La temuta riduzione delle aliquote per il credito d’imposta ZES sarà meno drastica di quanto paventato dalla recente comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che operando il riparto dei fondi per le risorse prenotate – ben 9,4 miliardi a fronte di 1,67 miliardi disponibili – aveva letteralmente abbattuto le aliquote portando, per esempio, l’aliquota del 60% spettante agli investimenti effettuati da una piccola impresa in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia al 10,6% – appena il 17,7% del massimo previsto.
Nell’ambito del decreto legge 113 del 9 agosto 2024 contenente “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, cioè il cosiddetto decreto omnibus, varato il 7 agosto dal Consiglio dei Ministri e pubblicato il 9 agosto in Gazzetta Ufficiale, il governo ha infatti approvato un importante rifinanziamento per incentivare le imprese che investono nella Zona Economica Speciale (Zes) del Mezzogiorno.
Il decreto legge prevede un aumento di 1,6 miliardi di euro della dotazione della risorsa, portando il totale degli incentivi a 3,27 miliardi di euro. Viene così sostanzialmente raddoppiato l’importo iniziale di 1,67 miliardi – e aumenta di conseguenza la percentuale del credito d’imposta fruibile, che dal 17,67% passerà a oltre il 34% (l’aliquota spettante alla piccola impresa dell’esempio di sopra sarà quindi superiore al 20,8%). Una percentuale che però potrebbe anche crescere ancora in vista delle prevedibili rinunce, che porteranno quindi a un riparto finale più favorevole per le imprese.
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L’obbligo della comunicazione
L’aumento delle risorse non è infatti l’unica novità: sulla scorta di quanto previsto per i crediti d’imposta 5.0 che richiedono anche una comunicazione intermedia sull’avanzamento degli investimenti, anche nel caso della ZES le imprese dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’attestazione del completamento dell’investimento tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024. Questa comunicazione, “a pena di decadenza dall’agevolazione”, dovrà confermare che gli investimenti indicati sono stati realizzati entro il 15 novembre 2024.
La comunicazione dovrà includere l’ammontare del credito d’imposta maturato, le relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione delle spese ammissibili rilasciata dal revisore legale dei conti.
Con la prevedibile decadenza di alcune domande in virtù di questo meccanismo, il Governo si augura che la percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante alle imprese torni ad avvicinarsi ai livelli massimi previsti dalla legge.
Il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnnr, Raffaele Fitto, ha anche detto, in una lettera inviata ai presidenti delle Regioni, che il decreto consentirà anche “di agevolare i medesimi investimenti – fino al raggiungimento dell’intensità massima consentita dalla normativa europea in materia di aiuti – mediante l’impiego delle risorse dei programmi regionali della politica di coesione europea 2021-2027, nel rispetto delle previsioni dei medesimi programmi e nei limiti delle risorse determinate da ciascuna Regione”.
Il testo del decreto legge
Qui di seguito il testo ufficiale dell’articolo 1 del decreto legge 113 del 9 agosto 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici
che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al
2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate, una comunicazione
integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del
15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione
presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La
comunicazione di cui al primo periodo, a pena dello scarto della
comunicazione stessa, reca, altresi', l'indicazione dell'ammontare
del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti
effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed e'
corredata dagli estremi della certificazione prevista dall'articolo
7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. La comunicazione
integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente
realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione
inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto
ministeriale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di
investimenti agevolabili e gia' realizzati alla data di trasmissione
della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal
direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati il modello
di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da
utilizzare per le finalita' di cui al presente comma e sono definite
le relative modalita' di trasmissione telematica.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare
massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e'
pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione
integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa
nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale e'
ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei
crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al
citato comma 1. Qualora il credito di imposta fruibile, come
determinato ai sensi del primo periodo, risulti inferiore alla misura
definita ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 16,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo e'
incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite massimo
complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione in spesa, nel seguente ordine, delle risorse di cui:
a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di 750
milioni di euro per l'anno 2024, attingendo in modo proporzionale
alle relative autorizzazioni di spesa;
b) all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni
centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1),
della medesima legge n. 178 del 2020, nel limite massimo di 560
milioni di euro per l'anno 2024;
c) all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
nel limite massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2024.
3. I versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono essere
disposti direttamente alla contabilita' speciale n. 1778 intestata
all'Agenzia delle entrate.
4. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 2, sono altresi' resi noti, per ciascuna
regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica
ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di micro imprese, di
piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite
dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027:
a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini indicati
al comma 2;
b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15
novembre 2024;
c) l'ammontare complessivo del credito di imposta
complessivamente richiesto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 124 del 2023, qualora il
provvedimento di cui ai commi 2 e 4 indichi un credito di imposta
inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e
Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo
3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e
nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga
prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2022-2027, il Ministero delle imprese e
del made in Italy e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno
rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita
comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e
il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilita'
di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei
programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di
programmazione 2021- 2027 di loro titolarita', ove ne ricorrano i
presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali,
programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando
l'entita' delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento
della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le
regioni, che intendono avvalersi della facolta' di cui al primo
periodo, definiscono con propri provvedimenti le modalita' di
riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli
operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto del
Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e
il PNRR 17 maggio 2024.
6. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n.
11, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati
membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella
almeno pari al 23,5 per cento;».







