Legge di bilancio, il Patent Box sale al 110%: ecco l’emendamento del Governo

Nel maxiemendamento al disegno di legge di bilancio presentato oggi in Commissione Bilancio al Senato, il Governo riscrive nuovamente la disciplina dell’agevolazione sui brevetti dopo averla rivoluzionato in occasione del Decreto Fiscale. Il beneficio aumenta passando da una maggiorazione della deduzione del 90% a una del 110%, ma non si applicherà più ai marchi. In compenso, torna la cumulabilità con il credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Nell’articolo il testo dell’emendamento.

Pubblicato il 17 Dic 2021

patent box brevetti

Il Governo cede in parte alle pressioni delle imprese e fa un mezzo passo indietro sul Patent Box. In uno degli emendamenti al disegno di legge di bilancio presentati oggi in Commissione Bilancio al Senato e poi approvati, l’esecutivo riscrive infatti la disciplina dell’agevolazione sui brevetti dopo averlo rivoluzionato in occasione del Decreto Fiscale. In calce all’articolo trovate il testo ufficiale del provvedimento in legge di bilancio (aggiornato).

Ricordiamo che fino a quest’anno il Patent Box premiava le aziende con un beneficio pari al 50% dei ricavi derivanti dallo sfruttamento degli asset immateriali brevettati; con la modifica del Decreto Fiscale il beneficio cambiava pelle trasformandosi nella possibilità di maggiorare del 90% la deduzione dei costi di ricerca e sviluppo associati ai nuovi brevetti e ai marchi, diventando però non cumulabile con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Con le ulteriori modifiche proposte oggi dal Governo, il beneficio resta nella forma della deduzione dei costi di R&S finalizzati all’ottenimento del brevetto, ma aumenta dal 90% al 110%. Il beneficio concreto, calcolato su un’imposizione fiscale del 27,9% (la somma di Irpef e Irap) passa quindi dal 25,11% (27,9*0,9) al 30,69% (27,9*1,1).

L’aumento dell’aliquota non è però la sola novità prevista dal nuovo regime.

Le nuove disposizioni infatti escludono dall’ambito dei beni agevolabili i marchi di impresa (che non erano presenti nella vecchia disciplina ed erano stati introdotti dal Decreto fiscale), limitando così l’ambito di applicazione della norma ai beni oggetto di brevetto o comunque giuridicamente tutelati.

Viene in compenso eliminato il divieto di cumulo tra il nuovo Patent Box e il credito di imposta in ricerca e sviluppo (anch’esso non presente nella vecchia normativa e introdotto con il decreto fiscale).

Inoltre viene ridisegnato il regime transitorio sul quale il decreto fiscale aveva fatto un mezzo pasticcio.

Da ultimo, si stabilisce che la maggiorazione del 110% può essere applicata solo alle spese sostenute a partire dall’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene il titolo di privativa industriale. Di conseguenza – si legge nella relazione tecnica – “viene introdotto un meccanismo di recapture, su base ottennale, che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale”.

Ricordiamo che si tratta di un emendamento governativo che potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche (subemendamenti) e dovrà essere votato dalla Commissione tra domenica e lunedì. Poi la manovra emendata passerà all’Aula del Senato per approdare alla Camera dopo Natale ed essere licenziata entro fine anno.

Il testo del nuovo Patent Box

Legge di bilancio, art. 1 commi 10 e 11

10. All’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 1»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta»;

c) il comma 9 è abrogato;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta, non sono più esercitabili le opzioni previste dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;

e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Qualora in uno o più periodi d’imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale».

11. Le disposizioni di cui al comma 10 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale della legge di bilancio

Qui di seguito trovate il testo integrale approvato dal Senato e approdato alla Camera dei Deputati. Potete anche scaricarlo cliccando qui

legge di bilancio 2022

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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