INCENTIVI

Perizia e analisi tecnica nella Nuova Transizione 5.0 2026-2028: 10 errori insidiosi e come evitarli


Indirizzo copiato

Nella disciplina del nuovo iperammortamento 2026-2028 la perizia asseverata è sempre obbligatoria e serve ad attestare i requisiti tecnici che reggono il beneficio per l’intero piano di ammortamento. In questo articolo vediamo gli errori ricorrenti e prevedibili che spesso la viziano: dieci casi, con un approccio strutturato per evitarli.

Pubblicato il 21 set 2026

Marco Belardi

Marco Belardi – ingegnere – consulente del Ministero delle imprese e del made in Italy – senior advisor del Sole 24 Ore – già presidente del comitato tecnico UNI/CT 519



AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti
shutterstock_macchina_packaging





Nella Nuova Transizione 5.0 (articolo 1, commi 427-436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026) la perizia tecnica asseverata, corredata dell’analisi tecnica, è richiesta dall’articolo 6 del decreto per qualunque investimento, senza soglie di esonero come invece accadeva nella disciplina previgente.

Il perito comprova la riconducibilità del bene a una voce degli Allegati IV e V alla legge, il possesso delle caratteristiche tecniche richieste dal gruppo di appartenenza e l’interconnessione «al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura»; per i beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili comprova anche i requisiti dell’articolo 8 del decreto. Senza perizia la comunicazione di completamento non si trasmette e l’iter di accesso non si perfeziona.

I possibili errori hanno una radice comune: la perizia costruita su formule di stile, dove l’attestazione precede l’accertamento. Il rimedio è anch’esso comune. Un’analisi tecnica organizzata per singolo bene, che procede in sequenza fissa (identificazione univoca, riconducibilità alla voce di elenco, verifica requisito per requisito, verifica sperimentale dell’interconnessione, datazione delle verifiche) e che associa a ogni requisito un’evidenza specifica: specifica del costruttore, configurazione, schema di rete, log, fotografia. La perizia, più breve, rinvia all’analisi tecnica e assevera. Su questa impalcatura i dieci errori diventano altrettanti punti di controllo.

I dieci errori più comuni

1. Classificazione del bene su base nominale anziché funzionale

L’errore. Il bene è ricondotto alla voce dell’Allegato IV o V in base al nome commerciale dell’offerta («centro di lavoro», «sistema di visione», «software MES») e non alla funzione che svolge nel processo dell’impresa. Le voci degli allegati sono descrizioni funzionali e lo stesso oggetto cambia gruppo secondo l’impiego: un sistema di visione che guida un robot di presa è componente di un bene del Gruppo I, lo stesso sistema che controlla la conformità dei pezzi a fine linea è un bene del Gruppo II. Sbagliare gruppo significa verificare i requisiti sbagliati.

L’approccio. L’analisi tecnica descrive prima il processo e la funzione del bene al suo interno, poi riporta il testo letterale della voce e motiva la riconducibilità per esteso: gruppo, lettera, ragioni tecniche. Se il bene svolge più funzioni, si individua la prevalente e si documenta la scelta. Le voci limite (componenti autonomi, inverter, dispositivi esclusi «in ogni caso» dall’Allegato IV) si trattano con formulazione netta, non con rinvio generico all’elenco.

2. Valutazione errata dei beni complessi

L’errore. Un’isola o una linea composta da più beni, forniti da più soggetti e integrati da un system integrator, viene periziata bene per bene: il perito verifica voce di elenco e requisiti tecnici su ciascun elemento, scarta quelli che da soli non rientrano negli allegati e pretende la regola 5+2 di 3 da ognuno degli altri. Il bene complesso, nella nozione dell’OIC 16 (paragrafo 45), è un’unità economico-tecnica costituita da più beni che possono avere autonomia funzionale e possono, ma non necessariamente, essere eleggibili singolarmente. Un’isola di pressofusione formata da nastro di alimentazione, pressa e robot antropomorfo di scarico (ciascuno potenzialmente eleggibile) e da un compressore d’aria (non eleggibile da solo) è un bene unico, ricondotto alla lettera c) del Gruppo I dell’Allegato IV, e le caratteristiche 5+2 di 3 devono essere soddisfatte dall’assieme, non da ogni componente. La scomposizione rileva su un piano diverso, quello temporale ed economico: i singoli beni acquisiti in esercizi differenti concorrono alla formazione del montante annuale, e quindi agli scaglioni di 2,5, 10 e 20 milioni di euro, nell’esercizio del rispettivo momento di effettuazione (risposte AdE 336/2022, 355/2022, 21/2023).

L’approccio. Il perito valuta, ogni volta che il processo lo consente, l’unitarietà: l’analisi tecnica descrive il bene complesso come un tutto (processo svolto, architettura, flusso dei materiali e delle informazioni), lo riconduce a una sola voce di elenco e verifica i requisiti del gruppo di appartenenza sull’assieme, indicando quale componente assicura ciascun requisito (il controllo della pressa, l’interconnessione della cella, l’HMI dell’isola). Elenca poi i beni che lo compongono, ciascuno con anagrafica (costruttore, modello, matricola), fornitore, documento di acquisto e momento di effettuazione, perché su questi elementi lavorano il certificatore contabile e la compilazione della piattaforma NPTR5. I costi dei componenti privi di autonomia funzionale e delle prestazioni di integrazione si ripartiscono pro quota su tutti i beni dotati di autonomia funzionale che costituiscono il bene complesso. Un prospetto riepilogativo in testa alla perizia lega il bene unitario ai beni che lo compongono e questi ai documenti di acquisto.

3. Inclusione nel perimetro di interventi su impianti generali

L’errore. Nel perimetro attestato finiscono cabina elettrica, rete dell’aria compressa, cablaggio dello stabilimento, climatizzazione degli uffici, opere edili e fondazioni (in alcuni casi ammesse): tutto ciò che è stato fatturato «per» l’investimento. La perizia delimita il perimetro tecnico e la certificazione contabile lavora su quel perimetro: allargarlo trasferisce sull’impresa una maggiorazione calcolata su costi estranei alla voce di elenco. Il tema è vivo per la lettera n) del Gruppo I, che ammette gli impianti tecnologici «necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi» (HVAC, ventilazione, umidificazione e deumidificazione): la voce copre le condizioni richieste dal processo, non il comfort dei locali.

L’approccio. L’analisi tecnica traccia il confine del bene con un elenco esplicito di ciò che vi rientra e di ciò che ne resta fuori, componente per componente, incrociato con offerte e fatture. Per gli impianti della lettera n) documenta i parametri di processo che l’impianto mantiene (temperatura, umidità, classe di filtrazione) e l’asservimento al processo. Gli oneri accessori di diretta imputazione rientrano nel costo del bene; le opere generali di stabilimento no.

4. Mancata verifica dell’applicabilità del revamping

L’errore. Sensorizzazione, retrofit del controllo o sostituzione di azionamenti su una macchina esistente vengono periziati come revamping senza verificare le condizioni della clausola conclusiva del Gruppo I dell’Allegato IV, che ammette «i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti», inclusa la componentistica meccatronica ad alta efficienza. Il revamping riguarda i beni del Gruppo I e ha senso solo se conferisce al bene caratteristiche prima assenti: l’intervento su una macchina già conforme alla regola 5+2 di 3 non è revamping rilevante, e l’estensione ai Gruppi II, III e IV, all’Allegato V o ai beni FER non ha base testuale.

L’approccio. La perizia di revamping ha tre tempi obbligati. Stato pre-intervento: requisiti del Gruppo I posseduti e mancanti prima dell’intervento, con evidenze. Progetto: componenti sostituite o integrate, modifiche di layout, e per ciascuna il requisito che colma. Stato post-intervento: verifica integrale della regola 5+2 di 3 e dell’interconnessione sul bene ammodernato. Il perimetro dei costi segue la logica del make or buy: sono ammissibili i costi concorrenti al revamping, comprese le parti meccaniche o strutturali sostituite, perché sono i costi che l’impresa avrebbe sostenuto acquistando un bene nuovo.

5. Mancato split fra bene materiale e bene immateriale acquisiti insieme

L’errore. Macchina e software arrivano con la stessa offerta e la stessa fattura; il perito attesta un solo bene, un solo costo, una sola voce. Oppure separa in un bene immateriale autonomo il software di bordo macchina, privo di vita propria. La distinzione decide voce, requisiti, coefficiente di ammortamento e quindi misura e ritmo della maggiorazione. Il criterio è quello della circolare AdE-MISE 4/E del 2017 (paragrafo 7.2): il software embedded, integrato nel bene materiale e acquisito con esso, segue il bene e il suo costo entra nel costo di acquisizione come onere accessorio; il software di sistema o di stabilimento (MES, SCADA, PLM, piattaforme IoT, analytics), acquistato insieme alla macchina per convenienza commerciale, è un bene immateriale dell’Allegato V con la propria interconnessione e la propria voce.

L’approccio. Ogni componente software passa un test in due domande: è necessario al funzionamento tecnico della macchina e non ha utilità fuori di essa? È embedded e si consolida nel bene materiale. Serve più beni o il sistema informativo di stabilimento ed è licenziato separatamente? È un bene immateriale autonomo, con sezione propria: voce dell’Allegato V, sistemi con cui scambia dati, modalità di interconnessione, verifica sperimentale. Con fattura unica, il perito chiede al fornitore la ripartizione documentata del corrispettivo e la allega, perché il certificatore contabile ha bisogno di quel dato.

6. Beni del Gruppo IV verificati con la regola del Gruppo I

L’errore. Per server, infrastrutture di calcolo, apparati di rete industriale, storage e appliance di sicurezza OT il perito cerca di dimostrare le cinque caratteristiche obbligatorie e due delle tre opzionali, con forzature (l’HMI del server, il «controllo PLC» dello switch) che non provano ciò che la norma chiede. L’Allegato IV differenzia il regime per gruppo: 5+2 di 3 per il Gruppo I, sola interconnessione per i Gruppi II e III; per il Gruppo IV i beni devono essere «interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati» ad almeno una di tre alternative: esecuzione di software dell’Allegato V, supporto operativo di beni dei Gruppi I, II e III, interconnessione e comunicazione fra beni degli Allegati IV e V. Vi si somma la clausola di esclusione, che opera anche in presenza di caratteristiche tecniche idonee: personal computer, notebook, tablet, periferiche da ufficio, apparati SOHO, beni destinati ad attività amministrative non connesse ai processi operativi.

L’approccio. Per i beni del Gruppo IV l’analisi tecnica non ricerca le caratteristiche 5+2 di 3, ma svolge tre verifiche, ciascuna con la propria evidenza. La prima è l’interconnessione ai sistemi informativi aziendali: schema dell’architettura in cui l’apparato è inserito, protocolli, indirizzamento, log di comunicazione. La seconda è la destinazione funzionale: il perito dichiara quale delle tre alternative dell’Allegato IV ricorre e la prova con documenti coerenti. Se il bene esegue software dell’Allegato V, allega l’inventario delle applicazioni installate e la relativa voce di elenco; se supporta beni dei Gruppi I, II o III, elenca le macchine e i sistemi serviti, con matricola e funzione svolta dall’apparato per ciascuno; se assicura l’interconnessione e la comunicazione fra beni degli Allegati IV e V, documenta i flussi che veicola, con origine, destinazione e natura dei dati. La terza verifica è negativa: il perito motiva espressamente che il bene non ricade nella clausola di esclusione (dispositivi di produttività individuale, periferiche da ufficio, apparati SOHO, archiviazione personale, beni destinati ad attività amministrative non connesse ai processi operativi), perché l’esclusione opera anche quando le caratteristiche tecniche sarebbero astrattamente idonee.

7. Carenza di evidenze sull’interconnessione e sull’integrazione

L’errore. La perizia dichiara il bene «interconnesso al gestionale» e «integrato con la logistica» senza documentare adeguatamente, ad esempio con tracciati dei messaggi o log. Nella variante opposta il perito pretende lo scambio bidirezionale dove non è richiesto. Il livello dipende dal gruppo: per il Gruppo I lo scambio è bidirezionale, perché fra le caratteristiche obbligatorie figura il caricamento da remoto di istruzioni e part program, con la semplificazione della circolare MISE 295485/2018 per le macchine a ciclo unico standardizzato; per gli altri gruppi e per l’Allegato V basta l’interconnessione nella nozione del paragrafo 6.3 della circolare 4/E, comunque da documentare.

L’approccio. Per ogni bene interconnesso una scheda fissa: sistemi destinatari (anche più d’uno), protocollo, indirizzo, direzionalità, dati scambiati in ingresso e in uscita, data della verifica sperimentale, esito. Tre allegati la sostengono: schema dei flussi, log del test, screenshot del sistema informativo con l’evidenza del bene. Per l’integrazione automatizzata (logistica interna, rete di fornitura, macchina-macchina) si indica la modalità e si allega la prova del flusso. I prospetti 3 e 4 della UNI/TR 11749:2020 danno la lista dei punti da verificare e vanno compilati per bene e allegati.

8. Identificazione errata dei momenti rilevanti dell’investimento

L’errore. Date generiche o incoerenti: la fattura al posto della consegna, il collaudo al posto dell’entrata in funzione, l’installazione al posto dell’interconnessione; talvolta il perito attesta una «data di effettuazione» che non gli compete e contraddice i contratti. La misura ruota attorno a quattro eventi distinti: effettuazione, entrata in funzione, interconnessione, comunicazione di completamento. L’effettuazione segue l’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto, in continuità con l’articolo 109 del TUIR e con il principio di diritto AdE 4/2023: consegna o spedizione per i beni mobili, ultimazione per appalti e prestazioni ulteriori privilegiate dalle parti, fine lavori per i beni FER, e nei beni complessi per singolo bene e singolo servizio. Confondere gli eventi sposta il periodo di decorrenza e mette in contraddizione perizia e comunicazioni trasmesse alla piattaforma NPTR5.

L’approccio. La perizia distingue due categorie di date. Le prime le acquisisce dall’impresa e le riporta con il documento da cui risultano, senza attestarle in proprio: il momento di effettuazione (documento di trasporto, verbale di ultimazione o dichiarazione di fine lavori, secondo la modalità di acquisizione), il collaudo (verbale di collaudo) e l’entrata in funzione (verbale di avvio produttivo o prima registrazione di produzione). La seconda è la data di interconnessione, che ai fini della misura coincide con la data della perizia asseverata che la attesta: la verifica sperimentale eseguita dal perito, con log datati e schema dei flussi, ne è l’evidenza, non la data. Per ogni bene, un prospetto con i quattro eventi (effettuazione, entrata in funzione, interconnessione, comunicazione di completamento), la data e la fonte documentale di ciascuno permette a impresa e certificatore di controllare la coerenza con quanto trasmesso alla piattaforma NPTR5 prima della trasmissione, non dopo.

9. Sequenza temporale e data certa dell’asseverazione

L’errore. L’impresa trasmette la comunicazione di completamento, che dichiara il possesso di perizia e certificazione contabile, quando la perizia non è ancora asseverata; oppure la perizia è priva di data certa; oppure il perito è incaricato a esercizio chiuso e l’asseverazione arriva mesi dopo l’interconnessione. L’interconnessione è un fatto, ma spetta alla perizia comprovarla. Il ritardo non fa perdere il beneficio, in continuità con la risoluzione AdE 27/E del 2018, ma ne differisce la fruizione e mette in contraddizione la dichiarazione resa sulla piattaforma con la data dell’atto.

L’approccio. Ai fini della misura la data di interconnessione è quella della perizia asseverata che la attesta: un bene interconnesso a dicembre e periziato a febbraio è interconnesso, per la Nuova Transizione 5.0, a febbraio, con la fruizione che slitta all’esercizio successivo. Il perito va quindi incaricato prima della chiusura dell’esercizio in cui l’impresa intende far decorrere il beneficio, così che sopralluogo, verifica sperimentale, asseverazione con data certa (firma digitale con marca temporale o, in alternativa, con asseverazione presso Notaio, Giudice di Pace o Ufficiale Giudiziario) e trasmissione della comunicazione di completamento si susseguano in quest’ordine, entro l’esercizio. Chi coordina la pratica allinea sul calendario perito, certificatore contabile e trasmissione sulla piattaforma prima di fissare la data di completamento.

10. Certificazione di dati economici da parte del perito

L’errore. La perizia attesta l’effettivo sostenimento delle spese, la corrispondenza alle fatture, la congruità dei prezzi o il calcolo della maggiorazione. L’articolo 6 del decreto affida al perito i requisiti tecnici; l’articolo 7 affida al certificatore contabile l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile. Un’attestazione fuori perimetro non rafforza la posizione dell’impresa: espone il professionista a una responsabilità senza competenza né copertura assicurativa e offre al controllo un documento che contraddice la certificazione ogni volta che i numeri divergono.

L’approccio. La perizia contiene i dati economici nella misura in cui delimitano il perimetro tecnico: prezzo del bene, oneri accessori di diretta imputazione, massimali dell’articolo 8 per i beni FER. Sono dati riportati come risultanti dai documenti di acquisto, non attestati come sostenuti. L’attestazione formale elenca ciò che il perito comprova (riconducibilità, soddisfacimento delle caratteristiche tecnologiche o funzionali richieste, interconnessione, destinazione a struttura produttiva in Italia) e nulla più: la perizia dice che cosa è il bene e dove finisce, la certificazione dice quanto è costato e che è stato pagato.

Tabella di sintesi

Errore, campanello d’allarme e presidio in perizia e analisi tecnica.

ErroreCampanello d’allarmePresidio
Classificazione nominaleVoce scelta sul nome commerciale; rinvio generico all’AllegatoFunzione nel processo, testo letterale della voce, motivazione per esteso
Beni complessiVoce ed eleggibilità verificate componente per componente; 5+2 di 3 pretesa da ciascunoUnitarietà: una voce e requisiti sull’assieme; per singolo bene solo effettuazione e concorso al montante annuale; oneri comuni pro quota
Impianti generaliCabina, aria compressa, cablaggio, opere edili nel perimetroElenco esplicito dentro/fuori perimetro; per la lett. n) parametri di processo
RevampingIntervento su bene già conforme o di altro gruppoTre tempi: stato ante, progetto, stato post con 5+2 di 3
Split materiale/immaterialeFattura unica, bene unico, voce unicaTest embedded vs autonomo (circ. 4/E § 7.2); ripartizione documentata del corrispettivo
Gruppo IVRicerca delle 5+2 di 3 su server e apparati di reteTre verifiche: interconnessione; destinazione funzionale con evidenza per alternativa; verifica negativa della clausola di esclusione
Evidenze di interconnessioneDichiarazione senza tracciati, log, screenshot; bidirezionalità pretesa dove non richiestaScheda fissa per bene, tre allegati, prospetti 3 e 4 UNI/TR 11749
Momenti dell’investimentoFattura, collaudo, installazione usati come equivalentiDate acquisite dall’impresa con fonte documentale; interconnessione datata dalla perizia; prospetto per bene
Sequenza e data certaComunicazione di completamento prima dell’asseverazione; perito incaricato a esercizio chiusoIncarico entro l’esercizio; la data di interconnessione è quella della perizia; asseverazione con data certa, poi comunicazione
Dati economiciPerizia che attesta spese sostenute o calcola il beneficioDati economici solo per delimitare il perimetro; attestazione limitata a riconducibilità, caratteristiche, interconnessione, destinazione

Conclusioni

I dieci errori hanno un antidoto comune. La perizia che regge nel tempo è il punto di arrivo di un fascicolo costruito dall’ordine del bene in poi: la voce di elenco orienta il contratto, i requisiti orientano la configurazione, l’interconnessione si progetta con il system integrator prima della consegna, e il perito coinvolto per tempo verifica un fascicolo già formato invece di ricostruirlo. L’analisi tecnica per singolo bene, con un’evidenza per ogni requisito e una data per ogni verifica, trasforma l’asseverazione da formula in prova.

Tre momenti decidono l’esito. Prima dell’ordine, la scelta della voce di elenco e la verifica dei requisiti sul bene offerto, che per i beni complessi significa valutare l’assieme e non i componenti. Prima della consegna, la progettazione dell’interconnessione nel livello richiesto dal gruppo, con il system integrator e non dopo il collaudo. Prima della chiusura dell’esercizio, l’incarico al perito, perché la data di interconnessione è quella della perizia che la attesta e la comunicazione di completamento ne dichiara il possesso. Una perizia impostata così regge i controlli del GSE per l’intero periodo di fruizione e tiene separati i due presidi, tecnico e contabile, sui rispettivi oggetti. L’impresa che governa questa sequenza pianifica la deduzione; quella che la subisce scopre i problemi quando i margini di correzione sono stretti.

Articoli correlati