio, per i quali conosce già le regole. Il numero di fatture non è comunque rilevante

      Risposta
  • buongiorno vorrei chiedere se un forno industriale cottura carni con controllo plc interconnesso rientra
    con iper ammortamento 250%

    Risposta
    • Buongiorno, dal punto di vista merceologico un forno può rientrare nella voce “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime”. Deve rispettare i 5+2 requisiti che trova indicati nell’articolo e, infine, essere effettivamente interconnesso.

      Risposta
  • Buongiorno Franco, per un’attrezzatura che è stata gia periziata nel 2017 e che l’azienda nel 2018 vorrebbe trasferire in un altro suo sito produttivo (dove verrebbe nuovamente interconnessa come lo era in precedenza) occorre procedere ad una nuova perizia?
    Io lascerei la stessa perizia e poi spiegare – in caso di accertamento – che l’attrezzatura si trova in altra parte ma mi viene il dubbio che la data d’interconnessione cambierebbe perchè si sgancia da una parte e si aggancia dall’altra, ma per il resto rimane tutto lo stesso e l’eleggibilità ad iper non cambia.

    Risposta
    • Buonasera Giuseppe, scripta manent… farei redigere una dichiarazione, da conservare insieme alla perizia, nella quale si spiega che le modalità di integrazione e interconnessione non cambiano, rinviando alla perizia precedente per i dettagli.

      Risposta
  • Buongiorno Franco. Sto cercando d’interpretare quanto riportato nella circolare 4E nel cap. 12 sui sistemi di qualità e più precisamente ” filtri e sistemi (si intendono anche impianti) di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.”

    Fermo restando che devono tutti possedere il requisito d’interconnessione, mi chiedo se il termine ” trattamento e recupero” debba essere inteso che l’impianto debba fare sia il trattamento sia il recupero oppure fare una delle 2.
    Cioè un impianto di aria compressa, se interconnesso, può rientrare oppure no visto che non recupera nulla?
    Purtroppo il Ministero non pubblica più FAQ e mi sembra strano visto che i dubbi ci sono

    Risposta
  • Buongiorno,
    vorrei sapere se le spese di interconnessione ed integrazione, di un bene rientrante nell’Allegato 6A (Sabatini-ter), non inserite nella Sabatini-ter (in quanto non quantificate) possono beneficiare dell’iperammortamento (presupponendo che non possono fruire del contributo c/interessi della Sabatini-ter)? A tal proposito ci sono limiti percentuali in tal senso (come di sembra di capire da quanto esposto di seguito)?
    In base “Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 152/E del 15 dicembre 2017 “verificandosi i due presupposti “le attrezzature siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario” e “le attrezzature ne costituiscano normale dotazione”), l’iper ammortamento potrà estendersi anche al costo di tali attrezzature e accessori. Inoltre il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto di fissare un limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene dell’allegato A costituiscono “normale dotazione” del bene medesimo. Tale limite forfettario è determinato in ragione del 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell’iper ammortamento. Nel limite di tale importo, quindi, si può presumere che le dotazioni possano essere considerate accessorie, sempreché, ovviamente, i costi di tali dotazioni siano effettivamente sostenuti e debitamente documentati. Resta ferma la facoltà per l’impresa di applicare l’iper ammortamento sulle attrezzature ed accessori in questione anche per l’importo che eccede il predetto limite del 5%. Tuttavia, in questo caso sarà onere del contribuente dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione. Si ritiene, infine, che le soluzioni sopra indicate possano trovare applicazione tanto nel caso in cui gli elementi accessori vengano acquisiti contestualmente all’atto di investimento nel bene principale, sia nel caso in cui vengano acquisiti separatamente anche presso altri fornitori.
    Grazie anticipatamente per l’attenzione e complimenti per l’iniziativa.

    Risposta
    • Buongiorno, la risposta è affermativa: gli importi oggetto delle due agevolazioni possono essere diversi. I limiti percentuali per le spese accessorie (purché direttamente pertinenti), come lei stesso ha già individuato, sono del 5% del totale , ma è possibile superare questo limite dimostrandone la maggiore e necessaria incidenza.

      Risposta
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  • Buongiorno Franco,
    un’azienda che seguo si è dimenticata di inserire nei costi sostenuti e già “certificati” da una perizia giurata, una voce di costo che rientrava nella 4.0.
    Esiste il modo per fare rientrare questo costo nella 4.0? L’acquisto si è concluso nel 2017.
    Grazie

    Risposta
    • Buongiorno Filiberto, troppi pochi elementi per risponderle compiutamente. In generale la perizia non ha il compito di valutare i costi dell’investimento, ma soltanto gli aspetti tecnici. L’inserimento dei costi infatti è un’operazione contabile che viene fatta al momento della dichiarazione dei redditi. Se quindi per esempio avete certificato un impianto di packaging potrete inserire tranquillamente tutte le fatture pertinenti. Diverso è invece il discorso nel caso in cui il costo di cui lei parla è una voce iperammortizzabile a sé stante sostenuta ma non periziata/certificata. In questo caso si ricade nel caso della cosiddetta “perizia tardiva” su cui abbiamo appena scritto un articolo qui https://www.innovationpost.it/2018/04/10/perizia-tardiva-iperammortamento-salvo-ma-fruizione-rinviata/

      Risposta
      • La ringrazio come sempre

        Risposta
  • Franco, non posso fare altro che complimentarmi con te per l’ottimo articolo, tutta via leggendo le tue risposte non ho ancora travato quella che fa al mio caso, premesso che, ci siano tutti i requisiti richiesti (PLC, controllo in remoto, ecc…) i mezzi di sollevamento tipo piattaforme aeree di cui ti allego il link di un modello generico:

    http://www.cela.it/index.php?option=com_content&view=article&id=250%3Adt25&catid=37%3Aindustriali&Itemid=360&lang=it

    Possono rientrare nell’iperammortamento al 250%?

    Risposta
    • Buongiorno Andrea, il “premesso che ci siano tutti i requisiti” mi lascia perplesso, non tanto per le 5 condizioni, ma per i 2 ulteriori requisiti. Detto questo, resta il nodo della merceologia.
      La vece rilevante sarebbe “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”.
      Ora la circolare 4E spiega che tra gli “strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi” rientrano carrelli elevatori, sollevatori, carriponte, gru mobili, gru a portale. Ma la stessa circolare specifica che l’espressione “macchine motrici” non include i veicoli ai sensi della definizione di cui all’art. 1 della Direttiva 70/156/CEE.
      Ciò detto credo si possa concludere che la parte di costo relativa al mezzo motorizzato sia sicuramente esclusa, mentre la parte “gru” possa invece rientrarvi a condizione di rispettare i 5+2 condizioni/requisiti.
      Indipendentemente dal valore dell’investimento, consiglio di farvi supportare comunque da una perizia.

      Risposta
  • Hai ragione. Mi ero perso negli esempi che venivano riportati e proprio il microscopio elettronico non veniva esplicitato chiaramente mentre sembrerebbe quello più rispondente. Per quel che riguarda l’annoso problema dell’interconnessione dei sistemi di cui al cap. 12 (microscopi, tester o altro) penso che se abbiamo una scheda di rete, un indirizzo IP e se risultano collegati ad un server, l’interconnessione dovrebbe essere soddisfatta. Ad es. potrei accedere in remoto , su rete interna, al microscopio e operarci. Si tratta pur sempre di scambio di informazioni . O sbaglio?

    Risposta
    • Per quanto riguarda l’interconnessione, occhio che deve essere dimostrata non la “capacità di interconnettersi”, che sarebbe soddisfatta da una scheda di rete e un indirizzo IP, ma l’effettiva avvenuta interconnessione che va documentata

      Risposta
  • Buongiorno Franco. Ho un dubbio se un microscopio elettronico sia ammissibile o no ad iperammortamento. Pensavo che potesse essere inserito tra quelli del cap 12 della circolare Ag. Entrate ma la descrizione che vi è riportata non mi aiuta a capirlo

    Risposta
    • Caro Giuseppe, la definizione merceologica non è un problema (rientra tra i sistemi per la caratterizzazione dei materiali). Ma deve trattarsi di un microscopio “interconnesso”, in grado cioè di generare report che poi finiscano ad altre macchine o – più verosimilmente – ai sistemi aziendali in maniera automatica – e questa non è una banalità

      Risposta
  • Buongiorno Sig. Franco, l’Agenzia ha chiarito che gli elementi accessori possono essere acquisiti anche separatamente e anche presso alti fornitori. Gli elementi accessori fatturati in un secondo momento devono risultare anche dalla perizia technica giurata?
    Grazie e saluti

    Risposta
  • Buongiorno Sig. Franco, per una macchina movimento terra in grado di inviare (es. per monitoraggio, diagnostica, controllo del peso del materiale movimentato ai fini della gestione della produzione) e di ricevere informazioni (es. istruzioni relative alla pianificazione, configurazione) dal sistema informatico di fabbrica può ritenersi soddisfatto il requisito “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e part program” pur non trattandosi di una macchina a guida automatica o semi-automatica? La Circolare e le successive FAQ sottolineano che per le macchine motrici e operatrici “si deve intendere la caratteristica assolta se le stesse siano a guida automatica o semi-automatica”.
    Grazie e saluti

    Risposta
    • No Gemma, come lei stessa ha verificato, il requisito dell’interconnessione si intende assolto solo nel caso dei veicoli a guida automatica o semiautomatica.

      Risposta
  • Buongiorno Sig. Franco,
    in merito al quesito precedente, il costo del software di supervisione e controllo fornito con l’impianto di cogenerazione può usufruire del super ammortamento? Nella circolare del 30 marzo non c’è alcun riferimento ai software abbinati a macchine/impianti che usufruiscono del solo super ammortamento.

    Grazie in anticipo

    Risposta
    • Buongiorno Giulia, la risposta purtroppo è negativa: il sw può essere agevolato (al 140%) solo in presenza di almeno un investimento in beni materiali che possono fruire dell’iperammortamento al 250%.
      Va anche detto che, come è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il SW non deve essere per forza relativo a quel bene materiale. Quindi è possibile, per esempio, acquistare dei wearable da interconnettere al sistema (beneficiando per questi dell’iperammortamento al 250%) e avvalersi della maggiorazione al 140% per il software.

      Risposta
  • Buongiorno Franco, la ringrazio per il chiarimento. Solo un’altra domanda. Lo stesso impianto potrebbe invece usufruire del super ammortamento o valgono le stesse considerazioni fatte nella sua risposta? Nella circolare del 30 marzo si fa riferimento solo ad impianti fotovoltaici ed eolici e mai ad una generica centrale elettrica.
    Grazie in anticipo

    Risposta
    • Certo, tutti gli investimenti in beni strumentali possono fruire del Superammortamento

      Risposta
  • Buongiorno Sig. Franco, un impianto di cogenerazione ovvero un’industria di trasformazione che realizza un prodotto (energia) trasformando la materia prima (combustibile), può rientrare nella categoria “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime” e quindi usufruire dell’agevolazione dell’iper ammortamento?

    Risposta
    • Buonasera Giulia, nella circolare del 30 marzo, con riferimento a un’altra voce dell’allegato A, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che sono escluse “soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non); si ricorda peraltro che queste ultime possono beneficiare di misure di
      agevolazione all’efficienza energetica già in vigore (come i “certificati bianchi”)”.
      Temo quindi che la risposta al suo quesito non possa essete affermativa

      Risposta
  • Buongiorno Franco,

    sto esaminando una attrezzatura di testing che rientra tra i sistemi di qualità per le qauli è sufficiente che sia interconessa oltre a rientrare tra quelle previste dal cap 12 della 4E. Questa macchina è connessa ad un server di rete per la condivisione dei dati e dei programmi di testing. Il collegamento è sicuramente TCP-IP. Mi sembra che rientri tra i requisiti d’interconnessione. Che ne pensi?

    Risposta
    • Secondo la definizione di interconnessione fornita dall’Agenzia, il sistema deve scambiare informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento “standard” (TCP-IP va benissimo) e deve avere un suo indirizzo IP. Mi sembra che ci siamo nel suo caso.

      Risposta
  • buonasera sig franco
    secondo lei il distributore automatico di sigarette e servizi vari
    rientra nell’iperammortamento?
    le rammento che lo stesso potrebbe rientrare nella voce allegato a
    magazzino automatizzato interconnesso
    che lo stesso e’ collegato alla fabbrica via internet e quindi interconnesso con i sistemi di fabbrica
    e’ monitorabile da remoto da parte dell’esercente
    e’ composto da unita’ touch screen su base pc
    e’ azionato da sistemi automatici

    mi faccia sapere la sua opinione

    grazie e saluti

    Risposta
    • Caro Diego, lei mi fa una domanda sulla quale da mesi si stanno accapigliando fornitori, Federazione Tabaccai ed esperti fiscali. Purtroppo non esiste una risposta certa al suo quesito, che proverei però a proporre al MISE (qui come si fa https://www.innovationpost.it/2017/06/05/dubbi-iperammortamento-parere-tecnico-ministero/). Ciò premesso le dico la mia opinione personale. Il vero problema non è tabnto che la tabaccheria non sia una fabbrica, come altri hanno rilevato, bensì il requisito merceologico: un distributore automatico non è un magazzino automatizzato, ma una vending machine. La differenza sta nel fatto che il magazzino è un luogo “b2b”, caricato e scaricato da imprese, mentre una vending machine è un luogo “b2c”, caricato da imprese e scaricato da consumatori. Tenga conto che se così non fosse, con lo stesso principio anche una pompa di benzina potrebbe rientrare nel concetto di magazzino automatizzato… Alcuni produttori distinguono poi i distributori in grado di fare solo lo scarico automatico (ma con caricamento automatico) da quelli che invece hanno anche il caricamento automatico, ma – ancora – secondo me il punto non è centrato.
      Altro elemento che porto alla sua attenzione. La Federazione Italiana Tabaccai si è letteralmente “lavata le mani” sulla questione, dicendo di non avere le competenze e i titoli per garantire sulla cosa. Secondo lei, se la cosa fosse così pacifica la FIT non avrebbe risposto diversamente ai tanti quesiti? A supporto della mia tesi le segnalo infine che nella pletora di emendamenti che NON sono stati approvati nell’ultima finanziaria ce n’erano diversi volti proprio a inserire le vending machine nell’elenco dei beni iperammortabili.
      Questa è la mia opinione: se fossi un tabaccaio fruirei del superammortamento al 130%, senza incorrere nei rischi di un'”avventura” ai limiti dell’interpretazione legislativa. A meno che – e qui lo ripeto – non riusciate a farvi dare da MISE o Agenzia delle Entrate una risposta a un interpello.

      Risposta
  • negozio di OTTICA? e quindi tutti gli strumenti nuovi per la misurazione della vista?

    Risposta
    • Buongiorno Alessandro, il tema non è tanto il settore in cui la strumentazione viene impiegata, quanto se c’è una voce tra quelle elencate in questo post che faccia al caso suo e – non ultimo – l’interconnessione degli strumenti alla rete aziendale o ad altri strumenti.

      Risposta
  • Salve Sig. Franco,
    complimenti per l’articolo.

    Sono un libero professionista, ho la necessità di acquistare un nuovo computer portatile e software di modellazione 3D.

    Secondo lei in quale categoria di ammortamento potrei rientrare?

    Grazie mille per la gentile risposta e cordiali saluti
    Pietro

    Risposta
    • Buonasera Pietro,
      1) i computer non rientrano nell’iperammortamento, ma si comprano con il superammortamento al 130% (da gennaio 2018, fino a dicembre era al 140%).
      2) Per quanto riguarda il software per la modellazione 3D, rientra nell’elenco dell’Allegato B (iperammortamento per beni immateriali) e potrebbe quindi essere agevolato al 140%, ma la legge prevede che, per fruire di questo inccentivo, l’investimento in SW sia accompagnato anche da un investimento in uno dei beni materiali dell’allegato A come per esempio una stampante 3D industriale, che sarebbe a sua volta agevolata al 250%. Se questo bene materiale da collegare non c’è, non si ha diritto nemmeno all’agevolazione sul software. Spero di essere stato chiaro.

      Risposta
      • Grazie, gentilissimo e chiarissimo.

        Risposta
  • Buonasera,nel caso dell’acquisto di uno smartphone e di un pc si può fruire del superammortamento o iperammortamento?

    Risposta
    • Superammortamento al 140% fino a domani 31/12. Dal 1 gennaio sempre Superammortamento ma al 130%

      Risposta
  • e dimenticavo, ma la data certa delle attestazioni interne (per i beni inferiori a 500k) qual’è? Il rappresentante legale deve spedire una PEC al proprio ufficio o deve andare da un notaio entro il 31-12-2017 per avere la data certa?

    Risposta
  • Buongiorno Franco, probabilmente c’è confusione sul problema della perizia giurata perchè questa è costituita da una parte tecnica e dal verbale di giuramento. Entrambi costituiscono un corpo unico anche perchè vi sono riportati i vari timbri del tribunale legano i vari fogli tra di loro (tra l’altro si appone una marca da 16 euro ogni 4 facciate ed ogni marca viene annullata dal timbro della cancelleria del tribunale) . Il verbale di giuramento (di una perizia giurata) fa parte della perizia e non è possibile differenziarlo. La perizia riporta una data ed il verbale può anche riportare una data successiva perchè è quella in cui avviene il giuramento . Tra l’altro se una macchina viene interconnessa il 31-12-2017 , e quindi assume le caratteristiche formali di eleggibilità ad iperammortamento, è abbastanza complicato entro la stessa data predisporre la perizia ed inviarla sempre formalmente lo stesso giorno all’azienda. Sarebbe stato più chiaro, come si era sempre inteso, che l’eleggibilità ad iperammortamento fosse vincolata alla data d’interconnessione e non alla data della perizia soprattutto se questi chiarimenti arrivano a 15 giorni dalla fine dell’anno . Il problema non si pone per le piccole aziende dove gli acquisti superiori a 500 k si contano sulle dita di una mano ma nelle grandi aziende vi è un flusso continuo di acquisti e di procedure interne e spesso quello che è stato acquistato a dicembre (ed interconnesso) viene poi messo a sistema nei primi giorni del mese successivo.

    Risposta
    • La risoluzione prevede che si invii all’azienda la perizia non giurata con data certa entro 31/12. Effettuato il giuramento, si consegna all’azienda la perizia “ufficiale” giurata. I contenuti dei due documenti devono essere chiaramente identici. E’ un’opportunità in più perché la perizia che attesta l’interconnessione è stata sin dal primo momento considerata condizione essenziale per avvalersi dell’incentivo. Se questo poi sia o meno opportuno, beh… non ci sono dubbi che ci siano tanti dettagli di questa normativa che potrebbero essere migliorati.
      Detto questo, in caso di ritardi non crolla il mondo: si ricade nella fattispecie di interconnessione successiva che consente comunque di recuperare l’intero ammontare dell’incentivo.

      Risposta
  • Buongiorno Franco, stavo leggendo la risoluzione 152/E del 15-1-2-2017 dell’Agenzia delle Entrate e nella parte finale c’è qualcosa che non mi convince.

    Si tratta della parte che riguarda la perizia giurate e la loro consegna all’impresa nella parte finale del 2017.

    Da un lato si scrive che viene consentito al professionista di procedere al giuramento anche nei primi giorni successivi al 2017 mentre contemporaneamente si specifica che la consegna della perizia asseverata (cioè giurata) deve avvenire entro il 31–12-2017 con un atto certo (PEC, etc).
    Ma se viene consentito di fare l’asseverazione anche nei primi giorni successivi al 31-12-2017 , come si fa a consegnare la perizia asseverata entro il 31-21-2017?

    Altro dubbio e se la perizia deve riguardare il singolo macchinario oppure una pluralità di macchinari.
    Nella circolare 4E Ag. Entr. (pag. 60 viene riportato che la perizia può riguardare una pluralità di beni agevolati), nella Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750 del MISE si conferma questo ma nella pagine del MISE (vedi http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento/domande-e-risposte viene riportata una FAQ che dice:
    ………………………………………………………………………………………………….
    Si chiede di sapere se la perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a € 500.000, deve essere redatta per singolo bene o può comprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio?

    La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito.
    …………………………………………………………………………….
    Ma allora la perizia deve o no essere fatta per ciascuna macchina?

    Risposta
    • Buongiorno Giuseppe. In merito al primo quesito, la perizia va consegnata con data certa all’azienda entro il 31/12. La stessa può poi essere giurata successivamente. La proroga è solo per il giuramento.
      Sulla seconda questione, esiste contraddizione tra quella FAQ del MISE e due interventi dell’Agenzia delle Entrate. Premesso che né le FAQ del MISE né le risoluzioni dell’Agenzia hanno potere regolamentare (non possono cioè costituzionalmente introdurre obblighi a carico dell’utente che non siano previsti dalla legge), io darei ascolto all’Agenzia in questi termini: se i beni agevolati sono completamente distinti (stabilimenti diversi, aree diverse ecc.) procederei con perizie indipendenti. Se invece si tratta di beni che hanno in comune gli aspetti legati all’interconnessione (es. un robot e una stazione di imballaggio della stessa linea), farei fare un’unica perizia visto che le considerazioni “di sistema” sono in comune.

      Risposta
  • Pingback:

  • Buongiorno Franco,
    la ringrazio ancora per la precedente risposta.

    Ne approfitto per chiederle un altro chiarimento in merito alle scadenze per il caso di un bene non completamente ordinato entro il 31/12/2017.

    Cosa fare nel caso in cui gran parte del bene sia già stata ordinata, acquisita e installata entro il 31/12/2017, ma i requisiti di interconnessione non siano a quella data completamente verificati e sia necessario apportare piccole modifiche e integrazioni per soddisfare tali requisiti.
    Queste integrazioni potranno però essere ordinate, acquistate e installate solamente nei primi mesi del 2018, per un totale molto inferiore all’80% del costo totale del bene, per cui sicuramente molto più del 20% del totale è già stato acquisito entro il 31/12/2017.

    Per un caso di questo tipo è da escludere qualsiasi possibilità di iperammortamento per la parte già realizzata, oppure potrebbe essere considerato per il 2018?

    Risposta
    • Guardi il discorso del 20% si riferisce unicamente all’acconto versato e non a percentuali di impianti installati.
      Se le parti di impianto installate nel 2017 sono già funzionanti, ma non interconnesse, ci sono due casi
      1) Se dal punto di vista “merceologico” sono già 4.0, allora l’interconnessione può avvenire anche il prossimo anno. Dal prossimo anno spetterà l’iper sull’intero investimento.
      2) Se l’investimento è comunque funzionante oggi, ma non ha oggi i requisiti “merceologici” (interconnessione a parte, quindi) per essere considerato 4.0 e lo diventerà solo nel 2018, si ricade nel caso del revamping e l’iperammortamento varrà solo per le nuove componenti che consentono la trasformazione dell’impianto.

      Risposta
  • Salve Franco,
    complimenti per l’articolo, davvero ben scritto e molto utile.

    Avrei bisogno di un chiarimento, al riguardo del soddisfacimento del Requisito obbligatorio n.3 per i beni di categoria I al fine di accedere all’iperammortamento.
    La caratteristica dell’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo specifica che la macchina/impianto debba essere integrata almeno secondo una delle tre opzioni.

    – 1) Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica. In questo caso si può intendere sia una integrazione fisica che informativa. Ovvero, rientrano casi di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato (ad es. rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto, ecc.);
    oppure casi di integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo. …

    E’ corretta l’interpretazione secondo i due punti riportati di seguito?
    1) basta che sussista l’integrazione fisica.
    2) esempio di una azienda di produzione chimica: l’impianto (il bene) in cui avviene la produzione soddisfa il requisito 3 dal momento che è asservito in output da pompe, comandate da regolatori (controllate e supervisionate da PLC / DCS), le quali movimentano il prodotto finale verso una batteria di serbatoi di stoccaggio, che costituisce il magazzino dell’azienda.

    Risposta
    • Buongiorno Guido, alla domanda 1 la risposta è “sì”. Alla domanda 2 la risposta è “per me sì”. Come ben sa, la normativa è nata in ambito produzione manifatturiera a processi discreti (es. lavorazioni meccaniche, automotive ecc.) ed è stata successivamente ampliata al mondo degli impianti. Per questo i termini utilizzati sono tipici di altre industrie. Tuttavia, la sua interpretazione mi sembra corretta in quanto – dal punto di vista funzionale – il regolatore è assimilabile al PLC, le pompe ai sistemi di movimentazione e i serbatoi ai magazzini. Per questo credo che la sua interpretazione possa essere accolta. Fatta questa premessa, se invia il quesito anche a industria4.0@innovationpost.it (il suo quesito completo di questa risposta) cerco di farle avere un ulteriore parere da parte di un esperto.

      Risposta
      • Grazie mille della pronta risposta.
        Ottimo, invio il quesito anche all’indirizzo mail che mi ha indicato.
        Cordiali Saluti
        Guido

        Risposta
  • Buongiorno Franco. Relativamente alla proroga di cui alla legge di conversione del decreto Sud (pubblicato in GU n.° 188 del 12/8/17) riportata al 30/09/17 ti chiedo se nel caso in cui l’attrezzatura è stata ordinata nel 2017 con un acconto del 20%, questa potrà essere portata in iperammortamento solo nel 2018 e quindi la relativa perizia verrà predisposta quando la fornitura e l’interconnessione verrà completata.

    Risposta
    • Sì funziona esattamente così: in iperammortamento ci vai nell’esercizio fiscale in cui si completa l’interconnessione, quindi hai tempo fino a dicembre 2018 per fare la perizia e mettere tutto nella dichiarazione dei redditi 2018 che si fa a giugno 2019

      Risposta
  • Buongiorno Franco. Ritorno sulla faq del MISE a proposito dell’ammodernamento e del revamping. La riporto per comodità di lettura
    ———————————————————
    I costi sostenuti per revamping o ammodernamento di un macchinario sono agevolabili?
    I costi relativi a un’azione di aggiornamento di un bene, sia nel caso di revamping (la macchina produrrà qualcosa di diverso) che di ammodernamento (non avviene una sostanziale modifica della macchina) possono beneficiare dell’agevolazione solo se viene garantito il soddisfacimento dei 5+2 vincoli.
    ——————————————————————————————————————–

    Sto cercando d’interpretare il concetto del “viene garantito il soddisfacimento dei 5+2 vincoli”.

    Secondo va letto nel senso che l’aggiornamento o revamping (per essere eleggibili ad iper) devono consentire ad una macchina che non aveva i requisiti , di averli dopo oppure che una macchina (ad es. acquistata nel 2016 e che aveva già i 5+2) continua mantenerli nonostante l’aggiornamento o il revamping e pertanto questi li posso portare in iperammortamento?

    Il problema lo sto riscontrando con upgrading di attrezzature entrate nel 2016 e già in possesso dei 5+2.
    Potrei portare in iper questi upgrade?

    Risposta
    • Per come la vedo io, quanto alle sue macchine 2016, siccome non credo risulti già da qualche perizia che avessero già i requisiti, basterebbe semplicemente spiegare che grazie ai nuovi componenti li rispettano (non vedo perché specificare che già li rispettavano)

      Risposta
  • salve, complimenti per l’articolo.
    il mio cliente è in procinto di acquistare un macchinario da noi per la trasformazione della carta (da bobina a prodotto finito attraverso varie lavorazioni tra cui goffratura, applicazione colle e/o inchiostri).
    il macchinario (o linea produttiva) lavora in maniera completamente autonoma salvo la ricarica delle materie prime quando finiscono; ha un interfaccia HMI a pannello touch-screen; è controllata da vari PLC; è assolutamente protetta e sicura (nonchè provvista di marchiatura CE da noi fornita); è controllata in remoto dalla ns sede tramite modem sulla macchina (volendo anche in tempo reale) ma potremmo equipaggiare anche il cliente di un terminale per il controllo remoto (e chiaramente anche la modifica di parametri produttivi). Secondo lei rientriamo nell’iper-ammortamento al 250%?

    grazie mille
    marco

    Risposta
  • Buongiorno e grazie per le informazioni. Siamo un’azienda che produce contenuti di realtà aumentata e virtual reality per grandi player del settore industriale. Abbiamo l’esigenza di effettuare un investimento di una certa importanza in tecnologia informatica a supporto di questo lavoro. Si tratta in particolare di una rete di server di calcolo per l’elaborazione dati, composta da una rete di computer interconnessi operanti nel virtual imaging. Per chiarire, non si tratta di computer da scrivania in rete aziendale bensì di un server di calcolo modulare contenuto in una stanza adeguata e gestito in remoto da un tecnico supervisore. Nell’ammontare dell’investimento dobbiamo prevedere anche una serie di strumenti di ripresa e visualizzazione necessari alla produzione dei contenuti in virtual reality (telecamere 3D, visori e sensori indossabili, droni da ripresa stereoscopica). Ultima componente dell’investimento è composta dal software di produzione necessario alla creazione degli ambienti virtuali. In questo caso i pacchetti sono diversi seppur finalizzati ad un unico risultato. Come possiamo avere la certezza di ciò che può essere compreso nell’iperammortamento? Grazie per l’aiuto.

    Risposta
    • Buongiorno, la legge parla di “dispositivi di realtà aumentata e virtual reality” e le circolari e le FAQ esistenti al momento non forniscono ulteriori dettagli. Tenga conto, innanzitutto, che il fruitore dei benefici è chi utilizza questi sistemi, non chi li vende. Il caso esemplare è quello di un’azienda che acquisti un visore.
      Il vostro caso è complesso perché a voi la strumentazione serve per produrre contenuti che poi vendete (e non utilizzate). Non è una differenza di poco conto perché nella perizia / dichiarazione occorre comunque attestare l’interconnessione ai sistemi di fabbrica, che nel vostro caso non (credo che) ci sarebbe.
      Fatta questa premessa, qualora ne aveste diritto, credo comunque che la parte infrastrutturale (i server) non rientrerebbero nell’agevolazione.
      Quanto al software invece nessun dubbio: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device” sono agevolati al 140%, sempre però solo a condizione che ci siano anche gli investimenti in beni materiali agevolati al 250%.

      Risposta
  • Buonasera,
    grazie per la celere risposta, ma ho ancora una perplessità in quanto il sistema in questione (inverter per ventilatori) non è finalizzato alla produzione di energia ma bensì all’utilizzo efficiente dei consumi energetici (risparmio di energia) all’interno di un processo per la produzione di energia. Inoltre possono accedere all’iperammortamento tutte le imprese italiane di tutte le tipologie e di tutti i settori economici, quindi incluso le aziende produttrici di energia.

    Risposta
  • Buonasera,
    all’interno di un impianto di cogenerazione la fornitura di n.2 sistemi inverter per n.2 ventilatori rientra nel lista dei beni che possono accedere all’iperammortamento?
    Nell’elenco delle macchine (beni strumentali) non compaiono gli inverter ma potrebbero rientrare nei “sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, nello specifico “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”.
    Inoltre tali inverter devono possedere le 5(+2) caratteristiche richieste per i beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati….?
    Infine, se la fornitura comprende oltre agli inverter anche quadri di bypass dell’inverter, cavi di potenza e controllo, prove montaggio e installazione è possibile far rientrare tutta la fornitura nell’ iperammortamento?

    Risposta
    • Buonasera Michela, sulla voce Componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni la circolare 4/E del’Agenzia delle Entrate dice che

      Questa voce si riferisce a quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid). Sono invece escluse soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non); si ricorda peraltro che queste ultime possono beneficiare di misure di agevolazione all’efficienza energetica già in vigore (come i “certificati bianchi”)

      Risposta
  • mi sapresti dire dove vengono riportate queste considerazioni sui basamenti?

    Risposta
  • Però solitamente quando si installa una macchina , soprattutto se pesante o comunque se richiede delle condizioni di perfetta planarità della base o per distribuire meglio il carico sul pavimento, è necessario che venga realizzata una piastra di appoggio in cemento oppure una struttura in acciaio. Questo tipo d’interventi dovrebbero far parte della voce installazioni . Forse il discorso immobiliare potrebbe trovare applicazione nei casi in cui venga realizzata una nuova superficie della fabbrica (ad es. un ampliamento) ed allora in questo caso potrebbe non far parte dell’oggetto di Industria 4.0. In affetti questa casistica non è ben specificata nelle norme ma in effetti è così. Non vedo altre FAQ pubblicate dal Ministero dopo l’ultime di luglio e mi sembra strano che nessuno abbia sollevato questa problematica

    Risposta
    • Capisco le perplessità, ma sul tema basamenti mi risulta che siano ammessi quelli in ghisa e non quelli in cemento

      Risposta
  • Buongiorno Franco. A proposito degli investimenti immobiliari e facendo riferimento agl’impianti di trattamento aria , ad es. le camere bianche, vi è una parte più propriamente impiantistica ed una parte invece che è necessaria per isolare la camera bianca dal resto dell’area di produzione. Cioè la parte delle pareti che serve ad isolarla dal resto dell’area di produzione, i pavimenti galleggianti ed i controsoffitti (che servono sia per il flusso dell’aria sia per il passaggio degli impianti) sono tutte parti necessarie per la realizzazione della camera bianca. Di solito una camera bianca viene vista come un’unico impianto . Le opere civili ne fanno parte integrante e senza di esse la camera non esisterebbe. In questo caso come ci si dovrebbe comportare? Io pensavo di considerarli come parte dell’impianto

    Risposta
    • Non sono espertissimo su questi temi, però credo che tutto ciò che è “immobiliare” sia escluso. Lo sono, per esempio, persino i basamenti delle macchine utensili, se costruiti in cemento e solidali al pavimento.

      Risposta
  • Buongiorno Giulia, gli oneri accessori di diretta pertinenza del bene in iperammortamento sono agevolati nella stessa misura. Noti bene: deve trattarsi di materiale esclusivamente dedicato a quel bene; non valgono quindi ammodernamenti infrastrutturali a servizio anche di altre macchine. Inoltre sono escluse costruzioni come fondazioni ecc. che sono considerati investimenti immobiliari.

    Risposta
  • Buongiorno Franco,
    i costi relativi ai componenti/accessori necessari per il sostegno/supporto, la corretta installazione e il corretto funzionamento di un macchinario/linea iperammortizzabile sono anch’essi iperammortizzabili? Per chiarirci, se nel preventivo di una macchinario o di una linea il costruttore indica come una voce separata il costo di questi componenti (es: carpenterie metalliche, puntoni di sostegno, passerelle per l’ispezione di macchinari molto alti, …), come vanno considerati ai fini dell’iperammortamento?

    Grazie

    Risposta
    • Buongiorno Giulia, gli oneri accessori di diretta pertinenza del bene in iperammortamento sono agevolati nella stessa misura. Noti bene: deve trattarsi di materiale esclusivamente dedicato a quel bene; non valgono quindi ammodernamenti infrastrutturali a servizio anche di altre macchine. Inoltre sono escluse costruzioni come fondazioni ecc. che sono considerati investimenti immobiliari.

      Risposta
  • in effetti anch’io l’avevo sempre inteso in questo modo.
    Il problema nasce dalla lettura della circolare 4E (pag. 61) .
    Perchè allora ammettono la possibilità di produrre le perizie in due fasi successive : la prima sulla verifica dei requisiti tecnici e la seconda sull’avvenuta interconnessione? A cosa servirebbe la prima perizia se si porta in supermmortamento la macchina in quell’anno in ogni caso?

    Risposta
    • Francamente non ricordavo quella parte della circolare. Ma il ragionamento è questo: il superammortamento del primo anno al 140% è solo “temporaneo” nel caso di interconnessione successiva, ma può poi essere recuperato al 250% (legga qui https://www.innovationpost.it/2017/04/01/iperammortamento-interconnessione-successiva/). DI conseguenza il senso della prima perizia dovrebbe essere quello di “fissare” la data, cioè servirebbe a “prenotare” l’iperammortamento.

      Risposta
  • Buongiorno Franco. Nel caso un’attrezzatura sia acquistata nel 2017, sia entrata in funzione , abbia i 5+2 requisiti ma verrà interconnessa nel 2018, per godere del superammortamento nel 2017 è necessario produrre lo stesso la perizia se superiore a 500k e poi produrne un’altra ad interconnessione avvenuta per godere dell’iperammortamento nel 2018? Nella circolare 4E a pag. 61 si evidenzia questa possibilità ma non mi è chiaro se anche per quelle che godevano del solo supermmortamento fosse richiesta la perizia

    Risposta
    • La perizia va fatta sempre a interconnessione avvenuta, cioè nel 2018, e serve unicamente per aver titolo all’iperammortamento. Il superammortamento invece non richiede perizie. Quindi lei per il 2017 fruirà del superammortamento e dal 2018, avvenuta l’interconnessione e fatta la perizia, dell’iperammortamento.

      Risposta
  • Buongiorno Franco. Mi stavo rileggendo i vari post per trovare spunto su qualche dubbio che ogni tanto mi viene. Parlando d’interconnessione , ho sempre considerato questo requisito come obbligatorio non solo per le macchine di produzione ma anche per i sistemi che fanno parte del punto 12 della circolare 4E e quindi anche per i sistemi di monitoraggio, ispezione oppure anche per i sistemi di trattamento di aria ed acqua. In un tuo post del 10/1/17 fai rilevare che l’interconnessione si applica solo alle attrezzature mentre in un post del 1/2/17 fai presente che per tali sistemi bisogna autocertificare o periziare la presenza dell’interconnessione. Sono argomenti differenti oppure in effetti l’interconnessione è obbligatoria anche per i sistemi di cui al punto 12?

    Risposta
    • Sono due cose diverse. Una è l’interconnessione da attestare nella dichiarazione per qualsiasi bene 4.0 per il quale si voglia fruire del 250%; altra cosa è invece l’interconnessione prevista nelle 5 condizioni per i soli beni al punto 1 (macchine). Qui con interconnessione ci si riferisce alla possibilità di caricare in remoto part program ed è una condizione che serve a distinguere le macchine 4.0 da quelle che non lo sono.

      Risposta
  • Buonasera, la normativa è “neutrale” rispetto al settore di applicazione. Sul revamping la legge dice che “Costituiscono beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”. La chiave sta nel dimostrare che le nuove tecnologie installate rendano 4.0 i sistemi esistenti – e “4.0” nel senso indicato dalla legge (rispetto – una volta fatto l’ammodernamento – delle 5+2 condizioni indicate nel punto precedente). In caso di dubbio tecnico sull’applicabilità le ricordo che può chiedere parere al Ministero nelle modalità riportate qui https://www.innovationpost.it/2017/06/05/dubbi-iperammortamento-parere-tecnico-ministero/

    Risposta
  • Buon pomeriggio Franco. Sono un ingegnere che progetta e assembla sistemi di irrigazione automatizzati composti da elettrovalvole motorizzate, sensori di controllo, plc, interfaccia di comunicazione, HMI e pc per controllo remoto. Di solito il sistema viene installato su stazioni di irrigazione esistenti per cui viene effettuato un revamping dell’impianto. Poiché si è parlato anche di Agricoltura 4.0 è possibile che il nostro sistema rientri nelle specifiche Industria 4.0

    Risposta
    • Buonasera, la normativa è “neutrale” rispetto al settore di applicazione. Sul revamping la legge dice che “Costituiscono beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”. La chiave sta nel dimostrare che le nuove tecnologie installate rendano 4.0 i sistemi esistenti – e “4.0” nel senso indicato dalla legge (rispetto – una volta fatto l’ammodernamento – delle 5+2 condizioni indicate nel punto precedente). In caso di dubbio tecnico sull’applicabilità le ricordo che può chiedere parere al Ministero nelle modalità riportate qui https://www.innovationpost.it/2017/06/05/dubbi-iperammortamento-parere-tecnico-ministero/

      Risposta
  • Buongiorno Franco. Sto affrontando la parte ICT (quella che fa riferimento ai beni immateriali dell’allegato B) e mi sembra di capire che la parte che viene coinvolta siano solo i software e le applicazioni con esclusione dell’HW (server, router, dischi, etc.) . E’ corretto? Forse questa esclusione non tiene però conto che se si vuole che una macchina sia interconnessa, oltre alla parte immateriale, serve anche l’hardware

    Risposta
    • Buonasera Giuseppe, sì l’allegato B fa riferimento unicamente ai software. Il collegamento all’hardware è (ahimè) previsto perché per accedere a questo incentivo (140%) occorre aver effettuato almeno un investimento nei beni di cui all’allegato A e non sempre l’hardware collegato a questi software vi rientra.

      Risposta
  • Buongiorno,
    ho un dubbio riguardo alla categoria di appartenenza di una macchina per la stampa automatica di etichette gestita da azionamenti e controllata tramite plc, dotata di hmi semplice e intuitiva a interconnessa ai sistemi aziendali.
    Da questa descrizione sembrerebbe rientrare nella categoria “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” ma non riesco ad individuare la sotto-categoria più pertinente. Potrebbe trattarsi di “macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici”? Mi è venuta in mente questa perché tra gli esempi presenti nella circolare si parla di stampa su carta e tessuti.
    La ringrazio in anticipo per la risposta

    Risposta
    • Buongiorno, la stampa di un’etichetta non altera le caratteristiche superficiali del prodotto (a differenza di una marcatura diretta). Per il vostro caso dovete vedere il secondo gruppo di prodotti (Sistemi per la qualità ecc.), dove si parla esplicitamente di “strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi”

      Risposta
  • Buongiorno. Anche per i beni immateriali (software) connessi ad attrezzature che vanno in iperammortamento, e’ richiesto lo stesso la predisposizione di una perizia quando superano i 500 k anche se andranno in superammortamento e non iper?

    Risposta
    • Sì Giuseppe, anche per i beni immateriali

      Risposta
  • Buongiorno Franco,

    sto attenzionando un’attrezzatura nell’ambito dei sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (par 12 della circolare Agenzia Entrate 4/e pag. 88-89).
    Nell’ambito della categoria ” altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la
    qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di
    qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa
    al sistema informativo di fabbrica, diretta o indiretta.”.

    Quello che non mi è chiaro è che cosa s’intenda con il termine indiretta.
    Poichè sto verificando il requisito d’interconnessione, il termine “indiretta” potrebbe intendersi come la possibilità di scaricare i dati dei test anche su una chiavetta USB e poi elaborare/visionare in dati successivamente e questo soddisfa il termine “interconnessione”?
    Non riesco a trovare un altro significato

    Risposta
    • Credo che diretta o indiretta si riferisca alla “maniera” in cui viene tracciata o assicurata la qualità del prodotto. Per esempio un modo indiretto è misurare alcuni parametri fisici che di per sé non incidono sulla qualità del prodotto, ma possono essere indice di un progressivo deterioramento del processo.

      Risposta
  • Buongiorno Franco,
    le pongo due quesiti:
    l’acquisto di un server esclusivamente dedicato all’interconnessione tra macchina e gestionale aziendale rientra nell’iperammortamento?
    il software per permettere l’interconnessione tra la macchina e il gestionale aziendale rientra nell’iperammortamento?
    Grazie

    Risposta
    • Primo quesito: sì se si riesce a farlo passare come intervento di revamping della linea.
      Secondo quesito: sì, ovviamente se associato all’acquisto di un bene materiale incentivato al 250%

      Risposta
  • Buongiono Franco,
    chiedo se possibile che un Perforatore, usato nelle cave di estrazione di ghiaia per la creazione dei fori in cui inserire le cartucce di esplosivo, tipo ATLAS SMARTROC T 35 possa avere le caratteristiche per godere dell’iperammortamento.

    Risposta
    • Buonasera Pino, francamente non ne ho idea. Dal punto di vista merceologico forse potrebbe essere considerata tra le “macchine utensili per asportazione”. In ogni caso faccio fatica a immaginare come per una macchina mobile del genere, che opera in autonomia e in maniera completamente svincolata dal resto dell’impianto, si possa dimostrarne il possesso dei 5+2 requisiti. Le suggerisco nel caso di chiedere a un consulente che conosce bene il suo settore (magari l’associazione di categoria?).

      Risposta
  • Altra problematiche che sto riscontrando riguarda le cosiddette attrezzature ” refurbished” (revisionate, rinnovate ,messe a nuovo) dallo stesso produttore (parliamo di macchine di prezzi molto elevati) e fatturate di solito a prezzi inferiori. La norma parla espressamente di “beni strumentali nuovi” ma il dubbio che mi viene è che questa indicazione potrebbe non riguardare questa casistica se la macchina è venduta dallo stesso produttore e non da altri utilizzatori precedenti. Francamente mi sembrerebbe strano che per queste non sia possibile l’iperammortamento , Cosa ne pensate al riguardo?

    Risposta
    • Su questo punto la normativa è chiara e restrittiva. I beni devono essere nuovi o utilizzati soltanto per expo.

      Risposta
      • Buongiorno Franco,

        rileggendo però la circolare 4E, pag. 28, viene però riportato quanto segue : ” Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purchè l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto”.

        A questo punto però non saprei conciliare questo con quanto riportato sulla normativa quando si fa riferimento esclusivamente a beni nuovi.

        Da come interpreto la circolare se io acquisto un bene che ha una parte “usata”, se questa non è prevalente sul costo complessivo, potrei portarla in iperammortamento.
        Che ne pensi al riguardo?

        Risposta
        • Proprio così, ma non c’è contrasto: il bene è considerato “nuovo” se realizzato in prevalenza con componenti nuove. Per intenderci, un costruttore può riutilizzare qualche parte meccanica di vecchie macchine dismesse, ma il loro contributo al “valore” della nuova macchina non deve essere prevalente.

          Risposta
  • Buongiorno,
    vi sono delle attrezzature di produzione che consentono l’aggiunta di moduli , nell’ambito della stessa macchina, per aumentare la capacità di lavorazione. Una situazione di questo tipo non dovrebbe essere nè revamping nè ammodernamento ma un semplice ampliamento ma il prodtto finale (outpu) rimane lo stesso. La macchina nel complesso continua a rispettare i 5+2 requisiti. Penso che questo modulo aggiuntivo potrebbe andare in iperammortamento o no?

    Risposta
  • avevo dimenticato di chiederti l’interpretazione del termine revamping.
    Nelle FAQ del MISE del 12-5-17 (in risposta ad un quesito sul revamping viene riportato . ” …..sia nel caso di revamping (la macchina produrrà qualcosa di diverso)……”.
    In realtà per me il revamping era sempre stato inteso come una serie di azioni mirate a modificare un processo obsoleto al fine di incrementare la produttivita, migliorare la sicurezza, etc.
    Non ho mai inteso che la macchina dovesse produrre necessariamente qualcosa di diverso.
    Come la intendi tu?

    Risposta
    • Per me “Revamping” è l’aggiornamento delle caratteristiche tecniche di una macchina o impianto al fine di produrre gli stessi beni in maniera diversa (più efficiente, con maggiore qualità ecc.) o altri beni. Il MISE distingue tra ammodernamento e revamping dando quella discutibile definizione, ma comunque dice che l’intervento vale in entrambi i casi.

      Risposta
  • Buongiorno Franco.

    1 QUESITO

    A proposito di agevolazione ad iperammortamento per revamping o ammodernamento di un macchinario esistente , questo è possibile solo se con questa azione si soddisfano adesso i 5+2 requisiti o anche se il macchinario (acquistato nel 2016) li aveva già ?
    Nelle FAQ del 12-5-17 si parla di questo ma sembra che l’agevolazione sia possibile solo se il soddisfacimento dei 5+2 avvenga grazie al revamping o all’ammodernamento.

    2 QUESITO

    L’ampliamento della capacità produttiva di una attrezzatura (anche questa acquistata nel 2016) , attraverso ad es. il raddoppio della stessa con unità aggiuntive, che però utilizzano il cervello della macchina principale e nel complesso si soddisfano sempre i 5+2, può essere oggetto di iperammortamento (solo per la parte aaggiuntiva)?

    Risposta
    • 1 quesito – Come scritto nella circolare 4E “La ratio delle disposizioni sull’iper ammortamento è, quindi, anche quella di voler favorire il passaggio al modello “Industria 4.0” attraverso l’ammodernamento o il revamping di beni già esistenti”. È chiaro che il caso del revamping di una macchina che è già 4.0 è piuttosto singolare. In ogni caso, credo di sì.

      2 quesito – occorre capire di quali “unità” si tratta. Se stiamo parlando di macchine rientranti nell’elenco credo di sì, ma su questo punto probabilmente le risponderà l’ing. Ferrari di Bureau Veritas, perché credo si entri nel regno delle “semi-macchine” e le cose si complicano.

      Risposta
      • Buongiorno a tutti.

        In merito al quesito n° 2 avrei bisogno di avere maggiori informazioni. Si dice che, per esempio, si è ottenuto il raddoppio della capacità produttiva tenendo lo stesso sitema di controllo. Il raddoppio della capacità produttiva rappresenta, ai fini della direttiva macchina, una modifica sostanziale che implica un nuova marcatura. Inoltre, secondo quanto riportato nei chiarimenti del Mise, per ammodernamento si intende qualcosa che non implica una modifica sostanziale e per revamping di una macchina, una modifica che porta la macchina a produrre qualcosa di diverso rispetto a prima del revamping. Siamo quindi in una situazione borderline che necessita più informazioni.

        Cordiali saluti

        Risposta
  • Buongiorno Franco. Un chiarimento. Un sistema di verifica qualitativa mediante ispezione ottica del prodotto (ad es. un microscopio) dovrebbe rientrare tra quelli previsti dal punto 12 dalla circolare Entrate 4/E. In tal caso che poter fruire dell’iperammortamento è sufficiente che rientri in quelle categorie senza altre verifiche? Cioè mentre per le attrezzature di cui al punto 11 occorre anche il soddisfacimento delle 5 obbligatorie e delle 2 su 3, nel caso di cui ai sistemi di cui al punto 12 non vi è altro da verificare. E’ corretto?

    Risposta
    • Buonasera Giuseppe, per gli strumenti di misura non è richiesto il rispetto dei 5 requisiti e delle 2 condizioni; tuttavia anche per questi beni è necessaria la dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda (in caso sia un investimento inferiore a 500 mila euro; perizia in caso sia maggiore) che attesti la rispondenza merceologica dell’investimento a una delle categorie incentivate e l’avvenuta INTERCONNESSIONE (legga qui https://www.innovationpost.it/2017/02/03/iper-ammortamento-cose-linterconnessione/)

      Risposta
  • Buongiorno ho un dubbio. Se un macchinario è stato ordinato nel 2016 con acconto e saldo pagato nel 2017, mi sembra che l’eleggibilità sia valida nel 2017. Corretto?

    Risposta
    • Sì quello che conta è la data di consegna del bene

      Risposta
      • quindi un bene entrato nel 2017 , già interconesso nel 2017, ma per il quale manca ancora il pagamento di saldo (acconto superiore al 20%) , che potrebbe avvenire anche nei primi mesi del 2018, si può portare in iperammortamento nel 2017 o solo nell’anno in cui è avvenuto il saldo ?
        Il dubbio mi viene perchè la norma estende al 2018 il saldo delle attrezzature ordinate e con acconto avvenuto nel 2017. In pratica ho un macchinario ordinato nel 2017 ma per il quale manca il saldo e mi viene il dubbio, visto che è superiore a 500 k, se nella perizia che già sto predisponendo, devo indicare qualcosa al riguardo (ad es. che se il saldo avviene nel 2017 potrà andare in iperammortamento già nel 2017 oppure se questo potrà avvenire solo a saldo avvenuto e questo lo devo inserire in perizia

        Risposta
        • Caro Giuseppe, come abbiamo già anticipato nella risposta precedente, l’unica data che importa è quella della consegna del bene e quella dell’avvenuta interconnessione. La data del saldo non ha importanza.

          Risposta
  • Buongiorno, un sistema di controllori e sensori corredato da un software su piattaforma web finalizzato alla gestione, alla diagnostica e al monitoraggio dei consumi energetici di apparecchi di illuminazione a led può rientrare nella categoria “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità – componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” prevista nell’allegato A?

    Risposta
    • A mio avviso senz’altro

      Risposta
  • Buongiorno Paolo.

    Dal costruttore si deve far dare l’elenco delle variabili che la macchina mette a disposizione, quindi che possono essere acquisite tramite un file log e il formato in cui sono rese disponibili. Tra le variabili messe a disposizione ci devono essere quelle indicanti l’avanzamento della produzione e quelle che permettono di fare il monitoraggio funzionale della macchina. Attenzione poi al discorso del monitoraggio continuo dei dati e della possibilità di verificare la deriva del processo. Le FAQ del Mise hanno indicato che non ci deve essere un intervento diretto sulla deriva ma ci deve essere la possibilità di monitorare tale fenomeno.

    A presto

    Risposta
  • Buongiorno. Per macchinari/attrezzature (acquistate nel 2017) che vengono utilizzate in R&D , se queste soddisfano i 5 requisiti obbligatori e gli altri 2 dei 3, dovrebbero rientrare in iperammortamento se vengano interconnesse entro il 2017 . E’ corretto o in ogni caso devono passare in produzione. Spesso capita o che le macchine rimangono in R&D oppure dopo un pò passono in produzione

    Risposta
      • Buongiorno
        riesce cortesemente a dare seguito anche alla mia richiesta, o necessita di ulteriori dettagli?
        Grazie mille
        Paolo

        Risposta
        • Certo non si preoccupi, daremo risposta anche al suo quesito entro domani

          Risposta
          • BUongiorno
            Grazie per le risposte di Alessandro Ferrari, ma mi rimangono ancora delle dubbiosità sul discorso interazione, vedasi discussione poco sopra.
            Riuscite a indicarmi quali domande posso fare al costruttore per esaurire i dubbi?
            Grazie

  • Buongiorno
    Stiamo valutando l’Inserimento in azienda serigrafica di un macchinario per il taglio di materiale pvc adesivo (ZUND S3 M-1600) con relativi software per il funzionamento e rilevamento automatico di parametri di taglio e in aggiunta un sistema (ZUND Mettifoglio) che permetta il caricamento automatico di pile di fogli.
    il macchinario è connesso alla rete aziendale e comunica con un pc (comandato da operatore) per prendere i parametri di taglio e in occasione di alcuni prodotti può autonomamente leggere il codice qr stampato sul prodotto e prendere automaticamente il file con i parametri corretto.

    Inoltre stiamo cambiando anche il programma di contabilità e gestione produzione, ma non penso possano comunicare automaticamente senza l’intervento di un operatore.

    Il prezzo dell’insieme è di circa 130k
    Non sono “certo” si possa applicare l’iperammortamento.
    Mi può gentilmente dare dei consigli su dove spingere la mia analisi.?
    Grazie

    Risposta
    • Buongiorno.

      Mi permetto di rispondere alla sua richiesta in accordo con Franco Canna.
      La macchina per il taglio da lei descritta rientra sicuramente nella categoria di macchine presenti nell’Allegato A della Legge di Bilancio. Ho però dei dubbi in merito ai requisiti obbligatori che le macchine devono rispettare. In particolare sarebbe opportuno conoscere meglio i dettagli relativi ai dati che la macchina mette a disposizione e che devono essere raccolti e gestiti dal gestionale. Negli Audit che sto facendo per la certificazione delle macchine, l’aspetto più critico che ho riscontrato riguarda proprio l’integrazione tra esse e i sistemi di gestione.

      In attesa di un riscontro, porgo i miei saluti

      Risposta
      • Buongiorno.
        al momento non sono a conoscenza di che dati la macchina possa scambiare con il gestionale, ipotizzo i tempi di taglio che presumo vengano scritti su un file di log dalla macchina, e un operatore compila la commessa nel gestionale per consuntivarla.
        Ma separando il discorso macchina dal gestionale, la macchina interagisce con la rete aziendale
        – Manualmente: operatore importa file di rete nel programma della macchina.
        – Automaticamente (tecnicamente non so bene come) legge con la telecamera il qr code sul disegno stampato e prende i parametri di taglio.

        Secondo lei devo chiedere al venditore maggiori specifiche su questo punto?
        Grazie

        Risposta
        • – L’operatore importa file di rete nel programma della macchina – OK risponde al secondo requisito.
          – Automaticamente (tecnicamente non so bene come) legge con la telecamera il qr code sul disegno stampato e prende i parametri di taglio. – Questo non basta a dimostrare l’integrazione: occorre dimostrare che la macchina parli con il gestionale o con altre macchine perché si possa definire “integrata”.
          Occhio anche al fatto che oltre ai 5 requisiti devono essere rispettate anche le 2 condizioni su tre.
          Per quanto riguarda il software, la parte legata alla produzione può passare (al 140%), mentre la contabilità è esclusa.
          Anche se la spesa non arriva ai 500 mila euro mi permetto comunque di suggerirle di valutare di farsi fare una perizia / attestazione di conformità.

          Risposta
  • Gentilissimo Franco,
    le pongo questo quesito: noi abbiamo macchine di diverse tipologia acquistate nel 2017 già predisposte per l’invio della telemanutenzione e quant’altro relativo alla “interconnessione”. Vorremmo sviluppare il sistema di interconnessione tra le varie macchine al fine di rientrare nell’iperammortamento.
    Ad esempio ho i beni A,B,C che devono comunicare con l’impianto Z. Per fare ciò andiamo ad inserire delle apposite centraline X (PLC come indicati dalla normativa) in maniera tale che il risultato finale sia che A+X, B+X, C+X riescano a comunicare con l’impianto Z.

    La domanda è questa: una volta che ho inserito le centraline X, posso applicare l’iperammortamento a tutto il bene (A+X) o solo a X?
    Ossia, il fatto di applicare tecnologie tali da consentire l’interconnessione e gli altri punti richiesti dalla normativa (i 5+2) mi permette di iperammortizzare tutto il bene o solo la tecnologia aggiuntiva che ho applicato?
    La ringrazio anticipatamente per l’attenzione

    Risposta
    • Tecnicamente si tratterebbe di un revamping di un impianto in chiave 4.0, che da diritto a fruire dell’iperammortamento solo per la parte “X”. Tuttavia, avendo voi effettuato anche la prima parte dell’investimento nel 2017, le centraline diventano gli strumenti utilizzati per realizzare l’interconnessione delle macchine, che – come da previsione della legge – può essere anche successiva all’acquisto. Occhio a DUE requisiti fondamentali: le macchine devono essere state consegnate nel 2017 ed essere comunque tra quelle elencate in questo post.

      Risposta
      • Buongiorno, mi saprebbe dire dove questa previsione (interconnessione successiva) è riportata?
        In pratica potrebbe accadere che la macchina abbia un costo inferiore a 500k e con queste modifiche l’importo complessivo potrebbe superare i 500 e quindi complessivamente eleggibile ad iperammortamento?

        Risposta
  • Buongiorno. Se per un bene consegnato ed entrato in funzione nel 2017 è stato pagato un acconto a dicembre 2016, è possibile portarne in iperammortamento solo la quota pagata nel 2017?
    Il bene possiede ovviamente tutte le caratteristiche previste dalla legge di bilancio 2017.
    La ringrazio anticipatamente

    Risposta
    • No, in iperammortamento va tutto o niente. Se è stato versato solo un acconto, ma il bene è stato consegnato nel 2017, l’investimento è iperammortizzabile.

      Risposta
      • La L. 232/16 è stata pubblicata in GU il 21-12-2016. Se un ordine è stato fatto nel 2016 , l’attrezzatura potrebbe utilizzare questa agevolazione solo se l’ordine e l’acconto non sia stato effettuato in data antecedente ma in data successiva e sino al limite per l’interconnessione del 30-9-18?

        Risposta
        • Buongiorno, per l’iperammortamento non rileva la data dell’ordine ma quella di consegna. Il bene deve essere consegnato dal 1 gennaio 2017 al è0 settembre 2018. Altra cosa poi non c’è un termine ultimo per l’interconnessione (può avvenire anche nel 2019, ma ovviamente il beneficio inizierà da quell’anno)

          Risposta
  • Buongiorno, mi accodo al quesito del mio collega Sig. Roberto….nel mio caso però, non tutte le “macchine” (o meglio quasi-macchina?) hanno il proprio quadro con il proprio plc, ma c’è un quadro elettrico ed un plc (q.e. di zona) che gestisce un gruppo di macchine, in questa configurazione, per soddisfare il 1° requisito, come va considerato?…..il gruppo di macchine va considerato come macchina singola?….stessa cosa dicasi per le protezioni che sono di impianto/linea gestite da un unico PLC dedicato e non sono suddivise per singola macchina…La ringrazio anticipatamente.

    Risposta
    • Buongiorno Simona, in questo caso è considerato una sola “macchina” l’insieme delle apparecchiature che rispondono al medesimo sistema di controllo. Perché siano incentivabili è l’intero assieme che deve corrispondere a una delle voci previste nell’Allegato A, quindi un gruppo di macchine che fa assemblaggio, packaging oppure trasformazione di materiali (per fare un esempio) va bene. Ovviamente il tutto deve rispettare i 5+2 requisiti.

      Risposta
  • Buongiorno,
    Complimenti per l’articolo e i vari chiarimenti esaustivi.
    Avrei bisogno pure io di un chiarimento…..in un contesto di linee automatiche di produzione composte da molteplici macchine interconnesse tra loro per lavorare in automatico e in sincrono, ma che da sole non danno un prodotto finito (questo esce a fine linea)….per i 5 requisiti tassativi cosa va considerato la linea nel suo insieme o le singole macchine?

    Risposta
    • Buongiorno e grazie. I 5 requisiti e le 2 condizioni obbligatorie devono essere rispettati da ciascuna macchina. E’ evidente che il soddisfacimento del requisito dell’interconnessione dipende proprio dal fatto che siano integrate in linea. Questa è una cosa che va spiegata nella perizia / attestazione di conformità

      Risposta
  • Si ha ragione, l’ho scritto male. Il riferimento ai 500 k era per la necessaria perizia giurata. Il dubbio mi era venuto perchè leggendo l’art 1 comma 11 della L. 232/16 si parla di costo di acquisizione dei beni mentre al comma 9 si parla d’investimenti e quindi di iperammortamento sui costi di acquisizione .
    La mia prima interpretazione, non essendo commercialista ma un tecnico, era che fossero due cose distinte . Forse se avessero usato il termine che si usa nei principi contabili (valore originario della immobilizzazione) sarebbe stato più chiaro ma usando il termine acquisizione (acquisto) ho avuto il dubbio che non includesse gli oneri accessori di acquisto. Grazie del chiarimento.

    Risposta
  • Gli oneri accessori direttamente imputabili all’investimento fanno parte del costo che si può portare in iperammortamento. Non mi è chiaro invece il discorso dei 500 mila euro che lei fa: quell’importo è semplicemente la soglia oltre la quale scatta l’obbligo della perizia o attestazione di conformità e va inteso naturalmente comprensivo degli oneri accessori

    Risposta
  • Buongiorno.
    Riposto allora il messaggio perchè forse lo avevo inserito in modo errato.
    Il quesito era relativo all’importo dell’attrezzatura per essere ammissibile all’iperammortamento.
    In pratica l’importo dei 500 k può essere comprensivo della parte installazione, configurazione, messa in esercizio, etc.?
    Leggendo l’OIC 16 dell’Organismo Italiano di Contabilità (principi contabili sulle immobilizzazioni materiali) si dice che il valore originario delle immobilizzazioni è pari al costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene. Tale costo comprende il costo d’acquisto, i costi accessori d’acquisto e
    tutti i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché
    costituisca bene duraturo per la società.
    I costi accessori d’acquisto comprendono tutti i costi collegati all’acquisto che sono sostenuti
    affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata.
    Per gli Impianti e macchinari i costi accessori sono: i costi di progettazione; i trasporti; dazi su importazione; i costidi installazione; i costi ed onorari di perizie e collaudi; i costi di montaggio e posa in opera; i costi di messa a punto.
    Pertanto mi sembra di capire che se il valore del macchinario è 400 keuro ed il valore dei costi accessori è 250 keuro (ad esempio) , complessivamente siamo a 650 keuro e quindi eleggibile ad iper ammortamento. E’ così?

    Risposta
  • ho postato un commento l’altro ieri ma non lo vedo. Ho sbagliato a scriverlo o deve essere moderato

    Risposta
  • Buongiorno Mario, ho chiesto a Siemens alcuni chiarimenti, è possibile che a breve rispondano anche loro direttamente al suo quesito. Per quanto mi riguarda, il CNC integrato nella macchina permette di avere le 5 caratteristiche obbligatorie. Il punto è che occorre rispettare anche 2 delle altre tre condizioni:
    – sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
    – monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
    – caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)
    I moduli software della suite “Integrate” permettono di farlo (mi hanno detto in Siemens che quelli per la teleassistenza costano circa un migliaio di euro), ma lei è ovviamente liberissimo di usare una qualsiasi altra soluzione sul mercato o fai-da-te per ottenere lo stesso risultato.
    Si ricordi inoltre che oltre a essere tecnicamente industry 4.0 – ready, la macchina deve anche essere realmente interconnessa all’impianto e la cosa va poi dimostrata nella dichiarazione da preparare a cura del legale rappresentante della società.

    Risposta
  • Buongiorno,

    grazie per aver scritto questo utilissimo articolo.

    Vorrei sottoporre un caso pratico, acquistando una machina CNC dotata del controller “Siemens Sinumerik 808D Advanced” (che è dotato di scheda ethernet e secondo il manuale permette tra le altre cose, di caricare ed eseguire programmi da PC remoto oltre che telediagnostica etc. etc.), si può beneficiare dell’iperammortamento?

    A me pare di si anche perchè Siemens con la linea Sinumerik è uno dei principali fautori di Industry 4.0 ma viste le sanzioni che si rischiano in caso di errore vorrei essere sicuro prima di procedere con l’acquisto.

    Preciso a scanso di equivoci che sto parlando del solo acquisto di una macchina dotata del controller Siemens 808D Advanced (entry-level nella famiglia Sinumerik), sua connessione alla LAN aziendale, ed utilizzo delle sole funzioni già embedded nel controller stesso SENZA l’aquisto di licenze software aggiuntive.

    E’ chiaro che la suite software di Siemens “SINUMERIK Integrate” soddisfa in eccesso le specifiche ministeriali per fruire dell’iperammortamento, ma è anche vero che il costo di tutte le licenze software che compongono tale suite eccedono grandemente il costo della piccola macchina CNC che stiamo considerando.

    Quindi vorrei sapere se una macchina dotata del controller Siemens Sinumerk 808D Advanced connessa in rete a un PC remoto e SENZA l’acquisto di licenze software aggiuntive, soddisfa i requisiti ministeriali per fruire dell’iperamortamento.

    Perchè altrimenti, se per avere uno “sconto” del 36% sulla macchina bisogna acquistare delle licenze che costano il triplo della macchina stessa, l’operazione non ha senso, l’incentivo è un disincentivo, serve solo alla grande industria ma tutti i piccolissimi imprenditori che tirano la cinghia, e in Italia sono milioni, non vi possono accedere.

    Grazie anticipatamente.

    Risposta
  • Buongiorno,
    ma i fresatori e le stampanti 3d per i manufatti protesi dentaria, rientrano in questi parametri?

    Risposta
    • Non ci sono limiti agli ambiti applicativi, quindi sì se sono 4.0 nel senso spiegato in questo articolo, cioè se rispondono ai requisiti e alle condizioni richieste per l’interconnessione

      Risposta
  • Buonasera Franco e complimenti per l’articolo. Avrei bisogno di un chiarimento se possibile, che può trasformarsi in un grande aiuto.
    Mi occupo di sistemi di automatizzazione dei prezzi in diversi settori (industriali e nella GDO/DO), (impianti che consentono l’aggiornamento automatico dei prezzi a scaffale). La categoria di prodotto fino allo scorso anno rientrava nel super ammortamento.
    Quest’anno, con la novità dell’iperammortamento, i miei concorrenti stanno andando dai potenziali clienti con una perizia tecnica che attesta che acquistando il bene esclusivamente dalle loro aziende(sempre e comunque inferiore ai 500.000 € per singolo impianto) , è possibile usufruire dell’iperammortamento e che esiste un albo in cui vi sono elencate le aziende da cui è possibile acquistare i prodotti che possono beneficiare di tale agevolazione.

    Premesso che il bene può rientrare nell’iperammortamento, le domande sono le seguenti:
    – Esiste realmente un elenco di produttori/aziende certificate per l’iperammortamento o gli unici elenchi veritieri a cui fare riferimento sono gli allegati A e B presenti nella legge di bilancio?
    – Una volta acquistato il bene, chi decide se quel bene rientra oppure no nell’iperammortamento?
    – In che termini temporali deve essere richiesto l’iperammortamento riguardante un bene acquistato ad esempio nel mese di aprile?

    In attesa di un suo cortese riscontro, la ringrazio anticipatamente per le risposte che vorrà fornirmi.

    Risposta
    • Buonasera Giancarlo. Andiamo con ordine.
      – Il superammortamento esiste ancora ed è applicabile praticcamente ogni volta che non ricorrono i requisiti per l’iperammortamento

      – No, non esiste alcun “albo” di fornitori certificati di beni ammessi all’iperammortamento

      – Non esiste nessuna perizia che possa produrre un fornitore di tecnologia per attestare che il bene che vende è ammesso all’iperammortamento. La “dichiarazione” (così si chiama nel caso di beni inferiori a 500 mila euro) deve essere prodotta dal legale rappresentante dell’azienda che FRUISCE del beneficio (il vostro cliente), sotto la propria responsabilità.

      – I fornitori possono sicuramente aiutare il cliente a redigere la parte tecnica del documento, per esempio offrendo supporto tecnico per dimostrare che quel bene corrisponda a una delle merceologie previste nell’Allegato A o B, ma la dichiarazione deve anche attestare l’avvenuta interconnessione del bene ai sistemi aziendali che – come può immaginare – avviene con modalità diverse da azienda ad azienda.

      – Chi decide che quel bene rientra o no nell’iperammortamento? È il CLIENTE che si assume la responsabilità di attestarlo nella “dichiarazione”. In caso di dubbi tecnici si può chiedere il parere del Ministero dello Sviluppo Economico. E’ anche possibile farsi fare, su base volontaria, una perizia giurata al posto della dichiarazione anche se il valore del bene è inferiore a 500 mila euro. Ovviamente la perizia si paga.

      – Ultimo punto: l’iperammortamento non si richiede. È un’operazione contabile che fa il commercialista nella dichiarazione dei redditi la prossima estate. La cosa FONDAMENTALE è che l’investimento sia stato effettuato (e pagato) entro il 31/12/2017 e che la macchina sia consegnata entro il 30/06/2018

      Risposta
      • Buongiorno Franco, la ringrazio enormemente per le precise delucidazioni.

        Cordiali saluti

        Risposta
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  • Buongiorno Franco,
    se un’azienda volesse dotarsi di un defibrillatore DAE potrebbe accedere al super ammortamento 250%? Può calzare nelle interfacce uomo macchina intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza etc?
    La ringrazio
    Elisabetta

    Risposta
    • Buongiorno Elisabetta. No, il defribillatore è un bene strumentale che può essere acquistato con il super ammortamento al 140%, ma non rientra nell’elenco dei beni che possono godere dell’iper al 250%

      Risposta
  • Gentile,
    non mi è chiaro se una società che volesse acquistare servizi di progettazione, costruzione ed assemblaggio di parti meccaniche finalizzati alla realizzazione di sistemi industriali complessi (es: linea di automazione con particolari caratteristiche rispondenti a quanto previsto dall’All.to A) possa beneficiare dell’agevolazione fiscale.
    In sostanza, vorrei capire se:
    – le spese di progettazione per sistemi di automazione siano ammessi al beneficio;
    – se un sistema di automazione (costituito da più macchine ed, evidentemente, da soluzioni di interconnessione), benchè acquistato come soluzione all-inclusive, possa essere considerati ammissibile ai fini dell’agevolazione
    La ringrazio

    Risposta
    • Buongiorno Silvio, se intendete realizzarvi la macchina per conto vostro e siete anche gli utilizzatori della macchina (bene realizzato in economia) allora sì. Legga pure qui https://www.innovationpost.it/2017/02/02/super-e-iper-ammortamento-anche-per-le-macchine-fai-da-te/
      Negli altri casi invece NO perché l’incentivo riguarda solo l’acquisto di uno dei beni elencati.
      Quanto al “sistema di automazione”, la risposta è negativa: per essere incentivati i beni devono essere conformi singolarmente a uno di quelli presenti nell’elenco e l’agenzia delle entrate ha chiarito che la perizia va fatta per ciascun bene. Ovviamente il sistema nel suo complesso potrà essere utilizzato come “spiegazione” dei benefici 4.0 nell’autodichiarazione o nella perizia.

      Risposta
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  • Buongiorno,
    per azienda produttrice di macchine per il confezionamento e imballaggio, sono da rispettare tassativamente le seguenti 5 caratteristiche e ne può mancare una? a cosa si va incontro in caso di verifica e non rispetto delle condizioni?

    • controllo per mezzo di CNC e/o PLC
    • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
    • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
    • interfaccia tra uomo e macchina (HMI, ndr) semplici e intuitive
    • rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro

    Grazie per la cortese attenzione

    Risposta
    • Buongiorno Giorgio, sì i 5 punti sono da rispettare tassativamente e il consiglio che dovete dare ai vostri clienti è di indicarne il rispetto esplicitamente nell’autocertificazione / perizia / attestato di conformità. La mancanza di uno dei 5 punti rende ovviamente illecita la fruizione del beneficio. In sede di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate saranno erogate sanzioni come in qualsiasi altro caso di indebita fruizione.

      Risposta
  • Buongiorno Elga, l’incentivo non è legato all’attività della società, ma alla tipologia del bene, che deve essere uno di quelli elencati in questo post. Nel vostro caso posso solo immaginare:

    – macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)

    – magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

    – strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi

    – sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore

    – interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

    Risposta
    • Le auto sono comunque state confermate per i noleggiatori, vero?
      Buona giornata

      Risposta
      • Sono state escluse per l’uso promiscuo, ma confermate per voi con incentivo al 140%.

        Risposta
  • Buongiorno,un azienda che noleggia autovetture e centralini telefonici a quali incentivi sull’ammortamento puo’ accedere?
    Geazie
    Elga

    Risposta
  • Ok grazie mille. In caso mi rifarò al solo “superammortanento” al 140% che non necessita di particolari dichiarazioni.

    Grazie.

    Risposta
  • Buongiorno Luca, qual è l’hardware che ha acquistato e per il quale vorrebbe l’agevolazione?

    Risposta
    • Trattasi di una GIMBAL completa di motori e centralina di controllo/bilanciamento per il supporto di una fotocamera o qualunque altro strumento necessario alle misura.

      Risposta
      • In tutta sincerità non vedo nessuna voce dell’Allegato A che possa fare al caso suo.

        Risposta
  • Buongiorno,
    ho appena acquistato un bene strumentale (hardware) per l’integrazione su un drone professionale destinato all’acquisizione di immagini e altri dati.

    questo acquisto mi permette di accedere ai benefici dell’iperammortamento? Oppure del superammortamento? Quali sono le documentazioni da produrre?

    Grazie!

    Risposta
  • Buonasera Lorenzo, come avrà notato i riferimenti ai sistemi di trattamento nell’Allegato A sono due: il primo tra le “condizioni” necessarie a distinguere macchine industry 4.0-ready dalle altre; il secondo nel punto 2) come sistemi meritevoli di incentivazione a sé stante.
    Dal tenore della disposizione, che si riferisce a filtri e sistemi integrati “con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività’ di macchine e impianti” appare evidente che il requisito chiave sia quello dell’integrazione “attiva” dell’impianto con il sistema di fabbrica. L’utilizzo di una comunicazione tra il PLC di controllo tramite webserver e caricamento dei dati su cloud è quindi ottimale, ma a mio avviso dovrebbe essere finalizzato a produrre analisi e generare report e allarmi e non solo ai fini di archiviazione.

    Risposta
  • Buongiorno, stavo cercando di capire se un sistema per il trattamento per l’olio (di un impianto oleodinamico) possa rientrare all’interno della norma in questione. Nello specifico si tratta di un sistema in grado di rimuovere gas, impurità e acqua dall’impianto idraulico. Il prodotto in questione presenta un PLC di controllo che ad oggi non è connesso ad un webserver. Questa ultima ipotesi potrebbe però eventualmente essere presa in considerazione con l’obiettivo di avere i dati caricati su un cloud. Grazie anticipatamente.

    Risposta
  • La voce rilevante è contenuta nel punto 2) e parla di “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”.

    La logica di industry 4.0 lascerebbe pensare ai sistemi di monitoraggio basati su una serie di punti di misura dei consumi energetici e idrici. Tuttavia la lettera della disposizione si riferisce anche a componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la riduzione delle emissioni e per me il sistema che lei dice ci rientra in pieno. Tenga però presente che in fase di auto-certificazione dovrà attestare che il sistema “sia interconnesso ai sistemi di gestione della produzione”.

    Risposta
    • se il fotovoltaico e il sistema di monitoraggio ,venga inserito in agevolazioni demolizione e ricostruzione di azienda con sisma bonus 110 , si cumula con industria 4.0 ????

      Risposta
      • Il tema della produzione di energia è esplicitamente escluso dal discorso 4.0. In ogni caso sulla cumulabilità degli incentivi ho dei seri dubbi in quanto, in linea di massima, non è consentita quando la somma degli incentivi supera il costo di acquisto – e qui basta già il solo ecobonus a sforare…

        Risposta
  • Buongiorno e complimenti per la professionalità con cui gestisce questo post. Un’industria dolciaria con l’inserimento di un impianto fotovoltaico a controllo remoto di ogni singolo pannello, che le consentirebbe di abbattere i costi energetici del 25/30%, può usufruire dell’iperammortamento? La ringrazio anticipatamente. Leonardo

    Risposta
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  • Salve, è possibile avere l’allegato A in lingua inglese? Dove lo posso scaricare?

    Risposta
    • Salve, il testo ufficiale – trattandosi di una legge italiana – è disponibile solo nella nostra lingua.

      Risposta
  • Buonasera Ivan, l’acquisto del software è incentivato (al 140%) ma SOLO SE accompagnato da un investimento anche in uno dei beni materiali previsto nell’allegato A. Il PC quindi non solo non è incentivato, ma non basta nemmeno a farvi avere incentivi sui software.
    Guardate se in quell’hardware può esserci qualcosa che vi può servire (magari delle “interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica”?)

    Risposta
    • ok allora mi informo meglio anche per il solo software. grazie del chiarimento, buona giornata

      Risposta
  • Buonasera, nella nostra azienda (costruttori macchine orafe) abbiamo acquistato un software per la progettazione meccanica che racchiude anche sistemi di automatizzazione dei processi di produzione con l’officina e interfacciato con il nostro gestionale. Di fatto questo software rientra nella legge, ma di conseguenza per poterlo usare abbiamo bisogno di acquistare anche dei pc con la potenza necessaria a farli lavorare. Questi pc come possono rientrare nella legge? (senza di essi l’acquisto del software è inutile.

    Grazie
    Cordiali saluti

    Risposta
  • Buonasera Andrea, sì a condizione che le vostre soluzioni siano “integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività’ di macchine e impianti”. Questo deve emergere esplicitamente nella dichiarazione obbligatoria (per tutti i beni oggetto dell’incentivo), la quale deve attestare “che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
    Legga pure questo post sull’argomento https://www.innovationpost.it/2016/11/02/iperammortamento-ecco-quando-servono-autocertificazione-e-perizia/
    Tenga anche conto che una definizione del concetto di “interconnessione” non è ancora stata data e Confindustria ha recentemente detto di essere al lavoro con il Ministero perché sia data.

    Risposta
  • Buonasera, siamo una azienda che produce impianti di aspirazione industriali al servizio della produzione e ho notato al punto 2 la seguente dicitura: “filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività’ di macchine e impianti.” Volevo chiedere se quindi un impianto di aspirazione composto da filtro completo di tutti i sistemi di controllo dell’efficienza, inverter e gestito da plc può rientrare nell’iper ammortamento. Grazie, Andrea

    Risposta
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  • Buonasera Francesco, la sua domanda è simile a quella posta qualche giorno fa da Antonio relativamente a una farmacia. Da un lato, mancando nella legge un esplicito riferimento alla categoria di imprese destinatarie, si potrebbe dire che, se lei automatizza il suo magazzino usando le tecnologie previste nel piano (con tanto di condizioni rispettate), non dovrebbe avere problemi a fruire dell’iperammortamento. D’altra parte va detto che la legge, nella premessa della disposizione (guardi qui a pagina 11 https://www.innovationpost.it/wp-content/uploads/2016/12/legge_di_bilancio_2017.pdf), dice esplicitamente: “Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0»…”, inserendo quindi un vincolo di finalità collegato a un concetto – quello di Industria 4.0, che, per quanto non definito sul piano legale, riserva di fatto l’agevolazione al settore manifatturiero.
    Siamo tutti in attesa di chiarimenti da parte del MISE o dell’Agenzia delle Entrate. Tenga presente che in ogni caso potrete tranquillamente fruire del superammortamento al 140%.

    Risposta
  • Salve, se il mio cliente è un supermercato e vuole implementare un sistema di Building Management System (BMS), quindi con HW (che di fatto sono PLC) e SW, ha diritto secondo lei all’iper ammortamento al 250%? In quanto scritto ho sempre ritrovato un riferimento alla trasformazione ad Industry 4.0 ma mai esplicitamente se è solo per i “codici ATECO Industria” oppure se è attuabile anche per altri clienti…come i supermercati (come nel mio caso) o i negozi in generale
    Grazie
    Francesco

    Risposta
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  • Buongiorno Franco,
    noi costruiamo sistemi per i controlli dei consumi energetici per fonderie.
    I nostri impianti vengono inseriti all’interno di ogni quadro della gestione potenza dei forni. ogni 15 minuti i dati vengono raccolti da un PC che archivia nel proprio database dati di consumo e temperatura inviando report per ogni singolo forno e del consumo dell’intera fonderia.
    I dati vengono inviati tramite internet e la gestione del programma viene fatta tramite rete privata VPN.
    Secondo Lei Potremmo promuovere il nostro sistema ai nostri clienti con l’ammortamento al 250%?
    Che cosa si intende per interconnessione all’azienda?
    La ringrazio per la disponibilità e le auguro buona giornta
    MAssimo

    Risposta
    • Buongiorno Massimo,
      Nel suo caso credo che la risposta sia affermativa. “Componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” è infatti una voce esplicitamente contemplata nell’Allegato A.
      Per Interconnessione si intende appunto che il macchinario/sistema deve essere collegato agli altri sistemi aziendali (di produzione o gestione) e non operare in modalità stand alone. L’unica perplessità potrebbe essere relativa ai dati: il sistema a chi invia i dati? A umani o anche a database aziendali?

      Risposta
    • Di nuovo buongiorno, devo correggere in parte la risposta precedente. La voce relativa al “monitoraggio dei consumi” rientra nei beni elencati nel secondo punto dell’Allegato A e non nel primo.
      Il requisito dell’interconnessione e dell’integrazione è previsto solo per le macchine del primo punto, per cui nel suo caso non dovrebbero esserci problemi.

      Risposta
  • Può una farmacia, che ovviamente rientra nella categoria commercio e non industria, rientrare nell agevolazione iperammortamento, con l acquisto di automazione di magazzino e relativo software di gestione?

    Risposta
    • Buonasera Antonio, la sua domanda insiste su un punto davvero controverso. Da un lato, mancando nella legge un esplicito riferimento alla categoria di imprese destinatarie, si potrebbe dire che, se lei automatizza il suo magazzino usando le tecnologie previste nel piano (con tanto di condizioni rispettate), non dovrebbe avere problemi a fruire dell’iperammortamento. D’altra parte va detto che la legge, nella premessa della disposizione (guardi qui a pagina 11 https://www.innovationpost.it/wp-content/uploads/2016/12/legge_di_bilancio_2017.pdf), dice esplicitamente: “Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0»…”, inserendo quindi un vincolo di finalità collegato a un concetto – quello di Industria 4.0, che, per quanto non definito sul piano legale, riserva di fatto l’agevolazione al settore manifatturiero.
      Con questa premessa, io credo le la sua azienda NON abbia diritto all’incentivo (potrebbe invece tranquillamente fruire del superammortamento al 140%). Tuttavia mi sento di suggerirle un esame ulteriore del quesito con un fiscalista.

      Risposta
  • Buonasera Franco,
    complimenti per la rubrica e per lo sforzo, un ottimo lavoro. Ho letto nella lista dei beni incentivati anche “macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale”, significa che anche le sole stampanti 3D possono rientrare in questa categoria.
    Un saluto e grazie
    M.Ghizzardi

    Risposta
    • Sì Maurizio a condizione che rispettino (nei limiti tecnologicamente possibili) le condizioni elencate di seguito

      Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

      controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
      interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
      integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
      interfaccia tra uomo e macchina (HMI, ndr) semplici e intuitive
      rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro

      Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle “assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici”:

      sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
      monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
      caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)
      dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti
      filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

      Risposta
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  • Abbiamo un SOC (security operation center) e facciamo contratti per monitoraggio della rete dei clienti con procedure cloud in materia di cybersecurity . Per il cliente sarebbe solo un contratto di assistenza a seguito dell’installazione di software nella rete aziendale…può rinetrare nel iper/superammortamento per il cliente finale?

    Risposta
    • Buongiorno Luca, nel suo caso la risposta è purtroppo semplice e (ahimé) negativa.
      Per quanto riguarda l’acquisto del software, è incentivato solo laddove rientri nell’elenco tassativo contenuto nell’allegato B E sia “accessorio” di un altro investimento principale in beni immateriali tra quelli indicati nell’allegato A.
      Per quanto riguarda i contratti di manutenzione / assistenza / service sono invece esclusi in quanto spese correnti e non in conto capitale. In altre parole, si tratta di voci che, normalmente, non possono essere oggetto di ammortamento e quindi nemmeno di super o iper ammortamento.

      Risposta
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  • Buonasera,

    quindi la sostituzione di un server obsoleto potrebbe rientrarvi?

    Risposta
    • Buonasera Lisa, il server in sé e per sé è un componente e non rientra nella lista, a meno che la sua sostituzione non faccia parte di un progetto di ammodernamento più ampio in ottica 4.0. Si legga bene il punto 2) della lista, dove sono riportate le funzioni che deve espletare un sistema per essere incentivato: identificazione, tracciabilità, monitoraggio…

      Risposta
  • Buongiorno Francesco, gli incentivi sono per l’ACQUISTO di beni. Per cui se esiste una realtà societaria diversa che vende a un’altra società del gruppo sì, altrimenti no. Noti che in questo secondo caso si ha però la possibilità di accedere ad agevolazioni legate alle attività di ricerca e sviluppo interna sempre in ottica 4.0. Si tratta di credito d’imposta per le spese in Ricerca, sviluppo e innovazione che sarà incrementale, portando anche l’aliquota della spesa interna al 50%, con un credito massimo che passerà dagli attuali 5 fino a 20 milioni di euro.

    Risposta
  • Buongiorno Sig. Franco,
    complimenti per l’articolo.
    Gli incentivi saranno anche a favore di aziende che costruiscono macchinari internamente per ampliamento di linee di produzione?
    Grazie in anticipo.

    Risposta
  • Gent.mo grazie dell’articolo.
    Da quanto comprendo gli incentivi saranno a favore delle aziende che comprano macchinari industriali “abilitati” Industria 4.0. Esiste anche qualche incentivo per le aziende produttrici di dei nuovi modelli di macchinari industriali? in italia abbiamo molte realtà di questo tipo.
    Inoltre esiste qualche voce in merito all’acquisto/ammodernamento di infrastruttura di rete interna agli stabilimenti? Infatti è importante acquisire i dati, ma poi anche poterli consegnare al cloud o meglio ai propri server interni per l’elaborazione e monitoraggio delle catene produttive. Dalla lettura mi sembra di non vedere possibilità di acquisto apparati di rete o server finalizzati ad ospitare MES o sistemi di monitoraggio specifici. Grazie in anticipo.

    Risposta
    • Buongiorno Davide,
      le aziende produttrici di macchinari sono state tra i principali sponsor del piano, attraverso le loro associazioni UCIMU e Federmacchine. Gli incentivi non sono destinati a loro, ma ai loro clienti. I costruttori di macchine godranno quindi in maniera indiretta degli incentivi, grazie all’aumento di domanda da parte dei loro clienti.
      In merito al secondo punto la risposta è, di nuovo, “indirettamente”. Non sono infatti previsti incentivi specifici per acquisti dei prodotti da lei citati, MA l’ “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica” e l’ “integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo” sono due prerequisiti tassativi per chi vorrà fruire dell’iperammortamento sull’acquisto delle macchine. Insomma, senza i prodotti da lei citati non ci sono le condizioni per parlare di industria 4.0, quindi se partono investimenti in quella direzione ne beneficeranno anche i produttori di quelle apparecchiature.

      Risposta
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  • è stato anche definito l’elenco delle categorie ammesse in termini di codici ATECO?

    Risposta
    • Bella domanda Leonardo. L’elenco che trovi nel post riporta fedelmente il contenuto dell’allegato A al disegno di legge di bilancio. Non so se siano voci corrispondenti esattamente a dei codici ATECO, credo di no.

      Risposta
      • Buon giorno,

        siamo produttori di macchinari tessili e più precisamente macchinari per la filatura, produzione di filati fantasia e ciniglia; le nostre macchine sono gestite da un PLC , dove sono racchiusi i vari programmi di lavoro e l’assegnazione dei vari assi i quali a loro volta sono gestiti da schede elettroniche che gestiscono n° motori, alcuni di essi retroazionati con sensori di prossimità, molti dei nostri clienti ci hanno chiesto se acquistando i nostri macchinari avrebbero potuto beneficiare di questo finanziamento, ma non siamo riusciti a capire se eei rientrano nel finanziamento, anche perchè non abbiamo la possibilità di verificare con il codice ATECO se chi acquista i nostri macchinari beneficia di questo finanziamento

        Risposta
        • Buongiorno Luca, le macchine di produzione (nel suo caso per il tessile) non sono citate nell’elenco. Nella prima parte, come può vedere, il “focus” è sulle macchine utensili, sui robot e sui sistemi per l’automazione della logistica. Nella seconda e terza parte si parla di sistemi (integrati in linee) per migliorare la qualità dei processi e l’ergonomia.
          Il consiglio più saggio che posso darle è di rivolgersi alla vostra associazione di categoria, l’ACIMIT, che essendo a sua volta federata in Federmacchine (che ha contribuito alla scrittura del Piano Nazionale Industria 4.0) saprà fornirle le indicazioni.

          Risposta
      • Gentilissimo dr. Canna,
        avrei il seguente quesito:
        Vorrei acquistare dei distributori di acqua (case dell’acqua) che hanno interfaccia software sia per l’invio dei corrispettivi, sia software per la gestione da remoto della macchina; la domanda è:

        posso fare il credito di imposta investimenti mezzogiorno del 45%?
        a questo posso associare anche il credito di imposta che sostituisce iper e superammortamento pari al 40% ?
        Grazie

        Risposta
        • La cumulabilità c’è, ammesso che l’investimento abbia i requisiti per accedere all’ex iperammortamento

          Risposta
    • Buonasera,un quesito:
      Nel 2019 la Società XX ha acquistato 2 beni materiali . Al momento dell’acquisto essi non disponevano di dispositivi che li rendessero conformi ai requisiti “industria 4.0”. Si precisa che al momento dell’ordine non è presente alcun riferimento a tali requisiti.

      Nel 2020 la società, tramite lo stesso fornitore dei beni, ha installato sui due macchinari dei dispositivi con relativo software che li rendono ad oggi conformi ai requisiti sopra citati.

      Pertanto si chiede se l’azienda può avere accesso agli incentivi dell’iperammortamento come previsto dalla legge di bilancio 2020 per il costo dell’ammodernamento ed eventualmente per l’intero valore dei beni.

      Grazie

      Risposta
      • L’operazione 2020 può essere considerata di “revamping in chiave 4.0” e dare luogo al credito d’imposta al 40% per i soli beni 2020 che hanno reso i precedenti macchinari conformi a quanto previsto per i beni 4.0. Il macchinario ammodernato deve ovviamente rispettare i 5.2 requisiti e condizioni previsti dalla normativa

        Risposta
        • Buongiorno dott. Canna,
          mi sembra che questa risposta contraddica quella data il 4/7/2017. Provo a riassumere e chiedo lumi.
          Un bene acquistato dopo il 1/1/2017 non ha quanto necessario (hw e sw) all’interconnessione. Se viene aggiornato nel 2021 (credo che sia più un ammodernamento che un revamping, ma questo non mi pare sposti la questione), posso dire che rientro nel caso dell’interconnessione “successiva” e quindi portare tutto il valore del bene (acquisto del 2017 + kit del 2021) ai benefici in vigore nel 2017?
          Grazie!!!

          Risposta
          • Assolutamente no, il bene acquistato nel 2017 aveva diritto al super ammortamento, punto. Successivamente il revamping da dritto all’ Iper ammortamento o credito d’imposta 4.0 solo per la componente nuova che rende il bene 4.0

          • Ma, mi scusi, questo criterio non era da applicare ai beni acquistati prima del 2017? Perché la celeberrima circolare 4/E lo va a precisare “impianto consegnato prima del 2017” se la regola “solo alla parte dell’aggiornamento” vale per tutti?

          • La circolare 4/e è del 2017, è chiaro che si riferisca a beni degli anni precedenti per il revamping. Non c’è motivo per cui non sinoossa voler fare un aggiornamento 4.0 di una macchina vecchia, indipendentemente dall’anno di acquisto.

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